TRIB
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/02/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1481/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24 maggio 2023 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Pt_2 C.F._2
Sassari via Manno, 31 presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa (C.F. ) e l'avv. C.F._3
Paola Denule (C.F. ), che li rappresentano e difendono giusta delega a margine C.F._4
del ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24 maggio 2023 hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in sede di separazione:
“che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi o in alternativa, qualora il Giudicante lo ritenga opportuno, sostituire l'udienza con note scritte ai sensi dell'art.473 bis 51 comma II c.p.c., stante la dichiarata volontà delle parti di non volersi riconciliare e,
pagina 1 di 4 verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Tula in data 28.08.2004 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Tula ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tula di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle condizioni di seguito elencate e congiuntamente accettate dai coniugi:
a) per quanto concerne il diritto di visita si fa integrale richiamo all'allegato piano genitoriale;
b) contributo al mantenimento corrisponderà a a titolo di Parte_1 Parte_2
Per assegno per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 450/00 con Persona_1
adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese secondo le modalità che verranno stabilite dai coniugi. rinuncia sin da ora al 50% Parte_1
Org_ Per sull'assegno unico erogato dall' in favore dei figli e . Per la regolamentazione e Per_1
ripartizione tra i coniugi delle spese ordinarie extra assegno e straordinarie relative ai figli Per_1
Per e si fa integrale riferimento a quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Sassari così come da decreto di omologa7410/2019 del 10/07/2019. c) Assegno divorzile I coniugi sono economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia ad ogni pretesa in punto di assegno divorzile”.
All'udienza del 23.01.24 il si è dichiarato disponibile a versare a titolo di mantenimento dei figli Pt_1
l'importo di euro 550,00 mensili rinunciando alla propria parte di assegno unico.
La causa è stata quindi rimessa a Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
28.08.2004 in Tula con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Tula dell'anno 2004, numero 2 parte II serie A Ufficio 1, in regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono nati due figli,
in data 22.10.2001, maggiorenne ma non indipendente economicamente e in data Persona_1
06.10.2005 iscritta alla classe terza del liceo artistico in Sassari. Per_3
Le parti si sono in seguito separate con Decreto di omologa del Tribunale di Sassari n. 7410/2019 alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori Per_1
Per e sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione degli stessi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi;
3) i figli
Per minori e saranno stabilmente collocati presso il domicilio della madre, ed il padre, Per_1
potrà vederli ogniqualvolta lo riterrà opportuno compatibilmente con i suoi orari di lavoro e gli impegni scolastici dei minori previo accordo con la stessa. Tuttavia, in mancanza di accordo
[...]
Per
potrà vedere e tenere con sé i figli e i fine settimana alternati dal sabato Parte_1 Per_1
Per sino alla domenica;
fermo il principio dell'alternanza per le vacanze natalizie e Per_1
trascorreranno con il padre o con la madre il 24 dicembre e il giorno di Natale nel senso che se uno pagina 2 di 4 dei genitori li terrà con sé la vigilia il giorno di Natale lo trascorreranno con l'altro, alternandosi ogni anno, e pertanto trascorreranno con un genitore una settimana dal 26 al 31 dicembre e con l'altro dal
31 dicembre al 7 gennaio.
Lo stesso avverrà per le vacanze Pasquali e tutte le altre festività civili e religiose verranno ripartire
Per secondo il principio dell'alternanza. Nel periodo estivo e trascorreranno con il padre Per_1
almeno due settimane di vacanza, possibilmente consecutive, da concordarsi con la madre con congruo anticipo. 4) si impegna fin d'ora a rispettare eventuali variazioni degli Parte_2
accordi sul regime delle visite che il figlio ora diciassettenne volesse apportare;
5) Parte_1
corrisponderà a a titolo di assegno per il mantenimento dei minori
[...] Parte_2 [...]
Per
e , la somma mensile di euro 800/00 (ottocento/00) con adeguamento annuale secondo Per_1 gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese. Si precisa che l'ammontare dell'assegno di mantenimento come sopra determinato è comprensivo degli assegni familiari attualmente percepiti dal . 6)Per la regolamentazione e ripartizione tra i coniugi Parte_1
Per delle spese ordinarie e straordinarie relative ai minori e si fa integrale riferimento a Per_1
quanto previsto dal Tribunale di Sassari con finalità deflattive del contenzioso che si riporta di seguito.
