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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3284/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Iaia Miriam, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via
Palestro n. 24; attrice
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Longo Giovanna, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via
Lanzellotti n. 3/D; convenuta
Conclusioni delle parti: attrice: “1) accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, ordinare la restituzione dell'immobile sito in Brindisi alla via Urbano II n. 21, di proprietà della IG.ra Parte_1
, alla medesima IG.ra , immettendo quest'ultima nella piena
[...] Parte_1 disponibilità dell'immobile per tutte le ragioni innanzi espresse;
2) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”; convenuta: “1) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione per le motivazioni espresse nella narrativa che precede;
1 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra per le motivazioni di cui innanzi e per l'effetto dichiarare Parte_1
inammissibile ed improcedibile il presente procedimento;
3) In ogni caso, sospendere ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 295
c.p.c. il presente procedimento per le motivazioni meglio espresse in narrativa;
4) in via gradata, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in punto di fatto e di diritto per le motivazioni espresse in narrativa;
5) Per l'effetto condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.09.2020, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo: di essere proprietaria dell'immobile sito in Brindisi alla via Urbano II n. 21 e che dall'anno 2000 detto immobile era stato occupato dal figlio e dal suo Parte_2
nucleo familiare;
che con sentenza n. 1128/2014 del 01.07.2014 il Tribunale di Brindisi dichiarava la separazione personale di (figlio dell'attrice) e Parte_2 CP_1
(odierna convenuta) assegnando a quest'ultima la casa coniugale “con le figlie
[...] almeno fino al 10 marzo 2016”; che la convenuta aveva continuato ad occupare l'immobile anche ben oltre tale termine. Per tali motivi, l'attrice chiedeva che venisse ordinata la restituzione dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2020, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione per Controparte_1
indeterminatezza della stessa e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice poiché titolare della sola quota di ½ dell'usufrutto sul bene;
la convenuta domandava, inoltre, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, invece, insisteva per l'infondatezza della domanda poiché l'immobile era destinato a casa familiare.
Con ordinanza del 4.2.2021, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della citazione e con successivo provvedimento del 14.12.2021 respingeva l'istanza di sospensione del giudizio.
2 La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali chieste dalle parti.
All'udienza del 09.12.2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione dei termini per memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dall'attrice di restituzione dell'immobile detenuto da CP_1
è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
[...]
Preliminarmente, è convincimento di questo Giudice che i fatti dedotti nel presente giudizio siano sussumibili nello schema del “comodato di casa familiare” e che l'azione esperita non sia di tipo reale quanto obbligatoria.
Come noto, l'azione di rivendicazione è un'azione di carattere reale (in quanto proponibile erga omnes) mediante la quale l'attore assume di essere proprietario dei beni in contestazione ma di non essere nel possesso degli stessi ed agisce nei confronti del convenuto (possessore o detentore dei beni) per ottenere l'accertamento del diritto di proprietà e la conseguente restituzione del bene.
L'azione di rilascio ha invece carattere obbligatorio e trova fondamento in un rapporto contrattuale tra le parti, dalla cui risoluzione o scadenza deriva il diritto alla restituzione del bene.
Entrambe le azioni consentono di ottenere il medesimo risultato pratico: la restituzione della res;
soltanto l'azione di rivendicazione mira, altresì, a rimuovere una situazione di incertezza in ordine al diritto di proprietà sul bene.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha neppure allegato una situazione di incertezza sul diritto di proprietà (o di usufrutto) dell'immobile in uso alla convenuta, limitandosi a domandare la restituzione del bene. Al contrario, sono stati allegati elementi di fatto (non contestati dalla controparte) dai quali desumere la conclusione tra l'attrice e il nucleo familiare del figlio di un contratto di comodato, esattamente inquadrabile, come anticipato, nella figura del comodato di casa familiare.
Il comodato di casa familiare va ricondotto nella species del comodato di durata determinata disciplinato dall'art. 1809 c.c., il quale si discosta concettualmente dal comodato senza determinazione di durata, c.d. precario, di cui all'art. 1810 c.c.
3 Il comodato familiare sottende ad esigenze solidaristiche finalizzate alla costituzione del nucleo famiglia, la cui ratio di tutela mal si attaglia con la natura instabile e precaria della figura negoziale prevista all'art. 1810 c.c.
Con il contratto di comodato familiare le parti individuano un termine implicito del negozio, da ricollegare alla permanenza delle esigenze abitative del nucleo familiare.
In sostanza, il termine di durata di tale contratto di comodato può desumersi dall'uso convenuto anche implicitamente con la previsione della destinazione dell'immobile a casa coniugale;
pertanto, la durata del comodato va rapportata a tale uso, trovando applicazione, in tema di restituzione, l'art. 1809 c.c.
Venendo al caso in esame, parte attrice sostiene di avere diritto alla restituzione dell'immobile concesso in comodato essendo cessato il suo vincolo di destinazione a casa familiare.
A sostegno della propria tesi, l'attrice ha richiamato il contenuto della sentenza n.
1128/2014, con la quale il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi, assegnando la casa coniugale alla odierna convenuta, per viverci insieme alle figlie, almeno fino al 10 marzo 2016 (data oramai decorsa).
Inoltre, nel corso del giudizio l'attrice ha rappresentato, a sostegno delle proprie ragioni, che il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 192/2022 ha dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate come da verbale tra i coniugi, sulla scorta del quale il si è impegnato, in caso di rilascio della casa coniugale all'esito del Pt_2
presente giudizio di rilascio, a farsi carico del 70% del canone di locazione di altro immobile.
Ora, è convincimento di questo Giudice che la comodante non abbia fornito la prova della cessazione del vincolo contrattuale, essendo un dato di fatto incontestato che la convenuta continui ad occupare, per esigenze abitative del nucleo familiare, l'immobile de quo unitamente alle figlie, una delle quali minorenne. In definitiva, vi è prova che l'immobile continui ad essere adibito ad abitazione del nucleo familiare, composto dalla convenuta e dalle sue figlie, una delle quali, si ribadisce, minorenne. Tale destinazione dell'immobile è rimasta inalterata anche dopo la separazione e il divorzio dei coniugi.
4 Tale conclusione non trova smentita nel contenuto degli accordi di separazione e divorzio, nei quali è stato semplicemente fissato un termine minimo (e non massimo) di permanenza della convenuta e delle figlie nella casa familiare e con i quali il coniuge Parte_2
si è obbligato, per la mera ipotesi di rilascio dell'immobile su ordine del Giudice, a contribuire alle spese di locazione di altro immobile da adibire a nuova casa familiare.
In definitiva, l'attuale destinazione dell'immobile ad esigenze abitative del nucleo familiare impedisce di ritenere cessato il contratto di comodato, il quale avrà scadenza soltanto quando il bene non verrà più destinato a casa familiare.
A nulla rileva, poi, che la convenuta conviva, più o meno stabilmente, con il nuovo compagno all'interno dell'abitazione de qua;
si tratta, difatti, di circostanza inidonea ad incidere sulla qualificazione dell'immobile quale casa familiare.
Va, infine, dato atto che l'attrice ha vantato il diritto alla restituzione dell'immobile, sostenendo di avere necessità di trasferire la propria residenza nell'immobile di sua proprietà.
