Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2860/2020 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Parte 1
Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Castellammare di Stabia (NA) in Via Amato n. 7, giusta procura in atti;
ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del CP 2 pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis, dalla dott.ssa Maria
Letizia Bonura, dipendente del Controparte_3 ed
,
elettivamente domiciliato presso l' [...]
Controparte_4 - sito in CP 4 in Via
della Ferrovia a San Lorenzo n. 54;
-resistente-
OGGETTO: contratti a termine nel settore scolastico
Con ricorso depositato in data 29.12.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2020 e di aver lavorato in qualità di docente alle dipendenze del convenuto in base a reiterati contratti a tempo CP 1
determinato durante gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2019/2020, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Codice Fiscale_1 alla Parte 1 C.F.:
,
rideterminazione fino al 31 agosto, ai fini giuridico-economici, del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17,
-
2017/18, 2019/20 - in ragione dell'effettiva vacanza dei posti occupati;
condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni relative ai mesi di luglio ed agosto degli anni
2016, 2017, 2018 e 2020 - ricomprese negli allegati contratti, su posto vacante - oltre accessori (interessi e rivalutazione monetaria) come per legge".
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Deduceva, in particolare, la legittimità degli incarichi affidati a parte ricorrente giacché non consistenti in supplenze su posti vacanti e disponibili, quanto piuttosto in supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche, su “organico di fatto”, con conseguente esclusione della possibilità di configurare qualsiasi abuso nell'impiego di contratti a termine.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 20.11.2024 per il deposito di note. ***** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente prendere le mosse dalla disamina del quadro normativo di riferimento afferente alla speciale disciplina del reclutamento del personale scolastico;
disciplina, la L. n. 124 del 1999 che giova fin d'ora evidenziare, già dalla sentenza n. 10127 del 20/6/12 la Corte di Cassazione ha ritenuto rappresentare lex specialis rispetto a quella sopravvenuta del D.lgs. n. 368 del 2001, anche per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale in forza delle previsioni dell'art. 70 D.lgs. n. 165/01.
Come noto, l'accesso in ruolo per il personale docente prevedeva il c.d. sistema del doppio canale di reclutamento (D.L. n. 297/94), ovverossia per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo dalle relative graduatorie (nel tempo trasformate in permanenti e poi ad esaurimento per effetto della disposizione di cui all'art. 1, co 605, lett.c, L. n. 296/2006).
La citata 1. n. 124/99 in tema di supplenze - per quanto di interesse ai fini che ci occupano - ha differenziato tre tipologie ovvero: a) supplenze annuali cd. su organico di diritto per posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre (e con scadenza del termine al 31 agosto dell'anno successivo), b) supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo (ovvero fino al termine dell'attività didattica) per coprire posti non vacanti, ma di fatto disponibili per varie ragioni ed infine c) supplenze temporanee per ogni altra necessità (sostituzione di personale assente ovvero per coprire posti disponibili dopo la data del 31 dicembre) e comunque destinate a terminare una volta che venga meno l'esigenza ad esse sottesa. È opportuno aggiungere poi, che nel 2009, il legislatore è intervenuto. sulla materia, aggiungendo, all'art. 4 della 1. n. 124/99 il comma 14- bis, che dispone "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni" (art. 1 d.l. 25.9.2009, n. 134, convertito in legge dalla legge 24.11.2009, n. 167).
La anzidetta disciplina speciale del reclutamento del personale a termine del settore scolastico non è stata abrogata dalla normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d.lgs. n. 368 del 2001, fatta salva dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001; la Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che "Il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al D.lgs n- 297/94 e s.m.i., che configura una situazione di precarietà che viene bilanciata da una sostanziale e garantita immissione in ruolo, è escluso dall'ambito di applicazione del D.lgs n. 368/2001, in applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali" (Cass. sez. lav. Sent.
n. 10127/2012) Dato, quest'ultimo, confermato anche nell'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011,
con cui il legislatore ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 10 del D.lgs n.
368/2001 prevedendo espressamente l'inapplicabilità del n. 368/2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis.; principio condiviso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sent. N.
22552/2016). Da ultimo, è poi intervenuta la l.n. 107/2015 che, tra l'altro, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 e segg.); ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1, comma 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131).
Su tale quadro normativo è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità.
