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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 345-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F./ p.iva ) e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIULIA GALATI E ANTONIO SCHIAVONE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gorreta Filippo, sito in Monza (MB) – Via
A. Manzoni n.20, giusta procura agli atti
RICORRENTE
e da
C.F./ p. iva ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO CEVASCO e PAOLO Controparte_2
DEGOLA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova (GE), Via C. R. Ceccardi,
2/11, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
(C.F./P.i. ) con sede legale in Bovisio-Masciago Controparte_3 P.IVA_3
(MB), Via per Desio n. 115
RESISTENTE non costituita
1 esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII) depositato da
[...] in data 28.11.2024 e da in data 20.01.2025 i Parte_1 Controparte_1 ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_3
• a sostegno della domanda hanno dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 686.996,57 per aver acquistato tutti i Parte_1 crediti in sofferenza da inclusi quelli nascenti dai due contratti di Controparte_4 conto corrente (cnf doc n. 3-6, contratti ed estratti conto certificati ex art. 50 TUB), per i quali aveva già chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Monza l'emissione del decreto CP_4 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6759/2014 del 27/10/2014, per euro € 419.476,98, oltre spese ed accessori;
- di essere creditrice della somma precettata di € euro Controparte_1
727.963,38, oltre compensi e spese in forza della sentenza n. 92/2019 ( R.G. 124/2015) depositata il 26.02.2019, resa dal Tribunale di Sondrio che ha condannato la resistente al pagamento delle somme in favore della cedente del credito a Controparte_5 [...]
Controparte_6
• all'udienza di comparizione del 11.03.2025 - a seguito di rinvio disposto d'ufficio dal Tribunale stante il mancato rispetto dei termini a comparire, atteso che la notifica a Cura della Cancelleria alla debitrice era stata effettuata con inserimento nell'area web il 13.01.2025 (cfr. certificazione in atti) - sono comparsi i soli creditori nonostante la regolare instaurazione del contradditorio;
• la società non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi: la visura camerale, la certificazione dei debiti fiscali, le informazioni relative ai debiti contributivi da INPS, la visura protesi negativa.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva delle società ricorrenti, essendo creditrici, quali cessionarie, della somma di € 686.996,57 e Pt_1 [...] della somma di € 727.963,38; Controparte_1
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Bovisio – Masciago (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
pag. 2 di 6 Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Bovisio-Masciago rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito del commercio al dettaglio di autoveicoli, moto, furgoni cicli ed accessori (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da la Controparte_3 quale non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci successivi all'anno 2016, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali da cui ricavare elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata ed anzi risulta un debito erariale di euro
3.225.101,87 oltre all'ingente debito nei confronti delle ricorrenti.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parti ricorrenti vantano un credito, in sorte capitale, ben superiore ad € 30.000,00.
pag. 3 di 6 • Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice:
- la sede legale della società risulta in stato di abbandono, come rilevato dall'ufficiale giudiziario in occasione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- la notevole consistenza del debito erariale.
- il mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2016 sicché non è dato accertare la consistenza dell'attivo patrimoniale.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versa Controparte_3 effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII
pag. 4 di 6 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , (C.F./P.i. Controparte_3
, con sede legale in via per Desio 115 Bovisio-Masciago (MB); P.IVA_3
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Delegato per la procedura nomina curatore il dott. con studio in via Cavour 22 in Gorgonzola (MI) pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Email_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10/07/2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle pag. 5 di 6 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Caterina Giovanetti
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F./ p.iva ) e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIULIA GALATI E ANTONIO SCHIAVONE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gorreta Filippo, sito in Monza (MB) – Via
A. Manzoni n.20, giusta procura agli atti
RICORRENTE
e da
C.F./ p. iva ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO CEVASCO e PAOLO Controparte_2
DEGOLA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova (GE), Via C. R. Ceccardi,
2/11, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
(C.F./P.i. ) con sede legale in Bovisio-Masciago Controparte_3 P.IVA_3
(MB), Via per Desio n. 115
RESISTENTE non costituita
1 esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII) depositato da
[...] in data 28.11.2024 e da in data 20.01.2025 i Parte_1 Controparte_1 ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_3
• a sostegno della domanda hanno dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 686.996,57 per aver acquistato tutti i Parte_1 crediti in sofferenza da inclusi quelli nascenti dai due contratti di Controparte_4 conto corrente (cnf doc n. 3-6, contratti ed estratti conto certificati ex art. 50 TUB), per i quali aveva già chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Monza l'emissione del decreto CP_4 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6759/2014 del 27/10/2014, per euro € 419.476,98, oltre spese ed accessori;
- di essere creditrice della somma precettata di € euro Controparte_1
727.963,38, oltre compensi e spese in forza della sentenza n. 92/2019 ( R.G. 124/2015) depositata il 26.02.2019, resa dal Tribunale di Sondrio che ha condannato la resistente al pagamento delle somme in favore della cedente del credito a Controparte_5 [...]
Controparte_6
• all'udienza di comparizione del 11.03.2025 - a seguito di rinvio disposto d'ufficio dal Tribunale stante il mancato rispetto dei termini a comparire, atteso che la notifica a Cura della Cancelleria alla debitrice era stata effettuata con inserimento nell'area web il 13.01.2025 (cfr. certificazione in atti) - sono comparsi i soli creditori nonostante la regolare instaurazione del contradditorio;
• la società non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi: la visura camerale, la certificazione dei debiti fiscali, le informazioni relative ai debiti contributivi da INPS, la visura protesi negativa.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva delle società ricorrenti, essendo creditrici, quali cessionarie, della somma di € 686.996,57 e Pt_1 [...] della somma di € 727.963,38; Controparte_1
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Bovisio – Masciago (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
pag. 2 di 6 Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Bovisio-Masciago rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito del commercio al dettaglio di autoveicoli, moto, furgoni cicli ed accessori (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da la Controparte_3 quale non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci successivi all'anno 2016, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali da cui ricavare elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata ed anzi risulta un debito erariale di euro
3.225.101,87 oltre all'ingente debito nei confronti delle ricorrenti.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parti ricorrenti vantano un credito, in sorte capitale, ben superiore ad € 30.000,00.
pag. 3 di 6 • Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice:
- la sede legale della società risulta in stato di abbandono, come rilevato dall'ufficiale giudiziario in occasione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- la notevole consistenza del debito erariale.
- il mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2016 sicché non è dato accertare la consistenza dell'attivo patrimoniale.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versa Controparte_3 effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII
pag. 4 di 6 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , (C.F./P.i. Controparte_3
, con sede legale in via per Desio 115 Bovisio-Masciago (MB); P.IVA_3
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Delegato per la procedura nomina curatore il dott. con studio in via Cavour 22 in Gorgonzola (MI) pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Email_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10/07/2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle pag. 5 di 6 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Caterina Giovanetti
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