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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 1330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AL, in data 14/10/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1330/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MEANO ETTORE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il signor negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha Parte_1 lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza annuali o Controparte_1
sino al termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrispondergli l'importo CP_1
1 nominale complessivo di € 1.500, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1
secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
La domanda è parzialmente fondata e nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
2 previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
3 La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie il ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
***
Il signor negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze del in forza di contratti di supplenza brevi senza percepire la Controparte_1
cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
Sul punto occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa C-268/24, secondo cui:
4 La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
In particolare nel caso sottoposto alla Corte trattavasi di una serie di supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal
24 gennaio al 10 febbraio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022.
La Corte in via preliminare ha osservato come: Co Il giudice del rinvio rileva, a tal riguardo, che i compiti e i doveri di durante l'anno scolastico
2021/2022 erano gli stessi dei suoi colleghi, docenti di ruolo a tempo indeterminato. Inoltre, i docenti non di ruolo che effettuano supplenze, come ZT, sarebbero assunti sulla base di graduatorie in conformità al diritto interno. Essi sarebbero altresì soggetti agli stessi doveri nei confronti degli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Detto giudice ritiene, peraltro, che il nesso tra la carta elettronica di cui si tratta e il carattere annuale della didattica sia eventuale, in particolare in quanto tale nesso sarebbe rimesso alla volontà del docente, essendo quest'ultimo libero di spendere o meno l'importo di cui si tratta nel corso dell'anno scolastico di interesse. Un siffatto nesso non troverebbe del resto alcun fondamento nel tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dato che il riferimento, che figura in tale disposizione, al piano triennale dell'offerta formativa è collegato più con l'offerta formativa al pubblico che con la formazione dei docenti.
Rilevando come:
In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori.
In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive [v., in tal senso, ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 39, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata].
Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, come rilevato, in sostanza, anche dalla Commissione europea.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_1
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 47 nonché giurisprudenza citata].
Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano.
La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche.
Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle
6 attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo.
In tale contesto essa ha già tenuto conto della difformità relativa al non svolgimento delle attività di carattere collegiale affermando come:
A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Rimettendo al Giudice del rinvio la seguente valutazione:
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_9
EU:C:2023:933, punto 68).
Alla luce di alcuni punti fermi di diritto:
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata].
Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti
7 interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio.
Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
[…]
Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_1
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata).
Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare.
Nel caso di specie parte ricorrente n ordine all'anno 2021/2022 ha svolto presso il medesimo istituto scolastico (l'Istituto Superiore - I.i.s. F. BE - Lanzo Torinese) e per la medesima cattedra una serie di supplenze solo formalmente brevi e saltuarie: dal 01/10/2021 al 23/12/2021, dal 10/01/2022 al 14/01/2022, dal 17/01/2022 al 30/04/2022, dal 02/05/2022 al 13/05/2022, il 16/05/2022, dal
8 01/06/2022 al 03/06/2022, dal 06/06/2022 al 08/06/2022, dal 10/06/2022 al 11/06/2022 ed il
14/06/2022 per un part time di 14 ore, prossimo all'orario full time, ed in ogni caso ampiamente superiore al 50% dell'orario pieno. Ne consegue che il ricorrente ha svolto la propria attività di docenza per un periodo sostanzialmente coincidente con quello delle attività didattiche per l'intero a.s. 2021/2022 mentre parte resistente, dal canto suo, nulla ha nemmeno meglio allegato in ordine al singolo caso di specie in punto di “ragioni oggettive” che differenzino la posizione di parte ricorrente da quella degli altri docenti che hanno svolto l'attività con contratti fino al termine delle attività didattiche. Ne consegue che alla luce del lungo periodo in cui è stata svolta l'attività di docenza presso il medesimo istituto e la medesima cattedra, si deve presupporre che l'attività svolta sia del tutto equiparabile a quella dei docenti di ruolo con conseguente spettanza del bonus per cui è causa per l'a.s. 2021/2022.
Con riguardo, invece, all'anno scolastico all'anno 2020/2021 parte ricorrente ha svolto una supplenza di pochi giorni (dal 08/10/2020 al 19/10/2020) presso il Liceo Scientifico - I. Newton –
Chivasso, una seconda supplenza di pochi giorni (dal 27/10/2020 al 30/11/2020) presso Istituto
Superiore - I.i.s. 8 Marzo - Settimo Torinese, nonchè una supplenza di ulteriori pochi giorni presso altro istituto scolastico (Istituto Superiore - I.i.s. F. BE - Lanzo Torinese) per un orario part time di 9 ore. Orbene, dai tali contratti si evince che il ricorrente non è stato assunta con un rapporto di lavoro paragonabile a quello dei docenti per i quali il legislatore ha previsto il bonus della carta docenti e sussistono ragioni oggettive, secondo la nozione del diritto unitario, per escludere il ricorrente dalla carta docenti in quanto le supplenze sono stata di carattere del tutto saltuario e volte a brevi periodi di sostituzione facenti, necessariamente, capo alla docenza di altro insegnante per la medesima cattedra. Ciò rende non comparabile l'attività di supplenza svolta dal ricorrente all'annualità della supplenza (prevista nei casi in cui la supplenza sia fino al termine delle attività didattiche) cui è correlata l'annualità dell'attività didattica e la programmazione che, coerentemente, sostiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Infatti, solo nel caso delle supplenze annuali, ovvero delle supplenze conferite per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.” può predicarsi la stretta connessione tra la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa che fonda il diritto all'attribuzione della Carta a favore dei docenti precari che in tale attività – al pari dei docenti di ruolo – sono coinvolti. Ciò necessariamente implica, sul piano formativo, l'esclusione del docente dal bonus per cui è causa, sussistendo evidenti ragioni oggettive, date dall'inesistenza di alcuna formazione del docente che con supplenza breve e saltuaria può essere chiamato financo a
9 compiere un solo giorno di sostituzione su di una singola cattedra, sì che egli non può compiere alcuna utile attività formativa, né beneficiare di un bonus che risulterebbe financo superiore alla retribuzione spettante al docente assunto per una giornata lavorativa. Ne consegue che il docente assunto con contratti di supplenza breve e saltuaria non è escluso dalla carta docenti solo ove abbia svolto un'attività continuativa nell'ambito di una sola cattedra e presso un solo istituto scolastico, sì da essere paragonabile nelle attività didattiche annue ai docenti di ruolo e necessitare di quelle esigenze formative che solo il docente chiamato a reggere la cattedra nel lungo periodo – con la relativa attività programmatica – può avere;
attività certo mancanti ove, come nel caso di specie, sia risultata totalmente assente alcuna seria continuità di insegnamento del docente presso il medesimo posto, risultando necessariamente a monte altro docente che – al di fuori delle supplenze svolte dal ricorrente – ha ricoperto quella cattedra in modo continuativo – assentandosi appunto per periodi brevi e saltuari a cui il ha sopperito con le supplenze del ricorrente – che ha svolto CP_1 quell'attività programmatica - che necessità di adeguata formazione specifica di cui al bonus c.d. carta docenti – in cui il ricorrente si è inserita per l'attività già svolta da altri.
Per il medesimo a.s. 2020/2021 sussistono, poi, ulteriori supplenze brevi e saltuarie ricoperte dal ricorrente per 5 e 8 ore settimanali. Come sancito dalle pronunce della Corte di Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa C-268/24, l'esclusione del docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui esso si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Nel caso di specie, la prestazione resa dal ricorrente con i suddetti contratti part time di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus
10 lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus mentre nel caso di specie la domanda della ricorrente deve essere respinta con riferimento all'annualità 2020/2021.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.000), valori minimi in ragione della non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, della natura documentale della controversia e dell'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisionale, in € 321,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità;
- Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente con riguardo all'a.s. 2020/2021;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.ti MEANO ETTORE.
11 Ivrea, 17 ottobre 2025
Il Giudice
Meri AL
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AL, in data 14/10/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1330/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MEANO ETTORE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
CP_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il signor negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha Parte_1 lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza annuali o Controparte_1
sino al termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrispondergli l'importo CP_1
1 nominale complessivo di € 1.500, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1
secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
La domanda è parzialmente fondata e nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
2 previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
3 La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie il ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
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Il signor negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze del in forza di contratti di supplenza brevi senza percepire la Controparte_1
cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
Sul punto occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa C-268/24, secondo cui:
4 La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
In particolare nel caso sottoposto alla Corte trattavasi di una serie di supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal
24 gennaio al 10 febbraio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022.
La Corte in via preliminare ha osservato come: Co Il giudice del rinvio rileva, a tal riguardo, che i compiti e i doveri di durante l'anno scolastico
2021/2022 erano gli stessi dei suoi colleghi, docenti di ruolo a tempo indeterminato. Inoltre, i docenti non di ruolo che effettuano supplenze, come ZT, sarebbero assunti sulla base di graduatorie in conformità al diritto interno. Essi sarebbero altresì soggetti agli stessi doveri nei confronti degli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Detto giudice ritiene, peraltro, che il nesso tra la carta elettronica di cui si tratta e il carattere annuale della didattica sia eventuale, in particolare in quanto tale nesso sarebbe rimesso alla volontà del docente, essendo quest'ultimo libero di spendere o meno l'importo di cui si tratta nel corso dell'anno scolastico di interesse. Un siffatto nesso non troverebbe del resto alcun fondamento nel tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dato che il riferimento, che figura in tale disposizione, al piano triennale dell'offerta formativa è collegato più con l'offerta formativa al pubblico che con la formazione dei docenti.
Rilevando come:
In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori.
In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive [v., in tal senso, ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 39, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata].
Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, come rilevato, in sostanza, anche dalla Commissione europea.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_1
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 47 nonché giurisprudenza citata].
Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano.
La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche.
Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle
6 attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo.
In tale contesto essa ha già tenuto conto della difformità relativa al non svolgimento delle attività di carattere collegiale affermando come:
A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Rimettendo al Giudice del rinvio la seguente valutazione:
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_9
EU:C:2023:933, punto 68).
Alla luce di alcuni punti fermi di diritto:
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata].
Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti
7 interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio.
Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
[…]
Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_1
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata).
Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare.
Nel caso di specie parte ricorrente n ordine all'anno 2021/2022 ha svolto presso il medesimo istituto scolastico (l'Istituto Superiore - I.i.s. F. BE - Lanzo Torinese) e per la medesima cattedra una serie di supplenze solo formalmente brevi e saltuarie: dal 01/10/2021 al 23/12/2021, dal 10/01/2022 al 14/01/2022, dal 17/01/2022 al 30/04/2022, dal 02/05/2022 al 13/05/2022, il 16/05/2022, dal
8 01/06/2022 al 03/06/2022, dal 06/06/2022 al 08/06/2022, dal 10/06/2022 al 11/06/2022 ed il
14/06/2022 per un part time di 14 ore, prossimo all'orario full time, ed in ogni caso ampiamente superiore al 50% dell'orario pieno. Ne consegue che il ricorrente ha svolto la propria attività di docenza per un periodo sostanzialmente coincidente con quello delle attività didattiche per l'intero a.s. 2021/2022 mentre parte resistente, dal canto suo, nulla ha nemmeno meglio allegato in ordine al singolo caso di specie in punto di “ragioni oggettive” che differenzino la posizione di parte ricorrente da quella degli altri docenti che hanno svolto l'attività con contratti fino al termine delle attività didattiche. Ne consegue che alla luce del lungo periodo in cui è stata svolta l'attività di docenza presso il medesimo istituto e la medesima cattedra, si deve presupporre che l'attività svolta sia del tutto equiparabile a quella dei docenti di ruolo con conseguente spettanza del bonus per cui è causa per l'a.s. 2021/2022.
Con riguardo, invece, all'anno scolastico all'anno 2020/2021 parte ricorrente ha svolto una supplenza di pochi giorni (dal 08/10/2020 al 19/10/2020) presso il Liceo Scientifico - I. Newton –
Chivasso, una seconda supplenza di pochi giorni (dal 27/10/2020 al 30/11/2020) presso Istituto
Superiore - I.i.s. 8 Marzo - Settimo Torinese, nonchè una supplenza di ulteriori pochi giorni presso altro istituto scolastico (Istituto Superiore - I.i.s. F. BE - Lanzo Torinese) per un orario part time di 9 ore. Orbene, dai tali contratti si evince che il ricorrente non è stato assunta con un rapporto di lavoro paragonabile a quello dei docenti per i quali il legislatore ha previsto il bonus della carta docenti e sussistono ragioni oggettive, secondo la nozione del diritto unitario, per escludere il ricorrente dalla carta docenti in quanto le supplenze sono stata di carattere del tutto saltuario e volte a brevi periodi di sostituzione facenti, necessariamente, capo alla docenza di altro insegnante per la medesima cattedra. Ciò rende non comparabile l'attività di supplenza svolta dal ricorrente all'annualità della supplenza (prevista nei casi in cui la supplenza sia fino al termine delle attività didattiche) cui è correlata l'annualità dell'attività didattica e la programmazione che, coerentemente, sostiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Infatti, solo nel caso delle supplenze annuali, ovvero delle supplenze conferite per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.” può predicarsi la stretta connessione tra la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa che fonda il diritto all'attribuzione della Carta a favore dei docenti precari che in tale attività – al pari dei docenti di ruolo – sono coinvolti. Ciò necessariamente implica, sul piano formativo, l'esclusione del docente dal bonus per cui è causa, sussistendo evidenti ragioni oggettive, date dall'inesistenza di alcuna formazione del docente che con supplenza breve e saltuaria può essere chiamato financo a
9 compiere un solo giorno di sostituzione su di una singola cattedra, sì che egli non può compiere alcuna utile attività formativa, né beneficiare di un bonus che risulterebbe financo superiore alla retribuzione spettante al docente assunto per una giornata lavorativa. Ne consegue che il docente assunto con contratti di supplenza breve e saltuaria non è escluso dalla carta docenti solo ove abbia svolto un'attività continuativa nell'ambito di una sola cattedra e presso un solo istituto scolastico, sì da essere paragonabile nelle attività didattiche annue ai docenti di ruolo e necessitare di quelle esigenze formative che solo il docente chiamato a reggere la cattedra nel lungo periodo – con la relativa attività programmatica – può avere;
attività certo mancanti ove, come nel caso di specie, sia risultata totalmente assente alcuna seria continuità di insegnamento del docente presso il medesimo posto, risultando necessariamente a monte altro docente che – al di fuori delle supplenze svolte dal ricorrente – ha ricoperto quella cattedra in modo continuativo – assentandosi appunto per periodi brevi e saltuari a cui il ha sopperito con le supplenze del ricorrente – che ha svolto CP_1 quell'attività programmatica - che necessità di adeguata formazione specifica di cui al bonus c.d. carta docenti – in cui il ricorrente si è inserita per l'attività già svolta da altri.
Per il medesimo a.s. 2020/2021 sussistono, poi, ulteriori supplenze brevi e saltuarie ricoperte dal ricorrente per 5 e 8 ore settimanali. Come sancito dalle pronunce della Corte di Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa C-268/24, l'esclusione del docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui esso si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Nel caso di specie, la prestazione resa dal ricorrente con i suddetti contratti part time di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus
10 lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus mentre nel caso di specie la domanda della ricorrente deve essere respinta con riferimento all'annualità 2020/2021.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.000), valori minimi in ragione della non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, della natura documentale della controversia e dell'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisionale, in € 321,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità;
- Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente con riguardo all'a.s. 2020/2021;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.ti MEANO ETTORE.
11 Ivrea, 17 ottobre 2025
Il Giudice
Meri AL
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