Occorre innanzitutto richiamare la decisione resa dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che, con sentenza del 26 novembre 2014
(CGUE 26 novembre 2014, Per 1 e altri, relativa alle cause riunite
C22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13, anche in forza dell'ordinanza di rimessione n. 207/13 della Corte Costituzionale), ha statuito che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". Per converso, la C.G.U.E. ha ritenuto che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire personale delle scuole statali che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro, poiché la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del citato accordo quadro. In forza di tale ultima decisione è intervenuta poi la Corte
Costituzionale che con sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 e 11 della legge n.
124/1999 "nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino", ravvisando - tuttavia - nelle previsioni sopravvenute della
L. n. 107/15 una misura rispondente ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, ovvero l'introduzione di procedure privilegiate idonee ad attribuire al personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissioni in ruolo, da intendersi dunque come misura risarcitoria satisfattiva del danno in ipotesi patito. Giove osservare che, alla stregua delle pronunce citate, la configurabilità di un abuso dell'impiego dei contratti a termine nel settore scolastico è stata limitata all'ipotesi della supplenze su posto disponibile e vacante (su “organico di diritto"), con conseguente esclusione tanto delle supplenze su organico di fatto, tanto delle supplenze temporanee.
Alla luce delle superiori considerazioni, può, dunque, affermarsi che nell'ipotesi di accertata illegittima reiterazione di contratti a termine, nell'ipotesi di supplenze annuali su organico di diritto, la sanzione non può dunque essere quella della conversione del contratto a tempo indeterminato, a mente del disposto di cui all'art. 36 D.lgs. n. 165/01; divieto di conversione, ritenuto dalla C.G.U.E., nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine(v. CGUE sentenze 7 settembre 2006, Per 2 e Per 3 C-53/04; 7 settembre
, Per 5 e altri, C-212/04; 2006, Per_4 C-180/04; 4 luglio 2006,
, ordinanza 1 ottobre 2010, Per 6 C-3/10; sentenza 3 luglio 2014,
,
C-362/13, C-363/13 e C-407/13). Per 7
Va poi richiamato quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione intervenuta nelle more del giudizio di costituzionalità con la sent. resa a S.U. n. 5072/2016 e, successivamente, con le sentenze n. 22552,
22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 del 07.11.2016. In particolare, nelle sentenze da ultimo citate la Corte di legittimità ha ribadito e fissato specifici principi di diritto che si ritiene opportuno richiamare, condividendosene la portata e il contenuto, in questa sede, prima di passare all'esame della fattispecie concreta: "118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal n. 368/2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art 70 comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della
Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio
1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs
n. 165 del 20001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 maggio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1 comma 109.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della l. n. 124 del 1999, art. 4 comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n.
5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima" (Cass. sent. n. 22552/2016).
La Corte di Cassazione, nelle citate sentenze, ha dunque affermato che la legge n. 107/15, con riferimento alla reiterazione dei contratti per le supplenze relative al c.d. organico di diritto, ha "cancellato" l'illecito perché per il futuro ha previsto misure idonee ad evitare la reiterazione senza limiti delle supplenze, fermo restando gli illeciti pregressi nel caso di supplenze di organico di diritto con superamento del limite dei 36 mesi (v., tra le altre, Cass. Sent. n. 22522/16).
In sostanza, la stabilizzazione, sia per effetto della L. n. 107/15, che per effetto di altri precedenti strumenti di reclutamento del personale scolastico, costituisce misura satisfattiva, perché consente il conseguimento proprio del bene della vita. Deve in ogni caso aggiungersi che, in virtù della sopra citata pronuncia n. 5072/12 resa a Sezioni Unite, non è poi precluso al personale che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione delle assunzioni a tempo di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli già risarciti per effetto della immissione in ruolo, “con la precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli "..da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro". Le medesime considerazioni, per converso, non possono essere svolte con riferimento a coloro che invece non siano stati immessi in ruolo o che siano titolari della detta "astratta chance di stabilizzazione", con la conseguenza che in dette ipotesi deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito dal combinato delle citate pronunce, secondo i principi affermati nella sentenza della C.G.U.E del 2014 e della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/16.
Altre sono le conseguenze nella diversa ipotesi della reiterazione delle supplenze su organico di fatto, con riferimento alle quali la Corte di
Giustizia nella sentenza Per 1 ha affermato che "la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario"; in relazione ai posti individuati dall'amministrazione scolastica per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, non può dunque configurarsi ex se l'abuso contrario alla Direttiva 1999/70/CE, sempre a condizione che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che
"nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al CP 1 , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)" (v. Cass. Civ., sez. lav., n.
22552/2016).
