Rigetto
Sentenza 16 settembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/09/2011, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05219/2011REG.PROV.COLL.
N. 03084/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3084 del 2008, proposto da:
Ministero Economia e Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
BI GN, rappresentato e difeso dall'avv. AT Mileto, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;
nei confronti di
AN US, UR NO, LI US, UT GI CA, CO AB, CA NO RC, LL AR, ON TE, De BE AT, NN GI, RR NR, OL MA, TT RO, AR AN, IA UC, LA AR, LA LO, AL AN, IN FA, UR ER, SS US, ZA TO LL, SO RA, ZA GI, IT DR, AU IA, NZ GE, TU US, LE OM;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06456/2007, resa tra le parti, concernente PROMOZIONE AL GRADO DI COLONNELLO ANNO 2003 - POSIZIONE NEL RUOLO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di BI GN;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati RO Fruscione, su delega dell'avv. AT Mileto, nonché l'avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ufficiale superiore della Guardia di Finanza BI GN, promosso al grado superiore all’esito della procedura di avanzamento per l’anno 2003 impugnava innanzi al Tar per il Lazio il decreto datato 19 gennaio 2004 con cui il Comandante Generale della G.d.F. nel disporre la promozione del medesimo al grado di ON ha stabilito che il neo promosso fosse collocato nell’ordine di ruolo dei colonnelli in spe di detto Corpo immediatamente dopo il parigrado LE OM, con la collocazione all’ultimo posto dei promossi per l’anno di riferimento.
Dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli ufficiali utilmente iscritti nel quadro di avanzamento nonché incombenti istruttori a carico dell’intimata Amministrazione, l’adito Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.6456/2007 accoglieva il relativo ricorso ritenendo , in particolare, fondato il vizio ivi dedotto di violazione di legge sub specie della violazione dell’art.7 bis del DPCM n.7/80.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato tale sentenza , ritenendola errata ed ingiusta.
Sostiene in particolare l’ appellante che il suddetto decisum è frutto di una errata interpretazione della normativa disciplinante la materia, lì dove , invece, con l’atto in contestazione l’Amministrazione ha correttamente valutato la posizione rivestita dal BI cui spetta in relazione alla sua posizione al momento della promozione al grado di ON di essere collocato nel ruolo esattamente dopo l’ultimo dei promossi, il ON LE.
Si è costituito in giudizio l’attuale appellato che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.
All’ odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda al’esame occorre procedere e ad alcune puntualizzazioni in punto di fatto,aventi peraltro specifica influenza sulla questione giuridica sollevata con la controversia de qua.
Nell’anno 2002 il tenente ON BI GN, ufficiale superiore in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza veniva collocato in posizione soprannumeraria e trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato agli Organismi di Informazione e Sicurezza ( OO.I.S) .
Intanto in relazione all’avvenuta formazione dell’aliquota per l’avanzamento al grado superiore di ON per l’anno 2003 veniva attivata presso il Corpo della G.d. F la relativa procedura di valutazione per la promozione al suddetto grado e all’esito dei lavori svolti dalla Commissione Superiore di Avanzamento, n. 29 ( ventinove ) Ufficiali venivano iscritti nell’apposito quadro ai fini della promozione di che trattasi.
Anche l’attuale appellato veniva preso in valutazione e per la sua specifica posizione veniva valutato, in base alla normativa vigente, non dalla CSA presso la GD , ma dal Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza ed avendo riportato, il medesimo, dal SI parere favorevole, veniva promosso al grado di ON con decorrenza dal 1 gennaio 2003.
E’ intervenuto quindi il decreto del Comandante Generale della Gdf che ha collocato l’attuale appellato nel ruolo dei colonnelli in spe del Corpo immediatamente dopo il parigrado LE OM che nella graduatoria di merito stilata all’esito della procedura di avanzamento da parte della CSA risulta posizionato al 29° ed ultimo posto degli ufficiali iscritti in quadro .
Tanto premesso, in relazione alla contestata collocazione in ruolo, la quaestio iuris che bisogna affrontare s’incentra sulla esatta interpretazione ( e conseguente applicazione ) della normativa disciplinante la materia, lì dove di tali disposizioni e, in particolare, di quella recata dall’art.7bis del DPCM n.7/80, l’Amministrazione fornisce una lettura diametralmente opposta a quella propugnata dall’attuale appellato.
Ebbene, con riferimento alle contrapposte tesi interpretative ritiene il Collegio debba darsi preferenza a quella sostenuta dal BI con il ricorso di prime cure, come correttamente statuito dal TAR, per le ragioni che di seguito si va ad esporre.
La legge 24/10/1977 n.801 in tema di ordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza ha previsto per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale ivi in servizio l’emanazione di un apposito decreto e in attuazione di tali previsioni è stato emanato il DPCM 21/11/1980 n.7 del 1980 che all’art.7 nel disciplinare le formalità di progressione in carriera del personale assegnato ai servizi prevede che il collocamento nel ruolo di appartenenza conseguente alla promozione conferita avvenga dopo “l’ultimo dei promossi che precede il dipendente nel ruolo stesso “ .
Il Comando Generale della G.d.F ha letto ed interpretato tale locuzione nel senso che l’ufficiale temporaneamente fuori ruolo ( in quanto in servizio presso gli OO.I.S: ) per il quale è stato svolto presso quella struttura la procedura di avanzamento positivamente conclusasi per l’interessato, va collocato nel ruolo degli ufficiali in spe della Guardia di Finanza dopo l’ultimo dei promossi “tout court” , ma l’applicazione della norma così intesa è fallace perché urta contro una corretta esegesi della disposizione in parola alla luce dei principi e delle finalità impresse dal legislatore alla normativa regolante lo speciale status che presta servizio, in qualità di soprannumerario o fuori ruolo presso gli Organismi citati.
Invero, una piana lettura porta a far ritenere che la locuzione “l’ultimo dei promossi che precede il dipendente nel ruolo stesso “ deve intendersi nel senso che l’iscrizione in ruolo avviene nella posizione posta dopo l’ultimo dei promossi che precedeva l’interessato nel ruolo del grado di provenienza.
Più specificatamente, la norma de qua va applicata in modo che nel ruolo relativo al grado superiore ( ON ) non devono essere anteposti all’ufficiale promosso secondo la procedura speciale prevista per chi ( come il BI ) presta servizio ai Servizi di informazione e di Sicurezza tutti coloro che sono stati promossi a tale grado a seguito della procedura ordinaria gestita dalla CSA, ma, viceversa seguendo il criterio per cui l’interessato deve precedere il primo dei colleghi promossi dalla CSA che lo seguivano nel ruolo di provenienza ( nella specie ten.ON ), per cui l’ultimo dei promossi è colui che è collocato subito prima del parigrado che nel ruolo ( del grado ) di provenienza. segue l’interessato.
Sicchè l’operato dell’amministrazione che ha collocato il col. BI dopo l’ufficiale classificatosi al 29° ed ultimo posto, ( il EL LE ) risulta il frutto di una errata interpretazione della norma ex art.7 bis citato e che va a “sconvolgere” concretamente il principio secondo il quale l’iscrizione in ruolo deve avvenire in base al criterio dell’ordine di ruolo opportunamente integrato dalla graduatoria di merito.
Le ragioni di fondo che avallano una siffatta lettura della disposizione sono molteplici:
l’Amministrazione fa l’errore di ritenere che esistano due sub procedimenti di avanzamento, quello ordinario curato dalla CSA e quello che si svolge per il personale in servizio presso i Servizi, ( sulla scorta del parere del SI ) ma in realtà la procedura di promozione per l’anno di riferimento è contestuale ed unitaria , come unico è il ruolo considerato, potendosi tutt’al più parlare di un procedura “parallela” ( quella che ha visto promosso il BI) ma non aggiuntiva rispetto a quella dei pari grado in servizio presso il Corpo, per cui l’inserimento del fuori ruolo promosso al grado di riferimento, quanto al posizionamento in graduatoria avviene, per così dire “a pettine”;
una diversa interpretazione della locuzione in questione si rivelerebbe ingiustamente penalizzante per gli ufficiali in servizio presso gli OO.I.S. che si vedrebbero scavalcati in carriera da Ufficiali più giovani, senza che si tenga conto del posizionamento nei ruoli di appartenenza e ciò in evidente contrasto con le disposizioni recate dalla legge n.801/1977 e dallo stesso DPCM n.7/80 volte ad evitare pregiudizio alla peculiare posizione di detto personale.
c) l’assunto interpretativo statuito dal Tar e qui sopra ribadito coincide, non da ultimo, con le disposizioni recate dal dlgs n.343 del 5/12/2003 integrativo del dlgs n.303 /99 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo cui “ il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza , presso la Presidenza è equiparato a tutti gli effetti , anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza”
In forza delle suestese considerazioni l’appello non appare meritevole di accoglimento, rivelandosi il decreto 19 gennaio 2004 nella parte recante il collocamento nel ruolo di che trattasi del ON BI GN adottato in errata interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’art.7 bis del DPCM n.7/80 e, come tale, si appalesa illegittimo
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta..
Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2011
IL SEGRETARIO