CASS
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 14024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14024 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nel procedimento a carico di: LL AN nato a [...] il [...] inoltre: COMUNE TORRE ANNUNZIATA avverso la sentenza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato FI VA in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ascrittogli, accertato in data 7 marzo 2022, perché estinto per intervenuta prescrizione, sul presupposto che si trattasse di reato istantaneo a effetti permanenti e che nel 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14024 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 15/01/2025 caso di specie la condotta istantanea di invasione, alla quale doveva farsi riferimento ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non fosse stata accertata nella sua collocazione temporale, così che nel dubbio, da risolversi in favore del reo, il termine di prescrizione doveva ritenersi decorso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art 569 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale assumendo che il reato di cui all'art. 633 cod. pen. non poteva essere qualificato come reato istantaneo a effetti permanenti, bensì come reato permanente, in quanto la condotta di occupazione costituiva l'estrinsecazione materiale della condotta vietata nonché la finalità per la quale veniva posta in essere l'arbitraria invasione, e non, come sostenuto dal Tribunale, l'oggetto della sola rappresentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello Rv. 277929 - 01, che tratta di una fattispecie in cui il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario;
in motivazione la Corte così ha argomentato: "Alla categoria dei delitti permanenti va, infatti, ricondotta l'ipotesi dell'occupazione abusiva, ex art. 633 cod. pen., in cui la condotta illecita perdura durante l'illecita permanenza all'interno del bene immobile altrui. In tema di invasione di terreni o edifici assume, infatti, rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo. La nozione di "invasione", infatti, non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto 2 d'accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'arbitraria invasione. Se per l'invasione, infatti, è sufficiente l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile, per l'occupazione è indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nel possesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto assume pertanto natura necessariamente permanente in quanto è alla perdurante condotta del soggetto agente che si ricollega la lesione del bene giuridico, in quanto l'occupazione determina una immanente limitazione delle facoltà di godimento del bene spettanti al titolare, impedendo od ostacolandone apprezzabilmente il godimento lo svolgimento di determinate attività da parte di quest'ultimo, tale limitazione cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. Non risulta pertinente ricondurre la fattispecie alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti al pari di altre e "similari" fattispecie delittuose. Invero, con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 c.p., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi;
tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un'attività continua o ininterrotta dell'agente. Nel caso di invasione di terreni o edifici certamente si rende necessaria la condotta attiva dell'autore dell'invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo per la consapevole volontà del trasgressore". Applicando i principi su richiamati al caso di specie deve osservarsi che il reato è stato accertato in data 7 marzo 2022 e che a tale data l'occupazione dell'immobile era ancora in atto, sicché il termine di prescrizione del reato, pari a sei anni, non risulta ancora spirato. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 15/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato FI VA in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ascrittogli, accertato in data 7 marzo 2022, perché estinto per intervenuta prescrizione, sul presupposto che si trattasse di reato istantaneo a effetti permanenti e che nel 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14024 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 15/01/2025 caso di specie la condotta istantanea di invasione, alla quale doveva farsi riferimento ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non fosse stata accertata nella sua collocazione temporale, così che nel dubbio, da risolversi in favore del reo, il termine di prescrizione doveva ritenersi decorso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art 569 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale assumendo che il reato di cui all'art. 633 cod. pen. non poteva essere qualificato come reato istantaneo a effetti permanenti, bensì come reato permanente, in quanto la condotta di occupazione costituiva l'estrinsecazione materiale della condotta vietata nonché la finalità per la quale veniva posta in essere l'arbitraria invasione, e non, come sostenuto dal Tribunale, l'oggetto della sola rappresentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello Rv. 277929 - 01, che tratta di una fattispecie in cui il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario;
in motivazione la Corte così ha argomentato: "Alla categoria dei delitti permanenti va, infatti, ricondotta l'ipotesi dell'occupazione abusiva, ex art. 633 cod. pen., in cui la condotta illecita perdura durante l'illecita permanenza all'interno del bene immobile altrui. In tema di invasione di terreni o edifici assume, infatti, rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo. La nozione di "invasione", infatti, non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius in quanto privo del diritto 2 d'accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'arbitraria invasione. Se per l'invasione, infatti, è sufficiente l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile, per l'occupazione è indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nel possesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto assume pertanto natura necessariamente permanente in quanto è alla perdurante condotta del soggetto agente che si ricollega la lesione del bene giuridico, in quanto l'occupazione determina una immanente limitazione delle facoltà di godimento del bene spettanti al titolare, impedendo od ostacolandone apprezzabilmente il godimento lo svolgimento di determinate attività da parte di quest'ultimo, tale limitazione cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. Non risulta pertinente ricondurre la fattispecie alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti al pari di altre e "similari" fattispecie delittuose. Invero, con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l'evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 c.p., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi;
tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un'attività continua o ininterrotta dell'agente. Nel caso di invasione di terreni o edifici certamente si rende necessaria la condotta attiva dell'autore dell'invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo per la consapevole volontà del trasgressore". Applicando i principi su richiamati al caso di specie deve osservarsi che il reato è stato accertato in data 7 marzo 2022 e che a tale data l'occupazione dell'immobile era ancora in atto, sicché il termine di prescrizione del reato, pari a sei anni, non risulta ancora spirato. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 15/01/2025