Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 21/04/2026, n. 74
CCONTI
Sentenza 25 novembre 2024
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CCONTI
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea declaratoria di contumacia

    La Corte rileva che la questione della contumacia in primo grado non costituisce un motivo di doglianza in sé, ma è stata sollevata al fine di legittimare l'impugnazione e l'ordito difensivo. La notifica è stata ritenuta ritualmente perfezionata in quanto effettuata a un indirizzo attivo e risultante da pubblici registri.

  • Rigettato
    Errores in judicando in ordine alla valutazione della transazione

    La Corte afferma che il danno erariale deriva dalla concreta esecuzione del titolo o dell'accordo transattivo, che rappresenta la condizione necessaria e sufficiente a configurare la diminuzione patrimoniale. La transazione, seppur inter alios, integra un elemento fattuale liberamente valutabile dal giudice e non è l'unico elemento su cui si basa il decisum, ma è integrata da perizie e documentazione clinica.

  • Rigettato
    Errores in judicando in ordine all'elemento del nesso causale

    La Corte ritiene che la ricostruzione della vicenda consenta di accertare con elevato grado di probabilità la sussistenza del nesso etiopatogenetico. Viene evidenziato che la rachicentesi è stata eseguita in presenza di controindicazioni e con valori INR elevati, in violazione delle linee guida. Il nesso causale è accertato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), basata su elementi probatori e valutazioni del CTU.

  • Rigettato
    Errores in judicando in relazione all'elemento soggettivo (colpa grave)

    La Corte, applicando la normativa sopravvenuta (L. 1/2026), ritiene che la colpa grave possa configurarsi anche per violazione manifesta di norme di diritto, travisamento del fatto, o negligenza/imprudenza/imperizia. Viene sottolineato che la violazione delle linee guida, come nel caso di specie, integra un presupposto per l'accertamento della colpa grave. Le circostanze addotte dall'appellante non trovano riscontro nella documentazione e la sua condotta è considerata gravemente superficiale e violativa di precise linee guida.

  • Altro
    Mancata considerazione della situazione del soggetto e incidenza sugli esiti pregiudizievoli; esercizio del potere riduttivo

    La Corte dichiara che la richiesta di esercizio del potere riduttivo ai sensi dell'art. 1, commi 1-bis e 1-octies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, non può essere decisa nel merito allo stato attuale, in quanto le disposizioni invocate sollevano profili di illegittimità costituzionale. La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale con separata ordinanza.

  • Rigettato
    Accertamento della responsabilità amministrativa

    La Corte rigetta l'appello, accertando la responsabilità del dott. CC OB RO per malpractice medica, confermando in parte la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 21/04/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 74
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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