La circostanza, sebbene astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c., è rimasta indimostrata. Pertanto, di essa non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
In conclusione, la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa deve essere disattesa, in assenza dei presupposti di cui all'art. 1809 c.c. (cfr. in senso conforme Corte appello sez. III - Bari, 30/04/2024, n. 602, secondo cui “Per l'immobile in comodato d'uso
e destinato ad abitazione del nucleo familiare e rimasto tale anche dopo la separazione e il divorzio, la facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata (sussiste) solo in caso di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno o comunque ove sia cessato lo scopo o uso contemplato”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile complessità bassa, ridotti del 50% vista l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto
(fase studio € 851, fase introduttiva € 602, fase istruttoria € 903, fase decisionale € 1.453).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Brindisi, 27.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3284/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Iaia Miriam, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via
Palestro n. 24; attrice
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Longo Giovanna, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via
Lanzellotti n. 3/D; convenuta
Conclusioni delle parti: attrice: “1) accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, ordinare la restituzione dell'immobile sito in Brindisi alla via Urbano II n. 21, di proprietà della IG.ra Parte_1
, alla medesima IG.ra , immettendo quest'ultima nella piena
[...] Parte_1 disponibilità dell'immobile per tutte le ragioni innanzi espresse;
2) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”; convenuta: “1) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione per le motivazioni espresse nella narrativa che precede;
1 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra per le motivazioni di cui innanzi e per l'effetto dichiarare Parte_1
inammissibile ed improcedibile il presente procedimento;
3) In ogni caso, sospendere ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 295
c.p.c. il presente procedimento per le motivazioni meglio espresse in narrativa;
4) in via gradata, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in punto di fatto e di diritto per le motivazioni espresse in narrativa;
5) Per l'effetto condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.09.2020, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo: di essere proprietaria dell'immobile sito in Brindisi alla via Urbano II n. 21 e che dall'anno 2000 detto immobile era stato occupato dal figlio e dal suo Parte_2
nucleo familiare;
che con sentenza n. 1128/2014 del 01.07.2014 il Tribunale di Brindisi dichiarava la separazione personale di (figlio dell'attrice) e Parte_2 CP_1
(odierna convenuta) assegnando a quest'ultima la casa coniugale “con le figlie
[...] almeno fino al 10 marzo 2016”; che la convenuta aveva continuato ad occupare l'immobile anche ben oltre tale termine. Per tali motivi, l'attrice chiedeva che venisse ordinata la restituzione dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2020, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione per Controparte_1
indeterminatezza della stessa e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice poiché titolare della sola quota di ½ dell'usufrutto sul bene;
la convenuta domandava, inoltre, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, invece, insisteva per l'infondatezza della domanda poiché l'immobile era destinato a casa familiare.
Con ordinanza del 4.2.2021, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della citazione e con successivo provvedimento del 14.12.2021 respingeva l'istanza di sospensione del giudizio.
2 La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali chieste dalle parti.
All'udienza del 09.12.2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione dei termini per memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dall'attrice di restituzione dell'immobile detenuto da CP_1
è infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte.
[...]
Preliminarmente, è convincimento di questo Giudice che i fatti dedotti nel presente giudizio siano sussumibili nello schema del “comodato di casa familiare” e che l'azione esperita non sia di tipo reale quanto obbligatoria.
Come noto, l'azione di rivendicazione è un'azione di carattere reale (in quanto proponibile erga omnes) mediante la quale l'attore assume di essere proprietario dei beni in contestazione ma di non essere nel possesso degli stessi ed agisce nei confronti del convenuto (possessore o detentore dei beni) per ottenere l'accertamento del diritto di proprietà e la conseguente restituzione del bene.
L'azione di rilascio ha invece carattere obbligatorio e trova fondamento in un rapporto contrattuale tra le parti, dalla cui risoluzione o scadenza deriva il diritto alla restituzione del bene.
Entrambe le azioni consentono di ottenere il medesimo risultato pratico: la restituzione della res;
soltanto l'azione di rivendicazione mira, altresì, a rimuovere una situazione di incertezza in ordine al diritto di proprietà sul bene.
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha neppure allegato una situazione di incertezza sul diritto di proprietà (o di usufrutto) dell'immobile in uso alla convenuta, limitandosi a domandare la restituzione del bene. Al contrario, sono stati allegati elementi di fatto (non contestati dalla controparte) dai quali desumere la conclusione tra l'attrice e il nucleo familiare del figlio di un contratto di comodato, esattamente inquadrabile, come anticipato, nella figura del comodato di casa familiare.
Il comodato di casa familiare va ricondotto nella species del comodato di durata determinata disciplinato dall'art. 1809 c.c., il quale si discosta concettualmente dal comodato senza determinazione di durata, c.d. precario, di cui all'art. 1810 c.c.
3 Il comodato familiare sottende ad esigenze solidaristiche finalizzate alla costituzione del nucleo famiglia, la cui ratio di tutela mal si attaglia con la natura instabile e precaria della figura negoziale prevista all'art. 1810 c.c.
Con il contratto di comodato familiare le parti individuano un termine implicito del negozio, da ricollegare alla permanenza delle esigenze abitative del nucleo familiare.
In sostanza, il termine di durata di tale contratto di comodato può desumersi dall'uso convenuto anche implicitamente con la previsione della destinazione dell'immobile a casa coniugale;
pertanto, la durata del comodato va rapportata a tale uso, trovando applicazione, in tema di restituzione, l'art. 1809 c.c.
Venendo al caso in esame, parte attrice sostiene di avere diritto alla restituzione dell'immobile concesso in comodato essendo cessato il suo vincolo di destinazione a casa familiare.
A sostegno della propria tesi, l'attrice ha richiamato il contenuto della sentenza n.
1128/2014, con la quale il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi, assegnando la casa coniugale alla odierna convenuta, per viverci insieme alle figlie, almeno fino al 10 marzo 2016 (data oramai decorsa).
Inoltre, nel corso del giudizio l'attrice ha rappresentato, a sostegno delle proprie ragioni, che il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 192/2022 ha dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate come da verbale tra i coniugi, sulla scorta del quale il si è impegnato, in caso di rilascio della casa coniugale all'esito del Pt_2
presente giudizio di rilascio, a farsi carico del 70% del canone di locazione di altro immobile.
Ora, è convincimento di questo Giudice che la comodante non abbia fornito la prova della cessazione del vincolo contrattuale, essendo un dato di fatto incontestato che la convenuta continui ad occupare, per esigenze abitative del nucleo familiare, l'immobile de quo unitamente alle figlie, una delle quali minorenne. In definitiva, vi è prova che l'immobile continui ad essere adibito ad abitazione del nucleo familiare, composto dalla convenuta e dalle sue figlie, una delle quali, si ribadisce, minorenne. Tale destinazione dell'immobile è rimasta inalterata anche dopo la separazione e il divorzio dei coniugi.
4 Tale conclusione non trova smentita nel contenuto degli accordi di separazione e divorzio, nei quali è stato semplicemente fissato un termine minimo (e non massimo) di permanenza della convenuta e delle figlie nella casa familiare e con i quali il coniuge Parte_2
si è obbligato, per la mera ipotesi di rilascio dell'immobile su ordine del Giudice, a contribuire alle spese di locazione di altro immobile da adibire a nuova casa familiare.
In definitiva, l'attuale destinazione dell'immobile ad esigenze abitative del nucleo familiare impedisce di ritenere cessato il contratto di comodato, il quale avrà scadenza soltanto quando il bene non verrà più destinato a casa familiare.
A nulla rileva, poi, che la convenuta conviva, più o meno stabilmente, con il nuovo compagno all'interno dell'abitazione de qua;
si tratta, difatti, di circostanza inidonea ad incidere sulla qualificazione dell'immobile quale casa familiare.
Va, infine, dato atto che l'attrice ha vantato il diritto alla restituzione dell'immobile, sostenendo di avere necessità di trasferire la propria residenza nell'immobile di sua proprietà.
La circostanza, sebbene astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c., è rimasta indimostrata. Pertanto, di essa non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
In conclusione, la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa deve essere disattesa, in assenza dei presupposti di cui all'art. 1809 c.c. (cfr. in senso conforme Corte appello sez. III - Bari, 30/04/2024, n. 602, secondo cui “Per l'immobile in comodato d'uso
e destinato ad abitazione del nucleo familiare e rimasto tale anche dopo la separazione e il divorzio, la facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata (sussiste) solo in caso di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno o comunque ove sia cessato lo scopo o uso contemplato”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile complessità bassa, ridotti del 50% vista l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto
(fase studio € 851, fase introduttiva € 602, fase istruttoria € 903, fase decisionale € 1.453).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Brindisi, 27.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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