Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA - 3/2026
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la corte dei conti
sezione giurisdizionale regionale per la campania
composta dai Magistrati:
HE OR Presidente
EN SU IC
ND MO IC - Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 74597 del registro di segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di AR CA, C.F. [...]nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Loreto (C.F.: [...]), come da procura apposta in calce alla memoria di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n°169. L’avv. Vincenzo Loreto dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni di legge all’indirizzo di posta elettronica certificata iscritto al Reginde e comunicato al proprio ordine: vincenzoloreto@avvocatinapoli.legalmail.it.
LETTI l’atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
UDITI all’udienza del 17 luglio 2025, svoltasi con l’assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, la Relatrice ND MO, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Gianluca Bragò, nonché l’Avv. Vincenzo Loreto per il convenuto.
FATTO
1. Con atto di citazione del 23.01.2025, la Procura Regionale conveniva in giudizio IN CA, dipendente dell’INPS - Agenzia complessa di Aversa, per sentirlo condannare al pagamento in favore del predetto Istituto dell’importo di € 2.902,95, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione al danno all’immagine asseritamente arrecato all’Ente in seguito ad un episodio di assenteismo.
In seguito a specifica e concreta notizia di danno, la Procura disponeva accertamenti istruttori da cui emergevano, secondo la prospettazione del requirente, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del IN, in rapporto di servizio con l’INPS.
Più nello specifico, con verbale dell’8.08.2022, i vertici istituzionali dell’INPS unitamente alla guardia di vigilanza della sede di Aversa accertavano la mancata timbratura in uscita e in entrata nel corso della giornata da parte del IN.
Veniva quindi instaurato il procedimento disciplinare a carico di IN CA, successivamente conclusosi con Determina U.P.D. n. 56 del 26.10.2022 applicativa della sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 55- quater, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tale episodio veniva confermato con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro n. 4313/2023 con cui veniva confermato il predetto licenziamento del IN.
L’elemento soggettivo veniva declinato in termini di dolo, considerati gli artifizi e raggiri mediante i quali il convenuto avrebbe frodato il datore di lavoro, realizzando la condotta assenteistica.
Da tale condotta sarebbero derivati, quale conseguenza immediata e diretta, un danno patrimoniale pari ad € 107,32 integralmente recuperato dall’Amministrazione, nonché un danno non patrimoniale nella forma di danno all’immagine.
Tale ultima voce di danno avente carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale contenuta dall’art. 17 comma 30 ter, del d.l. 1º luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, e ss.mm.ii., veniva quantificato, considerati i parametri di elaborazione giurisprudenziale in materia - e, segnatamente i criteri soggettivo, oggettivo e sociale - in via equitativa, in una mensilità stipendiale lorda del dipendente, visto lo stretto periodo temporale nel quale si era dipanata la condotta.
2. Il Presidente di questa Sezione giurisdizionale in data 30.01.2025, visto il parere positivo della Procura territoriale fissava in euro 2.000, compresi oneri accessori, la somma da pagare all’INPS per la definizione con rito monitorio del giudizio. Contestualmente fissava il termine di 30 giorni per la dichiarazione di accettazione da parte del convenuto ai sensi dell'articolo 132 c.g.c..
Contestualmente, per il caso di mancata accettazione ovvero nelle altre ipotesi di cui al citato art. 132 c.g.c. , fissava l’udienza di trattazione della causa, poi tenutasi in data odierna.
3. Con memoria del 22.05.2025 si costituiva il convenuto, che non aveva accettato il rito monitorio, eccependo l’inammissibilità e infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Preliminarmente eccepiva l'errato inquadramento della condotta antigiuridica che avrebbe avuto una durata inferiore alle due ore e mezza e andrebbe quindi ridotta a tale limitato spazio temporale. Rilevava altresì l'avvenuta archiviazione della denuncia penale dell'Inps da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli nord proprio in considerazione della circostanza che l'assenza era stata limitata al suddetto ridotto arco temporale.
Riteneva non provato il dolo o la colpa grave, sia per essersi allontanato a causa di una temperatura in quel giorno elevata, di oltre 40 °, sia per essersi dimenticato in un'unica occasione di timbrare in uscita.
Eccepiva altresì la totale assenza di qualsiasi danno all'immagine per mancato superamento della cosiddetta soglia minima.
Adduceva che in seguito all’avvenuto licenziamento era privo di reddito e, per tale motivo, non aveva potuto proporre appello alla sentenza del giudice del lavoro.
Inoltre, sempre a causa del licenziamento, sarebbe caduto in uno stato di forte depressione essendo anche celibe e senza figli, così trascurando anche di depositare deduzioni in seguito all'invito a dedurre della Procura istante.
Concludeva quindi chiedendo di rigettare la richiesta di condanna a suo carico per inammissibilità e infondatezza della medesima e di condannare l’INPS al pagamento dell’onorario spettante al difensore.
5. All’udienza del 17 luglio 2025, udita la relatrice, il PM nel riportarsi alle argomentazioni svolte con l’atto di citazione, interveniva come da verbale. Indi interveniva l’Avv. Loreto che rimarcava trattarsi di una singola assenza di sole due ore e mezzo e senza alcuna risonanza mediatica. Concludeva quindi riportandosi alla propria memoria di costituzione.
Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla Procura regionale intesa ad ottenere la condanna del convenuto LI CA al pagamento in favore dell’INPS dell’importo di euro 2.902,95 per una fattispecie di responsabilità contabile scaturente dall’asserito danno all’immagine cagionato alla suddetta amministrazione in seguito a una condotta di assenteismo.
2. Preliminarmente, con riferimento all’applicazione del rito monitorio si osserva che, con il decreto del Presidente di questa sezione giurisdizionale del 2.07.2024, visto il preventivo assenso della Procura territoriale, ai sensi degli articoli 131 e 132 c.g.c., in applicazione del rito monitorio, era stata fissata in euro 2.000,00, compresi oneri accessori, la somma da pagare all’INPS per la definizione del giudizio. Contestualmente era stato stabilito il termine di 30 giorni per la dichiarazione di accettazione da parte del convenuto ai sensi dell'articolo 132 c.g.c.
Prevede in particolare il citato art. 132 c.g.c, co. 2, secondo periodo, che “la dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto”. Prosegue poi il ridetto art. 132 stabilendo che “in caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione” (..) (co.3) . “Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata”(co.4).
Pertanto, la norma richiede, per il perfezionamento della definizione del giudizio con il rito monitorio, l’accettazione del convenuto nelle forme e nei termini ivi prescritti.
Nel caso di specie, non essendo pervenuta dichiarazione di accettazione da parte del IN, il giudizio è proseguito per la trattazione con il rito ordinario all’odierna udienza.
3. Prima di passare al merito, il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel caso di danno all’immagine patito dall’amministrazione di appartenenza per le condotte assenteistiche dei propri dipendenti.
3.1 Il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, quale lesione alla rappresentazione che i consociati hanno della integrità ed efficienza della pubblica amministrazione medesima, ovvero, più precisamente, ‘del danno derivante dalla lesione del diritto all’immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall’art. 97 Cost.’, (Corte Cost., sentenza n. 335/2010) ha origine pretoria, essendo stata, tale lesione, inizialmente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del PM senza alcun limite, sia in ordine al fatto generatore di responsabilità, sia riguardo alla necessità che tale fatto venga preventivamente accertato in sede penale. In siffatto contesto è intervenuto il legislatore, con l’art. 17, comma 30-ter decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 … , convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n.103 … , convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141…, che ha stabilito che: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97». Il legislatore ha individuato, quindi, i presupposti per l’esercizio dell’azione mediante un espresso rinvio all’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 .
Successivamente, è stata disciplinata un’ulteriore ipotesi di lesione all’immagine della pubblica amministrazione, tipizzata e del tutto eccezionale. Difatti, il legislatore, in attuazione dell’art. 7, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, di “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel T.U.P.I. (D.lgs. 165/2001), tra l’altro, gli articoli 55-quater (licenziamento disciplinare) e 55-quinquies (false attestazioni o certificazioni), il cui comma 2 prevedeva che: “Nei casi di cui al comma 1 (false attestazioni della presenza in servizio), il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione”.
È stata così introdotta un’autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine della Pubblica amministrazione, svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di condanna del pubblico dipendente per un reato contro la pubblica amministrazione, come invece richiesto dalla prima codificazione del danno all’immagine, di cui al citato art. 17, comma 30-ter del d. l. n. 78/2009 e ss.ii.mm. (Sez. giur. Campania, sent. n. 512/2014).
La speciale disciplina del danno all’immagine prevista dal T.U.P.I. ha poi subito ulteriori integrazioni in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.lgs. 20 giugno 2016, n, 116, che ha introdotto nel corpo dell’art. 55-quater del T.U.P.I., i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché ad opera del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato l’art.55- quinquies.
In seguito, sull’art. 55-quater, comma 3-quater è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del suddetto comma 3-quater dell’articolo 55-quater per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
L’intervento della Consulta non ha travolto il primo periodo del citato comma 3-quater, il quale tuttora prevede che “nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare”.
La pronuncia di incostituzionalità non ha investito anche l’art. 55-quinquies e, rispetto all’art. 55- quater, comma 3-quater, è stata limitata ai soli aspetti procedimentali (secondo e terzo periodo) e alle modalità di quantificazione del danno non patrimoniale (quarto periodo).
