Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 343 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pepe Parte_1
attrice contro con sede legale in Pagani (SA) alla via Controparte_1
Filettine n. 192
convenuta contumace
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
24/01/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che, Parte_1
iscrittasi presso l'Autoscuola Gambino srl per il conseguimento della patente di guida A3, in data 16/03/2017 veniva accompagnata dall'istruttore in Sarno presso il consorzio di guida per effettuare l'esercitazione a bordo di un motociclo con marce. Salita a bordo del motociclo, la stessa cadeva rovinosamente a terra riportando gravi lesioni, come da certificato del Pronto Soccorso prodotto in atti
Ritenendo sussistenti gli estremi di una responsabilità colposa di controparte per averla indotta a condurre il mezzo senza una minima necessaria preparazione e senza alcun mezzo di protezione (segnatamente agli arti superiori ed inferiori),
l'attrice conveniva in giudizio l'Autoscuola Gambino srl per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, in particolare del danno biologico subito come quantificato con CTP prodotta in atti.
Non si costituiva in giudizio la convenuta, di cui veniva dichiarata la contumacia.
Assunta la prova testimoniale, espletata la CTU medico-legale, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
E' indubbia la responsabilità della convenuta atteso che la fattispecie è inquadrabile tra quelle di cui all'art. 2050 c.c. in base al quale “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Nella vicenda in esame l'attrice fu posta dal suo istruttore alla guida di un motociclo a marce senza fornirla di tutti i sistemi di difesa passiva delle parti del corpo più esposte, in particolare proteggi gomito e ginocchiere (come allegato dalla e confermato dai testi). Pt_1
Il mezzo a due ruote condotto dall'attrice senza la necessaria preparazione di guida pratica esponeva la stessa ad un'attività di per sé pericolosa rispetto alla quale l'autoscuola aveva una posizione di garanzia.
Non costituendosi in giudizio la convenuta nulla ha opposto per cui, avendo l'attrice provato il nesso di causalità fra condotta commissiva/omissiva e danno, ne deriva l'accertata responsabilità risarcitoria dell'autoscuola. Passando alla liquidazione del danno, il medico-legale ha valutato in 3 punti percentuale l'invalidità permanente conseguente alle lesioni ed in giorni 20
l'invalidità temporanea totale ed in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al
50%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, considerata l'età di anni 27 dell'attrice al momento del sinistro, il danno biologico per invalidità permanente
è quantificato in euro 4091,00 mentre il danno biologico per invalidità temporanea totale (euro 115,00 quotidie) è pari ad euro 2300,00 ed il danno biologico per invalidità temporanea parziale al 50% è pari ad euro 1725,00, per un totale pari ad euro 8116,00, da ritenersi omnicomprensivo di ogni aspetto del danno non patrimoniale.
L'attrice ha inoltre provato di aver sostenuto spese mediche per euro 282,62, per cui il danno risarcibile complessivo ammonta ad euro 8398,62, a cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione e trattazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8398,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo secondo i criteri di cui alla sentenza della Cass. SU n. 1712/95.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 3376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 28/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo