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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9576 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 34670, decisa il 30.9.2025, e vertente
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Chiara Spera, Federico Maresca e Francesco Vignoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Tuscolana 1390
RICORRENTE
E
pagina 1 di 20 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Domenico Cavallaro del foro di Vibo Valentia, unitamente al quale è elettivamente domiciliata, in Roma, V.le delle Milizie 34, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Triscuoglio
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa contratto di apprendistato;
inquadramento superiore;
spettanze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, si è rivolta al Tribunale di Roma, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della fossero CP_1
accolte le seguenti domande: “1. Accertare e dichiarare l'esistenza, tra le parti, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la sig.ra e la convenuta società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal 9.12.2021 al 23 giugno CP_1
2024 e/o accertare e dichiarare l'illegittimità della qualificazione di apprendistato data al rapporto e/o del contratto di apprendistato che controparte dovesse tardivamente produrre, con diritto della ricorrente all'inquadramento, per le mansioni svolte e/o comunque quale conseguenza della declaratoria di illegittimità del contratto di apprendistato, al secondo livello del c.c.n.l. applicato al rapporto e per l'effetto:
2. Condannare la convenuta in Controparte_1
persona della legale rappresentante protempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 16.018,30 come risultante dagli analitici conteggi sindacali notificati unitamente al presente atto e che devono ritenersi parte integrante dello stesso o alla diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di differenze retributive ed indennità lavorative per i titoli di cui al ricorso e all'analitico conteggio.
3. In via gradata, accertata l'errata retribuzione per l'intera durata del rapporto di lavoro, corrisposta alla ricorrente sulla base dell'applicato quarto livello di inquadramento contrattuale per le ore di lavoro risultanti da busta paga, così come indicata in ricorso e dettagliata negli analitici conteggi sindacali notificati unitamente a questo, condannare la convenuta CP_1 pagina 2 di 20 CP
al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 3.128,59 come risultante dagli analitici conteggi sindacali notificati unitamente al presente atto e che devono ritenersi parte integrante dello stesso o alla diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di differenze retributive ed indennità lavorative per i titoli di cui al ricorso e all'analitico conteggio. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi, sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
A fondamento di tali domande, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
(società esercente attività di “ricostruzione unghie ed onicotecnica in genere, CP_1
… trattamenti a carattere estetico … relativi tanto al viso quanto al corpo, … solarium,
… depilazione …, vendita al dettaglio prodotti ed accessori di bellezza …”), presso il centro di estetica ed onicotecnica ad insegna , sito in Roma, Viale Francesco CP_1
Caltagirone 317, dal 9.12.2021 al 23.6.2024, in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con inquadramento nel IV livello CCNL Imprese artigiane di estetica e con orario di lavoro full time, pari a 40 ore settimanali;
di non aver mai sottoscritto il predetto contratto, né alcun piano formativo;
di non aver mai effettuato alcuna formazione da estetista, né teorica, né pratica;
di aver invece svolto, per l'intera durata del rapporto intercorso con la attività “di costruzione, CP_1
ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali (di mani e piedi) di prodotti specifici semipermanenti”, in completa autonomia, disponendo di specifiche conoscenze tecniche, conseguite in seguito a precedente corso di formazione, riconosciuto dalla RE LA (come da attestato del 30.6.2021); di aver svolto mansioni di onicotecnica in autonomia, mentre la titolare, , si era Controparte_2
occupata di tutte le altre attività svolte presso il centro estetico, con precisa separazione dei ruoli all'interno del centro stesso;
mansioni queste concretamente inquadrabili, anche per l'autonomia riconosciutale e la professionalità posseduta, nell'ambito del II livello e non già nel IV, come invece avvenuto;
di aver pertanto maturato un credito di euro 16.018,30, in ragione del predetto superiore inquadramento;
di aver in ogni caso pagina 3 di 20 maturato, in via subordinata, un credito di euro 3.128,59, al di là del corretto inquadramento spettantele ed in ragione della mancata retribuzione di una parte delle ore di lavoro indicate nelle buste paga.
Tanto premesso in fatto, sostenuta l'invalidità o comunque l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante, in ragione della mancata formazione e dunque del venir meno della causa del contratto, nonché, per l'effetto, il diritto ad essere inquadrata, sin dall'assunzione, nel II livello CCNL applicato (in luogo del IV riconosciutole quale apprendista), ha allegato specifici conteggi effettuati sulla base delle voci presenti nelle buste paga, in ragione dei minimi tabellari di cui al predetto superiore inquadramento, ed, in via subordinata, sulla base dei minimi tabellari di cui all'inquadramento effettivamente riconosciutole, ma calcolando tutte le ore di lavoro effettivamente indicate in busta paga.
Ha quindi concluso nei termini innanzi esposti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Ha innanzi tutto evidenziato che la ricorrente aveva in effetti sottoscritto il contratto di apprendistato, con l'allegato progetto formativo. Contestata poi l'idoneità dell'attestato di formazione quale onicotecnica, posseduto dalla ricorrente, a giustificarne l'inquadramento nel II livello, ha in ogni caso evidenziato che il contratto di apprendistato prevedeva una formazione ad ampio spettro su tutte le attività svolte dal centro estetico. Ha poi rappresentato di aver costantemente affiancato e seguito, per il tramite del tutor individuato nel piano formativo, la formazione pratica della ricorrente nelle predette attività, oltre che la formazione teorica sui protocolli e manuali d'uso dei vari macchinari e delle varie apparecchiature presenti nel centro estetico, richiamando anche uno specifico corso in materia di sicurezza sul lavoro seguito dalla ricorrente in costanza di rapporto.
pagina 4 di 20 Ha lamentato infine la scarsa qualità del lavoro svolto dalla ricorrente nello specifico settore dell'onicotecnica, oggetto di alcune lamentele e rimostranze da parte delle clienti, nonché lo sviamento di clientela posto in essere dalla ricorrente nel corso del tempo.
Sulla base di tali premesse in fatto, ha quindi sostenuto la correttezza dell'inquadramento contrattuale riconosciuto alla lavoratrice e prima ancora la piena validità e legittimità del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto dalle parti. Ha contestato, infine, la correttezza dei conteggi allegati al ricorso, in quanto effettuati sull'erroneo presupposto della spettanza del superiore inquadramento richiesto.
Ha sostenuto la correttezza delle retribuzioni, così come conteggiate in busta paga e, in via meramente subordinata, ha chiesto l'espletamento di ctu contabile. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione (a fronte della disponibilità di parte ricorrente ad accettare il pagamento della somma netta di euro 5.000,00, oltre un contributo alle spese di lite, così come proposto dal giudice, la parte resistente si è dichiarata disponibile ad offrire “non più della metà della somma richiesta in via subordinata dalla parte ricorrente”), la causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti (due per ciascuna).
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Le ragioni del contendere.
E' pacifica tra le parti la durata del rapporto (dal 9.12.2021 al 23.6.2024).
Altrettanto incontestati sono poi i dati relativi alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente svolte, alle giornate di ferie e alle ore di permesso concretamente fruiti, in quanto la ricorrente ha assunto, come riferimento per il calcolo delle differenze pagina 5 di 20 retributive richieste, proprio quanto risultante dai prospetti paga emessi dalla datrice di lavoro e prodotti in atti (v. docc. sub all. 6 di parte ricorrente).
Oggetto del contendere è invece la validità del contratto di apprendistato professionalizzante, in forza del quale la ricorrente è stata inquadrata dalla datrice di lavoro nel IV livello CCNL Imprese artigiane di estetica. Sostiene infatti la lavoratrice di aver piuttosto diritto, per l'assoluta mancanza di attività di formazione sia teorica, sia pratica, nonché per la competenza tecnica già acquisita e la piena autonomia nello svolgimento dell'attività di onicotecnica, ad essere inquadrata, sin dall'assunzione, nel II livello.
In particolare, appartengono a tale superiore invocato livello di inquadramento i
“lavoratori in possesso della qualifica che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello, siano in grado di proporre alla clientela e di eseguire: A) la pulizia ed i trattamenti del viso e i trattamenti estetici del corpo;
B) il massaggio estetico del viso e del corpo;
C) la depilazione;
D) le attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali (di mani e piedi) di prodotti specifici semipermanenti;
E) le attività di micropigmentazione (trucco permanente e camouflage); F) le attività di sauna;
G) tutte le tipologie di trucco (es. trucco giorno e semplice tipologie di trucco da sera, da cerimonia, teatrale, scenico, televisivo). Vi appartengono, inoltre, i lavoratori che, pur non avendo la qualifica, sono in possesso di attestati di frequenza, rilasciati da scuole accreditate e/o riconosciuti dalla RE, di corsi di formazione per ricostruzione e decorazione unghie, make up artist, massaggiatore olistico, trattamenti di laminazione o extension ciglia e sopracciglia. (…)” (v. CCNL applicato - doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
Appartengono, invece, al II livello, in cui è stata inquadrata la ricorrente, “quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato
l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.
Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al
3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24
pagina 6 di 20 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo”. Il contratto di apprendistato stipulato tra le parti. Il 9.12.2021 le parti hanno stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante, nel quale hanno convenuto che: “1. Il lavoratore viene assunto alle dipendenze della
Società con contratto di apprendistato professionalizzante, a far data dal 09/12/2021, …
. Il periodo di formazione in apprendistato avrà durata di 60 mesi, a decorrere dalla data di assunzione. … .
3. Il lavoratore svolgerà le mansioni di apprendista estetista, come previsto, con riferimento ai lavoratori qualificati, per il secondo livello di inquadramento del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di estetica che dovrà raggiungere al termine del periodo formativo. … .
5. Ai sensi del D. Lgs. n.
167/2011 ed in considerazione del fatto che per l'espletamento del contratto saranno svolte mansioni corrispondenti al secondo livello del sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL …, il lavoratore sarà inquadrato al quarto livello. 6.
Durante il periodo di apprendistato, al lavoratore verrà impartita una formazione formale come definita nell'allegato piano formativo, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto. … 10. Si allega il piano formativo individuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. …”. Il predetto contratto (v. doc. 1 della produzione di parte resistente) reca in calce la sottoscrizione tanto della legale rappresentante della società, quanto della lavoratrice (da questa non disconosciuta, nonostante avesse sostenuto di aver ricevuto via mail il testo del contratto, senza però averlo mai materialmente sottoscritto).
Nel progetto formativo prodotto dalla resistente (v. sempre doc. 1), non recante invero alcuna sottoscrizione delle parti contraenti, ancorché qualificato quale “parte integrante
e sostanziale del contratto”, dopo l'indicazione del tutor, individuato nella persona dell'amministratrice, , si legge poi, in merito ai “contenuti Controparte_2
formativi”: “Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini
pagina 7 di 20 contrattuali da conseguire” (ovvero, come ribadito anche nelle premesse del piano formativo, la qualifica di estetista di secondo livello, a fronte di un inquadramento iniziale nel quarto). In questo ambito saranno sviluppati i temi della sicurezza del lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi di innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 120 ore medie annue. Il percorso formativo sarà articolato in contenuti di carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, nel rispetto degli obblighi formativi individuati dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di estetica”.
Più dettagliatamente, poi, sono indicate le seguenti “conoscenze e competenze tecnico- professionali specifiche”, in vista della cui acquisizione è stato stipulato il contratto di apprendistato professionalizzante;
conoscenze e competenze di carattere teorico e pratico ad ampio spettro nel settore dei trattamenti estetici e dunque non limitati allo specifico settore dell'onicotecnica: “Applicare le norma sull'igiene e sicurezza sul lavoro. Adottare modalità e procedure igienico sanitarie per la predisposizione di ambienti ed attrezzature di lavoro. Scegliere accostamenti cromatici, aromi, oggettistica al fine di rendere accoglienti e gradevoli gli ambienti per il trattamento. Identificare i parametri di funzionamento delle attrezzature da impostare, in base al piano di trattamento prestabilito. Rilevare le più frequenti anomalie di funzionamento delle attrezzature individuando modalità di intervento. Allestire lettino/tatami – Preparare il cliente ai trattamenti favorendo le condizioni per una piacevole permanenza nella struttura. Far accomodare il cliente ed interpretare le sue esigenze. Selezionare prodotti ed apparecchiature per la detersione, l'idratazione e la rigenerazione di mani e piedi.
Adottare tecniche manuali per l'asportazione delle impurità cutanee e per
l'applicazione di prodotti riequilibranti. Scegliere prodotti cosmetici ed attrezzature per il trattamento estetico di mani e piedi, anche in ragione delle caratteristiche anatomiche. Utilizzare diverse tecniche e strumenti per il trattamento estetico: peeling,
pagina 8 di 20 gommage, guanto di paraffina, pietra pomice per l'ipercheratosi, strumenti per tagliare
e limare le unghie, smalti e unghie finte. Trattare le diverse tecniche epilatorie in funzione di tipo di pelo e della specifica parte del corpo da trattare: cerette a caldo o resine a freddo. Effettuare decolorazioni – Utilizzare il laser e strumenti di elettrocoagulazione. Effettuale la depilazione di sopracciglia, orecchie e sottomento”.
La posizione delle parti rispetto al contratto in parola.
Come detto, la ricorrente, nell'impugnare il predetto contratto, ha dedotto di non aver mai ricevuto, dalla stipula del contratto sino alla risoluzione del rapporto, alcuna formazione, né teorica, né pratica, possedendo sin da prima dell'assunzione la professionalità necessaria per l'espletamento dell'attività di onicotecnica ed avendo pertanto espletato tale attività in totale autonomia.
Dal canto suo, la resistente, nel costituirsi in giudizio, contestata l'idoneità del titolo abilitativo conseguito dalla ricorrente prima dell'istaurazione del rapporto a consentirne sin da subito l'inquadramento nel II livello, ha sostenuto la necessità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, proprio al fine di far conseguire alla lavoratrice una ampia competenza nel campo dei trattamenti estetici, che andasse ben oltre lo specifico settore dell'onicotecnica, affermando di aver adempiuto, in relazione a tale più ampio settore di conoscenze e competenze tecnico-professionali, agli obblighi formativi in tale sede assunti.
Ebbene, va innanzi tutto evidenziato che, “in caso di contestazione” in ordine alla validità del contratto di apprendistato da parte del lavoratore, “la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata, dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, in particolare, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato” (v. in tal senso già Cass. 1052/1995 e poi Cass. 3696/2001),
“mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non
pagina 9 di 20 incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro” (v. sempre Cass.
3696/2001).
Le emergenze istruttorie (documentali e della prova per testi).
Tanto premesso, appare opportuno innanzi tutto esaminare il titolo abilitante prodotto dalla parte ricorrente, la cui idoneità a giustificare l'assunzione quale estetista
“qualificato” (e dunque inquadrabile sin da subito nel II livello) è contestata dalla resistente.
Trattasi (v. doc. 4 della produzione attorea) di “Attestato di partecipazione al Corso di
Onicotecnica – 200 ore”, “Riconosciuto dalla RE LA”, rilasciato alla ricorrente in data 30.6.2021, dalla Diva Academy, quale Ente Formativo accreditato dalla RE
LA.
Ebbene, come già detto, proprio la declaratoria del II livello di cui al CCNL applicato, prevede che siano inquadrabili in tale livello anche “i lavoratori che, pur non avendo la qualifica, sono in possesso di attestati di frequenza, rilasciati da scuole accreditate e/o riconosciuti dalla RE, di corsi di formazione per ricostruzione e decorazione unghie”; attestato di frequenza che dunque costituisce valido “attestato professionale”, il cui possesso dovrebbe di per sé escludere l'inquadrabilità del lavoratore nell'ambito del IV livello, cui, come detto, appartengono, i “lavoratori che non hanno compiuto
l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori e [sono altresì] privi di attestato professionale”. In altre parole, il mancato compimento di precedente apprendistato non è condizione sufficiente per poter correttamente assumere il lavoratore come apprendista, “trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro” (v. la già citata
Cass. 3696/2001), dovendo concorrere con tale condizione anche il mancato possesso di un adeguato attestato professionale, che nel caso in esame la ricorrente invece già possedeva al momento dell'assunzione, sì da porte essere già inquadrata nel superiore II livello, nell'ambito di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
pagina 10 di 20 La datrice di lavoro ha, in ogni caso, insistito nell'evidenziare come la ricorrente possedesse limitate conoscenze e competenze nell'ambito del settore dei trattamenti estetici;
sicché la stipula di un contratto di apprendistato sarebbe stata perfettamente coerente con l'esigenza di farle acquisire conoscenze e competenze a più ampio spettro e dunque al di là dello specifico settore onicotecnico, così come indicato nel piano formativo allegato al contratto.
Tali assunti sono stati però smentiti dalla prova per testi.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che la ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro con la resistente, ha svolto se non in via esclusiva, quantomeno in via assolutamente prevalente, l'attività di onicotecnica.
La teste di parte ricorrente, , “cliente del centro estetico … per Testimone_1
circa cinque anni, sin da prima che la ricorrente andasse a lavorare lì”, premesso di aver frequentato il centro “una volta al mese, per andare a fare le mani, a volte i piedi”, ha riferito che la le fu presentata dalla titolare come “la nuova ragazza che Parte_1
lavorava lì, che [la] avrebbe seguita”, aggiungendo poi che, a partire dal quel momento, mentre “le mani le faceva solo la ricorrente”, gli altri servizi erogati dal centro (“le lampade, … le sopracciglia, le cerette”) erano seguiti dalla “Sig.ra ”. CP_2
Anche l'altra teste di parte ricorrente, cliente del centro estetico sin da Testimone_2
prima che la ricorrente iniziasse a lavorarci, premesso di aver frequentato il centro “ogni tre o quattro settimane [per] fare le unghie con il gel” e/o “l'epilazione”, ha dichiarato che la le fu presentata dalla titolare come la nuova “onicotecnica” che “a Parte_1
partire da quel momento si sarebbe occupata … dei relativi servizi”, precisando che
“mentre la ricorrente era impegnata a fare le mani alle clienti, la titolare si occupava degli altri servizi del centro estetico”.
Anche la teste di parte resistente, cliente del centro estetico da Testimone_3
circa 15 anni, ha fatto essenzialmente riferimento all'attività di manicure e pedicure svolta dalla ricorrente (sia pure, a suo dire, come meglio si dirà in seguito, sotto lo stretto controllo della titolare), limitandosi ad aggiungere che solo “negli ultimi mesi, la
pagina 11 di 20 Sig.ra spiegò alla ricorrente come applicare i macchinari di presso terapia” CP_2
e che solo “in due o tre occasioni la ricorrente, affiancata da [le aveva] CP_2
fatto la pulizia del viso”.
L'altra teste di parte resistente, , cliente del centro estetico da circa Testimone_4
sette anni, che ha affermato di essersi recata presso il centro ad effettuare i più vari trattamenti estetici addirittura con una media di due o tre volte alla settimana, sulla cui attendibilità meglio si dirà in seguito (avendo reso dichiarazioni sull'assenza di autonomia della ricorrente, prima ancora che le venisse rivolta alcuna domanda al riguardo), ha invero riferito che “in tutte le occasioni in cui [si era] fatta la pulizia del viso nei due anni in cui la ricorrente [aveva] lavorato lì, [aveva] avuto modo di vedere che la ricorrente era presente e che la titolare le spiegava i vari passaggi”; così accreditando lo svolgimento di attività formativa anche oltre il settore dell'onicotecnica.
La teste però ha subito dopo descritto l'attività in questione come un'attività estremamente semplice (“La pulizia si fa con l'uso di vapore per aprire i pori, poi si passa un detergente e poi delle creme”), non necessitante certo un addestramento prolungato nel tempo. Considerato quindi che la teste ha poi ammesso di “non ricord[are] altri trattamenti a cui [aveva] visto la ricorrente assistere”, e ciò nonostante la sua dedotta costante e continuativa presenza presso il centro estetico, non può che desumersi che l'attività di affiancamento e formazione della lavoratrice possa al più aver riguardato i servizi di onicotecnica.
Tali considerazioni, rendono evidente come la resistente non abbia fornito prova adeguata dello svolgimento di attività formativa relativamente ai trattamenti estetici viso e corpo pur ampiamente richiamati nel piano formativo, così come analogamente non c'è prova della dedotta formazione circa il funzionamento di macchinari ed apparecchiature ovvero circa i prodotti utilizzati;
prova che tra l'altro la datrice di lavoro avrebbe dovuto innanzi tutto fornire, prima ancora che attraverso l'escussione dei testi, attraverso la produzione dei “moduli” richiamati nel piano formativo (secondo cui “La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito
pagina 12 di 20 modulo”); sicché, in assenza di anche solo un principio di prova documentale, non si è ritenuto di procedere nell'escussione di ulteriori testimoni al riguardo.
Per completezza, è bene precisare poi che lo svolgimento di una completa e continuativa attività di formazione in merito ai predetti trattamenti estetici non può certo ritenersi dimostrata alla luce della produzione di un unico foglio di appunti redatti dalla lavoratrice (v. doc. 3 della produzione di parte resistente).
Altrettanto carente, poi, è anche la prova circa lo svolgimento di attività di formazione teorica, pur prevista dal piano formativa. La resistente ha invero prodotto un attestato relativo ad un corso di formazione tenutosi dal 27 ottobre al 9 novembre 2023 (v. doc.
4), in materia di sicurezza sul lavoro. Ebbene, in disparte ogni considerazione sul fatto che detto attestato sia stato rilasciato solo il 24.7.2024, dopo la ricezione da parte della società della diffida e messa in mora proveniente dalla lavoratrice e ben nove mesi dopo la conclusione del corso, deve in ogni caso rilevarsi che trattasi di corso di base in materia di sicurezza, indicato nella certificazione come effettuato nel corso della 1^ annualità, laddove per la sua collocazione temporale è stato invece svolto al termine del secondo anno di lavoro, quando le informazioni di base nella suddetta materia dovevano essere state fornite alla lavoratrice già da tempo.
Passando infine ad esaminare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di lavoro nel settore onicotecnico (che, come detto, la ricorrente deduce essere stata caratterizzata sin da subito da totale autonomia e la resistente sostiene invece essere stata svolta con il continuo affiancamento da parte della tutor designata nel piano formativo), appare opportuno sin da subito evidenziare il contrastante quadro fornito dalle testimoni di parte ricorrente, da una parte, e dalle testimoni di parte resistente, dall'altra.
Se le prime hanno delineato un quadro di totale autonomia : “Ricordo che la Tes_1
prima volta che incontrai la ricorrente presso il centro estetico, la Sig.ra mi CP_2
disse che era la nuova ragazza che lavorava lì e che mi avrebbe seguito lei. Vidi Pt_1
che era esperta. Non la vidi quasi mai affiancata dalla proprietaria. Anzi preciso che non ha mia visto la Sig.ra dare spiegazioni a livello tecnico alla ricorrente CP_2
pagina 13 di 20 sul lavoro da fare. Poteva solo capitare che venisse a controllare il lavoro fatto.”;
“La ricorrente ha sempre lavorato autonomamente. Non l'ho mai vista Tes_5
affiancata dalla titolare. Non aveva bisogno di spiegazioni”), le seconde hanno delineato un quadro diametralmente opposto ( “Mi pare di aver visto la Testimone_3
ricorrente per la prima volta nel corso della primavera del 2022. Ricordo che la prima volta che vidi la ricorrente, la Sig.ra mi disse che stava facendo uno stage e CP_2
stava imparando. Quindi mi pregò di avere un po' di pazienza. In tutte le occasioni in cui la ricorrente mi ha matto le mani o i piedi in ogni caso era presente di CP_2
fianco a lei per spiegarle quello che doveva fare. A volte invece era a farmi i CP_2
servizi e la ricorrente assisteva. Ho viso la ricorrente presso il centro estetico per circa due anni, forse un po' meno. Negli ultimi mesi di lavoro la ricorrente era più autonoma”; dopo aver premesso che la ricorrente “si occupava di fare le Tes_4
mani, i piedi, di dare alle clienti le creme per fare le lampade”, invero del tutto spontaneamente, prima ancora che le venisse rivolta alcuna domanda al riguardo, ha dichiarato: “sempre con il sostegno di , mai da sola”, aggiungendo poi: “E' CP_2
capitato sia che fosse a farmi le mani e i piedi e la ricorrente stesse a CP_2
guardare, sia che me li facesse la ricorrente sotto la supervisione di . Nel CP_2
corso del tempo la ricorrente ha acquistato un po' di autonomia, ma la titolare era sempre presente. A me personalmente non è mai capitato di vedere che si CP_2
allontanasse per andare a fare i suoi lavori con altre clienti, mentre la ricorrente era impegnata a fare mani o piedi ad un'altra cliente”).
