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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/11/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2018/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. – P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro– Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bevilacqua (C.F. ) in C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
CONTRO in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro– tempore, (C.F. – P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Rosario Maria Stilo (C.F. ) per procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio CP_2 C.F._3
TO (C.F. ) per procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta;
-CONVENUTO -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/10/2025 tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha trattenuto la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, ha convenuto in giudizio la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro – tempore, e , chiedendo l'accoglimento delle CP_2 conclusioni, precisate e integrate con la memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c., di seguito indicate:
“in via preliminare, concedere sequestro conservativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 671 e ss. c.p.c. e
2905 e ss. c.c. nei confronti di come in epigrafe meglio generalizzato ed in favore di CP_2 Pt_1 sull'autobotte per il trasporto di gas liquido targato BL017LD per le ragioni di cui in narrativa;
nel
[...] merito, previ i provvedimenti di rito, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c. che l'atto con il quale la ha venduto a l'autobotte di cui sopra è Controparte_4 CP_2 nullo ed inefficace per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata accertare e dichiarare che l'atto di vendita su indicato è nullo e/o inefficace e/o inesistente e/o illegittimo per simulazione;
in via ancor più subordinata, nella sola ipotesi in cui l'autobotte oggetto di causa venga ulteriormente venduta ad un terzo di buona fede, condannare a pagare in favore di la somma di € 15.985,98 oltre CP_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi, ovvero l'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento danni;
condannare altresì le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
La a supporto della domanda ha esposto quanto segue: Parte_1
- di vantare un credito verso l' Controparte_4
per un totale di € 15.445,98, oltre interessi sulle transazioni commerciali ex d.lgs.
231/2002, per fornitura di gas giuste fatture nn. 108 del 10.01.2022, 340 del
25.01.2022, 423 del 28.01.2022 firmate dal socio e vicepresidente della cooperativa
; CP_2
- che il credito sopra riportato e la somma di € 540,00 per spese di giudizio oltre accessori è stato ingiunto alla con decreto n. 420/2022 Controparte_4 emesso il 26.09.2022, notificato alla stessa il 27.09.2022 e dichiarato esecutivo il
15.12.2022 nonché munito di formula esecutiva in data 02.01.2023;
2 - di avere notificato il precetto e, in seguito tra il 15 e il 21.02.2023, l'atto pignoramento presso terzi contro l' e nei confronti del Controparte_4 terzo la quale ha rilasciato dichiarazione negativa;
Controparte_5
- che l' ha venduto al socio e vicepresidente Controparte_4 CP_2 un'autobotte per trasporto di gas liquido targato BL017LD per un costo eccessivamente basso pari ad € 3.000,00;
- che, dall'indagine patrimoniale svolta e dalla visura camerale della è CP_4 emerso che la stessa non ha depositato i bilanci successivamente al 2021 e che l' non ha altri beni mobili o immobili pignorabili. Controparte_4
Pertanto, la agisce per la revocatoria dell'atto di vendita dell'autobotte, Parte_1 essendo l'atto successivo al sorgere del credito di cui alle fatture del gennaio 2022 e decreto ingiuntivo del 26.09.2022 e sussistendo consapevolezza del pregiudizio sia da parte dell' che di considerato che Controparte_4 CP_2 quest'ultimo era socio e vicepresidente della cooperativa debitrice nonché figlio del presidente e, oltre tutto, aveva firmato tutte le fatture e le bolle Parte_2 di accompagnamento poste alla base del provvedimento monitorio e aveva chiesto, con email del 30.06.2022 al legale dell'attrice, una dilazione di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/9/2024, si è costituito , il CP_2 quale ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo: l'esenzione dell'atto di trasferimento dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.; che, in particolare, il trasferimento dell'autobotte è stato disposto in adempimento del debito sussistente in capo alla per retribuzioni ed emolumenti vari dovuti Controparte_4 nei suoi confronti per la prestazione svolta di conducente di autocarro relative al periodo residuo e saldo al 31 dicembre 2021, per la annualità 2022 e per il mese di gennaio 2023, data di cessazione del rapporto lavorativo;
che l' era riuscita ad onorare nei Controparte_4 suoi confronti solo l'importo di € 25.080,00, rimanendo debitrice della somma di € 19.224,00, rispetto alla quale ha adempiuto parzialmente, compensando € 16.226,00 attraverso la cessione di alcuni beni aziendali tra cui l'autobotte; che il debito dell' nei Controparte_4 confronti del convenuto era tecnicamente scaduto ai sensi dell'art. 1219, comma CP_2
2, punto 3 c.c. ove è prevista la costituzione automatica in mora del datore al verificarsi della scadenza del termine per il pagamento previsto dalle norme del CCNL richiamate ovvero nella
3 fine di ogni mese per ciascuna mensilità; che il credito – parzialmente - soddisfatto con la cessione del bene mobile registrato è prioritario, prevalente e privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis c.c.; ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva, sulla domanda eventuale di risarcimento del danno, perché nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio;
che l'ipotesi di vendita ad un terzo di buona fede non può determinare il risarcimento del danno a suo carico, perché l'attrice ha trascritto la domanda giudiziale al PRA, sulla posizione dell'autocisterna in questione in data 24 aprile 2024.