I ricorrenti hanno quindi chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale con le modifiche di seguito indicate: “1. i coniugi sono economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia ad ogni pretesa in punto di Per assegno divorzile;
2. preso atto del raggiungimento della maggiore età di e l'età di , Per_1
modificare le condizioni stabilite con la separazione consensuale limitatamente a quanto segue sinteticamente e come meglio specificato anche nell'allegato piano genitoriale debitamente sottoscritto dalle parti: a) i figli saranno liberi di scegliere presso quale genitore trasferirsi e quando e come intrattenere relazioni con lo stesso;
b) contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1
mediante il versamento mensile di 450/00 secondo le modalità stabilite dai coniugi fino a quando entrambi non saranno economicamente autosufficienti”.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come modificate in punto di mantenimento all'udienza del 23.01.24.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Tula in data 28 agosto 2004, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], nozze regolarmente Parte_2 C.F._2 trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Tula anno 2004 numero
2 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tula per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 1 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott. Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24 maggio 2023 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Pt_2 C.F._2
Sassari via Manno, 31 presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa (C.F. ) e l'avv. C.F._3
Paola Denule (C.F. ), che li rappresentano e difendono giusta delega a margine C.F._4
del ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24 maggio 2023 hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in sede di separazione:
“che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi o in alternativa, qualora il Giudicante lo ritenga opportuno, sostituire l'udienza con note scritte ai sensi dell'art.473 bis 51 comma II c.p.c., stante la dichiarata volontà delle parti di non volersi riconciliare e,
pagina 1 di 4 verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Tula in data 28.08.2004 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Tula ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tula di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle condizioni di seguito elencate e congiuntamente accettate dai coniugi:
a) per quanto concerne il diritto di visita si fa integrale richiamo all'allegato piano genitoriale;
b) contributo al mantenimento corrisponderà a a titolo di Parte_1 Parte_2
Per assegno per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 450/00 con Persona_1
adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese secondo le modalità che verranno stabilite dai coniugi. rinuncia sin da ora al 50% Parte_1
Org_ Per sull'assegno unico erogato dall' in favore dei figli e . Per la regolamentazione e Per_1
ripartizione tra i coniugi delle spese ordinarie extra assegno e straordinarie relative ai figli Per_1
Per e si fa integrale riferimento a quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Sassari così come da decreto di omologa7410/2019 del 10/07/2019. c) Assegno divorzile I coniugi sono economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia ad ogni pretesa in punto di assegno divorzile”.
All'udienza del 23.01.24 il si è dichiarato disponibile a versare a titolo di mantenimento dei figli Pt_1
l'importo di euro 550,00 mensili rinunciando alla propria parte di assegno unico.
La causa è stata quindi rimessa a Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
28.08.2004 in Tula con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Tula dell'anno 2004, numero 2 parte II serie A Ufficio 1, in regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono nati due figli,
in data 22.10.2001, maggiorenne ma non indipendente economicamente e in data Persona_1
06.10.2005 iscritta alla classe terza del liceo artistico in Sassari. Per_3
Le parti si sono in seguito separate con Decreto di omologa del Tribunale di Sassari n. 7410/2019 alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori Per_1
Per e sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione degli stessi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi;
3) i figli
Per minori e saranno stabilmente collocati presso il domicilio della madre, ed il padre, Per_1
potrà vederli ogniqualvolta lo riterrà opportuno compatibilmente con i suoi orari di lavoro e gli impegni scolastici dei minori previo accordo con la stessa. Tuttavia, in mancanza di accordo
[...]
Per
potrà vedere e tenere con sé i figli e i fine settimana alternati dal sabato Parte_1 Per_1
Per sino alla domenica;
fermo il principio dell'alternanza per le vacanze natalizie e Per_1
trascorreranno con il padre o con la madre il 24 dicembre e il giorno di Natale nel senso che se uno pagina 2 di 4 dei genitori li terrà con sé la vigilia il giorno di Natale lo trascorreranno con l'altro, alternandosi ogni anno, e pertanto trascorreranno con un genitore una settimana dal 26 al 31 dicembre e con l'altro dal
31 dicembre al 7 gennaio.
Lo stesso avverrà per le vacanze Pasquali e tutte le altre festività civili e religiose verranno ripartire
Per secondo il principio dell'alternanza. Nel periodo estivo e trascorreranno con il padre Per_1
almeno due settimane di vacanza, possibilmente consecutive, da concordarsi con la madre con congruo anticipo. 4) si impegna fin d'ora a rispettare eventuali variazioni degli Parte_2
accordi sul regime delle visite che il figlio ora diciassettenne volesse apportare;
5) Parte_1
corrisponderà a a titolo di assegno per il mantenimento dei minori
[...] Parte_2 [...]
Per
e , la somma mensile di euro 800/00 (ottocento/00) con adeguamento annuale secondo Per_1 gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese. Si precisa che l'ammontare dell'assegno di mantenimento come sopra determinato è comprensivo degli assegni familiari attualmente percepiti dal . 6)Per la regolamentazione e ripartizione tra i coniugi Parte_1
Per delle spese ordinarie e straordinarie relative ai minori e si fa integrale riferimento a Per_1
quanto previsto dal Tribunale di Sassari con finalità deflattive del contenzioso che si riporta di seguito.
I ricorrenti hanno quindi chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale con le modifiche di seguito indicate: “1. i coniugi sono economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia ad ogni pretesa in punto di Per assegno divorzile;
2. preso atto del raggiungimento della maggiore età di e l'età di , Per_1
modificare le condizioni stabilite con la separazione consensuale limitatamente a quanto segue sinteticamente e come meglio specificato anche nell'allegato piano genitoriale debitamente sottoscritto dalle parti: a) i figli saranno liberi di scegliere presso quale genitore trasferirsi e quando e come intrattenere relazioni con lo stesso;
b) contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1
mediante il versamento mensile di 450/00 secondo le modalità stabilite dai coniugi fino a quando entrambi non saranno economicamente autosufficienti”.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come modificate in punto di mantenimento all'udienza del 23.01.24.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Tula in data 28 agosto 2004, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...], nozze regolarmente Parte_2 C.F._2 trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Tula anno 2004 numero
2 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tula per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 1 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel.
Dott. Elisabetta Carta
pagina 4 di 4