La giurisprudenza, anche d’appello di questa Corte (Sez. II, sentenze n. 140 e 146 del 2020), ha ritenuto, dopo l’intervento della Corte costituzionale, non già radicalmente abrogata l’ipotesi di danno all’immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio. Alla dichiarazione di incostituzionalità sarebbe sopravvissuta la previsione di cui all’art. 55-quinquies del T.U.P.I., secondo le indicazioni offerte dal legislatore delegato del 2009 che aveva previsto, accanto alla risarcibilità del danno patrimoniale subito dall’amministrazione, per le ipotesi di falsa attestazione in servizio del pubblico dipendente, la risarcibilità del danno all’immagine subito.
4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che la pretesa attorea sia infondata per inesistenza del danno all’immagine, come di seguito esposto.
Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo un episodio di oggettiva esiguità e particolare tenuità, trattandosi di un’assenza ingiustificata dal servizio della durata complessiva di sole due ore e trenta minuti (dalle ore 12:33 alle ore 15:03 dell’8 agosto 2022). Si tratta di una condotta certamente censurabile sotto il profilo disciplinare e foriera di danno patrimoniale, ma circoscritta temporalmente e priva di una rilevanza tale da determinare, di per sé, un vulnus concreto alla reputazione dell’Amministrazione presso l’opinione pubblica.
A ciò si aggiunge la circostanza che l’Amministrazione ha reagito in maniera tempestiva, ferma e proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal dipendente. In particolare, già il giorno successivo alla rilevazione dell’assenza ingiustificata, ossia il 9 agosto 2022, risulta essere stato adottato un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001. A conclusione del procedimento disciplinare, in data 18 agosto 2022, è stata poi irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso, con effetto retroattivo alla data della condotta assenteistica.
Tale prontezza e severità d’intervento da parte dell’Amministrazione ha anche avuto valenza esemplare all’interno dell’organizzazione, scongiurando qualsiasi possibile ricaduta negativa in termini di immagine e credibilità dell’Ente con riferimento alla condotta tenuta.
Il danno patrimoniale, di particolare tenuità, quantificato dall’INPS in euro 107,32 - considerata la retribuzione corrisposta per l’intera giornata lavorativa dell’08.08.2022 e la quota giornaliera di incentivo ordinario - è stato comunque integralmente ristorato ben prima dall’instaurazione del presente giudizio.
Difatti, l’Amministrazione con nota inviata alla Procura in data 28.11.2023 ha comunicato di avere integralmente recuperato il suddetto importo.
Pertanto, già dalla notifica dell’invito a dedurre, in data 26.11.2024, non poteva dirsi esistente alcun danno patrimoniale, ma neanche alcun danno all’immagine dell’INPS poiché quest’ultimo, comunque concettualmente connesso inscindibilmente al danno patrimoniale derivante dall’assenza ingiustificata dal lavoro, deve comunque essere provato da chi lo allega -chiedendone il ristoro- sia nell’an che nel quantum , ai sensi dell’art. 2697 del codice civile , non consentendo il testo legislativo una interpretazione in chiave sanzionatoria.
A ciò occorre aggiungere l’assenza di eco mediatica dell’episodio di assenteismo asseritamente foriero di danno, come affermato dalla stessa amministrazione che, con la nota del 27.09.2022, nel precisare di non avere contezza di ulteriori episodi di assenteismo del dipendente, ha evidenziato che “l’evento non ha avuto alcuna risonanza mediatica”.
È ben vero che nel caso di danno all’immagine derivante da condotte assenteistiche non è richiesto il requisito della risonanza mediatica quale presupposto del danno all’immagine, ma in ogni caso occorre che sia fornita la prova dell’essersi verificata una lesione della rappresentazione che i consociati hanno dell'integrità ed efficienza della pubblica amministrazione, in conformità al modello delineato dall'articolo 97 della Costituzione, norma alla quale attinge il concetto di danno all'immagine.
Pregiudizio questo non ricorrente nel caso di specie per l’assenza di alcuna risonanza esterna rispetto ad un unico episodio di rilevante tenuità, che non risulta preceduto da altre condotte assenteistiche.
5. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere respinta per inesistenza del danno all’immagine.
6. In considerazione del proscioglimento nel merito del convenuto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., allo stesso spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell’attività defensionale effettivamente svolta, nonché del valore della causa, sono liquidate a carico dell’INPS – Agenzia complessa di Aversa in suo favore nella misura di €. 700,00 oltre accessori di legge e spese documentate .
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
B) pone a carico dell’INPS le spese sostenute dal convenuto prosciolto nel presente giudizio liquidate nella misura di euro 700,00, oltre accessori di legge e spese documentate.
Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
ND MO HE OR
(firma digitale) (firma digitale)
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
ZI LL
(firma digitale)
Depositata in Segreteria in data 09/01/2026