Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Sentenza 7 aprile 2025
Decreto presidenziale 12 maggio 2025
Decreto presidenziale 21 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06132/2025REG.PROV.COLL.
N. 03710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3710 del 2025, proposto dal signor HA MU titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andena, Giovanni Corbyons e Caterina Bersani, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41;
Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agricola Occhione S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 6874/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons, Stefania Di Ciommo in dichiarata delega di Francesco Di Ciommo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor MU HA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile i ricorsi per ottenere l’annullamento dei provvedimenti del G.S.E. del 8 ottobre 2024 recante il diniego della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del P.N.R.R. per la realizzazione del progetto di installazione di due impianti fotovoltaici con potenza per ciascuno pari a 445 KW nel comune di Fidenza e dell’ulteriore provvedimento del 29 gennaio 2025 di conferma dell’esclusione.
2. L’appellante, titolare di impresa individuale di allevamento di pollame, si è visto respingere le domande sopraindicate poiché ai sensi della normativa applicabile per il G.S.E. non vi erano i presupposti per ammettere gli impianti alle agevolazioni richieste.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile uno dei due ricorsi principali ,per essere stato presentato ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di conferma, ed ha respinto il ricorso per motivi aggiunti nonché il ricorso principale dell’altro ricorso riunito.
La reiezione è stata fondata sul diniego di autorizzabilità della richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 8, dell’avviso ministeriale del 21 luglio 2023 e dell’art. 6.4 del regolamento operativo. Infatti se il codice ATECO fosse risultato corrispondente alla tabella indicata, sottesa alla misura incentivante richiesta, l’impresa sarebbe risultata ammessa.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la mancata pronuncia su un motivo di ricorso presentato in primo grado con il quale si affermava che i provvedimenti impugnati si sarebbero dovuti limitare ad applicare e dare attuazione al principio stabilito dalla fonte normativa preordinata, costituita dall’art. 3, comma 2, del “Decreto Agrisolare” che consentiva una sola ipotesi di esclusione, quella del beneficiario che presenti due domande diverse a valere sulle risorse “di entrambi i punti”.
Non era demandato all’Avviso e al Regolamento operativo introdurre casi di esclusione ulteriori e diversi da quello indicato dal decreto.
4.2. Il secondo motivo sottolinea l’equivocità del provvedimento assunto dal G.S.E. il 29 gennaio 2025 poiché o lo si considera un atto meramente confermativo oppure un atto confermativo con inammissibile motivazione postuma rispetto al precedente. Sicuramente non si tratta di un provvedimento assunto in attuazione del potere di autotutela.
I vizi del provvedimento si estendono alla sentenza impugnata che ha avallato la legittimità di un siffatto modo di procedere.
4.3. Il terzo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione poiché avrebbe ritenuto non annullabili ai sensi dell’art. 21- octies l. 241/1990 dei provvedimenti per vizi meramente formali che invece erano sostanziali poiché in almeno in una domanda il codice ATECO era corretto.
4.4. Il quarto motivo censura la reiezione dei motivi aggiunti poiché l’errata indicazione della Tabella era stata emendata.
Se la domanda proposta non potesse essere accolta per effetto del paragrafo 6.4 del Regolamento Operativo, la P.A. doveva attenersi al principio del risultato, che costituisce ormai criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e che si traduce nella regola per cui la P.A. deve ispirare le proprie scelte appunto al raggiungimento del risultato sostanziale.
5. Il G.S.E. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
Il primo motivo lamenta la mancata valutazione di un motivo contenuto in entrambi i ricorsi, quello principale e quello per motivi aggiunti.
In realtà la sentenza del T.a.r. non ha mancato di pronunciare sul loro contenuto, ma li ha ritenuti assorbiti perché la loro validità era condizionata alla ritenuta pertinenza alla fattispecie dell’art. 3, comma 7, dell’avviso ministeriale e del paragrafo 1.1. del regolamento operativo.
Tale conclusione è evidente se si esamina il punto 15 della sentenza impugnata; avendo escluso nella parte precedente della sentenza che la fattispecie in esame fosse disciplinata dall’art. 3, comma 7, dell’avviso ministeriale, non aveva senso esaminare motivi che presupponevano l’inerenza di tale norma al caso di specie.