Tanto premesso, deve innanzi tutto evidenziarsi come il quadro che hanno tentato di fornire le testimoni di parte resistente, evidentemente preoccupate di compiacere a tutti i costi la versione difensiva di quest'ultima, sia smentito da taluni messaggi WhatsApp intercorsi tra le parti (v. screenshot prodotti sub all. 5 dalla parte ricorrente, non oggetto di contestazione da parte della resistente). Si legge in tali messaggi: 7 luglio 2022
“Buongiorno , come stai? Ascolta visto che mi hai detto che tanto avevi sintomi Pt_1
anche prima di martedì, lunedì potresti farti il tampone per controllare io non so come
pagina 14 di 20 fare con tutti gli appuntamenti ed ho bisogno che tu rientri il prima possibile, logicamente covid permettendo (…)”; 11 luglio 2022: “Buongiorno , come Pt_1
stai????? Ti senti meglio? Aspetto un tuo messaggio in mattinata con l'esito del tampone, così se è positivo apro pomeriggio ed ho modo e il tempo per spostare ad oggi
i tuoi appuntamenti di domani, altrimenti, se è negativo, li lascio e ci vediamo domani ed hai anche tu modo di comunicarlo al medico per il certificato di guarigione. Fammi sapere il prima possibile (…). Ora devo organizzarmi giorno per giorno perché io sono strapiena e non so come fare”; 12 luglio 2022 “Aspetto che mi fai sapere l'esito del tampone per spostare gli appuntamenti di domani (…)”; 13 luglio 2022 “Le clienti aspettano la mia conferma per gli appuntamenti”; 15 luglio 2022 “Come stai? Ci sono novità?”. Da tali messaggi è evidente che la ricorrente avesse una propria clientela che seguiva personalmente e che la sua assenza mettesse tanto in difficoltà la resistente da dover rimandare gli appuntamenti;
necessità che invece non si sarebbe presentata se la fosse stata continuamente affiancata nella sua attività lavorativa dalla titolare, Parte_1
che ben avrebbe potuto, in questo caso, svolgere direttamente il lavoro programmato.
In ogni caso, deve evidenziarsi poi l'inattendibilità innanzi tutto della teste che Tes_4
dopo aver tentato di accreditare una sua presenza costante e continuativa presso il centro estetico (ben tre volte alla settimana), ha poi reso, come già anticipato, dichiarazioni favorevoli alla tesi difensiva della resistente, prima che le venissero formulate specifiche domande sul punto (come attestato nel verbale della relativa audizione); inattendibilità da estendersi invero anche alle dichiarazioni dell'altra teste di parte resistente, in quanto la ricostruzione complessivamente fornita dalle due rappresenta una realtà imprenditoriale, in cui la titolare poteva dedicarsi in maniera continuativa alla formazione di un'apprendista del tutto incapace di lavorare da sola, trascurando così ogni altra attività; realtà che presupporrebbe, quindi, una tale scarsità di clientela da rendere l'impresa in questione assolutamente incapace di sostenersi economicamente.
Quale considerazione conclusiva del quadro istruttorio così delineato, deve infine aggiungersi che la situazione di contrasto tra le dichiarazioni rese dalle testimoni di parte pagina 15 di 20 ricorrente e quelle rese dalle testimoni di parte resistente non può certo tradursi in un detrimento per la lavoratrice, posto che, come anticipato, l'onere di fornire la prova della genuinità del contratto di apprendistato incombe sulla parte datoriale che di tale contratto intendere avvalersi, per dimostrare l'adempimento degli obblighi retributivi su di essa incombenti.
Per tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi che la resistente non abbia provato l'adempimento dell'obbligo formativo assunto con il contratto di apprendistato nei confronti della ricorrente.
Il quadro normativo di riferimento, così come ricostruito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, decidendo in relazione alla regolamentazione legale del contratto di apprendistato di cui al D.lgs. n. 276/2003 e di cui al d.lgs. n.
167/2011, ha avuto modo di affermare e di ribadire che l'elemento professionalizzante qualifica la causa del contratto di apprendistato. In particolare, consolidata giurisprudenza ha uniformemente delineato una fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente, a fronte della prestazione di lavoro, l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizione di una specifica qualifica (Cass. n. 17373/2017; Cass. n. 2365/2020).
Più di recente, con la sentenza n. 275/2019, si è osservato che “in materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr. Cass.
26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247)”. Alla medesima pagina 16 di 20 soluzione è approdata la successiva ordinanza n. 16595/2020, osservando che “in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza”.
Tale uniforme orientamento giurisprudenziale non può certo ritenersi superato in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (artt. 41- 47).
Giova al riguardo richiamare il recentissimo arresto giurisprudenziale sul punto (v. Cass.
n. 6990/2025):
“1.7. Ritiene all'opposto questo Collegio che anche nel nuovo quadro normativo, applicabile al caso di specie, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporti la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
sicché al lavoratore vada riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. Cass. del 19.02.2015 n.
3344, parimenti, Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 n. 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373). 18. È fondamentale ribadire allo scopo che, non diversamente che in passato, anche nell'attuale assetto ordinamentale la tipologia contrattuale dell'apprendistato ha come principale obiettivo quello di promuovere la formazione e l'occupazione giovanile, favorendo l'accesso al mondo del lavoro e
l'acquisizione di competenze e professionalità specifiche. Benché abbia flessibilizzato il regime della forma - richiesta ora solo ad probationem (art. 42,1 comma “il contratto di
pagina 17 di 20 apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova) - il d.lgs. n. 81/2015 non ha intaccato la rilevanza del requisito causale del contratto in discorso come risulta dall'art. 41, comma 1, il quale prevede che “L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
L'obbligo formativo deve essere osservato con la redazione in forma scritta (a fini probatori) del piano formativo e il datore di lavoro che intende assumere un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per
l'impiego competente. Il datore di lavoro è poi obbligato a corrispondere all'apprendista, a fronte della prestazione lavorativa, non solo la controprestazione retributiva, ma anche la formazione necessaria ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale. 1.9.- Il mancato rispetto dell'obbligo formativo comporta, pertanto, una deviazione dalla causa tipica che qualifica la speciale tipologia contrattuale costituita dall'apprendistato da cui consegue la nullità del contratto e la sua conversione nel tipo realmente esistente, dal momento che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rimane “la forma comune di rapporto di lavoro” anche nell'ordinamento delineato dal d.lgs. n. 81/2015 (art.1)”.
Conclusioni sul contratto stipulato dalle parti.
In conclusione, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, accertato l'inadempimento (o comunque la mancata prova dell'adempimento) da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato stipulato, deve dichiararsi la nullità del predetto contratto (per deviazione dalla causa tipica) e per l'effetto disporsi la conversione del rapporto di lavoro, sin dalla sua instaurazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corretto inquadramento spettante alla lavoratrice e conseguenti differenze retributive.
Una volta esclusa la validità del contratto di apprendistato, con la trasformazione sin dall'inizio del suddetto contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla pagina 18 di 20 lavoratrice va altresì riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. Cass. del
19.02.2015 n. 3344, parimenti, Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 n. 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373).
Per quanto già detto in merito all'idoneità del titolo abilitante posseduto, non può che concludersi quindi per l'inquadrabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sin dall'assunzione nell'ambito del II livello CCNL Imprese artigiane di estetica (come da declaratoria innanzi già richiamata), apparendo del tutto erroneo l'inquadramento nel IV livello, spettante agli apprendisti.
Considerato poi che la ricorrente ha effettuato i conteggi delle differenze retributive maturate in ragione di tale superiore inquadramento, applicando i minimi tabellari di cui al predetto livello e tenendo conto delle singole voci presenti in ciascuna busta paga (v. docc. sub all. 6), riconteggiando ciascuna voce retributiva in base al superiore livello e detraendo quanto già percepito a tale titolo, così come documentato in busta, deve ritenersi che le differenze retributive effettivamente ammontino a complessivi €
16.018,30, dei quali: € 12.182,32 a titolo di differenze su paga oraria;
€ 581,65 a titolo di differenze su ferie;
€ 29,30 a titolo di differenze su permessi;
€ 387,27 a titolo di differenze su festività ore;
€ 42,32 a titolo di differenze su ex festività ore;
€ 165,44 a titolo di differenze su festività non goduta;
€ 69,44 a titolo di differenze su permessi lutto;
€ 5,99 a titolo di differenze su straordinario diurno;
€ 12,26 a titolo di differenze su straordinario diurno;
€ 1.206,49 a titolo di differenze su tredicesima ore;
€ 372,93 a titolo di differenze su ferie non godute ore;
€ 962,91 a titolo di differenze su TFR.
Considerato che la parte ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi di parte ricorrente, essenzialmente in ragione del fatto che siano stati effettuati sul presupposto ritenuto erroneo del superiore inquadramento e comunque in termini assolutamente generici, in conclusione, va condannata la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla la complessiva somma di Parte_1
pagina 19 di 20 euro 16.018,30, a titolo di differenze retributive maturate per il superiore inquadramento spettantele, per le singole voci retributive sopra specificate.