Si è costituita, con comparsa depositata il 2/9/2024, anche l' Controparte_6
(breviter in prosieguo: ”), la quale ha chiesto il
[...] Controparte_4 rigetto della domanda, sulla scorta delle argomentazioni che seguono: l'esenzione dell'atto di compravendita dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.; che la cessione dell'autobotte a è stato l'unico mezzo per poter CP_2 compensare parte del debito pari ad € 16.226,00 derivante dal mancato pagamento nei suoi confronti della retribuzione ed emolumenti vari per la prestazione svolta di conducente di autocarro relative al periodo residuo e saldo al 31 dicembre 2021, per la annualità 2022 e per il mese di gennaio 2023, data di cessazione del rapporto lavorativo;
l'insussistenza della scientia damni e del consilium fraudis, perché al contrario l' aveva chiesto la Controparte_4 dilazione del pagamento dei propri debiti alla volendo onorarli anche se Parte_1 ratealmente;
che il valore dell'autobotte è stato determinato all'attualità, in considerazione che trattasi di un mezzo esistente da 25 anni e oggetto di quattro precedenti cessioni;
che l'alienazione dell'autobotte è stata regolarmente riportata nella contabilità fiscale ed è stata oggetto di fattura elettronica.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.01.2025 parte attrice ha rinunciato all'istanza di sequestro conservativo e, con ordinanza del 13.01.2025, la causa, ritenuta sufficientemente istruita mediante la documentazione in atti è stata rinviata all'udienza del 09.10.2025 per la rimessione in decisione della causa.
A detta udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha rimesso la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda di revocatoria dell'atto di compravendita dell'autobotte per trasporto di gas liquido targato BL017LD stipulato tra l' e Controparte_4 CP_2
4 proposta dalla deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2901 comma 3, c.c. dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
Nella fattispecie si ritiene che il trasferimento del bene mobile registrato autobotte targato
BL017LD da parte dell' a sia stato effettuato in Controparte_4 CP_2
adempimento di debiti scaduti.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta agli atti è emerso che è CP_2 stato dipendente dell' dal 09.09.2011 al 23.01.2023 e che Controparte_4 quest'ultima per un periodo residuo al 31.12.2021, per l'intera annualità del 2022 e per la mensilità di gennaio 2023 non era riuscita a corrispondere la retribuzione ed emolumenti vari
(cfr. all. n. 5 alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di ). CP_2
In particolare, dalla lettura del percorso lavorativo di risultante dalla CP_2 certificazione rilasciata dalla Regione Calabria – Centro per l'impiego, emerge che lo stesso è stato dipendente a tempo determinato, per alcuni mesi a tempo pieno e per altri a tempo parziale orizzontale dal 09.09.2011, come autista di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli e dal 16.10.2012 fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo nel gennaio
2023 come conducente di autocarro (cfr. all. n. 5 della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di
). CP_2
Dall'esame della scheda contabile allegata dalla società convenuta per il periodo dall'1.01.2022 al 31.12.2022 si è potuto rilevare che i pagamenti degli stipendi da parte dell' a sono stati eseguiti sino al 30.03.2022 per Controparte_4 CP_2 poi interrompersi a causa di difficoltà economiche dell'azienda (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta dell' . Controparte_3
Questa circostanza è stata in effetti confermata da il quale costituendosi ha CP_2 confermato l'esistenza di un debito retributivo da parte dell'ex datore di lavoro in parte per €
25.080,00 pagati con bonifici fino a marzo 2022 e in parte per € 16.226,00 adempiuto con la cessione in compensazione dell'autobotte, la cui vendita verbale è stata oggetto di trascrizione al PRA in data 14.02.2022, così come risulta da allegato prodotto dalla stessa attrice e dalla fattura elettronica, nonché con il trasferimento di altri beni aziendali (cfr. all.
5 nn. 10 all'atto di citazione e 7 alla comparsa di costituzione dell' Controparte_3
.
[...]
Orbene, sulla natura di tale atto di trasferimento, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 2901, comma 3 c.p.c. si configuri soltanto per l'adempimento
“in senso tecnico”, ovvero nel caso dell'esecuzione della prestazione originariamente promessa, non di una concordata successivamente “liberamente” come la datio in solutum.
Invero, si ritiene più condivisibile e conforme all'interpretazione letterale secondo cui la datio in solutum essendo collocata nella sezione dedicata all'adempimento, rientri nella previsione dell'art. 2901 comma 3 c.c., non costituendo un altro modo di estinzione diverso dall'adempimento, ma una modalità alternativa di adempimento espressamente disposta dal legislatore.
Sul punto, di recente la Corte di Cassazione ha affermato che: “l'articolo 2901, terzo comma, c.c. impone infatti, quale unico presupposto della sua applicazione, “l'adempimento di un debito scaduto”, nulla esigendo sulla possibilità di adempiere - che quindi viene concessa senza delimitazioni - e non circoscrivendo invero le modalità di adempimento. Rilevano soltanto l'esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l'atto, qualunque sia, idoneo a saldarlo. L'articolo 2901, terzo comma, c.c., a ben guardare, stabilisce come limite dell'applicabilità soltanto il debito scaduto - che è anche il presupposto -, e non introduce, neppure in modo implicito/sistemico -, come ulteriore esigenza l'impossibilità di pagare diversamente. Si deve pertanto affermare che l'articolo 2901, terzo comma, impedisce la revoca di qualunque atto idoneo ad adempiere un debito scaduto, inclusa la cessione di un credito, che a tale scopo non manifesta alcuna anomalia. (Cassazione Civ. III sez. ord. n. 18516/2025).
Pertanto, l'adempimento del debito attraverso una diversa modalità (cessione di un bene mobile registrato) rende comunque applicabile l'art. 2901, comma 3, c.p.c. determinando l'irrevocabilità dell'atto di trasferimento, ossia ciò che rileva ai fini dell'esenzione da revocatoria è soltanto l'esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l'atto dispositivo, qualunque sia.
Nella fattispecie in esame, il debito retributivo per l'annualità del 2022 era già scaduto alla data della trascrizione della vendita dell'autobotte 14.12.2022, quantomeno fino alla mensilità di novembre 2022, pertanto l'atto quale adempimento dell'obbligazione retributiva è stato idoneo a saldarlo seppure parzialmente e, conseguentemente, deve ritenersi irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
6 Ciò precisato, si rileva che parte attrice non ha comunque assolto l'onere della prova sull'eventus damni su di lei incombente per l'azione revocatoria.
Infatti, se è vero che il requisito del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica del debitore, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste sia nell'ipotesi di atti di disposizione che pregiudicano completamente la consistenza patrimoniale del debitore sia per gli atti che determinano una variazione sotto il profilo qualitativo o quantitativo del patrimonio, tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, è altrettanto vero che in detti casi l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale ricade sul creditore;
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese del creditore (v. in tal senso Cass. Civ., Sez.3, 19/07/2018, n. 19207).
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata da parte attrice, consistenti nella dichiarazione negativa del terzo pignorato Banca Intesa San Paolo e in un'indagine patrimoniale immobiliare negativa emessa da società privata Eurocredit Business
Information (cfr. all. nn. 7 e 9 all'atto di citazione,) non si può evincere il reale pregiudizio arrecato dall'atto di dispositivo alle ragioni creditorie.
Al contrario, la Società attrice avrebbe dovuto dimostrare che la sottrazione dell'autobotte dal patrimonio societario avrebbe reso ancora più difficoltosa la soddisfazione del suo credito anche attraverso la produzione di ulteriore documentazione, ad esempio le risultanze dell'istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. con cui avrebbe potuto provare l'effettiva assenza di liquidità presso altri eventuali istituti di credito nonché di ulteriori beni pignorabili.
In limine, si osserva che, essendo il credito di di natura retributiva e quindi CP_2 privilegiato, nel caso in cui avesse spiegato intervento nell'esecuzione forzata sul bene mobile oggetto di revocatoria, in sede di distribuzione dell'eventuale ricavato, sarebbe risultato in ogni caso poziore rispetto ai creditori chirografari quali la Parte_1
Infine, va parimenti rigettata la domanda di accertamento della simulazione assoluta o relativa del contratto di compravendita stipulato tra l' e Controparte_4 CP_2
[...]
Di fatti, nel caso di specie, l'attrice non ha provato l'esistenza dell'intento delle parti del negozio asseritamente simulato di non voler concludere alcun contratto (simulazione
7 assoluta) o di concluderne uno diverso da quello apparentemente stipulato (simulazione relativa).
A ciò va aggiunto che la simulazione non è provata neanche dal prezzo al ribasso concordato dalle parti nella compravendita ed eccepito dall'attrice, la quale, a fronte della deduzione dei convenuti sull'usura subita dal veicolo esistente dal 2000 e oggetto di quattro cessioni, non ha prodotto alcuna stima del bene mobile registrato idonea a supportare le sue contestazioni.
In conclusione, l'assenza di prova in merito alla volontà delle parti di concludere una vendita solo apparente e priva di effetti o di concludere un contratto diverso da quello apparente determina il rigetto anche della domanda subordinata proposta dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_6 tempore, e di;
CP_2
- rigetta la domanda di simulazione della compravendita stipulata tra l
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_6 tempore e proposta dalla nei confronti di CP_2 Parte_3 quest'ultimi;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell'
[...]
e di che liquida Controparte_6 CP_2 complessivamente nella somma di € 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge per ciascuna parte, con distrazione in favore dei rispettivi difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Catanzaro, lì 1° novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2018/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. – P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro– Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bevilacqua (C.F. ) in C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
CONTRO in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro– tempore, (C.F. – P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Rosario Maria Stilo (C.F. ) per procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio CP_2 C.F._3
TO (C.F. ) per procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta;
-CONVENUTO -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/10/2025 tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha trattenuto la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, ha convenuto in giudizio la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro – tempore, e , chiedendo l'accoglimento delle CP_2 conclusioni, precisate e integrate con la memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c., di seguito indicate:
“in via preliminare, concedere sequestro conservativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 671 e ss. c.p.c. e
2905 e ss. c.c. nei confronti di come in epigrafe meglio generalizzato ed in favore di CP_2 Pt_1 sull'autobotte per il trasporto di gas liquido targato BL017LD per le ragioni di cui in narrativa;
nel
[...] merito, previ i provvedimenti di rito, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c. che l'atto con il quale la ha venduto a l'autobotte di cui sopra è Controparte_4 CP_2 nullo ed inefficace per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata accertare e dichiarare che l'atto di vendita su indicato è nullo e/o inefficace e/o inesistente e/o illegittimo per simulazione;
in via ancor più subordinata, nella sola ipotesi in cui l'autobotte oggetto di causa venga ulteriormente venduta ad un terzo di buona fede, condannare a pagare in favore di la somma di € 15.985,98 oltre CP_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi, ovvero l'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento danni;
condannare altresì le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
La a supporto della domanda ha esposto quanto segue: Parte_1
- di vantare un credito verso l' Controparte_4
per un totale di € 15.445,98, oltre interessi sulle transazioni commerciali ex d.lgs.
231/2002, per fornitura di gas giuste fatture nn. 108 del 10.01.2022, 340 del
25.01.2022, 423 del 28.01.2022 firmate dal socio e vicepresidente della cooperativa
; CP_2
- che il credito sopra riportato e la somma di € 540,00 per spese di giudizio oltre accessori è stato ingiunto alla con decreto n. 420/2022 Controparte_4 emesso il 26.09.2022, notificato alla stessa il 27.09.2022 e dichiarato esecutivo il
15.12.2022 nonché munito di formula esecutiva in data 02.01.2023;
2 - di avere notificato il precetto e, in seguito tra il 15 e il 21.02.2023, l'atto pignoramento presso terzi contro l' e nei confronti del Controparte_4 terzo la quale ha rilasciato dichiarazione negativa;
Controparte_5
- che l' ha venduto al socio e vicepresidente Controparte_4 CP_2 un'autobotte per trasporto di gas liquido targato BL017LD per un costo eccessivamente basso pari ad € 3.000,00;
- che, dall'indagine patrimoniale svolta e dalla visura camerale della è CP_4 emerso che la stessa non ha depositato i bilanci successivamente al 2021 e che l' non ha altri beni mobili o immobili pignorabili. Controparte_4
Pertanto, la agisce per la revocatoria dell'atto di vendita dell'autobotte, Parte_1 essendo l'atto successivo al sorgere del credito di cui alle fatture del gennaio 2022 e decreto ingiuntivo del 26.09.2022 e sussistendo consapevolezza del pregiudizio sia da parte dell' che di considerato che Controparte_4 CP_2 quest'ultimo era socio e vicepresidente della cooperativa debitrice nonché figlio del presidente e, oltre tutto, aveva firmato tutte le fatture e le bolle Parte_2 di accompagnamento poste alla base del provvedimento monitorio e aveva chiesto, con email del 30.06.2022 al legale dell'attrice, una dilazione di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/9/2024, si è costituito , il CP_2 quale ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo: l'esenzione dell'atto di trasferimento dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.; che, in particolare, il trasferimento dell'autobotte è stato disposto in adempimento del debito sussistente in capo alla per retribuzioni ed emolumenti vari dovuti Controparte_4 nei suoi confronti per la prestazione svolta di conducente di autocarro relative al periodo residuo e saldo al 31 dicembre 2021, per la annualità 2022 e per il mese di gennaio 2023, data di cessazione del rapporto lavorativo;
che l' era riuscita ad onorare nei Controparte_4 suoi confronti solo l'importo di € 25.080,00, rimanendo debitrice della somma di € 19.224,00, rispetto alla quale ha adempiuto parzialmente, compensando € 16.226,00 attraverso la cessione di alcuni beni aziendali tra cui l'autobotte; che il debito dell' nei Controparte_4 confronti del convenuto era tecnicamente scaduto ai sensi dell'art. 1219, comma CP_2
2, punto 3 c.c. ove è prevista la costituzione automatica in mora del datore al verificarsi della scadenza del termine per il pagamento previsto dalle norme del CCNL richiamate ovvero nella
3 fine di ogni mese per ciascuna mensilità; che il credito – parzialmente - soddisfatto con la cessione del bene mobile registrato è prioritario, prevalente e privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis c.c.; ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva, sulla domanda eventuale di risarcimento del danno, perché nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio;
che l'ipotesi di vendita ad un terzo di buona fede non può determinare il risarcimento del danno a suo carico, perché l'attrice ha trascritto la domanda giudiziale al PRA, sulla posizione dell'autocisterna in questione in data 24 aprile 2024.
Si è costituita, con comparsa depositata il 2/9/2024, anche l' Controparte_6
(breviter in prosieguo: ”), la quale ha chiesto il
[...] Controparte_4 rigetto della domanda, sulla scorta delle argomentazioni che seguono: l'esenzione dell'atto di compravendita dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.; che la cessione dell'autobotte a è stato l'unico mezzo per poter CP_2 compensare parte del debito pari ad € 16.226,00 derivante dal mancato pagamento nei suoi confronti della retribuzione ed emolumenti vari per la prestazione svolta di conducente di autocarro relative al periodo residuo e saldo al 31 dicembre 2021, per la annualità 2022 e per il mese di gennaio 2023, data di cessazione del rapporto lavorativo;
l'insussistenza della scientia damni e del consilium fraudis, perché al contrario l' aveva chiesto la Controparte_4 dilazione del pagamento dei propri debiti alla volendo onorarli anche se Parte_1 ratealmente;
che il valore dell'autobotte è stato determinato all'attualità, in considerazione che trattasi di un mezzo esistente da 25 anni e oggetto di quattro precedenti cessioni;
che l'alienazione dell'autobotte è stata regolarmente riportata nella contabilità fiscale ed è stata oggetto di fattura elettronica.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.01.2025 parte attrice ha rinunciato all'istanza di sequestro conservativo e, con ordinanza del 13.01.2025, la causa, ritenuta sufficientemente istruita mediante la documentazione in atti è stata rinviata all'udienza del 09.10.2025 per la rimessione in decisione della causa.
A detta udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha rimesso la causa in decisione.
DIRITTO
La domanda di revocatoria dell'atto di compravendita dell'autobotte per trasporto di gas liquido targato BL017LD stipulato tra l' e Controparte_4 CP_2
4 proposta dalla deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2901 comma 3, c.c. dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
Nella fattispecie si ritiene che il trasferimento del bene mobile registrato autobotte targato
BL017LD da parte dell' a sia stato effettuato in Controparte_4 CP_2
adempimento di debiti scaduti.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta agli atti è emerso che è CP_2 stato dipendente dell' dal 09.09.2011 al 23.01.2023 e che Controparte_4 quest'ultima per un periodo residuo al 31.12.2021, per l'intera annualità del 2022 e per la mensilità di gennaio 2023 non era riuscita a corrispondere la retribuzione ed emolumenti vari
(cfr. all. n. 5 alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di ). CP_2
In particolare, dalla lettura del percorso lavorativo di risultante dalla CP_2 certificazione rilasciata dalla Regione Calabria – Centro per l'impiego, emerge che lo stesso è stato dipendente a tempo determinato, per alcuni mesi a tempo pieno e per altri a tempo parziale orizzontale dal 09.09.2011, come autista di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli e dal 16.10.2012 fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo nel gennaio
2023 come conducente di autocarro (cfr. all. n. 5 della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di
). CP_2
Dall'esame della scheda contabile allegata dalla società convenuta per il periodo dall'1.01.2022 al 31.12.2022 si è potuto rilevare che i pagamenti degli stipendi da parte dell' a sono stati eseguiti sino al 30.03.2022 per Controparte_4 CP_2 poi interrompersi a causa di difficoltà economiche dell'azienda (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta dell' . Controparte_3
Questa circostanza è stata in effetti confermata da il quale costituendosi ha CP_2 confermato l'esistenza di un debito retributivo da parte dell'ex datore di lavoro in parte per €
25.080,00 pagati con bonifici fino a marzo 2022 e in parte per € 16.226,00 adempiuto con la cessione in compensazione dell'autobotte, la cui vendita verbale è stata oggetto di trascrizione al PRA in data 14.02.2022, così come risulta da allegato prodotto dalla stessa attrice e dalla fattura elettronica, nonché con il trasferimento di altri beni aziendali (cfr. all.
5 nn. 10 all'atto di citazione e 7 alla comparsa di costituzione dell' Controparte_3
.
[...]
Orbene, sulla natura di tale atto di trasferimento, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 2901, comma 3 c.p.c. si configuri soltanto per l'adempimento
“in senso tecnico”, ovvero nel caso dell'esecuzione della prestazione originariamente promessa, non di una concordata successivamente “liberamente” come la datio in solutum.
Invero, si ritiene più condivisibile e conforme all'interpretazione letterale secondo cui la datio in solutum essendo collocata nella sezione dedicata all'adempimento, rientri nella previsione dell'art. 2901 comma 3 c.c., non costituendo un altro modo di estinzione diverso dall'adempimento, ma una modalità alternativa di adempimento espressamente disposta dal legislatore.
Sul punto, di recente la Corte di Cassazione ha affermato che: “l'articolo 2901, terzo comma, c.c. impone infatti, quale unico presupposto della sua applicazione, “l'adempimento di un debito scaduto”, nulla esigendo sulla possibilità di adempiere - che quindi viene concessa senza delimitazioni - e non circoscrivendo invero le modalità di adempimento. Rilevano soltanto l'esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l'atto, qualunque sia, idoneo a saldarlo. L'articolo 2901, terzo comma, c.c., a ben guardare, stabilisce come limite dell'applicabilità soltanto il debito scaduto - che è anche il presupposto -, e non introduce, neppure in modo implicito/sistemico -, come ulteriore esigenza l'impossibilità di pagare diversamente. Si deve pertanto affermare che l'articolo 2901, terzo comma, impedisce la revoca di qualunque atto idoneo ad adempiere un debito scaduto, inclusa la cessione di un credito, che a tale scopo non manifesta alcuna anomalia. (Cassazione Civ. III sez. ord. n. 18516/2025).
Pertanto, l'adempimento del debito attraverso una diversa modalità (cessione di un bene mobile registrato) rende comunque applicabile l'art. 2901, comma 3, c.p.c. determinando l'irrevocabilità dell'atto di trasferimento, ossia ciò che rileva ai fini dell'esenzione da revocatoria è soltanto l'esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l'atto dispositivo, qualunque sia.
Nella fattispecie in esame, il debito retributivo per l'annualità del 2022 era già scaduto alla data della trascrizione della vendita dell'autobotte 14.12.2022, quantomeno fino alla mensilità di novembre 2022, pertanto l'atto quale adempimento dell'obbligazione retributiva è stato idoneo a saldarlo seppure parzialmente e, conseguentemente, deve ritenersi irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
6 Ciò precisato, si rileva che parte attrice non ha comunque assolto l'onere della prova sull'eventus damni su di lei incombente per l'azione revocatoria.
Infatti, se è vero che il requisito del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica del debitore, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste sia nell'ipotesi di atti di disposizione che pregiudicano completamente la consistenza patrimoniale del debitore sia per gli atti che determinano una variazione sotto il profilo qualitativo o quantitativo del patrimonio, tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, è altrettanto vero che in detti casi l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale ricade sul creditore;
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese del creditore (v. in tal senso Cass. Civ., Sez.3, 19/07/2018, n. 19207).
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata da parte attrice, consistenti nella dichiarazione negativa del terzo pignorato Banca Intesa San Paolo e in un'indagine patrimoniale immobiliare negativa emessa da società privata Eurocredit Business
Information (cfr. all. nn. 7 e 9 all'atto di citazione,) non si può evincere il reale pregiudizio arrecato dall'atto di dispositivo alle ragioni creditorie.
Al contrario, la Società attrice avrebbe dovuto dimostrare che la sottrazione dell'autobotte dal patrimonio societario avrebbe reso ancora più difficoltosa la soddisfazione del suo credito anche attraverso la produzione di ulteriore documentazione, ad esempio le risultanze dell'istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. con cui avrebbe potuto provare l'effettiva assenza di liquidità presso altri eventuali istituti di credito nonché di ulteriori beni pignorabili.
In limine, si osserva che, essendo il credito di di natura retributiva e quindi CP_2 privilegiato, nel caso in cui avesse spiegato intervento nell'esecuzione forzata sul bene mobile oggetto di revocatoria, in sede di distribuzione dell'eventuale ricavato, sarebbe risultato in ogni caso poziore rispetto ai creditori chirografari quali la Parte_1
Infine, va parimenti rigettata la domanda di accertamento della simulazione assoluta o relativa del contratto di compravendita stipulato tra l' e Controparte_4 CP_2
[...]
Di fatti, nel caso di specie, l'attrice non ha provato l'esistenza dell'intento delle parti del negozio asseritamente simulato di non voler concludere alcun contratto (simulazione
7 assoluta) o di concluderne uno diverso da quello apparentemente stipulato (simulazione relativa).
A ciò va aggiunto che la simulazione non è provata neanche dal prezzo al ribasso concordato dalle parti nella compravendita ed eccepito dall'attrice, la quale, a fronte della deduzione dei convenuti sull'usura subita dal veicolo esistente dal 2000 e oggetto di quattro cessioni, non ha prodotto alcuna stima del bene mobile registrato idonea a supportare le sue contestazioni.
In conclusione, l'assenza di prova in merito alla volontà delle parti di concludere una vendita solo apparente e priva di effetti o di concludere un contratto diverso da quello apparente determina il rigetto anche della domanda subordinata proposta dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_6 tempore, e di;
CP_2
- rigetta la domanda di simulazione della compravendita stipulata tra l
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_6 tempore e proposta dalla nei confronti di CP_2 Parte_3 quest'ultimi;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell'
[...]
e di che liquida Controparte_6 CP_2 complessivamente nella somma di € 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge per ciascuna parte, con distrazione in favore dei rispettivi difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Catanzaro, lì 1° novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
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