Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
72/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AO Lo CE, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80320 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra XX (c.f. omissis)
rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scordamaglia
(c.f. [...]),
contro Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo PA (c.f. [...]).
Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Andrea Scordamaglia per la ricorrente e l’avv. Filippo PA per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso in data 19 marzo 2024 la sig.ra XX chiedeva di accertare il diritto all’erogazione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 richiesta con domanda del 20 maggio 2022 e di condannare l’Inps al pagamento della prestazione previdenziale e dei ratei In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 arretrati a decorrere dal 20 maggio 2022, oltre accessori.
Rappresentava che il 26 aprile 2022 la Commissione medica di verifica di prima istanza del Ministero dell’economia e delle finanze la aveva riconosciuta
“A) non idoneo permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art.
55-octies d.lgs. 30.3.2001 n. 165”. Aveva altresì affermato che “B) sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 l. 335/92; C) la inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; D) la menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto b è ascrivibile alla I cat. Tabella annessa al dpr 834/81”. A seguito del giudizio di inabilità, con determina del 16 maggio 2022 il Comune di Roma, quale datore di lavoro, disponeva la risoluzione del rapporto lavorativo.
Il 20 maggio 2022 la ricorrente presentava domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. Tuttavia, pur essendo decorso il termine stabilito dalla l. n. 241/1990 per la lavorazione dell’istanza, e nonostante i solleciti formulati dall’interessata, la domanda risultava In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ferma al 4 settembre 2022 e ancora in lavorazione.
La ricorrente affermava di avere diritto al trattamento pensionistico richiesto dal 20 maggio 2022, come risultava dalla documentazione prodotta all’Inps e in sede di ricorso (verbale di inabilità assoluta, estratto contributivo, determina di risoluzione del contratto di lavoro), e di non averne potuto beneficiare per cause imputabili all’imperizia e negligenza dell’Istituto.
In ogni caso, chiedeva di dichiarare il diritto a ottenere la formale comunicazione di accettazione o di diniego della domanda di pensione presentata il 20 maggio 2022 e per l’effetto di ordinare all’Inps la definizione dell’istruttoria e l’invio della comunicazione di riscontro.
2. Con memoria del 4 luglio 2025 si costituiva in giudizio l’Inps, chiedendo di rigettare la domanda.
Contestava in fatto e in diritto il ricorso evidenziando che la sede di Flaminio aveva
“comunicato per le via brevi (…) che l’interessata ha presentato domanda di pensione di inabilità in cumulo avendo versamenti contributivi sia nella gestione CPI che nella gestione AGO e che sono in corso accertamenti in ordine alla sussistenza del requisito contributivo”. In subordine eccepiva la prescrizione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
3. Con ordinanza n. 121/2025 adottata all’esito dell’udienza del 16 luglio 2025 questa Sezione, tenuto conto della documentazione in atti e di quanto dedotto dalle parti, ordinava all’Inps di depositare una circostanziata e documentata relazione in merito all’istruttoria svolta sull’istanza oggetto del presente ricorso, motivando circa le eventuali ragioni ostative all’accoglimento della domanda stessa. Ordinava altresì il deposito del fascicolo amministrativo della ricorrente, peraltro richiesto con il decreto di fissazione udienza del 20 gennaio 2025. Veniva quindi fissata per la trattazione del giudizio l’udienza dell’11 febbraio 2026.
4. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, l’avv. Andrea Scordamaglia e l’avv.
PA hanno ribadito le conclusioni formulate in atti.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente alla pensione di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n.
335/1995, richiesta con domanda del 20 maggio 2022.
2. Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 citato, secondo il quale, per i dipendenti ivi indicati
“cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (…). Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”. Il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute in tale disposizione è stato emanato con decreto del Ministero del tesoro dell’8 maggio 1997, n. 187. In base all’art. 2 di tale d.m. n. 187/1997, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a)
anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).
3. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Inps in quanto infondata, non essendo decorso il relativo termine.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la ricorrente è cessata dal servizio in data 16 maggio 2022 e ha presentato l’istanza per il riconoscimento del trattamento in questione in data 20 maggio 2022, proponendo il presente ricorso in data 19 marzo 2024.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 4. Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione in atti, non contestata dall’Istituto previdenziale, risulta che con determina del 16 maggio 2022 il Comune di Roma, quale datore di lavoro, ha disposto la risoluzione del rapporto lavorativo a seguito del giudizio di inabilità non determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. Risulta altresì che nei confronti della ricorrente è stata riconosciuta dalla Commissione medica di verifica di prima istanza del Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 aprile 2022, tra l’altro, la sussistenza della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1992.
Quanto alla anzianità contributiva, sulla base dell’estratto contributivo allegato al ricorso, la sig.ra XX appare in possesso del requisito richiesto (con una anzianità contributiva complessiva superiore a cinque anni, e un’anzianità superiore a tre anni nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità). Al riguardo l’Inps non ha fornito elementi di contestazione rispetto a tale allegazione, limitandosi a richiamare nella memoria di costituzione in giudizio controlli in corso di svolgimento, restando peraltro inadempiente alla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 richiesta di deposito del fascicolo amministrativo della ricorrente formulata fin dal decreto di fissazione di udienza e alla richiesta di deposito di una relazione illustrativa degli eventuali elementi ostativi formulata con la citata ordinanza di questa Sezione n. 121/2025.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ai benefici di cui all’art. 12, comma 2, l. n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda (20 maggio 2022).
Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent.
10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).
5. Considerati il valore e la complessità della controversia, nonché lo svolgimento del presente giudizio, l’Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidate in via forfettaria in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente ai benefici di cui all’art.
12, comma 2, l. n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda (20 maggio 2022). Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come da motivazione.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
AO Lo CE
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.02.2026 10:35:48 GMT+01:00