Le osservazioni sopra svolte consentono di affermare, conclusivamente sul punto, che:
a) la disciplina del reclutamento del personale scolastico, sia docente che ATA, si sottrae alle previsioni del n. 368/2001 giacché la disciplina della 1. N. 124/99 rappresenta un corpus normativo completo e speciale;
b) resta fermo il divieto di conversione di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/01 in forza delle previsioni dell'art. 97 cost. in tema di accesso nei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni;
c) le previsioni della 1. n. 107/2015 ed in particolare il piano straordinario di assunzioni di docenti rappresentano disposizioni idonee a sanare l'illecito dello Stato italiano ottenendo il beneficiario,
una riparazione per equivalente maggiormente satisfattiva di quella meramente risarcitoria, ferma la possibilità, nel caso di abusiva reiterazione di assunzioni a termine, del risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi ove allegati e provati, dovendosi comunque escludere alcun danno per mancata conversione, e ciò anche qualora l'immissione in ruolo sia avvenuta in forza di previgenti regole sul reclutamento, giacché resta pur sempre il fatto che in tal modo il docente ha ottenuto quel bene della vita oggetto della propria azione giudiziale (così Cass., n. 22554/16);
d) nel caso in cui non vi sia la stabilizzazione ma solo la astratta chance, occorrerà avere riguardo alla tempistica per il conseguimento del posto di ruolo in forza del totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento giacché, diversamente, difetterebbe nel diritto interno una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea per sanzionare l'abuso con la conseguenza che in tali casi andrebbe riconosciuto il risarcimento del danno secondo le previsioni delle SSUU
n. 5072/16 (così Cass. Sent. n. 22553/16);
e) non si configura abuso alla direttiva Europea nel caso di assunzione a termine per supplenze su organico di fatto o per supplenze temporanee, in quanto ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto.
1, lett. a) dell'Accordo quadro, salvo che la parte alleghi e provi un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico
(così Cass. Sent. n. 22552/2016).
Applicando i su esposti principi alla fattispecie concreta, quanto alla posizione del ricorrente, va considerato che dalle allegazioni in fatto e dalla documentazione in atti di parte ricorrente (contratti aa.ss.
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020) e di parte resistente
( organico diurno e serale dell'Istituto G. Salerno di Gangi) risulta che il ricorrente non abbia svolto incarichi di supplenza annuale cd. su
"organico di diritto", con scadenza al termine dell'anno scolastico (ossia al 31 agosto) su posti disponibili e vacanti, ma soltanto supplenze su organico di fatto, sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno).
Osserva, peraltro, il giudicante, gli incarichi susseguitisi presso il medesimo istituto scolastico, senza sostanziale soluzione di continuità
(diversa dalle mensilità estive), non hanno superato il limite di trentasei mesi. Nessun abuso di impiego con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, nel senso e nei termini sopra indicati, risulta quindi compiuto ai danni della ricorrente.
Come ha avuto, infatti, modo di chiarire la Corte di Cassazione con le citate pronunce nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 del
07.11.2016 richiamate, da ultimo, da Cass. Sent. n. 290/2017 "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima".
Nel caso di specie, spettava dunque a parte ricorrente allegare e provare circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione è stata eseguita non sussisteva un'effettiva esigenza temporanea.
Come chiarito dalla Cassazione nelle pronunce citate, in difetto della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macro- organizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio deve presumersi l'insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, come anche di supplenze brevi e saltuarie.
Va poi da sè che, stante il tipo di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere pienamente consecutivi, interrompendosi le supplenze su “organico di fatto” con termine delle attività didattiche, per loro natura, nei mesi di luglio e agosto;
i contratti devono comunque susseguirsi altre i trentasei mesi, senza consistente soluzione di continuità diversa dalle suddette interruzioni, ritenendosi solo tale reiterazione espressione di quell'uso improprio e distorto che secondo la giurisprudenza richiamata e che questo giudice condivide
- -
evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Pertanto, nel caso di specie - per un verso - trattandosi di supplenze su organico di fatto, non è configurabile un abuso dovendosi ritenere la sussistenza di ragioni obiettive per la stipula di contratti considerata la disponibilità di posti che tuttavia, non sono vacanti, né è stato provato un uso improprio dei suddetti contratti – per altro verso – quand'anche
-
fosse stato configurabile l'asserito abuso, questo dovrebbe ritenersi
"risarcito" mercè l'intervenuta immissione in ruolo.
La domanda deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite, stante la novità della questione trattata, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
compensa per intero le spese di lite;
Così deciso, il 25.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo