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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 480/2025 R.G. iscritta in data 23.1.25 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Pasquale De Maio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Oliveto Citra (SA) alla via A. De Gasperi n. 9;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Armando Salvatore Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al Lungomare Marconi 69;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 26 giugno 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa era riservata al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.1.25 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 26.10.1996 in Colliano (SA) e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati due figli, (08.10.1997) e (14.05.2002), chiedeva pronunciarsi la PE Persona_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando altresì che con provvedimento del 23 marzo
2010 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni della separazione consensuale definite dalle parti, con affidamento condiviso, assegnazione della casa coniugale alla resistente e determinazione in euro 150,00 il mantenimento per ciascuno dei figli ed in euro 300,00 quello per la coniuge.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, introduceva il presente giudizio, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie, senza riconoscimento del mantenimento al figlio e alla PE
, ma unicamente in favore del figlio , per il tempo in cui non avrebbe raggiunto CP_1 Persona_2
l'autosufficienza economica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che aderiva alla domanda principale, chiedendo invece il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, nonché la conferma del diritto al mantenimento in favore dei figli.
Sentite le parti innanzi al giudice delegato, all'udienza del 26 giugno 2025, non essendovi provvedimenti temporanei da adottare, la causa, all'esito della discussione orale, era riservata al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno quindi valutate le altre domande, dovendo in primo luogo verificarsi la domanda di mantenimento per i figli, evidenziandosi che la resistente insiste per il riconoscimento dell'assegno nei confronti di entrambi i figli, laddove il ricorrente chiede di riconoscere il mantenimento solo per il secondo figlio, fino a quando non diverrà economicamente autosufficiente;
anzi lo stesso ricorrente inteste per versare direttamente a lui il mantenimento.
In via preliminare, con riferimento a tale ultima istanza, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione della ricorrente.
È stato ribadito, di recente, che il genitore può richiedere "iure proprio" all'ex coniuge la corresponsione e/o la revisione del contributo per il mantenimento della prole (minorenne o maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente), ma solo se i figli coabitano con il genitore richiedente e tale legittimazione sussiste finché persiste tale condizione (cfr. Tribunale di
Bari 20/07/2023, n. 3068).
Inoltre, in proposito, si ricorda che la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste rispetto a quel genitore con il quale coabita abitualmente o prevalentemente il figlio e che provvede materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento (si veda sul punto Cass. Civ. n. 29977/20 che ha ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento del figlio che risiede fuori per ragioni di studio).
Nel caso di specie, la mancata richiesta da parte dei figli maggiorenni o comunque il mancato intervento nell'odierno giudizio determina l'inammissibilità della istanza formulata “iure proprio” dalla per diversi ordini di motivi. CP_1
Con riferimento al figlio è assente il presupposto della coabitazione, poiché da tempo il ragazzo PE vive da solo in Sardegna, oltre che quello della contribuzione materiale alle esigenze da parte del genitore, limitandosi la ricorrente a dichiarare che il figlio “non è autonomo”.
Il secondogenito vive, invece, in locazione nella casa occupata precedentemente dal Persona_2 padre a seguito della separazione, di cui quest'ultimo si fa carico delle spese relative al canone mensile e alle utenze (elettriche, acqua, gas) e dei cui benefici ne usufruisce indirettamente la resistente, che per sua stessa ammissione vive al momento con il figlio.
Sicché è inammissibile la richiesta di mantenimento “iure proprio” anche con riguardo alla posizione di , non contribuendo la alle sue esigenze, anzi beneficiando del contributo Persona_2 CP_1 materiale che il offre, in via autonoma, al figlio. Pt_1
Inoltre, anche nel merito la richiesta non è meritevole di accoglimento.
Ed, invero, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese in sede di comparizione personale delle parti è emerso che il primogenito ha completato il percorso di studi da circa quattro/cinque anni, vivendo da PE diverso tempo stabilmente in Sardegna, sicché è da ritenere economicamente autosufficiente o comunque in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni in ragione delle sue capacità.
Medesime considerazioni possono essere svolte per il secondogenito che ha terminato Persona_2 gli studi da circa tre anni, conseguendo il diploma in biotecnologie sanitarie, e ha iniziato a lavorare in una struttura alberghiera, riuscendo inoltre ad ottenere, per il secondo anno consecutivo, anche una occupazione stagionale (arg. da Tribunale di Cosenza, del 2 gennaio 2023, n. 3; Tribunale di
Campobasso del 27 aprile 2023).
L'inserimento nel mondo del lavoro, sebbene in fase iniziale, consente di ritenere Persona_2 economicamente autosufficiente in base alle sue capacità, anche in considerazione della sua età e del lasso temporale trascorso dalla conclusione del percorso di studi obbligatorio (arg. da Cass. Civ., sez.
I, 4 aprile 2024 n. 8892).
D'altronde, l'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
In definitiva, il mantenimento dei figli maggiorenni è da escludersi, impregiudicato il riconoscimento della possibilità del padre, in via autonoma, di sostenerli economicamente spontaneamente.
Da ciò consegue anche il venir meno di ogni statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della resistente), non essendovi figli minori o economicamente non autosufficienti per i quali va preservato l'habitat familiare.
Va infine valutata la domanda di assegno divorzile.
Ebbene, ritiene il Tribunale che essa sia infondata e come tale vada rigettata, in considerazione delle caratteristiche dell'assegno divorzile come emergenti dalla recente elaborazione giurisprudenziale, condivise da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Va logicamente rimarcato che colui che agisce per l'assegno divorzile deve provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Infatti, il coniuge richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di depositare la documentazione relativa alle proprietà possedute e ai conti correnti bancari intestati, cointestati o con delega di firma, la sussistenza di oneri abitativi ed in quale misura, in modo da consentire al Giudice di verificare la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale richiesto quale presupposto per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile;
in caso contrario non si possono ritenere provati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con conseguente rigetto della domanda (Tribunale di
Roma, 28/09/2020, n. 13026).
Orbene, nel caso di specie risulta che la resistente non svolge attività lavorativa e non la svolgeva in costanza di matrimonio, come da dichiarazioni rese in sede di comparizione personale.
Sotto tale profilo specifico, deve escludersi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento nella sua componente perequativo-contributiva, stante la mancanza di qualsiasi prova a dimostrazione del sacrificio della resistente, in costanza di matrimonio, in ordine alle proprie aspirazioni o alle occasioni di lavoro mancate, necessaria ai fini del riconoscimento della richiesta.
Dopo la separazione, la resistente ha tentato di inserirsi nel mondo del lavoro, ma non è riuscita a trovare una occupazione stabile anche in ragione delle precarie condizioni di salute, debitamente documentate in atti.
In ragione della incapacità di far fronte ai propri bisogni e delle possibilità economiche, instava il
Tribunale affinché fosse riconosciuto l'assegno di mantenimento in relazione alla componente assistenziale, ma anche sotto tale profilo la richiesta non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, appare opportuno precisare che la dichiarata incapacità di poter provvedere alle esigenze personali non è supportata da alcuna prova, stante la mancata produzione di idonea documentazione attestante la capacità reddituale della . CP_1
Inoltre, dalle dichiarazioni rese è emerso che la resistente è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, assegnatole come da provvedimento di omologa delle condizioni di separazione consensuale, nonché di comproprietaria di un immobile in Brasile.
Per converso, il non è proprietario di beni immobili, ma unicamente di due autoveicoli, uno Pt_1 dei quali è in uso al figlio , fermo il pagamento di bollo ed assicurazione ad opera del Persona_2 genitore. Inoltre, a fronte della sua capacità reddituale, il ricorrente fa fronte al pagamento di un mutuo per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva della , CP_1 che ne trae un vantaggio indiretto.
Le circostanze consentono di ritenere che non risulta provata alcuna disparità reddituale tale da consentire di riconoscere l'assegno divorzile in favore della resistente, nemmeno nella sua componente assistenziale, stante le numerose spese sostenute dal ricorrente in favore della famiglia
“in senso lato” – in ragione dei benefici indiretti, più volte evidenziati, goduti anche dalla – CP_1
e comunque delle risorse immobiliari di cui la richiedente dispone, suscettibili di rappresentare comunque fonti potenziali di guadagno (in caso di vendita o locazione).
Sotto tale ultimo aspetto, infatti, il giudice deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), non con riguardo ad un
“tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge (cfr.
Cassazione civile sez. I, 10/05/2017, n.11504).
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, deve rigettarsi anche l'ulteriore domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a Parte_1 Colliano il 30 maggio 1969) e (nata a [...] il [...]), Controparte_1 celebrato nel Comune di Colliano il 26 ottobre 1996 e trascritto nel relativo Registro Atti
Matrimonio del predetto comune;
2) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per i figli, così revocando il provvedimento di mantenimento dalla presente pronuncia;
3) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. in tirocinio generico. Per_3