A tale somma deve aggiungersi quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato stipulato e pertanto la nullità del predetto contratto;
2. per l'effetto dispone la conversione del rapporto di lavoro, sin dalla sua instaurazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3. accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nel II livello CCNL Imprese artigiane di estetica;
4. per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 16.018,30, a titolo di differenze retributive maturate per il superiore inquadramento spettantele, per le singole voci retributive meglio dettagliate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
5. condanna altresì la resistete a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.388,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 30.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 34670, decisa il 30.9.2025, e vertente
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Chiara Spera, Federico Maresca e Francesco Vignoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Tuscolana 1390
RICORRENTE
E
pagina 1 di 20 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Domenico Cavallaro del foro di Vibo Valentia, unitamente al quale è elettivamente domiciliata, in Roma, V.le delle Milizie 34, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Triscuoglio
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa contratto di apprendistato;
inquadramento superiore;
spettanze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, si è rivolta al Tribunale di Roma, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della fossero CP_1
accolte le seguenti domande: “1. Accertare e dichiarare l'esistenza, tra le parti, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la sig.ra e la convenuta società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal 9.12.2021 al 23 giugno CP_1
2024 e/o accertare e dichiarare l'illegittimità della qualificazione di apprendistato data al rapporto e/o del contratto di apprendistato che controparte dovesse tardivamente produrre, con diritto della ricorrente all'inquadramento, per le mansioni svolte e/o comunque quale conseguenza della declaratoria di illegittimità del contratto di apprendistato, al secondo livello del c.c.n.l. applicato al rapporto e per l'effetto:
2. Condannare la convenuta in Controparte_1
persona della legale rappresentante protempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 16.018,30 come risultante dagli analitici conteggi sindacali notificati unitamente al presente atto e che devono ritenersi parte integrante dello stesso o alla diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di differenze retributive ed indennità lavorative per i titoli di cui al ricorso e all'analitico conteggio.
3. In via gradata, accertata l'errata retribuzione per l'intera durata del rapporto di lavoro, corrisposta alla ricorrente sulla base dell'applicato quarto livello di inquadramento contrattuale per le ore di lavoro risultanti da busta paga, così come indicata in ricorso e dettagliata negli analitici conteggi sindacali notificati unitamente a questo, condannare la convenuta CP_1 pagina 2 di 20 CP
al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 3.128,59 come risultante dagli analitici conteggi sindacali notificati unitamente al presente atto e che devono ritenersi parte integrante dello stesso o alla diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di differenze retributive ed indennità lavorative per i titoli di cui al ricorso e all'analitico conteggio. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi, sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
A fondamento di tali domande, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
(società esercente attività di “ricostruzione unghie ed onicotecnica in genere, CP_1
… trattamenti a carattere estetico … relativi tanto al viso quanto al corpo, … solarium,
… depilazione …, vendita al dettaglio prodotti ed accessori di bellezza …”), presso il centro di estetica ed onicotecnica ad insegna , sito in Roma, Viale Francesco CP_1
Caltagirone 317, dal 9.12.2021 al 23.6.2024, in forza di contratto di apprendistato professionalizzante, con inquadramento nel IV livello CCNL Imprese artigiane di estetica e con orario di lavoro full time, pari a 40 ore settimanali;
di non aver mai sottoscritto il predetto contratto, né alcun piano formativo;
di non aver mai effettuato alcuna formazione da estetista, né teorica, né pratica;
di aver invece svolto, per l'intera durata del rapporto intercorso con la attività “di costruzione, CP_1
ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali (di mani e piedi) di prodotti specifici semipermanenti”, in completa autonomia, disponendo di specifiche conoscenze tecniche, conseguite in seguito a precedente corso di formazione, riconosciuto dalla RE LA (come da attestato del 30.6.2021); di aver svolto mansioni di onicotecnica in autonomia, mentre la titolare, , si era Controparte_2
occupata di tutte le altre attività svolte presso il centro estetico, con precisa separazione dei ruoli all'interno del centro stesso;
mansioni queste concretamente inquadrabili, anche per l'autonomia riconosciutale e la professionalità posseduta, nell'ambito del II livello e non già nel IV, come invece avvenuto;
di aver pertanto maturato un credito di euro 16.018,30, in ragione del predetto superiore inquadramento;
di aver in ogni caso pagina 3 di 20 maturato, in via subordinata, un credito di euro 3.128,59, al di là del corretto inquadramento spettantele ed in ragione della mancata retribuzione di una parte delle ore di lavoro indicate nelle buste paga.
Tanto premesso in fatto, sostenuta l'invalidità o comunque l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante, in ragione della mancata formazione e dunque del venir meno della causa del contratto, nonché, per l'effetto, il diritto ad essere inquadrata, sin dall'assunzione, nel II livello CCNL applicato (in luogo del IV riconosciutole quale apprendista), ha allegato specifici conteggi effettuati sulla base delle voci presenti nelle buste paga, in ragione dei minimi tabellari di cui al predetto superiore inquadramento, ed, in via subordinata, sulla base dei minimi tabellari di cui all'inquadramento effettivamente riconosciutole, ma calcolando tutte le ore di lavoro effettivamente indicate in busta paga.
Ha quindi concluso nei termini innanzi esposti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Ha innanzi tutto evidenziato che la ricorrente aveva in effetti sottoscritto il contratto di apprendistato, con l'allegato progetto formativo. Contestata poi l'idoneità dell'attestato di formazione quale onicotecnica, posseduto dalla ricorrente, a giustificarne l'inquadramento nel II livello, ha in ogni caso evidenziato che il contratto di apprendistato prevedeva una formazione ad ampio spettro su tutte le attività svolte dal centro estetico. Ha poi rappresentato di aver costantemente affiancato e seguito, per il tramite del tutor individuato nel piano formativo, la formazione pratica della ricorrente nelle predette attività, oltre che la formazione teorica sui protocolli e manuali d'uso dei vari macchinari e delle varie apparecchiature presenti nel centro estetico, richiamando anche uno specifico corso in materia di sicurezza sul lavoro seguito dalla ricorrente in costanza di rapporto.
pagina 4 di 20 Ha lamentato infine la scarsa qualità del lavoro svolto dalla ricorrente nello specifico settore dell'onicotecnica, oggetto di alcune lamentele e rimostranze da parte delle clienti, nonché lo sviamento di clientela posto in essere dalla ricorrente nel corso del tempo.
Sulla base di tali premesse in fatto, ha quindi sostenuto la correttezza dell'inquadramento contrattuale riconosciuto alla lavoratrice e prima ancora la piena validità e legittimità del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto dalle parti. Ha contestato, infine, la correttezza dei conteggi allegati al ricorso, in quanto effettuati sull'erroneo presupposto della spettanza del superiore inquadramento richiesto.
Ha sostenuto la correttezza delle retribuzioni, così come conteggiate in busta paga e, in via meramente subordinata, ha chiesto l'espletamento di ctu contabile. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione (a fronte della disponibilità di parte ricorrente ad accettare il pagamento della somma netta di euro 5.000,00, oltre un contributo alle spese di lite, così come proposto dal giudice, la parte resistente si è dichiarata disponibile ad offrire “non più della metà della somma richiesta in via subordinata dalla parte ricorrente”), la causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalle parti (due per ciascuna).
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Le ragioni del contendere.
E' pacifica tra le parti la durata del rapporto (dal 9.12.2021 al 23.6.2024).
Altrettanto incontestati sono poi i dati relativi alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente svolte, alle giornate di ferie e alle ore di permesso concretamente fruiti, in quanto la ricorrente ha assunto, come riferimento per il calcolo delle differenze pagina 5 di 20 retributive richieste, proprio quanto risultante dai prospetti paga emessi dalla datrice di lavoro e prodotti in atti (v. docc. sub all. 6 di parte ricorrente).
Oggetto del contendere è invece la validità del contratto di apprendistato professionalizzante, in forza del quale la ricorrente è stata inquadrata dalla datrice di lavoro nel IV livello CCNL Imprese artigiane di estetica. Sostiene infatti la lavoratrice di aver piuttosto diritto, per l'assoluta mancanza di attività di formazione sia teorica, sia pratica, nonché per la competenza tecnica già acquisita e la piena autonomia nello svolgimento dell'attività di onicotecnica, ad essere inquadrata, sin dall'assunzione, nel II livello.
In particolare, appartengono a tale superiore invocato livello di inquadramento i
“lavoratori in possesso della qualifica che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello, siano in grado di proporre alla clientela e di eseguire: A) la pulizia ed i trattamenti del viso e i trattamenti estetici del corpo;
B) il massaggio estetico del viso e del corpo;
C) la depilazione;
D) le attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali (di mani e piedi) di prodotti specifici semipermanenti;
E) le attività di micropigmentazione (trucco permanente e camouflage); F) le attività di sauna;
G) tutte le tipologie di trucco (es. trucco giorno e semplice tipologie di trucco da sera, da cerimonia, teatrale, scenico, televisivo). Vi appartengono, inoltre, i lavoratori che, pur non avendo la qualifica, sono in possesso di attestati di frequenza, rilasciati da scuole accreditate e/o riconosciuti dalla RE, di corsi di formazione per ricostruzione e decorazione unghie, make up artist, massaggiatore olistico, trattamenti di laminazione o extension ciglia e sopracciglia. (…)” (v. CCNL applicato - doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
Appartengono, invece, al II livello, in cui è stata inquadrata la ricorrente, “quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato
l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.
Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al
3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24
pagina 6 di 20 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo”. Il contratto di apprendistato stipulato tra le parti. Il 9.12.2021 le parti hanno stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante, nel quale hanno convenuto che: “1. Il lavoratore viene assunto alle dipendenze della
Società con contratto di apprendistato professionalizzante, a far data dal 09/12/2021, …
. Il periodo di formazione in apprendistato avrà durata di 60 mesi, a decorrere dalla data di assunzione. … .
3. Il lavoratore svolgerà le mansioni di apprendista estetista, come previsto, con riferimento ai lavoratori qualificati, per il secondo livello di inquadramento del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di estetica che dovrà raggiungere al termine del periodo formativo. … .
5. Ai sensi del D. Lgs. n.
167/2011 ed in considerazione del fatto che per l'espletamento del contratto saranno svolte mansioni corrispondenti al secondo livello del sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL …, il lavoratore sarà inquadrato al quarto livello. 6.
Durante il periodo di apprendistato, al lavoratore verrà impartita una formazione formale come definita nell'allegato piano formativo, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto. … 10. Si allega il piano formativo individuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. …”. Il predetto contratto (v. doc. 1 della produzione di parte resistente) reca in calce la sottoscrizione tanto della legale rappresentante della società, quanto della lavoratrice (da questa non disconosciuta, nonostante avesse sostenuto di aver ricevuto via mail il testo del contratto, senza però averlo mai materialmente sottoscritto).
Nel progetto formativo prodotto dalla resistente (v. sempre doc. 1), non recante invero alcuna sottoscrizione delle parti contraenti, ancorché qualificato quale “parte integrante
e sostanziale del contratto”, dopo l'indicazione del tutor, individuato nella persona dell'amministratrice, , si legge poi, in merito ai “contenuti Controparte_2
formativi”: “Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini
pagina 7 di 20 contrattuali da conseguire” (ovvero, come ribadito anche nelle premesse del piano formativo, la qualifica di estetista di secondo livello, a fronte di un inquadramento iniziale nel quarto). In questo ambito saranno sviluppati i temi della sicurezza del lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi di innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 120 ore medie annue. Il percorso formativo sarà articolato in contenuti di carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, nel rispetto degli obblighi formativi individuati dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di estetica”.
Più dettagliatamente, poi, sono indicate le seguenti “conoscenze e competenze tecnico- professionali specifiche”, in vista della cui acquisizione è stato stipulato il contratto di apprendistato professionalizzante;
conoscenze e competenze di carattere teorico e pratico ad ampio spettro nel settore dei trattamenti estetici e dunque non limitati allo specifico settore dell'onicotecnica: “Applicare le norma sull'igiene e sicurezza sul lavoro. Adottare modalità e procedure igienico sanitarie per la predisposizione di ambienti ed attrezzature di lavoro. Scegliere accostamenti cromatici, aromi, oggettistica al fine di rendere accoglienti e gradevoli gli ambienti per il trattamento. Identificare i parametri di funzionamento delle attrezzature da impostare, in base al piano di trattamento prestabilito. Rilevare le più frequenti anomalie di funzionamento delle attrezzature individuando modalità di intervento. Allestire lettino/tatami – Preparare il cliente ai trattamenti favorendo le condizioni per una piacevole permanenza nella struttura. Far accomodare il cliente ed interpretare le sue esigenze. Selezionare prodotti ed apparecchiature per la detersione, l'idratazione e la rigenerazione di mani e piedi.
Adottare tecniche manuali per l'asportazione delle impurità cutanee e per
l'applicazione di prodotti riequilibranti. Scegliere prodotti cosmetici ed attrezzature per il trattamento estetico di mani e piedi, anche in ragione delle caratteristiche anatomiche. Utilizzare diverse tecniche e strumenti per il trattamento estetico: peeling,
pagina 8 di 20 gommage, guanto di paraffina, pietra pomice per l'ipercheratosi, strumenti per tagliare
e limare le unghie, smalti e unghie finte. Trattare le diverse tecniche epilatorie in funzione di tipo di pelo e della specifica parte del corpo da trattare: cerette a caldo o resine a freddo. Effettuare decolorazioni – Utilizzare il laser e strumenti di elettrocoagulazione. Effettuale la depilazione di sopracciglia, orecchie e sottomento”.
La posizione delle parti rispetto al contratto in parola.
Come detto, la ricorrente, nell'impugnare il predetto contratto, ha dedotto di non aver mai ricevuto, dalla stipula del contratto sino alla risoluzione del rapporto, alcuna formazione, né teorica, né pratica, possedendo sin da prima dell'assunzione la professionalità necessaria per l'espletamento dell'attività di onicotecnica ed avendo pertanto espletato tale attività in totale autonomia.
Dal canto suo, la resistente, nel costituirsi in giudizio, contestata l'idoneità del titolo abilitativo conseguito dalla ricorrente prima dell'istaurazione del rapporto a consentirne sin da subito l'inquadramento nel II livello, ha sostenuto la necessità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, proprio al fine di far conseguire alla lavoratrice una ampia competenza nel campo dei trattamenti estetici, che andasse ben oltre lo specifico settore dell'onicotecnica, affermando di aver adempiuto, in relazione a tale più ampio settore di conoscenze e competenze tecnico-professionali, agli obblighi formativi in tale sede assunti.
Ebbene, va innanzi tutto evidenziato che, “in caso di contestazione” in ordine alla validità del contratto di apprendistato da parte del lavoratore, “la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata, dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, in particolare, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato” (v. in tal senso già Cass. 1052/1995 e poi Cass. 3696/2001),
“mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non
pagina 9 di 20 incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro” (v. sempre Cass.
3696/2001).
Le emergenze istruttorie (documentali e della prova per testi).
Tanto premesso, appare opportuno innanzi tutto esaminare il titolo abilitante prodotto dalla parte ricorrente, la cui idoneità a giustificare l'assunzione quale estetista
“qualificato” (e dunque inquadrabile sin da subito nel II livello) è contestata dalla resistente.
Trattasi (v. doc. 4 della produzione attorea) di “Attestato di partecipazione al Corso di
Onicotecnica – 200 ore”, “Riconosciuto dalla RE LA”, rilasciato alla ricorrente in data 30.6.2021, dalla Diva Academy, quale Ente Formativo accreditato dalla RE
LA.
Ebbene, come già detto, proprio la declaratoria del II livello di cui al CCNL applicato, prevede che siano inquadrabili in tale livello anche “i lavoratori che, pur non avendo la qualifica, sono in possesso di attestati di frequenza, rilasciati da scuole accreditate e/o riconosciuti dalla RE, di corsi di formazione per ricostruzione e decorazione unghie”; attestato di frequenza che dunque costituisce valido “attestato professionale”, il cui possesso dovrebbe di per sé escludere l'inquadrabilità del lavoratore nell'ambito del IV livello, cui, come detto, appartengono, i “lavoratori che non hanno compiuto
l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori e [sono altresì] privi di attestato professionale”. In altre parole, il mancato compimento di precedente apprendistato non è condizione sufficiente per poter correttamente assumere il lavoratore come apprendista, “trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro” (v. la già citata
Cass. 3696/2001), dovendo concorrere con tale condizione anche il mancato possesso di un adeguato attestato professionale, che nel caso in esame la ricorrente invece già possedeva al momento dell'assunzione, sì da porte essere già inquadrata nel superiore II livello, nell'ambito di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
pagina 10 di 20 La datrice di lavoro ha, in ogni caso, insistito nell'evidenziare come la ricorrente possedesse limitate conoscenze e competenze nell'ambito del settore dei trattamenti estetici;
sicché la stipula di un contratto di apprendistato sarebbe stata perfettamente coerente con l'esigenza di farle acquisire conoscenze e competenze a più ampio spettro e dunque al di là dello specifico settore onicotecnico, così come indicato nel piano formativo allegato al contratto.
Tali assunti sono stati però smentiti dalla prova per testi.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che la ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro con la resistente, ha svolto se non in via esclusiva, quantomeno in via assolutamente prevalente, l'attività di onicotecnica.
La teste di parte ricorrente, , “cliente del centro estetico … per Testimone_1
circa cinque anni, sin da prima che la ricorrente andasse a lavorare lì”, premesso di aver frequentato il centro “una volta al mese, per andare a fare le mani, a volte i piedi”, ha riferito che la le fu presentata dalla titolare come “la nuova ragazza che Parte_1
lavorava lì, che [la] avrebbe seguita”, aggiungendo poi che, a partire dal quel momento, mentre “le mani le faceva solo la ricorrente”, gli altri servizi erogati dal centro (“le lampade, … le sopracciglia, le cerette”) erano seguiti dalla “Sig.ra ”. CP_2
Anche l'altra teste di parte ricorrente, cliente del centro estetico sin da Testimone_2
prima che la ricorrente iniziasse a lavorarci, premesso di aver frequentato il centro “ogni tre o quattro settimane [per] fare le unghie con il gel” e/o “l'epilazione”, ha dichiarato che la le fu presentata dalla titolare come la nuova “onicotecnica” che “a Parte_1
partire da quel momento si sarebbe occupata … dei relativi servizi”, precisando che
“mentre la ricorrente era impegnata a fare le mani alle clienti, la titolare si occupava degli altri servizi del centro estetico”.
Anche la teste di parte resistente, cliente del centro estetico da Testimone_3
circa 15 anni, ha fatto essenzialmente riferimento all'attività di manicure e pedicure svolta dalla ricorrente (sia pure, a suo dire, come meglio si dirà in seguito, sotto lo stretto controllo della titolare), limitandosi ad aggiungere che solo “negli ultimi mesi, la
pagina 11 di 20 Sig.ra spiegò alla ricorrente come applicare i macchinari di presso terapia” CP_2
e che solo “in due o tre occasioni la ricorrente, affiancata da [le aveva] CP_2
fatto la pulizia del viso”.
L'altra teste di parte resistente, , cliente del centro estetico da circa Testimone_4
sette anni, che ha affermato di essersi recata presso il centro ad effettuare i più vari trattamenti estetici addirittura con una media di due o tre volte alla settimana, sulla cui attendibilità meglio si dirà in seguito (avendo reso dichiarazioni sull'assenza di autonomia della ricorrente, prima ancora che le venisse rivolta alcuna domanda al riguardo), ha invero riferito che “in tutte le occasioni in cui [si era] fatta la pulizia del viso nei due anni in cui la ricorrente [aveva] lavorato lì, [aveva] avuto modo di vedere che la ricorrente era presente e che la titolare le spiegava i vari passaggi”; così accreditando lo svolgimento di attività formativa anche oltre il settore dell'onicotecnica.
La teste però ha subito dopo descritto l'attività in questione come un'attività estremamente semplice (“La pulizia si fa con l'uso di vapore per aprire i pori, poi si passa un detergente e poi delle creme”), non necessitante certo un addestramento prolungato nel tempo. Considerato quindi che la teste ha poi ammesso di “non ricord[are] altri trattamenti a cui [aveva] visto la ricorrente assistere”, e ciò nonostante la sua dedotta costante e continuativa presenza presso il centro estetico, non può che desumersi che l'attività di affiancamento e formazione della lavoratrice possa al più aver riguardato i servizi di onicotecnica.
Tali considerazioni, rendono evidente come la resistente non abbia fornito prova adeguata dello svolgimento di attività formativa relativamente ai trattamenti estetici viso e corpo pur ampiamente richiamati nel piano formativo, così come analogamente non c'è prova della dedotta formazione circa il funzionamento di macchinari ed apparecchiature ovvero circa i prodotti utilizzati;
prova che tra l'altro la datrice di lavoro avrebbe dovuto innanzi tutto fornire, prima ancora che attraverso l'escussione dei testi, attraverso la produzione dei “moduli” richiamati nel piano formativo (secondo cui “La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito
pagina 12 di 20 modulo”); sicché, in assenza di anche solo un principio di prova documentale, non si è ritenuto di procedere nell'escussione di ulteriori testimoni al riguardo.
Per completezza, è bene precisare poi che lo svolgimento di una completa e continuativa attività di formazione in merito ai predetti trattamenti estetici non può certo ritenersi dimostrata alla luce della produzione di un unico foglio di appunti redatti dalla lavoratrice (v. doc. 3 della produzione di parte resistente).
Altrettanto carente, poi, è anche la prova circa lo svolgimento di attività di formazione teorica, pur prevista dal piano formativa. La resistente ha invero prodotto un attestato relativo ad un corso di formazione tenutosi dal 27 ottobre al 9 novembre 2023 (v. doc.
4), in materia di sicurezza sul lavoro. Ebbene, in disparte ogni considerazione sul fatto che detto attestato sia stato rilasciato solo il 24.7.2024, dopo la ricezione da parte della società della diffida e messa in mora proveniente dalla lavoratrice e ben nove mesi dopo la conclusione del corso, deve in ogni caso rilevarsi che trattasi di corso di base in materia di sicurezza, indicato nella certificazione come effettuato nel corso della 1^ annualità, laddove per la sua collocazione temporale è stato invece svolto al termine del secondo anno di lavoro, quando le informazioni di base nella suddetta materia dovevano essere state fornite alla lavoratrice già da tempo.
Passando infine ad esaminare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di lavoro nel settore onicotecnico (che, come detto, la ricorrente deduce essere stata caratterizzata sin da subito da totale autonomia e la resistente sostiene invece essere stata svolta con il continuo affiancamento da parte della tutor designata nel piano formativo), appare opportuno sin da subito evidenziare il contrastante quadro fornito dalle testimoni di parte ricorrente, da una parte, e dalle testimoni di parte resistente, dall'altra.
Se le prime hanno delineato un quadro di totale autonomia : “Ricordo che la Tes_1
prima volta che incontrai la ricorrente presso il centro estetico, la Sig.ra mi CP_2
disse che era la nuova ragazza che lavorava lì e che mi avrebbe seguito lei. Vidi Pt_1
che era esperta. Non la vidi quasi mai affiancata dalla proprietaria. Anzi preciso che non ha mia visto la Sig.ra dare spiegazioni a livello tecnico alla ricorrente CP_2
pagina 13 di 20 sul lavoro da fare. Poteva solo capitare che venisse a controllare il lavoro fatto.”;
“La ricorrente ha sempre lavorato autonomamente. Non l'ho mai vista Tes_5
affiancata dalla titolare. Non aveva bisogno di spiegazioni”), le seconde hanno delineato un quadro diametralmente opposto ( “Mi pare di aver visto la Testimone_3
ricorrente per la prima volta nel corso della primavera del 2022. Ricordo che la prima volta che vidi la ricorrente, la Sig.ra mi disse che stava facendo uno stage e CP_2
stava imparando. Quindi mi pregò di avere un po' di pazienza. In tutte le occasioni in cui la ricorrente mi ha matto le mani o i piedi in ogni caso era presente di CP_2
fianco a lei per spiegarle quello che doveva fare. A volte invece era a farmi i CP_2
servizi e la ricorrente assisteva. Ho viso la ricorrente presso il centro estetico per circa due anni, forse un po' meno. Negli ultimi mesi di lavoro la ricorrente era più autonoma”; dopo aver premesso che la ricorrente “si occupava di fare le Tes_4
mani, i piedi, di dare alle clienti le creme per fare le lampade”, invero del tutto spontaneamente, prima ancora che le venisse rivolta alcuna domanda al riguardo, ha dichiarato: “sempre con il sostegno di , mai da sola”, aggiungendo poi: “E' CP_2
capitato sia che fosse a farmi le mani e i piedi e la ricorrente stesse a CP_2
guardare, sia che me li facesse la ricorrente sotto la supervisione di . Nel CP_2
corso del tempo la ricorrente ha acquistato un po' di autonomia, ma la titolare era sempre presente. A me personalmente non è mai capitato di vedere che si CP_2
allontanasse per andare a fare i suoi lavori con altre clienti, mentre la ricorrente era impegnata a fare mani o piedi ad un'altra cliente”).
Tanto premesso, deve innanzi tutto evidenziarsi come il quadro che hanno tentato di fornire le testimoni di parte resistente, evidentemente preoccupate di compiacere a tutti i costi la versione difensiva di quest'ultima, sia smentito da taluni messaggi WhatsApp intercorsi tra le parti (v. screenshot prodotti sub all. 5 dalla parte ricorrente, non oggetto di contestazione da parte della resistente). Si legge in tali messaggi: 7 luglio 2022
“Buongiorno , come stai? Ascolta visto che mi hai detto che tanto avevi sintomi Pt_1
anche prima di martedì, lunedì potresti farti il tampone per controllare io non so come
pagina 14 di 20 fare con tutti gli appuntamenti ed ho bisogno che tu rientri il prima possibile, logicamente covid permettendo (…)”; 11 luglio 2022: “Buongiorno , come Pt_1
stai????? Ti senti meglio? Aspetto un tuo messaggio in mattinata con l'esito del tampone, così se è positivo apro pomeriggio ed ho modo e il tempo per spostare ad oggi
i tuoi appuntamenti di domani, altrimenti, se è negativo, li lascio e ci vediamo domani ed hai anche tu modo di comunicarlo al medico per il certificato di guarigione. Fammi sapere il prima possibile (…). Ora devo organizzarmi giorno per giorno perché io sono strapiena e non so come fare”; 12 luglio 2022 “Aspetto che mi fai sapere l'esito del tampone per spostare gli appuntamenti di domani (…)”; 13 luglio 2022 “Le clienti aspettano la mia conferma per gli appuntamenti”; 15 luglio 2022 “Come stai? Ci sono novità?”. Da tali messaggi è evidente che la ricorrente avesse una propria clientela che seguiva personalmente e che la sua assenza mettesse tanto in difficoltà la resistente da dover rimandare gli appuntamenti;
necessità che invece non si sarebbe presentata se la fosse stata continuamente affiancata nella sua attività lavorativa dalla titolare, Parte_1
che ben avrebbe potuto, in questo caso, svolgere direttamente il lavoro programmato.
In ogni caso, deve evidenziarsi poi l'inattendibilità innanzi tutto della teste che Tes_4
dopo aver tentato di accreditare una sua presenza costante e continuativa presso il centro estetico (ben tre volte alla settimana), ha poi reso, come già anticipato, dichiarazioni favorevoli alla tesi difensiva della resistente, prima che le venissero formulate specifiche domande sul punto (come attestato nel verbale della relativa audizione); inattendibilità da estendersi invero anche alle dichiarazioni dell'altra teste di parte resistente, in quanto la ricostruzione complessivamente fornita dalle due rappresenta una realtà imprenditoriale, in cui la titolare poteva dedicarsi in maniera continuativa alla formazione di un'apprendista del tutto incapace di lavorare da sola, trascurando così ogni altra attività; realtà che presupporrebbe, quindi, una tale scarsità di clientela da rendere l'impresa in questione assolutamente incapace di sostenersi economicamente.
Quale considerazione conclusiva del quadro istruttorio così delineato, deve infine aggiungersi che la situazione di contrasto tra le dichiarazioni rese dalle testimoni di parte pagina 15 di 20 ricorrente e quelle rese dalle testimoni di parte resistente non può certo tradursi in un detrimento per la lavoratrice, posto che, come anticipato, l'onere di fornire la prova della genuinità del contratto di apprendistato incombe sulla parte datoriale che di tale contratto intendere avvalersi, per dimostrare l'adempimento degli obblighi retributivi su di essa incombenti.
Per tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi che la resistente non abbia provato l'adempimento dell'obbligo formativo assunto con il contratto di apprendistato nei confronti della ricorrente.
Il quadro normativo di riferimento, così come ricostruito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, decidendo in relazione alla regolamentazione legale del contratto di apprendistato di cui al D.lgs. n. 276/2003 e di cui al d.lgs. n.
167/2011, ha avuto modo di affermare e di ribadire che l'elemento professionalizzante qualifica la causa del contratto di apprendistato. In particolare, consolidata giurisprudenza ha uniformemente delineato una fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente, a fronte della prestazione di lavoro, l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizione di una specifica qualifica (Cass. n. 17373/2017; Cass. n. 2365/2020).
Più di recente, con la sentenza n. 275/2019, si è osservato che “in materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto (cfr. Cass.
26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.3.2014 n. 6068, Cass.
1.2.2006 n. 2247)”. Alla medesima pagina 16 di 20 soluzione è approdata la successiva ordinanza n. 16595/2020, osservando che “in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza”.
Tale uniforme orientamento giurisprudenziale non può certo ritenersi superato in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (artt. 41- 47).
Giova al riguardo richiamare il recentissimo arresto giurisprudenziale sul punto (v. Cass.
n. 6990/2025):
“1.7. Ritiene all'opposto questo Collegio che anche nel nuovo quadro normativo, applicabile al caso di specie, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporti la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
sicché al lavoratore vada riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. Cass. del 19.02.2015 n.
3344, parimenti, Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 n. 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373). 18. È fondamentale ribadire allo scopo che, non diversamente che in passato, anche nell'attuale assetto ordinamentale la tipologia contrattuale dell'apprendistato ha come principale obiettivo quello di promuovere la formazione e l'occupazione giovanile, favorendo l'accesso al mondo del lavoro e
l'acquisizione di competenze e professionalità specifiche. Benché abbia flessibilizzato il regime della forma - richiesta ora solo ad probationem (art. 42,1 comma “il contratto di
pagina 17 di 20 apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova) - il d.lgs. n. 81/2015 non ha intaccato la rilevanza del requisito causale del contratto in discorso come risulta dall'art. 41, comma 1, il quale prevede che “L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
L'obbligo formativo deve essere osservato con la redazione in forma scritta (a fini probatori) del piano formativo e il datore di lavoro che intende assumere un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per
l'impiego competente. Il datore di lavoro è poi obbligato a corrispondere all'apprendista, a fronte della prestazione lavorativa, non solo la controprestazione retributiva, ma anche la formazione necessaria ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale. 1.9.- Il mancato rispetto dell'obbligo formativo comporta, pertanto, una deviazione dalla causa tipica che qualifica la speciale tipologia contrattuale costituita dall'apprendistato da cui consegue la nullità del contratto e la sua conversione nel tipo realmente esistente, dal momento che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rimane “la forma comune di rapporto di lavoro” anche nell'ordinamento delineato dal d.lgs. n. 81/2015 (art.1)”.
Conclusioni sul contratto stipulato dalle parti.
In conclusione, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, accertato l'inadempimento (o comunque la mancata prova dell'adempimento) da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato stipulato, deve dichiararsi la nullità del predetto contratto (per deviazione dalla causa tipica) e per l'effetto disporsi la conversione del rapporto di lavoro, sin dalla sua instaurazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corretto inquadramento spettante alla lavoratrice e conseguenti differenze retributive.
Una volta esclusa la validità del contratto di apprendistato, con la trasformazione sin dall'inizio del suddetto contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla pagina 18 di 20 lavoratrice va altresì riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale (cfr. Cass. del
19.02.2015 n. 3344, parimenti, Cass. 26.1.2015 n. 1324, Cass. 17.03.2014 n. 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373).
Per quanto già detto in merito all'idoneità del titolo abilitante posseduto, non può che concludersi quindi per l'inquadrabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sin dall'assunzione nell'ambito del II livello CCNL Imprese artigiane di estetica (come da declaratoria innanzi già richiamata), apparendo del tutto erroneo l'inquadramento nel IV livello, spettante agli apprendisti.
Considerato poi che la ricorrente ha effettuato i conteggi delle differenze retributive maturate in ragione di tale superiore inquadramento, applicando i minimi tabellari di cui al predetto livello e tenendo conto delle singole voci presenti in ciascuna busta paga (v. docc. sub all. 6), riconteggiando ciascuna voce retributiva in base al superiore livello e detraendo quanto già percepito a tale titolo, così come documentato in busta, deve ritenersi che le differenze retributive effettivamente ammontino a complessivi €
16.018,30, dei quali: € 12.182,32 a titolo di differenze su paga oraria;
€ 581,65 a titolo di differenze su ferie;
€ 29,30 a titolo di differenze su permessi;
€ 387,27 a titolo di differenze su festività ore;
€ 42,32 a titolo di differenze su ex festività ore;
€ 165,44 a titolo di differenze su festività non goduta;
€ 69,44 a titolo di differenze su permessi lutto;
€ 5,99 a titolo di differenze su straordinario diurno;
€ 12,26 a titolo di differenze su straordinario diurno;
€ 1.206,49 a titolo di differenze su tredicesima ore;
€ 372,93 a titolo di differenze su ferie non godute ore;
€ 962,91 a titolo di differenze su TFR.
Considerato che la parte ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi di parte ricorrente, essenzialmente in ragione del fatto che siano stati effettuati sul presupposto ritenuto erroneo del superiore inquadramento e comunque in termini assolutamente generici, in conclusione, va condannata la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla la complessiva somma di Parte_1
pagina 19 di 20 euro 16.018,30, a titolo di differenze retributive maturate per il superiore inquadramento spettantele, per le singole voci retributive sopra specificate.
A tale somma deve aggiungersi quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato stipulato e pertanto la nullità del predetto contratto;
2. per l'effetto dispone la conversione del rapporto di lavoro, sin dalla sua instaurazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3. accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nel II livello CCNL Imprese artigiane di estetica;
4. per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 16.018,30, a titolo di differenze retributive maturate per il superiore inquadramento spettantele, per le singole voci retributive meglio dettagliate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
5. condanna altresì la resistete a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.388,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 30.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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