Sentenza 7 maggio 1987
Massime • 1
Con riguardo ai soppressi Tributi diretti (nella specie, imposta sulle società), che siano stati tardivamente iscritti a ruolo dopo l'1 gennaio 1974, è dovuta, fino a detta data, la maggiorazione contemplata dall'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sempreché sussista il presupposto della dichiarazione omessa od infedele, mentre, per il periodo successivo, stante l'abrogazione della citata norma per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20 di tale ultimo decreto, sulla totalità del carico tributario, quale obbligazione accessoria che prescinde dal suddetto presupposto. ( V 1113/85, mass n 439238).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1987, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1987 |
Testo completo
Con riguardo ai soppressi Tributi diretti (nella specie, imposta sulle società), che siano stati tardivamente iscritti a ruolo dopo l'1 gennaio 1974, è dovuta, fino a detta data, la maggiorazione contemplata dall'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sempreché sussista il presupposto della dichiarazione omessa od infedele, mentre, per il periodo successivo, stante l'abrogazione della citata norma per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20 di tale ultimo decreto, sulla totalità del carico tributario, quale obbligazione accessoria che prescinde dal suddetto presupposto. ( V 1113/85, mass n 439238).*