6.2. L’appellante, con il secondo motivo, contesta la motivazione postuma del provvedimento di diniego impugnato: si configura una motivazione postuma del provvedimento quando vi sia stata un’omissione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo dell’atto che ha impedito al destinatario del diniego di esplicare correttamente il proprio diritto di difesa, oppure quando si integri o modifichi con atti processuali la motivazione contenuta nel provvedimento.
Se, però, una qualsiasi aggiunta alla motivazione è il frutto di un nuovo esame procedimentale della vicenda nell’ambito di una verifica della possibilità di confermare o meno un precedente provvedimento, non si incorre nel divieto di integrazione postuma della motivazione.
Nel caso in questione il G.S.E. aveva comunicato all’appellante l’avvio del procedimento in autotutela per la rettifica del provvedimento di esclusione. La necessità di tale ulteriore istruttoria sulla seconda domanda (la prima era venuta automaticamente meno per effetto della presentazione della seconda istanza per il medesimo impianto) era sorta all’esito della nota di chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3, commi 7 e 8 dell’Avviso, inviata in data 14 novembre 2024 dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Quindi è corretto affermare, come ha fatto il primo giudice, che “ La carenza della motivazione attiene all’insufficienza del discorso giustificativo-formale, nel senso che la seconda esclusione ha errato nell’individuare la fattispecie escludente e il provvedimento di convalida l’ha correttamente individuata ” e pertanto non sussiste alcun difetto di giurisdizione poiché il giudice non si è sostituito all’Amministrazione nell’esercitare poteri che non gli competevano. In sostanza il provvedimento escludente era legittimo, solamente aveva erroneamente individuato la fattispecie escludente cosicché il provvedimento di convalida si è limitato a correggere questa sbavatura formale.
D’altro canto un annullamento del provvedimento per l’erronea indicazione della causa escludente non avrebbe portato alcun beneficio all’appellante poiché il nuovo provvedimento sarebbe stato nuovamente di diniego con la corretta indicazione della norma, norma che oltretutto non era stata impugnata.
6.4. Il quarto motivo contesta in sostanza un atteggiamento formalistico del G.S.E. che non avrebbe tenuto conto della sostanziale spettanza del beneficio per l’appellato.
In sostanza l’appellante, presentando la seconda domanda con l’errata indicazione del codice ATECO, aveva annullato la prima riguardante il medesimo progetto e lo stesso beneficiario. Tale annullamento è irreversibile dal momento che l’erronea compilazione della seconda domanda non fa rivivere la prima che definitivamente esce dal mondo giuridico una volta presentata la seconda.
Inoltre non bisogna far confusione tra il provvedimento in autotutela del 29 gennaio 2025, che era stato adottato per emendare nel provvedimento impugnato in via principale l’erronea indicazione delle norme che impedivano la concessione del beneficio, e l’istanza di riesame avanzata dall’appellante in data 26 novembre 2024, poi rinunciata dallo stesso in data 25 dicembre 2024 e che costituiva un mero invito, non sorgendo da essa alcun obbligo per il G.S.E. di esaminarla.
Non sussiste la violazione dei principi di ragionevolezza e di risultato, come invocato nel quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato in primo grado, perché al contrario ciò che rileva è il principio di autoresponsabilità cui è soggetto chi chiede contributi pubblici anche per garantire il più generale principio di par condicio che deve essere rispettato in tutte le procedure pubbliche.
A seguito della presentazione di un codice ATECO nella seconda domanda rispetto alla prima il G.S.E. non aveva altro obbligo che chiedere chiarimenti circa la corrispondenza dell’attività concretamente esercitata dall’appellante rispetto a quella risultante dal codice indicato.
Laddove ciò non fosse avvenuti, come in realtà è accaduto, il G.S.E. non poteva che respingere la domanda ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Avviso.
7. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
7.1. In considerazione della complessità della vicenda e dell’operato non sempre appropriato del G.S.E. appare equo disporre la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO