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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012544673001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 gennaio 2024 AC CO, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento emessa da quest'ultima e meglio indicata in ricorso, notificatagli il 29 novembre
2023 e relativa ad imposta di registro per locazione di fabbricati, anno d'imposta 2013, dell'importo di Euro
120,53, di cui Euro 72,00 al netto di sanzioni e interessi, lamentando l'illegittimità dell'atto per estinzione della pretesa tributaria a seguito di regolare adempimento e, in ogni caso, per prescrizione e decadenza del potere dell'Amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate deduceva di avere provveduto allo sgravio in data 4 marzo 2024 e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio finanziario ha dedotto che, avendo verificato che la controversa imposta era stata assolta il 26 giugno 2014, in data 4 marzo 2024 aveva proceduto allo sgravio totale dell'impugnata cartella e, quindi, ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
A seguito di tale richiesta, oltre che in esito all'esame della documentazione contestualmente depositata, va disposto in conformità.
Alla stregua del criterio della soccombenza virtuale le spese processuali vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione a rimborsare le spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidandole in quanto versato per contributo unificato e in Euro 150,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%. Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012544673001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 gennaio 2024 AC CO, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento emessa da quest'ultima e meglio indicata in ricorso, notificatagli il 29 novembre
2023 e relativa ad imposta di registro per locazione di fabbricati, anno d'imposta 2013, dell'importo di Euro
120,53, di cui Euro 72,00 al netto di sanzioni e interessi, lamentando l'illegittimità dell'atto per estinzione della pretesa tributaria a seguito di regolare adempimento e, in ogni caso, per prescrizione e decadenza del potere dell'Amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate deduceva di avere provveduto allo sgravio in data 4 marzo 2024 e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio finanziario ha dedotto che, avendo verificato che la controversa imposta era stata assolta il 26 giugno 2014, in data 4 marzo 2024 aveva proceduto allo sgravio totale dell'impugnata cartella e, quindi, ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
A seguito di tale richiesta, oltre che in esito all'esame della documentazione contestualmente depositata, va disposto in conformità.
Alla stregua del criterio della soccombenza virtuale le spese processuali vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione a rimborsare le spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidandole in quanto versato per contributo unificato e in Euro 150,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%. Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi