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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7882 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 17346/2023 (R.G. 38035/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023
DA
con sede in Av. Fal Oul Oumeir, 31 – app- 9, Rabat – Agdal (Marocco), Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Bittoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Arezzo, via Margaritone n. 27
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Milano, Piazza Adigrat n. 3, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
EG AR VI MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale San
Michele del carso n. 10 (anteriormente in Via Boccaccio n. 27)
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
14.10.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale adito: in tesi, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 17346/2023 (RG 38035/2023) emesso dal Tribunale di Milano il 13.11.2023; in ipotesi, previa concessione di congruo termine a difesa che consenta all'opponente di articolare compiutamente le proprie difese, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la
[...]
nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
In ogni caso, con condanna della società opposta al pagamento delle spese e compensi di causa”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito
- accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione della relativa azione per i motivi meglio esposti nella presente comparsa, rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni preliminari e di merito formulate da nell'atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertati e dichiarati anche come ammessi i fatti di causa per la mancata comparizione di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., condannare (nr. vat. Pt_1 Parte_1
– con sede in Av. Fal Oul Oumeir 31 – app-9 – Rabat-Agdal, Marocco) al pagamento di P.IVA_2
euro 31.119,20 quale complessivo corrispettivo per le forniture e le royalties dovuto a Controparte_1
come da fatture prodotte in atti e così come azionate nel ricorso monitorio, nonché oltre a
[...]
interessi di mora così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002 da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ., dalla presente domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- condannare (nr. vat. – con sede in Av. Fal Oul Oumeir 31 – app-9 – Rabat-Agdal, Pt_1 P.IVA_2
Marocco) al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1^ c.p.c., per le ragioni meglio esposte in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 3 di 10 R.G. 26984/2024
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 14.10.2025; rilevato che
La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo n. 17346/2023 (R.G. 38035/2023), emesso dal
Tribunale di Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023 con cui, su ricorso di
(nel prosieguo, per brevità, ), veniva ingiunto a Controparte_1 Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, , di pagare all'odierna parte opposta la somma Controparte_2 CP_2
di Euro 31.119,20, oltre agli interessi come da domanda e alle spese e competenze della fase monitoria,
IVA e C.P.A. come per legge, spese generali del 15%.
aveva avviato la procedura monitoria asserendo che parte opponente non avesse pagato Controparte_1
la complessiva somma di Euro 31.119,20 così suddivisa:
- Euro 8.590,00 come da fattura n. 1 del 03.01.2022 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), emessa in forza del contratto di licenza sottoscritto dalle parti in data 24 giugno 2021 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- Euro 11.452,00 come da fattura n. 2 del 03.01.2022 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio), nonché
Euro 11.077,20, quale residuo del maggior importo di cui alla fattura n. 265 del 20.10.2022 (vedasi doc. n. 4 e contabile di acconto doc. n. 5 fascicolo monitorio), entrambe in forza del contratto di distribuzione sottoscritto dalle parti in data 09.12.2019 (vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio).
Oltre alla somma capitale di Euro 31.119,20 la ricorrente chiedeva anche gli interessi legali di mora così come previsti dal D. Lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo.
Avviata la procedura monitoria e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 17346/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023, questo veniva notificato all'opponente che, con atto di citazione, notificato in data 12.07.2024, proponeva a sua volta opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato e la causa, iscritta a ruolo, veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa e, in seguito, a far data dal 20.01.2025, in via definitiva, alla scrivente. Persona_1
opponendosi al decreto riteneva che lo stesso dovesse essere dichiarato nullo e di nessun CP_2
effetto per i motivi indicati nel proprio atto introduttivo e chiedeva un congruo termine a difesa per pagina 4 di 10 poter articolare compiutamente le proprie difese, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione che nulla doveva a . Pt_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione della relativa azione per i motivi meglio esposti nella propria comparsa e di rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni preliminari e di merito formulate da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto ritenute infondate in fatto Pt_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso chiedeva di condannare al pagamento di Euro 31.119,20 quale complessivo corrispettivo per le forniture e Pt_1
le royalties, dovuto a , come da fatture prodotte in atti e azionate nel ricorso monitorio, Controparte_1
oltre a interessi di mora, così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002, da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Il precedente giudice assegnatario, con proprio provvedimento in data 19.01.2025, visti l'art. 168 bis
c.p.c. e l'art. 171 bis, III comma, c.p.c., fissava per la comparizione personale delle parti ex art. 183
c.p.c. l'udienza in data 12.03.2025, con decorrenza dalla predetta data della prima udienza, dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e delegando per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente.
Alla prima udienza in data 12.03.2025 compariva soltanto parte opposta. Il giudice, alla luce di tutta la documentazione in atti, ossia della documentazione allegata al fascicolo monitorio e di quella inserita nel fascicolo di parte opposta nella presente causa di opposizione, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, vista la memoria integrativa di parte opposta, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente sui tre capitoli di prova indicati nella predetta memoria e fissava per l'incombente l'udienza in data 08.05.2025.
All'udienza in data 08.05.2025 nessuno compariva per l'attrice opponente e chiedeva Controparte_1
anche che la mancata comparizione del legale rappresentante di venisse valutata ai sensi Pt_1 dell'art. 232 c.p.c., chiedendo altresì la condanna di parte opponente ex art 96, I comma, c.p.c.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 14.10.2025, concedendo un termine intermedio per eventuali brevi note conclusive.
***
pagina 5 di 10 Parte opponente, a sostegno delle proprie domande, in primo luogo ha lamentato la nullità del decreto ingiuntivo n. 17346/2023, ex art. 156 c.p.c., in quanto il termine perentorio per proporre opposizione
(indicato nel decreto in quaranta giorni) avrebbe dovuto essere di sessanta giorni, essendo l'intimato soggetto straniero con sede al di fuori dell'Unione Europea, sostenendo che, quand'anche l'intenzione del giudice del monitorio fosse stata quella di concedere un termine più breve, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto fare riferimento alla concorrenza di “giusti motivi”, ai sensi dell'art. 641, II comma,
c.p.c.
Parte opposta invece ritiene che l'art. 641 c.p.c. disciplina i termini entro cui il debitore ingiunto deve proporre opposizione, termini che il giudice deve indicare nel decreto ingiuntivo, tenendo conto della nazionalità dell'intimato e che lo stesso giudice può ridurre o aumentare, indicando l'esistenza di giusti motivi allorquando l'intimato risieda in Italia (art. 641 II comma, prima parte, c.p.c.) e senza alcuna motivazione allorquando l'intimato risieda in uno Stato UE (art. 641, II comma, seconda parte, c.p.c.) o extra UE (art. 641, II comma, terza parte, c.p.c.). A fronte dell'eccezione dell'opponente, parte opposta ha affermato che i giusti motivi che devono ricorrere per giustificare la decisione del giudice di concedere all'opponente un termine più breve o più lungo si riferiscono solo ed esclusivamente all'ipotesi dell'intimato residente in Italia. Pertanto parte opposta ha ritenuto che nella fattispecie in esame (ingiunto residente extra UE), il giudice del monitorio abbia correttamente concesso all'intimato, con sede in Marocco, un termine di quaranta giorni per l'opposizione, avvalendosi della facoltà di indicare un termine più breve dei sessanta previsti dalla norma, ma comunque non inferiore a trenta, così come disciplinato dalla seconda parte dell'art. 641, II comma, c.p.c.
Tale interpretazione di parte opposta relativa alla seconda parte del II comma dell'art. 641 c.p.c. non è condivisibile da questo giudice per le ragioni di seguito esposte.
Deve affermarsi che, sulla base delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (vedasi Cass. Civ., sez. II, 27.07.2022, n. 23418) Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo se concorrono giusti motivi non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 per
l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché le ragioni che li caratterizzano come giusti, devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate e accolte e, dall'altro lato, che sia stato garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto.
pagina 6 di 10 Può affermarsi pertanto che non occorre, ai fini della riduzione dei termini di cui all'art. 641, II comma, c.p.c., un'esplicazione delle ragioni, ma la motivazione può anche avvenire per relationem, ossia “visto il ricorso”.
A conferma di ciò si rileva che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedasi
Cass. Civ. n. 23418/2022; Cass. Civ. n. 20561/2017; Cass. Civ. n. 16455/2004), ritiene che l'obbligo di motivazione possa essere assolto quanto meno attraverso un rinvio implicito alle condizioni specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto alla difesa del debitore ingiunto.
L'obbligo di motivazione, può ritenersi assolto per relationem rispetto al ricorso, quando dal testo del decreto monitorio si comprenda che il giudice abbia valutato e condiviso le ragioni rappresentate dal difensore del creditore che però abbia fatto espressa richiesta di abbreviazione del termine.
Nel caso di specie si rileva che il giudice del monitorio non ha indicato un riferimento specifico nel decreto alla parte della norma che consente l'abbreviazione dei termini ed ai relativi presupposti;
ed anche il ricorso monitorio sul punto appare del tutto carente.
Non si può pertanto affermare che dalla lettura del decreto ingiuntivo si comprendano le ragioni, anche per relationem, alla base della scelta del giudice di abbreviazione del termine.
Deve pertanto ritenersi che il termine assegnato nel decreto ingiuntivo sia insufficiente, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto di comprimere un diritto costituzionalmente garantito come quello alla difesa.
Per questo motivo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ritenendo, su questo punto specifico, accolta – parzialmente - l'opposizione.
***
Nel merito parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni, per provare il proprio credito nei confronti dell'opponente, ha prodotto le fatture monitoriamente azionate n. 1 del 03.01.2022, dell'importo di
Euro 8.590,00, a titolo di royalties, emessa in forza del contratto di licenza sottoscritto dalle parti in data 24.06.2021, anch'esso prodotto (vedasi docc. nn. 1 e 2 fascicolo monitorio); n. 2 del 03.01.2022 dell'importo di Euro 11.452,00 e n. 265 del 20.10.2022, dell'importo di Euro 11.077,00, oltre al contratto di distribuzione stipulato in data 02.12.2019 (vedasi docc. nn. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio).
Parte opponente ha contestato i pagamenti richiesti, lamentando la difettosità della merce consegnata, sostenendo altresì di non aver pagato la fattura n. 2 del 03.01.2022, che si riferiva a “fili tensori” utilizzati per la medicina estetica, in quanto una volta arrivata la merce in Marocco, risultava che i prodotti non avevano le qualità richieste, perché si rompevano con estrema facilità e che le confezioni pagina 7 di 10 indicavano una data di scadenza talmente prossima che nessuno dei clienti abituali della aveva Pt_1 voluto acquistarle, non potendo tra l'altro in coscienza, vendere prodotti così delicati, con la Pt_1
consapevolezza che gli stessi avrebbero potuto essere utilizzati solo dopo la loro scadenza.
Quanto alla fattura n. 1 del 03.01.2022 l'opponente contestava il fatto che si riferisse non a merce, ma a royalties pretese da , in relazione alla diffusione in Marocco dei propri prodotti. Parte Controparte_1
opponente spiegava che, avendo il Marocco modificato la propria normativa valutaria, già nel 2022 era vietato ai soggetti residenti in [...]pagare fatture verso fornitori esteri riferite soltanto a royalties.
Il trasferimento di denaro in Italia in relazione alla fattura n. 1 sopra indicata era stato dunque ritenuto impossibile per la società opponente. Per di più l'opponente lamentava che l'importo della predetta fattura non era conforme agli accordi, non avendo la calcolato correttamente le Controparte_1
royalties sui prodotti effettivamente rivenduti dalla partner marocchina.
Parte opponente nel proprio atto introduttivo riferiva che seguivano numerosi contatti tra le due società, in occasione dei quali effettuava le proprie contestazioni, chiedendo a Pt_1 Controparte_1
di sostituire la merce e, comunque, di risolvere le problematiche venutasi a creare con la clientela finale e conseguenti al cambiamento della legislazione (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 4).
Aggiungeva che le trattative proseguivano a lungo, con le assicurazioni verbali da parte della società italiana che tutto sarebbe stato definito con reciproca soddisfazione, che i rapporti commerciali proseguivano e che, nel successivo mese di ottobre, ordinava apparecchi per trattamento Pt_1 medico con l'opposta, prodotti dalla LED S.p.A. di Roma e distribuiti da e che tali Controparte_1
apparecchi venivano consegnati con la fattura n. 265 del 20.10.2022 (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 4). L'opponente asseriva che l'acconto concordato era stato regolarmente corrisposto, ma che erano ben presto arrivate contestazioni da parte della clientela circa problemi di funzionalità e presenza di difetti. Asseriva che, grazie ad alcune modifiche realizzate sugli apparecchi dalla società opposta (cioè l'applicazione di un anonimo carrello in plastica a copertura della parte motorizzata) il certificato di conformità UE proveniente dal costruttore LED S.p.A. non era più visibile, il che aveva determinato l'inutilizzabilità a livello medico degli apparecchi, rendendoli di fatto non più interessanti per la numerosa clientela medica di Parte opponente concludeva Pt_1
rilevando che anche tali contestazioni erano state effettuate nei confronti di e che il Controparte_1
pagamento del saldo previsto in fattura era stato sospeso, che la società opposta era rimasta inerte di fronte a tali contestazioni, senza alcuna collaborazione nei confronti della partner marocchina viste le difficoltà con la clientela in cui essa si era ritrovata e senza sollecitare il pagamento delle fatture di cui sopra, se non in modo estremamente blando. Parte opponente, infine, lamentava il danno all'immagine pagina 8 di 10 commerciale presso la propria clientela, a causa di queste problematiche sopra evidenziate con conseguenze molto importanti sul giro d'affari e sul fatturato aziendale.
Alla luce di tutte le contestazioni svolte dall'opponente nel proprio atto introduttivo, sopra riportate per completezza espositiva, deve tuttavia rilevarsi che non ha in alcun modo fornito prove a CP_2
sostegno delle proprie doglianze, non allegando alcuna documentazione idonea nel proprio atto introduttivo, né svolgendo ulteriori difese attraverso la compilazione e il deposito di successivi atti.
Si rileva inoltre che il legale rappresentante dell'opponente non si è presentato, ingiustificatamente, all'udienza in data 08.05.2025, chiamata per il suo interrogatorio formale. Ciò può far ritenere al giudice ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, ex art. 232 c.p.c.
Parte opposta invece ha prodotto, a sostegno delle proprie domande, le fatture monitoriamente azionate, il contratto di licenza internazionale stipulato in data 24.06.2021, quello di distribuzione stipulato in data 02.12.2019 (vedasi docc. nn. da 1 a 5 fascicolo monitorio), la lettera di vettura e prova di consegna (vedasi doc. n. 5 fascicolo opposta) relativamente alla merce di cui alle fatture n. 2/2022 e n. 265/2022. Vi è inoltre la dichiarazione resa dalla parte opponente in merito alla fattura n. 265/2022 che asseriva (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 4) l'avvenuta consegna degli apparecchi di cui alla fattura n. 265 del 20.10.2022 e la corrispondenza di cui al documento n. 11 di parte opposta, da cui si evince la volontà dell'opponente a voler saldare le somme richieste dall'opposta, con richiesta di riapertura delle forniture, per l'importo di Euro 8.590,00 di cui alla fattura n. 1/2022, relativa alle royalties dovute a in forza del contratto di licenza stipulato dalle parti in data Controparte_1
24.06.2021 e per l'importo di Euro 2.691,00 di cui anche alla fattura n. 251/2021.
Per tutti questi motivi, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione delle parti disattesa o assorbita, si ritiene che debba essere accolta la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 31.119,20, quale complessivo corrispettivo per le forniture e le royalties richiesto da come da fatture prodotte in atti e azionate nel ricorso monitorio, nonché oltre a Controparte_1
interessi di mora, così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002, da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dalla presente domanda fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 in relazione al valore della controversia, minimi per la fase istruttoria, vista la natura documentale della causa e per quella decisoria, vista la procedura decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., così per un totale di Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori.
pagina 9 di 10 Visto il parziale accoglimento dell'opposizione quanto alla doglianza circa la violazione del diritto alla difesa per abbreviazione del termine di cui al II comma dell'art. 641 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte, deve rigettarsi la domanda di parte opposta ex art. 96, I comma, c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 17346/2023 (R.G. 38035/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_3
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Controparte_1
di Euro 31.119,20, oltre a interessi di mora così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002, da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla presente domanda fino al saldo;
3. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.261,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 20 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice
IA ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 17346/2023 (R.G. 38035/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023
DA
con sede in Av. Fal Oul Oumeir, 31 – app- 9, Rabat – Agdal (Marocco), Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Bittoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Arezzo, via Margaritone n. 27
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Milano, Piazza Adigrat n. 3, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
EG AR VI MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale San
Michele del carso n. 10 (anteriormente in Via Boccaccio n. 27)
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
14.10.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale adito: in tesi, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 17346/2023 (RG 38035/2023) emesso dal Tribunale di Milano il 13.11.2023; in ipotesi, previa concessione di congruo termine a difesa che consenta all'opponente di articolare compiutamente le proprie difese, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la
[...]
nulla deve alla Parte_1 Controparte_1
In ogni caso, con condanna della società opposta al pagamento delle spese e compensi di causa”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito
- accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione della relativa azione per i motivi meglio esposti nella presente comparsa, rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni preliminari e di merito formulate da nell'atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertati e dichiarati anche come ammessi i fatti di causa per la mancata comparizione di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., condannare (nr. vat. Pt_1 Parte_1
– con sede in Av. Fal Oul Oumeir 31 – app-9 – Rabat-Agdal, Marocco) al pagamento di P.IVA_2
euro 31.119,20 quale complessivo corrispettivo per le forniture e le royalties dovuto a Controparte_1
come da fatture prodotte in atti e così come azionate nel ricorso monitorio, nonché oltre a
[...]
interessi di mora così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002 da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ., dalla presente domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- condannare (nr. vat. – con sede in Av. Fal Oul Oumeir 31 – app-9 – Rabat-Agdal, Pt_1 P.IVA_2
Marocco) al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1^ c.p.c., per le ragioni meglio esposte in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 3 di 10 R.G. 26984/2024
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 14.10.2025; rilevato che
La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo n. 17346/2023 (R.G. 38035/2023), emesso dal
Tribunale di Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023 con cui, su ricorso di
(nel prosieguo, per brevità, ), veniva ingiunto a Controparte_1 Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, , di pagare all'odierna parte opposta la somma Controparte_2 CP_2
di Euro 31.119,20, oltre agli interessi come da domanda e alle spese e competenze della fase monitoria,
IVA e C.P.A. come per legge, spese generali del 15%.
aveva avviato la procedura monitoria asserendo che parte opponente non avesse pagato Controparte_1
la complessiva somma di Euro 31.119,20 così suddivisa:
- Euro 8.590,00 come da fattura n. 1 del 03.01.2022 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), emessa in forza del contratto di licenza sottoscritto dalle parti in data 24 giugno 2021 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- Euro 11.452,00 come da fattura n. 2 del 03.01.2022 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio), nonché
Euro 11.077,20, quale residuo del maggior importo di cui alla fattura n. 265 del 20.10.2022 (vedasi doc. n. 4 e contabile di acconto doc. n. 5 fascicolo monitorio), entrambe in forza del contratto di distribuzione sottoscritto dalle parti in data 09.12.2019 (vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio).
Oltre alla somma capitale di Euro 31.119,20 la ricorrente chiedeva anche gli interessi legali di mora così come previsti dal D. Lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo.
Avviata la procedura monitoria e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 17346/2023, emesso dal Tribunale di
Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023, questo veniva notificato all'opponente che, con atto di citazione, notificato in data 12.07.2024, proponeva a sua volta opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato e la causa, iscritta a ruolo, veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa e, in seguito, a far data dal 20.01.2025, in via definitiva, alla scrivente. Persona_1
opponendosi al decreto riteneva che lo stesso dovesse essere dichiarato nullo e di nessun CP_2
effetto per i motivi indicati nel proprio atto introduttivo e chiedeva un congruo termine a difesa per pagina 4 di 10 poter articolare compiutamente le proprie difese, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione che nulla doveva a . Pt_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione della relativa azione per i motivi meglio esposti nella propria comparsa e di rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni preliminari e di merito formulate da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto ritenute infondate in fatto Pt_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso chiedeva di condannare al pagamento di Euro 31.119,20 quale complessivo corrispettivo per le forniture e Pt_1
le royalties, dovuto a , come da fatture prodotte in atti e azionate nel ricorso monitorio, Controparte_1
oltre a interessi di mora, così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002, da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Il precedente giudice assegnatario, con proprio provvedimento in data 19.01.2025, visti l'art. 168 bis
c.p.c. e l'art. 171 bis, III comma, c.p.c., fissava per la comparizione personale delle parti ex art. 183
c.p.c. l'udienza in data 12.03.2025, con decorrenza dalla predetta data della prima udienza, dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e delegando per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente.
Alla prima udienza in data 12.03.2025 compariva soltanto parte opposta. Il giudice, alla luce di tutta la documentazione in atti, ossia della documentazione allegata al fascicolo monitorio e di quella inserita nel fascicolo di parte opposta nella presente causa di opposizione, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, vista la memoria integrativa di parte opposta, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente sui tre capitoli di prova indicati nella predetta memoria e fissava per l'incombente l'udienza in data 08.05.2025.
All'udienza in data 08.05.2025 nessuno compariva per l'attrice opponente e chiedeva Controparte_1
anche che la mancata comparizione del legale rappresentante di venisse valutata ai sensi Pt_1 dell'art. 232 c.p.c., chiedendo altresì la condanna di parte opponente ex art 96, I comma, c.p.c.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 14.10.2025, concedendo un termine intermedio per eventuali brevi note conclusive.
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pagina 5 di 10 Parte opponente, a sostegno delle proprie domande, in primo luogo ha lamentato la nullità del decreto ingiuntivo n. 17346/2023, ex art. 156 c.p.c., in quanto il termine perentorio per proporre opposizione
(indicato nel decreto in quaranta giorni) avrebbe dovuto essere di sessanta giorni, essendo l'intimato soggetto straniero con sede al di fuori dell'Unione Europea, sostenendo che, quand'anche l'intenzione del giudice del monitorio fosse stata quella di concedere un termine più breve, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto fare riferimento alla concorrenza di “giusti motivi”, ai sensi dell'art. 641, II comma,
c.p.c.
Parte opposta invece ritiene che l'art. 641 c.p.c. disciplina i termini entro cui il debitore ingiunto deve proporre opposizione, termini che il giudice deve indicare nel decreto ingiuntivo, tenendo conto della nazionalità dell'intimato e che lo stesso giudice può ridurre o aumentare, indicando l'esistenza di giusti motivi allorquando l'intimato risieda in Italia (art. 641 II comma, prima parte, c.p.c.) e senza alcuna motivazione allorquando l'intimato risieda in uno Stato UE (art. 641, II comma, seconda parte, c.p.c.) o extra UE (art. 641, II comma, terza parte, c.p.c.). A fronte dell'eccezione dell'opponente, parte opposta ha affermato che i giusti motivi che devono ricorrere per giustificare la decisione del giudice di concedere all'opponente un termine più breve o più lungo si riferiscono solo ed esclusivamente all'ipotesi dell'intimato residente in Italia. Pertanto parte opposta ha ritenuto che nella fattispecie in esame (ingiunto residente extra UE), il giudice del monitorio abbia correttamente concesso all'intimato, con sede in Marocco, un termine di quaranta giorni per l'opposizione, avvalendosi della facoltà di indicare un termine più breve dei sessanta previsti dalla norma, ma comunque non inferiore a trenta, così come disciplinato dalla seconda parte dell'art. 641, II comma, c.p.c.
Tale interpretazione di parte opposta relativa alla seconda parte del II comma dell'art. 641 c.p.c. non è condivisibile da questo giudice per le ragioni di seguito esposte.
Deve affermarsi che, sulla base delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (vedasi Cass. Civ., sez. II, 27.07.2022, n. 23418) Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo se concorrono giusti motivi non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 per
l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché le ragioni che li caratterizzano come giusti, devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate e accolte e, dall'altro lato, che sia stato garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto.
pagina 6 di 10 Può affermarsi pertanto che non occorre, ai fini della riduzione dei termini di cui all'art. 641, II comma, c.p.c., un'esplicazione delle ragioni, ma la motivazione può anche avvenire per relationem, ossia “visto il ricorso”.
A conferma di ciò si rileva che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedasi
Cass. Civ. n. 23418/2022; Cass. Civ. n. 20561/2017; Cass. Civ. n. 16455/2004), ritiene che l'obbligo di motivazione possa essere assolto quanto meno attraverso un rinvio implicito alle condizioni specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto alla difesa del debitore ingiunto.
L'obbligo di motivazione, può ritenersi assolto per relationem rispetto al ricorso, quando dal testo del decreto monitorio si comprenda che il giudice abbia valutato e condiviso le ragioni rappresentate dal difensore del creditore che però abbia fatto espressa richiesta di abbreviazione del termine.
Nel caso di specie si rileva che il giudice del monitorio non ha indicato un riferimento specifico nel decreto alla parte della norma che consente l'abbreviazione dei termini ed ai relativi presupposti;
ed anche il ricorso monitorio sul punto appare del tutto carente.
Non si può pertanto affermare che dalla lettura del decreto ingiuntivo si comprendano le ragioni, anche per relationem, alla base della scelta del giudice di abbreviazione del termine.
Deve pertanto ritenersi che il termine assegnato nel decreto ingiuntivo sia insufficiente, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto di comprimere un diritto costituzionalmente garantito come quello alla difesa.
Per questo motivo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ritenendo, su questo punto specifico, accolta – parzialmente - l'opposizione.
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Nel merito parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni, per provare il proprio credito nei confronti dell'opponente, ha prodotto le fatture monitoriamente azionate n. 1 del 03.01.2022, dell'importo di
Euro 8.590,00, a titolo di royalties, emessa in forza del contratto di licenza sottoscritto dalle parti in data 24.06.2021, anch'esso prodotto (vedasi docc. nn. 1 e 2 fascicolo monitorio); n. 2 del 03.01.2022 dell'importo di Euro 11.452,00 e n. 265 del 20.10.2022, dell'importo di Euro 11.077,00, oltre al contratto di distribuzione stipulato in data 02.12.2019 (vedasi docc. nn. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio).
Parte opponente ha contestato i pagamenti richiesti, lamentando la difettosità della merce consegnata, sostenendo altresì di non aver pagato la fattura n. 2 del 03.01.2022, che si riferiva a “fili tensori” utilizzati per la medicina estetica, in quanto una volta arrivata la merce in Marocco, risultava che i prodotti non avevano le qualità richieste, perché si rompevano con estrema facilità e che le confezioni pagina 7 di 10 indicavano una data di scadenza talmente prossima che nessuno dei clienti abituali della aveva Pt_1 voluto acquistarle, non potendo tra l'altro in coscienza, vendere prodotti così delicati, con la Pt_1
consapevolezza che gli stessi avrebbero potuto essere utilizzati solo dopo la loro scadenza.
Quanto alla fattura n. 1 del 03.01.2022 l'opponente contestava il fatto che si riferisse non a merce, ma a royalties pretese da , in relazione alla diffusione in Marocco dei propri prodotti. Parte Controparte_1
opponente spiegava che, avendo il Marocco modificato la propria normativa valutaria, già nel 2022 era vietato ai soggetti residenti in [...]pagare fatture verso fornitori esteri riferite soltanto a royalties.
Il trasferimento di denaro in Italia in relazione alla fattura n. 1 sopra indicata era stato dunque ritenuto impossibile per la società opponente. Per di più l'opponente lamentava che l'importo della predetta fattura non era conforme agli accordi, non avendo la calcolato correttamente le Controparte_1
royalties sui prodotti effettivamente rivenduti dalla partner marocchina.
Parte opponente nel proprio atto introduttivo riferiva che seguivano numerosi contatti tra le due società, in occasione dei quali effettuava le proprie contestazioni, chiedendo a Pt_1 Controparte_1
di sostituire la merce e, comunque, di risolvere le problematiche venutasi a creare con la clientela finale e conseguenti al cambiamento della legislazione (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 4).
Aggiungeva che le trattative proseguivano a lungo, con le assicurazioni verbali da parte della società italiana che tutto sarebbe stato definito con reciproca soddisfazione, che i rapporti commerciali proseguivano e che, nel successivo mese di ottobre, ordinava apparecchi per trattamento Pt_1 medico con l'opposta, prodotti dalla LED S.p.A. di Roma e distribuiti da e che tali Controparte_1
apparecchi venivano consegnati con la fattura n. 265 del 20.10.2022 (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 4). L'opponente asseriva che l'acconto concordato era stato regolarmente corrisposto, ma che erano ben presto arrivate contestazioni da parte della clientela circa problemi di funzionalità e presenza di difetti. Asseriva che, grazie ad alcune modifiche realizzate sugli apparecchi dalla società opposta (cioè l'applicazione di un anonimo carrello in plastica a copertura della parte motorizzata) il certificato di conformità UE proveniente dal costruttore LED S.p.A. non era più visibile, il che aveva determinato l'inutilizzabilità a livello medico degli apparecchi, rendendoli di fatto non più interessanti per la numerosa clientela medica di Parte opponente concludeva Pt_1
rilevando che anche tali contestazioni erano state effettuate nei confronti di e che il Controparte_1
pagamento del saldo previsto in fattura era stato sospeso, che la società opposta era rimasta inerte di fronte a tali contestazioni, senza alcuna collaborazione nei confronti della partner marocchina viste le difficoltà con la clientela in cui essa si era ritrovata e senza sollecitare il pagamento delle fatture di cui sopra, se non in modo estremamente blando. Parte opponente, infine, lamentava il danno all'immagine pagina 8 di 10 commerciale presso la propria clientela, a causa di queste problematiche sopra evidenziate con conseguenze molto importanti sul giro d'affari e sul fatturato aziendale.
Alla luce di tutte le contestazioni svolte dall'opponente nel proprio atto introduttivo, sopra riportate per completezza espositiva, deve tuttavia rilevarsi che non ha in alcun modo fornito prove a CP_2
sostegno delle proprie doglianze, non allegando alcuna documentazione idonea nel proprio atto introduttivo, né svolgendo ulteriori difese attraverso la compilazione e il deposito di successivi atti.
Si rileva inoltre che il legale rappresentante dell'opponente non si è presentato, ingiustificatamente, all'udienza in data 08.05.2025, chiamata per il suo interrogatorio formale. Ciò può far ritenere al giudice ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, ex art. 232 c.p.c.
Parte opposta invece ha prodotto, a sostegno delle proprie domande, le fatture monitoriamente azionate, il contratto di licenza internazionale stipulato in data 24.06.2021, quello di distribuzione stipulato in data 02.12.2019 (vedasi docc. nn. da 1 a 5 fascicolo monitorio), la lettera di vettura e prova di consegna (vedasi doc. n. 5 fascicolo opposta) relativamente alla merce di cui alle fatture n. 2/2022 e n. 265/2022. Vi è inoltre la dichiarazione resa dalla parte opponente in merito alla fattura n. 265/2022 che asseriva (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 4) l'avvenuta consegna degli apparecchi di cui alla fattura n. 265 del 20.10.2022 e la corrispondenza di cui al documento n. 11 di parte opposta, da cui si evince la volontà dell'opponente a voler saldare le somme richieste dall'opposta, con richiesta di riapertura delle forniture, per l'importo di Euro 8.590,00 di cui alla fattura n. 1/2022, relativa alle royalties dovute a in forza del contratto di licenza stipulato dalle parti in data Controparte_1
24.06.2021 e per l'importo di Euro 2.691,00 di cui anche alla fattura n. 251/2021.
Per tutti questi motivi, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione delle parti disattesa o assorbita, si ritiene che debba essere accolta la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 31.119,20, quale complessivo corrispettivo per le forniture e le royalties richiesto da come da fatture prodotte in atti e azionate nel ricorso monitorio, nonché oltre a Controparte_1
interessi di mora, così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002, da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dalla presente domanda fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 in relazione al valore della controversia, minimi per la fase istruttoria, vista la natura documentale della causa e per quella decisoria, vista la procedura decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., così per un totale di Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori.
pagina 9 di 10 Visto il parziale accoglimento dell'opposizione quanto alla doglianza circa la violazione del diritto alla difesa per abbreviazione del termine di cui al II comma dell'art. 641 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte, deve rigettarsi la domanda di parte opposta ex art. 96, I comma, c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 17346/2023 (R.G. 38035/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 11.11.2023 e pubblicato in data 13.11.2023;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_3
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Controparte_1
di Euro 31.119,20, oltre a interessi di mora così come previsti dal d. lgs. n. 231/2002, da computarsi dalla scadenza di ciascuna fattura e, nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., dalla presente domanda fino al saldo;
3. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.261,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 20 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice
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