Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 37
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire validamente mediante invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come affermato dalla giurisprudenza. Ha inoltre precisato che la produzione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica è sufficiente a provare la notifica, senza necessità di produrre l'originale delle cartelle.

  • Rigettato
    Annullamento delle partite di ruolo ai sensi dell'art. 1 commi 537-538 della legge 228/2012

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione del contribuente non rientrasse nelle ipotesi previste dalla legge per la sospensione e l'annullamento del ruolo, in quanto non conteneva doglianze relative all'operato dell'Agenzia delle Entrate, ma solo vizi relativi all'operato dell'Agente di riscossione e alla notifica delle cartelle. Pertanto, l'Agente di riscossione ha agito correttamente non trasmettendo la dichiarazione e ritenendo l'istanza infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 37
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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