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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 42/2022
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. Natalino Sapone Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 42/2022 R.G.A.C. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 16/09/1963 e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], C.F._2
entrambi residenti in Siderno (RC) alla C.da Donisi n.289, elettivamente domiciliati in Siderno (RC), alla via Amendola n.55, presso lo studio dell'Avv. Antonio Sotira (C.F. C.F._3
), dal quale sono rappresentati e difesi, con richiesta di
[...]
comunicazioni al fax n. 0964.1905148 oppure alla pec.
Email_1 Appellanti
CONTRO
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._4
(RC) (89040) il 10.01.1950 ivi residente alla c.da Donisi n.225 ed elettivamente domiciliata nel primo grado del giudizio in Locri
(RC) (89044), via Garibaldi n. 324 presso lo studio dell'avv.
Filippo Racco (c.f . PEC: C.F._5 Email_2
Appellata – contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri,
Sezione civile, n. 500/2021 pubblicata il 21.6.2021.
***
- considerato che, con atto di citazione in appello notificato il
19.1.2022 e iscritto a ruolo il 20.1.2022, gli appellanti hanno impugnato la sentenza in oggetto, con la quale “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto ritualmente notificato, contro Controparte_1
+1, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, ordina che i convenuti rilascino il fabbricato sito a Siderno c.da Donisi identificato catastalmente al fol. 16, p.lle nn.928 sub 3 (cat. A/7 di vani 8), sub
1 e sub 2; b) rigetta ogni altra richiesta;
c) condanna i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida ex
D.M. 55/2014 come modificato con D.M.37/2018 in relazione alle fasi del giudizio svolte, in €.630,00 per compensi, in base al valore dichiarato, oltre spese vive pari ad €.64,00 e spese di mediazione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”;
- che l'udienza di prima comparizione, indicata nell'atto di citazione per il 30 maggio 2022, veniva rinviata d'ufficio al
25.5.2023 e successivamente al 14.10.2024 e, da ultimo, con decreto depositato in data 1.10.2024, all'udienza del 30.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
pag. 2/4 - che parte appellata , sebbene ritualmente citata Controparte_1
in appello, non si costituiva nel presente grado di giudizio;
- che con atto depositato in data 2.10.2024, il difensore degli appellanti, a ciò abilitato come da procura in atti, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non avendo gli appellanti più interesse alla sua prosecuzione, e chiesto dichiararsi l'estinzione del processo e nulla a provvedere sulle spese di giudizio anche in considerazione della contumacia di parte appellata;
- che, con ordinanza depositata il 13.5.2022, previa dichiarazione di contumacia di dell'appellata , la causa è stata Parte_3
assunta in decisione senza concessione di termini;
- che, alla luce del dato normativo dell'art. 306 c.p.c., secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione, può escludersi la necessità di accettazione del convenuto rimasto contumace;
- che, pertanto, il presente giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
- ritenuto che, stante la contumacia di parte appellata, non vi è luogo a provvedere sulle spese;
- che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n.
25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe pag. 3/4 proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
pag. 4/4