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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1255/2024
proposto da
Ag.entrate - SC - TR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 530/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 1 e pubblicata il 07/07/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320139008739249000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320139008739148000 IRPEF-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320139008739047000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di SC si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.6.2015 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riformando la sentenza del 9.6.2014 della Commissione Tributaria Provinciale di TR, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1
avverso intimazioni di pagamento e tre sottostanti cartelle di pagamento ed annullava gli atti impugnati, ritenendo viziate le notifiche delle cartelle medesime.
Il giudice di primo grado, viceversa, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso osservando che sia le intimazioni sia le cartelle erano state ritualmente notificate a mezzo del servizio postale e che pertanto non vi era nessun vizio degli atti presupposti alle intimazioni.
Proponeva appello la contribuente riproponendo le medesime censure avanzate in primo grado ed eccependo anche l'omessa motivazione sull'eccezione basata sull'inosservanza dei commi 537 e 538 della legge 228/2012.
Accogliendo il gravame, rilevava la Corte territoriale che, non avendo il concessionario appellato prodotto le cartelle esattoriali, non era stato possibile per il collegio verificare la correttezza della loro notifica, che giudicava pertanto nulla;
riteneva inoltre fondata l'eccezione basata sui commi 537 e 543 dell'art. 1 della legge 228/2012 che prevedevano che l'ente di riscossione dovesse sospendere l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito di presentazione di una dichiarazione del debitore e che decorsi 220 giorni le relative partite dovessero essere annullate, osservando che l'Agenzia della SC non aveva trasmesso la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate ed aveva quindi fatto decorrere il termine di legge.
L'Agenzia della SC proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione e la Suprema Corte con ordinanza del 7.3.2024 cassava la sentenza impugnata e disponeva la restituzione del fascicolo a questa
Corte per un nuovo giudizio.
In particolare il giudice di legittimità riteneva fondati e accoglieva i seguenti due motivi:
- ai fini della prova della notificazione, non era necessaria la produzione delle cartelle impugnate da parte dell'agente di riscossione, essendo sufficiente il deposito degli estratti di ruolo e le relate di notifica;
- non era applicabile al caso di specie l'istituto dell'annullamento di diritto all'intimazione relativa al ruolo per cui era causa, in quanto con l'apposita istanza la contribuente aveva dedotto un vizio proprio dell'attività del concessionario (ovvero l'irrituale notifica della cartelle e quindi la decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973)
e non un vizio proprio del ruolo, esulando questa ipotesi dai casi di sospensione e annullamento del ruolo previsti dai commi citati dell'art. 1 della legge 228/2012; demandava quindi al giudice di rinvio l'onere di verificare la portata della dichiarazione e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi previste.
Proponeva ricorso per riassunzione l'Agenzia delle Entrate-SC con il quale, ripercorrendo la motivazione della sentenza della Suprema Corte, chiedeva che la Corte riconoscesse la legittimità e validità delle impugnate intimazioni di pagamento e delle cartelle di pagamento ad esse sottese, con conferma della sentenza di primo grado. All'odierna udienza, celebrata in difetto di costituzione in giudizio della contribuente, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La controversia riguarda in dettaglio tre intimazioni di pagamento (nn. 11320139008739148000,
1132013900873904700, 11320139008739249000) conseguenti a tre cartelle di pagamento (nn.
11320100033604072000, 11320110012715144000, 11320110033720208000) concernenti IRPEF 2005,
2006, 2007 e 2008 che la contribuente ha lamentato non essere state regolarmente notificate in quanto notificate attraverso il servizio postale e non a mezzo del messo notificatore.
Premesso che, trattandosi di un giudizio di rinvio, questa Corte è vincolata dai principi di diritto enunciati nella sentenza di cassazione, va anzitutto osservato come in sede di legittimità sia stata esclusa la necessità di produrre l'originale delle cartelle impugnate, essendo sufficiente il deposito degli estratti di ruolo e le relate di notifica.
Non vi è contestazione circa l'avvenuta ricezione sia delle intimazioni sia delle cartelle di pagamento (la cui prova, peraltro, è stata fornita dall'Agenzia attraverso adeguata produzione documentale dalla quale si ricava che le cartelle 11320100033604072000 e 11320110033720208000 erano state notificate a mani del marito convivente e la cartella 1132011001271514400 era stata notificata a mani della suocera convivente), mentre la censura legata all'utilizzazione di una forma illegale è palesemente infondata, avendo più volte la giurisprudenza affermato che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (ex multis: Cass. Sez. 5, ord. 35822 del 22.12.2023).
Poiché, come ha sottolineato la Corte Suprema nella sentenza di cassazione con rinvio, non occorre la produzione dell'originale della cartella da parte del concessionario (onere, peraltro, incombente su chi impugna l'atto), ma soltanto dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica, la censura reiterata dalla Resistente_1 nell'atto di appello deve essere disattesa.
Va aggiunto che la notifica delle cartelle di pagamento assorbe anche l'impugnazione delle successive intimazioni (in ordine alle quali del pari non vi è contestazione circa l'avvenuta ricezione), fondata esclusivamente sui vizi degli atti presupposti. Anche in questo caso va comunque ribadita la correttezza della notifica a mezzo del servizio postale per le medesime ragioni sopra esposte.
Anche il motivo di gravame basato sulla richiesta di annullamento dell'intimazione n. 1132013900879047000 in quanto emessa in forza di partite di ruolo annullate ai sensi dell'art. 1 commi 537-538 della legge 228/2012 non può essere accolto.
Pur dovendosi dare atto che sul punto la sentenza di primo grado non ha adottato una specifica motivazione, ritenendo il profilo assorbito dalla dichiarata inammissibilità del ricorso, spetta comunque al giudice di secondo grado emendare la motivazione carente, in quanto “in materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso” (Cass. Sez. 5, ord. 18373 del 5.7.2025). In proposito, avendo la Cassazione nella sentenza che ha disposto il rinvio osservato che è necessario verificare la portata della dichiarazione e la sua ascrivibilità ad una delle ipotesi previste dalle norme invocate, va evidenziata l'erronea interpretazione della contribuente basata sull'assunto che, una volta ricevuta la dichiarazione, l'Agente di SC avrebbe dovuto in ogni caso trasmetterla all'ente impositore, senza nessun vaglio preliminare.
In realtà nella dichiarazione l'appellante si era limitata a ribadire la nullità della notifica della cartella di pagamento e la sua tardività, senza produrre documentazione a supporto, ovvero aveva mosso doglianze avverso l'operato dell'Agente di SC e non dell'Agenzia delle Entrate, mentre il citato comma 538, elencando analiticamente i casi in cui la dichiarazione può produrre l'effetto giuridico di sospendere la riscossione, contempla fattispecie del tutto diverse, riconducibili a provvedimenti giudiziali o amministrativi ovvero al pagamento del dovuto o all'estinzione del debito.
Correttamente, pertanto, l'Agente di SC non ha trasmesso la dichiarazione ed ha comunicato alla contribuente di ritenere l'istanza infondata.
L'appello della Resistente_1 va pertanto rigettato, comportando la soccombenza la condanna dell'appellante alle spese del grado e a quelle del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia, della qualità e quantità del lavoro svolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, giudicando in sede di rinvio, rigetta l'appello proposto da Resistente_1 avverso la sentenza del 9.6.2014 della Commissione Tributaria Provinciale di TR e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna Resistente_1 al rimborso delle spese del secondo grado e del giudizo di Cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate-SC, liquidate in euro 500 per spese, euro 8000 per diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di lege, se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1255/2024
proposto da
Ag.entrate - SC - TR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 530/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 1 e pubblicata il 07/07/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320139008739249000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320139008739148000 IRPEF-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320139008739047000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di SC si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.6.2015 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riformando la sentenza del 9.6.2014 della Commissione Tributaria Provinciale di TR, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1
avverso intimazioni di pagamento e tre sottostanti cartelle di pagamento ed annullava gli atti impugnati, ritenendo viziate le notifiche delle cartelle medesime.
Il giudice di primo grado, viceversa, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso osservando che sia le intimazioni sia le cartelle erano state ritualmente notificate a mezzo del servizio postale e che pertanto non vi era nessun vizio degli atti presupposti alle intimazioni.
Proponeva appello la contribuente riproponendo le medesime censure avanzate in primo grado ed eccependo anche l'omessa motivazione sull'eccezione basata sull'inosservanza dei commi 537 e 538 della legge 228/2012.
Accogliendo il gravame, rilevava la Corte territoriale che, non avendo il concessionario appellato prodotto le cartelle esattoriali, non era stato possibile per il collegio verificare la correttezza della loro notifica, che giudicava pertanto nulla;
riteneva inoltre fondata l'eccezione basata sui commi 537 e 543 dell'art. 1 della legge 228/2012 che prevedevano che l'ente di riscossione dovesse sospendere l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito di presentazione di una dichiarazione del debitore e che decorsi 220 giorni le relative partite dovessero essere annullate, osservando che l'Agenzia della SC non aveva trasmesso la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate ed aveva quindi fatto decorrere il termine di legge.
L'Agenzia della SC proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione e la Suprema Corte con ordinanza del 7.3.2024 cassava la sentenza impugnata e disponeva la restituzione del fascicolo a questa
Corte per un nuovo giudizio.
In particolare il giudice di legittimità riteneva fondati e accoglieva i seguenti due motivi:
- ai fini della prova della notificazione, non era necessaria la produzione delle cartelle impugnate da parte dell'agente di riscossione, essendo sufficiente il deposito degli estratti di ruolo e le relate di notifica;
- non era applicabile al caso di specie l'istituto dell'annullamento di diritto all'intimazione relativa al ruolo per cui era causa, in quanto con l'apposita istanza la contribuente aveva dedotto un vizio proprio dell'attività del concessionario (ovvero l'irrituale notifica della cartelle e quindi la decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973)
e non un vizio proprio del ruolo, esulando questa ipotesi dai casi di sospensione e annullamento del ruolo previsti dai commi citati dell'art. 1 della legge 228/2012; demandava quindi al giudice di rinvio l'onere di verificare la portata della dichiarazione e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi previste.
Proponeva ricorso per riassunzione l'Agenzia delle Entrate-SC con il quale, ripercorrendo la motivazione della sentenza della Suprema Corte, chiedeva che la Corte riconoscesse la legittimità e validità delle impugnate intimazioni di pagamento e delle cartelle di pagamento ad esse sottese, con conferma della sentenza di primo grado. All'odierna udienza, celebrata in difetto di costituzione in giudizio della contribuente, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La controversia riguarda in dettaglio tre intimazioni di pagamento (nn. 11320139008739148000,
1132013900873904700, 11320139008739249000) conseguenti a tre cartelle di pagamento (nn.
11320100033604072000, 11320110012715144000, 11320110033720208000) concernenti IRPEF 2005,
2006, 2007 e 2008 che la contribuente ha lamentato non essere state regolarmente notificate in quanto notificate attraverso il servizio postale e non a mezzo del messo notificatore.
Premesso che, trattandosi di un giudizio di rinvio, questa Corte è vincolata dai principi di diritto enunciati nella sentenza di cassazione, va anzitutto osservato come in sede di legittimità sia stata esclusa la necessità di produrre l'originale delle cartelle impugnate, essendo sufficiente il deposito degli estratti di ruolo e le relate di notifica.
Non vi è contestazione circa l'avvenuta ricezione sia delle intimazioni sia delle cartelle di pagamento (la cui prova, peraltro, è stata fornita dall'Agenzia attraverso adeguata produzione documentale dalla quale si ricava che le cartelle 11320100033604072000 e 11320110033720208000 erano state notificate a mani del marito convivente e la cartella 1132011001271514400 era stata notificata a mani della suocera convivente), mentre la censura legata all'utilizzazione di una forma illegale è palesemente infondata, avendo più volte la giurisprudenza affermato che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (ex multis: Cass. Sez. 5, ord. 35822 del 22.12.2023).
Poiché, come ha sottolineato la Corte Suprema nella sentenza di cassazione con rinvio, non occorre la produzione dell'originale della cartella da parte del concessionario (onere, peraltro, incombente su chi impugna l'atto), ma soltanto dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica, la censura reiterata dalla Resistente_1 nell'atto di appello deve essere disattesa.
Va aggiunto che la notifica delle cartelle di pagamento assorbe anche l'impugnazione delle successive intimazioni (in ordine alle quali del pari non vi è contestazione circa l'avvenuta ricezione), fondata esclusivamente sui vizi degli atti presupposti. Anche in questo caso va comunque ribadita la correttezza della notifica a mezzo del servizio postale per le medesime ragioni sopra esposte.
Anche il motivo di gravame basato sulla richiesta di annullamento dell'intimazione n. 1132013900879047000 in quanto emessa in forza di partite di ruolo annullate ai sensi dell'art. 1 commi 537-538 della legge 228/2012 non può essere accolto.
Pur dovendosi dare atto che sul punto la sentenza di primo grado non ha adottato una specifica motivazione, ritenendo il profilo assorbito dalla dichiarata inammissibilità del ricorso, spetta comunque al giudice di secondo grado emendare la motivazione carente, in quanto “in materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso” (Cass. Sez. 5, ord. 18373 del 5.7.2025). In proposito, avendo la Cassazione nella sentenza che ha disposto il rinvio osservato che è necessario verificare la portata della dichiarazione e la sua ascrivibilità ad una delle ipotesi previste dalle norme invocate, va evidenziata l'erronea interpretazione della contribuente basata sull'assunto che, una volta ricevuta la dichiarazione, l'Agente di SC avrebbe dovuto in ogni caso trasmetterla all'ente impositore, senza nessun vaglio preliminare.
In realtà nella dichiarazione l'appellante si era limitata a ribadire la nullità della notifica della cartella di pagamento e la sua tardività, senza produrre documentazione a supporto, ovvero aveva mosso doglianze avverso l'operato dell'Agente di SC e non dell'Agenzia delle Entrate, mentre il citato comma 538, elencando analiticamente i casi in cui la dichiarazione può produrre l'effetto giuridico di sospendere la riscossione, contempla fattispecie del tutto diverse, riconducibili a provvedimenti giudiziali o amministrativi ovvero al pagamento del dovuto o all'estinzione del debito.
Correttamente, pertanto, l'Agente di SC non ha trasmesso la dichiarazione ed ha comunicato alla contribuente di ritenere l'istanza infondata.
L'appello della Resistente_1 va pertanto rigettato, comportando la soccombenza la condanna dell'appellante alle spese del grado e a quelle del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia, della qualità e quantità del lavoro svolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, giudicando in sede di rinvio, rigetta l'appello proposto da Resistente_1 avverso la sentenza del 9.6.2014 della Commissione Tributaria Provinciale di TR e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna Resistente_1 al rimborso delle spese del secondo grado e del giudizo di Cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate-SC, liquidate in euro 500 per spese, euro 8000 per diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di lege, se dovuti.