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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 328/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6586/2018, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 26486/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.1.2025, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
), (C.F.: e C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), n.q. di eredi di Controparte_3 C.F._4 Per_1
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.01.2009, rappresentati e
[...]
difesi dall'avvocato Pasquale Guastafierro (C.F.: ) in virtù di C.F._5
procura alle liti a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F.: C.F._6
APPELLATO
1 Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni
Conclusioni: per l'appellante: “… accoglimento dell'appello e delle conclusioni ivi formulate con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione allo scrivente legale dichiaratosi antistatario”. per l'appellato (come da comparsa di risposta): “In via principale, rigettare l'appello, con conferma della sentenza di primo grado che ha dichiarato la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni;
in via subordinata, rigettare comunque le domande ex adverso proposte, in quanto infondate;
--“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.09.2016 e Parte_1 CP_1 CP_2
nella qualità di eredi di , convenivano, innanzi al CP_3 Persona_1
Tribunale di Napoli, il , esponendo che: in Controparte_4 Persona_1
data 01/10/75 veniva ricoverato presso l'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli a causa di un grave infortunio con la seguente diagnosi: trauma cranico, contusione toracico- addominale con s.l.o., sfacelo traumatico gamba sx con sofferenza vescicolare e nervosa;
durante la degenza, veniva sottoposto dal 01/10/75 al 03/10/75 a numerose emotrasfusioni con sacche di sangue identificate con n. 17381-17385- 17392-17390 e
35387, poi accertate come infette;
a seguito delle suddette trasfusioni, il era Per_1
risultato affetto da epatite cronica attiva post-trasfusionale da virus epatite C per infezione da HCV, subendo una grave ed irreversibile menomazione dell'integrità psico-fisica.; la patologia di cui era affetto il , derivante dalle cinque Per_1
trasfusioni che aveva subito, veniva riscontrata a seguito di accertamenti effettuati nell'anno 2005; il , a causa della predetta infermità contratta, veniva Per_1
ricoverato d'urgenza in data 15/01/09 presso l'A.O. Cardarelli di Napoli e decedeva in data 20/01/09 lasciando a sé quali unici e legittimi eredi essi istanti;
il certificato necroscopico rilasciato dall'ASL competente attestava che la causa iniziale della
2 morte del era l'epatite cronica HCV correlata, la causa intermedia era Per_1
l'epatocarcinoma con metastasi e la causa finale il coma epatico;
essi istanti il
24/06/13 chiedevano l'indennizzo una tantum ai sensi della legge 210/92, ritenendo che la causa del decesso fosse diretta conseguenza della patologia epatica post trasfusionale;
la C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma con verbale n. A61316441 redatto in data 21/03/14 riconosceva la sussistenza del nesso causale tra la morte del e la patologia epatica di cui era affetto;
la Per_1
Giunta Regionale della Campania liquidava la prestazione per una somma pari ad €
77.468,53; essi istanti con atto di costituzione in mora del 14/07/15, chiedevano al il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso di Controparte_4
ma senza alcun esito. Persona_1
Tanto rappresentato, riconducendo in capo al la responsabilità Controparte_4
dei danni subiti dal , gli attori insistevano affinché venissero accolte le Per_1
conclusioni seguenti: “… condannare, il , in persona del suo Controparte_4
legale rapp.te pro-tempore, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dagli odierni attori, riconoscendo che, come è già documentalmente provato, in stretta dipendenza del citato evento trasfusionale, il de cuius è deceduto a causa del cancro epatico in soggetto già Persona_1
affetto da epatite cronica HCV e che tale evento è dovuto a fatto e colpa esclusiva degli odierni convenuti;
2 - per l'effetto condannare, il , in persona del suo legale Controparte_4
rapp.te all'integrale risarcimento in favore di , CP_5 Parte_1 CP_1
, e , per i seguenti danni:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- danni non patrimoniali da morte quantificati nel complessivo importo di
1.234.491,00 (EURO milione duecentotrentaquattromila quattrocentonovantuno/00) oltre agli interessi legali dal giorno dell'insorgenza della malattia e rivalutazione monetaria se dovuta;
- condannare altresì, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
3 Si costituiva il che resisteva alle avverse pretese, eccependo in Controparte_4
via preliminare la prescrizione.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. ed ammessa CTU medico – legale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 2.03.2018.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda, perché prescritto il diritto vantato dagli attori;
2) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della consulenza tecnica
d'ufficio;
3) Condanna gli attori a rimborsare al convenuto le spese del presente CP_4
giudizio, che liquida in euro 21000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 3.07.2018, con citazione notificata in data 16.01.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., e nella richiamata Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
qualità, interponevano appello - iscritto a ruolo il 23.01.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, nella qualità di legittimi eredi e prossimi congiunti di Controparte_3
, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni iure proprio subiti per la Persona_1
morte del congiunto per colpa esclusiva del Persona_1 Controparte_4
per i motivi di cui è causa;
- condannare, il , in persona del suo legale rapp.te Controparte_4 CP_5
al pagamento a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali spettanti iure
[...]
proprio ai sigg.ri , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, delle seguenti somme:
[...]
1) in favore di , quale coniuge convivente alla data del decesso di Parte_1
, € 308.622,75 (euro trecentoottomila seicentoventidue /75) o di Persona_1
4 quella somma maggiore o minore che il Giudicante riterrà più equo determinare oltre accessori di legge;
2) in favore degli attori , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in proprio e nella qualità di figli superstiti conviventi, in € 308.622,75 (euro trecentoottomila seicentoventidue /75) cadauno o di quella somma maggiore o minore che il Giudicante riterrà più equo determinare oltre accessori di legge;
- condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Controparte_4
entrambi i giudizi, con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva il che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_4
Alla prima udienza del 10.05.2019, il giudizio veniva rinviato al 2.10.2020 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
il 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Gli appellanti depositavano comparsa conclusionale il 10.03.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato domanda attorea, con le seguenti motivazioni:
“La prescrizione è stata validamente eccepita dal convenuto ministero […].
Il diritto al risarcimento azionato dagli attori è cominciato a decorrere, ovviamente, da quando è morto , ossia dal 20/1/2009; infatti, egli morì a seguito Persona_1
di cirrosi epatica HCV correlata, che senza dubbio gli attori avevano motivo di considerare causata dalle trasfusioni praticate al loro congiunto nel 1975 presso
l'Ospedale cardarelli di Napoli;
del resto, nella cartella clinica dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese del 2005, si legge che nel 1975 Persona_1
riportò “epatite HCV correlata post - trasfusionale”. La condotta che gli attori imputano al integra la fattispecie del reato di omicidio Controparte_4
colposo, per cui ai sensi dell'art. 2947.3 cc, 157 cp e 589.1 cp, (nelle formulazioni vigenti quando il reato - sempre secondo la versione degli attori - si consumò), il diritto al risarcimento derivante da tale condotta si prescrive in 6 anni (perché la pena edittale massima per il reato di omicidio colposo nell'ipotesi semplice è di 5
5 anni di reclusione). Il termine di 6 anni è andato a scadere il 20/1/2015; nel fascicolo di parte attrice si rinviene, stando all'indice, un'unica “lettera di costituzione in mora inoltrata il 14/07/15 al con comprovanti postali di Controparte_4
avvenuta notifica”: costituzione in mora tardiva, perché effettuata quando il diritto si era già prescritto.
Prima del 20/1/2015 gli eredi di avevano presentato domanda di Persona_1
indennizzo ex lege 210/1992, e fatto poi ricorso avverso la decisione della CMO che aveva ritenuto intempestivo il loro ricorso;
ma […] nemmeno la domanda volta ad ottenere l'indennizzo ex lege 210/1992 interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione.
In definitiva, la domanda degli attori non può essere accolta, perché il diritto da loro vantato si è prescritto. Questo giudice non avrebbe dovuto ammettere la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo gli appellanti contestano l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il Tribunale è incorso in un duplice errore;
in primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata dal non poteva essere accolta e CP_4
doveva essere dichiarata inammissibile in quanto generica e sommaria, posto che il fatto costituivo, cui l'eccezione viene legata, non può coincidere con la mera inerzia, sicché il non ha assolto l'onere di allegare e provare i fatti su cui CP_4
l'eccezione stessa si fonda;
in ogni caso, il termine di prescrizione non è affatto decorso;
infatti, secondo la Suprema Corte, se i congiunti agiscono iure proprio, cioè, chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, quindi, nel caso di specie, il termine decennale previsto per l'omicidio colposo;
la Cassazione non manca di ricordare che il termine di prescrizione attualmente è di sette anni, a seguito
6 della riforma della prescrizione operata con L. 5 dicembre 2005, n. 251 (la c.d. legge
Cirielli), ma tale modifica non è rilevante nel caso di specie, in quanto occorre fare riferimento alla data della consumazione del reato, e quindi al contagio, contagio anteriore al 5 dicembre 2005; il Giudice di prime cure ha, pertanto, erroneamente applicato il termine prescrizionale di sei anni anziché quello decennale vigente al momento della consumazione del reato, con la conseguenza che il diritto di essi odierni appellanti non si era prescritto alla data di richiesta del risarcimento danni iure proprio;
difatti, il dante causa , in seguito alle trasfusioni subite Persona_1
nel 1975, è deceduto il 20/01/2009 ed il ristoro del danno subito iure proprio dagli eredi del sig. è stato azionato entro il termine decennale ovvero in data Per_1
14/07/15; il Tribunale ha errato anche nell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, posto che secondo la Suprema Corte la decorrenza del termine di prescrizione inerente alla pretesa risarcitoria del danno conseguente a decesso causato da contagio di sangue infetto non può collocarsi in epoca antecedente alla formulazione della domanda amministrativa di indennizzo ex l. n. 210 del 1992; la domanda di indennizzo una tantum proposta da essi appellanti è stata presentata il
24/06/2013, per cui il dies a quo del termine di prescrizione al risarcimento danni doveva essere collocato dalla predetta data.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, secondo costante orientamento della Suprema Corte, in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la
7 volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (cfr. fra le più recenti, Cass. 27/7/2016 n. 15631 Cass. 27/10/2021 n.30303).
Alla luce di tali principi, infondate sono le deduzioni circa la genericità dell'eccezione di prescrizione come sollevata dal . CP_4
In secondo luogo, non è messo in dubbio e, del resto, sul punto è pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il decesso del congiunto emotrasfuso a causa del contagio, integra omicidio colposo, sicché ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, la prescrizione è più lunga di quella quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio (cfr., fra le ultime, Cass.
n.20882/2018; Cass. 19568/ 2023).
Nella specie, il termine di prescrizione è di sei anni, come già evidenziato dal
Tribunale, siccome è applicabile la riforma della prescrizione operata con L. 5 dicembre 2005, n. 251 (la c.d. legge Cirielli), contrariamente alle deduzioni di parte appellante;
ed invero, il reato di omicidio, trattandosi di c.d. reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'evento, ovvero la morte in seguito alla condotta criminosa, verificatasi nel 2009; per converso, la trasfusione a seguito del quale si è verificato il contagio rappresenta la sola condotta criminosa.
Infine, non coglie nel segno tantomeno la deduzione secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data di proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l.
210/1992; secondo costante orientamento della Suprema Corte, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene (o può essere) percepita come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, mediante l'ordinaria
8 diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
pertanto, determinante è la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia, che non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazione medica che espliciti anche la solo possibile eziologia della patologia;
la proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla l.
210/1992, rappresenta solo il momento ultimo di maturazione di tale consapevolezza
(cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16468). Ebbene, non è oggetto di censura la statuizione della gravata sentenza secondo cui nella cartella clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese del 2005, si legge che nel 1975 riportò epatite HCV correlata post – trasfusionale, sicché Persona_1
non è dubbio che gli odierni appellanti, già alla data della morte del de cuius, avvenuta a seguito di cirrosi epatica HCV correlata, fossero consapevoli che quest'ultima fosse causata dalle trasfusioni praticate al loro congiunto nel 1975 presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Il rigetto del motivo in esame assorbe i restanti motivi con i quali gli appellanti hanno ribadito la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita dal de cuius, la patologia epatica di cui era affetto e la causa del decesso, sulla responsabilità del e la quantificazione del danno. CP_4
§ 6.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile in conformità al criterio del c.d. disputatum con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni esaminate.
9 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nella qualità di eredi di Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
, con citazione notificata in data 16.01.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in via solidale, alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno
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