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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT DI, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 697/2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], e residente in [...] Parte_1
C.da Fontane n. 25/A, C.F. ( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Barcellona P.G. Via
Mandanici n. 120 presso lo studio dall'Avv. Clelia Sorace;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 08/03/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: CP_ A) All'odierno istante veniva comunicato dall' con missiva datata 13/05/2020 pervenuta il
03/06/2020 che era stata pagata in più la somma di € 171,63 sulla indennità di malattia cat. IMM n.
949906, per il periodo 27/02/2015 al 08/03/2015; asserendo come si legge nella missiva opposta che “sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”; Conseguentemente, chiedeva al ricorrente il pagamento delle somme pagate per la prestazione di IMM già detta, pari ad € 171,63;
Rilevava che le somme non erano dovute, per i motivi spiegati nelle premesse;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente chiedeva la riunione con il procedimento RGN CP_1
3840/2020, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza del 28/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Preliminarmente va rilevato che non è stato possibile disporre la riunione con il procedimento RGN
3840/2020, atteso che lo stesso risulta deciso, con sentenza n.666/2024, che ha rigettato, anche la domanda del ricorrente di reiscrizione negli elenchi per l'anno 2014.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1 1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
IL Giudice on.
NT DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT DI, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 697/2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], e residente in [...] Parte_1
C.da Fontane n. 25/A, C.F. ( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Barcellona P.G. Via
Mandanici n. 120 presso lo studio dall'Avv. Clelia Sorace;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 08/03/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: CP_ A) All'odierno istante veniva comunicato dall' con missiva datata 13/05/2020 pervenuta il
03/06/2020 che era stata pagata in più la somma di € 171,63 sulla indennità di malattia cat. IMM n.
949906, per il periodo 27/02/2015 al 08/03/2015; asserendo come si legge nella missiva opposta che “sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”; Conseguentemente, chiedeva al ricorrente il pagamento delle somme pagate per la prestazione di IMM già detta, pari ad € 171,63;
Rilevava che le somme non erano dovute, per i motivi spiegati nelle premesse;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente chiedeva la riunione con il procedimento RGN CP_1
3840/2020, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza del 28/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Preliminarmente va rilevato che non è stato possibile disporre la riunione con il procedimento RGN
3840/2020, atteso che lo stesso risulta deciso, con sentenza n.666/2024, che ha rigettato, anche la domanda del ricorrente di reiscrizione negli elenchi per l'anno 2014.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1 1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
IL Giudice on.
NT DI