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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di secondo grado ed in sede di rinvio iscritta al n.r.g. 786/2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'8.7.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie
1 conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025, vertente tra:
in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te CF P.IVA_1
elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c.
e difesa dall' Avvocato Email_1
Cesare Valvo per procura allegata alla citazione in riassunzione
APPELLATA riassumente in sede di rinvio
E
in persona del Sindaco CF Controparte_2 P.IVA_2
Elett.te dom.to presso gli indirizzi p.e.c.
e Email_2
e rappresentato e difeso Email_3
dagli Avv. Carola Ferdinandi e Giuliana Sardelli per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio
APPELLANTE
2 convenuto in sede di rinvio
E
Curatore dell'eredità giacente del geom. Controparte_3
Avv. Federica Ottaviani
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello, in sede di rinvio, avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 175/2015, pubblicata il 22.1.2015.
Conclusioni: la banca riassumente ha concluso per il rigetto dell'appello proposto dal e la conferma della sentenza impugnata, Controparte_2
pronunciata dal Tribunale di Velletri, n. 175/2015, pubblicata il
22.1.2015; in ogni caso ha chiesto dichiarare il Controparte_2
debitore del geom. della somma di euro Controparte_3
686.542,40 al 7.10.2005, data della notificazione del pignoramento presso terzi, dal quale è scaturita la procedura esecutiva n.r.g.e.
1361/2005 dinanzi al Tribunale di Velletri;
in ogni caso, condannare il predetto al pagamento in favore della CP_2
concludente della somma di euro 495.362,04, oltre interessi al tasso legale dall'8.3.2022, con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
3 il ha concluso per il rigetto della domanda, in Controparte_2
subordine per l'accertamento del credito del geom. al CP_3
netto delle somme non dovute come illustrate nei precedenti gradi e nel presente giudizio, con vittoria delle spese processuali.
Svolgimento del Processo
La ora Controparte_4 [...]
a seguito dell'inadempimento del geom. Controparte_1
al contratto di mutuo fondiario indicato in atti, Controparte_3
propose esecuzione nei suoi confronti, notificando pignoramento presso terzi in data 7.10.2005 al Comune , debitore CP_2
dell' a seguito della pluriennale attività professionale da CP_3
quest'ultimo svolta in favore del Comune.
La creditrice propose domanda di accertamento dell'obbligo del terzo , terzo pignorato nell'esecuzione n.r.g.e. Controparte_2
1361/2005, in quanto il Comune non aveva reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Il non si costituì tempestivamente. CP_2
Il giudizio fu istruito con c.t.u.
Il si costituì l'11.6.2013, nelle more tra l'avvenuto CP_2
deposito della c.t.u. e l'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.9.2014, sostenendo che il c.t.u. nominato era incompatibile per
4 aver svolto incarichi in favore del e che non aveva CP_2
esaminato alcuni pagamenti eseguiti dall'ente pubblico in favore dell' CP_3
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio - di appello in sede di rinvio da cassazione - il Tribunale di Velletri, ritenuti tardivi le doglianze alla c.t.u. ed i documenti prodotti dal poiché si CP_2
era costituito tardivamente: ha accertato in euro 686.542,40 l'ammontare del credito del geom. nei confronti del CP_3 CP_2
ha assegnato termine di gg. 90 dalla comunicazione della sentenza per la prosecuzione del processo esecutivo;
ha regolato le spese processuali in base al principio di soccombenza.
Il ha impugnato la sentenza, in contraddittorio Controparte_2
con la banca e con il geom. lamentando che la sentenza CP_3
di primo grado fosse nulla, essendo intervenuta la delibera comunale di annullamento n. 14 del 4.3.2015; che la c.t.u. disposta in primo grado fosse erronea, in quanto alcuni importi maturati dal professionista erano stati già corrisposti.
In contraddittorio con le controparti, questa Corte, in diversa composizione, ha accolto l'appello con la sentenza n. 2224
5 depositata il 6.5.2020, dichiarando l'insussistenza del credito del geom. nei confronti del CP_3 CP_2
Ha osservato il Giudice d'Appello che: pur in difetto di uno specifico motivo di impugnazione circa la nullità contrattuale, la questione doveva essere rilevata anche d'ufficio; non si era formato il giudicato interno circa la validità dei contratti tra il ed il geom. poiché il giudizio di primo CP_2 CP_3
grado aveva avuto ad oggetto solo il “ quantum” del credito e non la validità dei contratti;
i contratti tra il professionista e l'ente territoriale erano nulli per difetto di forma scritta.
Impugnata dalla banca la sentenza d'appello per la sua cassazione, con sette motivi, in contraddittorio con le proprie controparti, la
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 50/2023 pubblicata il
3.1.2023, ha accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri.
Con il terzo motivo, l'impugnante aveva censurato la sentenza d'appello, nella parte in cui aveva ritenuto di poter esaminare d'ufficio la questione della nullità contrattuale, pur essendosi sulla stessa formato il giudicato.
6 La S.C. ha rimesso a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ha osservato la S.C. che la questione della nullità dei contratti d'opera professionale – dai quali scaturiva il credito del geom. verso il – era stata dedotta tra le parti anche nei CP_3 CP_2
rispettivi atti conclusionali “ ed era stata quindi esaminata dal giudice che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tali contratti, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validità.
Poiché tale implicita statuizione non aveva formato oggetto di specifico motivo di gravame da parte del ( che aveva CP_2
riproposto l'eccezione nel giudizio di secondo grado, soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni), alla Corte d'Appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione delle regola della formazione progressiva del giudicato”.
La banca appellata, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha riassunto validamente il giudizio nei confronti del e dell'eredità CP_2
giacente del geom. concludendo come in epigrafe CP_3
riassunto.
Ha rappresentato, oltre all'intero svolgimento del giudizio, che nelle more, il 23.9.2021 il aveva ottenuto dal Tribunale di CP_2
7 Velletri il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di pagamento n. 2289/2021 per la somma di euro 471.413,99, oltre interessi e spese processuali in quanto il pagamento eseguito dal in ossequio della sentenza di primo grado era viceversa CP_2
divenuto privo di causa a seguito della sentenza d'appello. Sebbene la banca avesse proposto opposizione, aveva tuttavia versato l'importo di euro 495.362.04 in data 8.3.2022, con riserva di ripetizione.
Si è costituito nel presente grado di giudizio unicamente il
[...]
, contestando la validità della c.t.u. eseguita dinanzi al CP_2
Tribunale di Velletri in quanto: esplorativa;
aveva accertato il credito del professionista unicamente sulla base delle di lui richieste, in difetto di “ delibere, determine e comunque di lettere di incarico ed impegni di spesa…” ed anche in relazione ad incarichi per i quali non risultava eseguito il progetto o il collaudo o laddove erano emersi problemi nell'esecuzione dei lavori;
alcuni incarichi erano stati svolti da altri soggetti o i relativi compensi erano stati già corrisposti;
8 era necessario accertare l'esistenza dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 CP_5
l'ente territoriale era rientrato legittimamente nella disponibilità della somma, a seguito del decreto ingiuntivo n. 2289/2021, cosicché, ove la banca fosse risultata vittoriosa, gli interessi potevano esserle riconosciuti solo dalla sentenza conclusiva del presente grado di giudizio.
In seguito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., la quale
è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello proposto dal è infondato e va Controparte_2
respinto.
2.1.In ordine alla validità dei contratti d'opera professionale conclusi tra il geom. ed il si è formato il CP_3 CP_2
giudicato, come stabilito dalla S.C. nell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, onde il titolo dal quale è scaturito il
9 credito oggetto dell'accertamento è stato definitivamente accertato quale valido.
2.2.I motivi di impugnazione contenuti nell'appello del CP_2
sono gli unici che questa Corte può vagliare.
Non possono invece vagliarsi, nella misura in cui sono nuove e non ripetitive degli originari motivi di appello, le doglianze sull'ammontare del credito del professionista che non siano state proposte con il primo appello, nonché i documenti depositati per la prima volta in sede di rinvio.
Il giudizio di rinvio è un giudizio “ chiuso”, con le implicazioni di seguito descritte dalla giurisprudenza di legittimità e di seguito riportate.
“…Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema della decisione o evidenzino ex lege un fatto ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale”: Cass. del 2015 n. 18600.
10 E' quindi unicamente all'appello che occorre far riferimento.
2.3.Il primo motivo di appello è infondato, per plurimi ordini di ragioni.
La delibera n. 14/2015 è un atto confezionato dal solo dopo CP_2
la pubblicazione della sentenza impugnata;
invero, quest'ultima è stata depositata il 22.1.2015, mentre la delibera è stata adottata il
4.3.2015, due giorni prima della notificazione dell'appello.
Essa ha annullato in autotutela l'elenco degli impegni e degli accertamenti, nonché l'elenco documenti posti a base della c.t.u., in quanto ritenuti inattendibili.
Ne deriva che è stata redatta a sostegno delle difese del CP_2
dopo l'avvenuto accoglimento della domanda proprio in base alla c.t.u. che aveva esaminato i documenti oggetto di annullamento.
Questi documenti non sono altro che i documenti consegnati al c.t.u. dal il 26.10.2010 ( così a pag. 5 della c.t.u. disposta CP_2
in primo grado) e che non si vede perché non fossero stati tempestivamente annullati in autotutela, ma anzi consegnati all'ausiliario del Giudice al fine di rispondere ai quesiti posti dal
Giudice circa la sussistenza e l'ammontare del credito professionale dell' verso il CP_3 CP_2
11 Non essendo quindi una delibera assunta prima ed indipendentemente dal giudizio, ma meramente ricognitiva e di sostegno dell'appello, non è una fonte di prova, né precostituita, né attendibile, in quanto posta in essere proprio dalla parte che ne trarrebbe vantaggio, ove esaminata nel merito.
2.4.Il secondo motivo è infondato.
Tutte le contestazioni alla c.t.u., nonché la produzione di documenti a corredo delle stesse sono inammissibili poiché tardive ai sensi dell'art. 345 c.p.c.: il avrebbe potuto e dovuto costituirsi CP_2
dinanzi al Tribunale tempestivamente e, nel rispetto dei termini per le allegazioni e le prove, avrebbe potuto e dovuto contestare l'accertamento richiesto dalla banca.
Peraltro, la tabella allegata all'appello e che, secondo il CP_2
documenterebbe i pagamenti già eseguiti non è altro che un documento informatico trasfuso nell'appello e non un documento comprovante i pagamenti.
Il tra i documenti prodotti in sede di rinvio ha depositato CP_2
una serie di mandati di pagamento ( allegato 4b).
Tenuto conto che il si è costituito tardivamente in primo CP_2
grado, si tratta di documentazione inammissibile, poiché prodotta
12 del tutto tardivamente, sia rispetto al primo grado di giudizio, che all'appello, che al presente giudizio di rinvio.
Non ignora questa Corte che i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l'eccezione di pagamento è eccezione in senso lato e dunque rilevabile anche d'ufficio, anche in appello ed in sede di rinvio ( così Cass. del 2018 n. 17196 e Cass. del 2025 n. 3155).
Si tratta di un principio che deve essere coniugato con l'affermazione che tale rilievo è consentito anche d'ufficio, purchè
“ i fatti risultino documentati ex actis” ( cfr. ancora Cass. del 2025
n. 3155) e, aggiunge questa Corte, purché ovviamente tale documentazione sia depositata tempestivamente, cioè nei termini fissati dal Giudice di primo grado ai fini della deduzione delle prove.
Non ignora questa Corte che vi è anche un orientamento di legittimità di segno contrario ( Cass. del 2024 n. 7526), secondo il quale l'eccezione di pagamento è eccezione in senso stretto e va proposta dal convenuto nel suo primo atto difensivo ( nella fattispecie all'esame della S.C., si è ritenuto che a pena di decadenza dovesse proporsi nell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Pur volendo adeguarsi all'orientamento più estensivo, come detto, qualsiasi rilievo d'ufficio è precluso, in quanto i mandati di
13 pagamento risultano tardivamente prodotti e comunque non costituiscono di per sé soli fonte di prova.
Per completezza, dalle stesse deduzioni del in sede di CP_2
rinvio emerge che il c.t.u. ha ricostruito il credito del geom. sulla base degli elenchi del – come già visto CP_3 CP_2
nell'esame del primo motivo di appello – sui quali vi era la dicitura
“ non pagato”.
Quindi, i mandati prodotti non possono documentare il pagamento dei crediti descritti nei predetti elenchi, poiché altrimenti il CP_2
non vi avrebbe apposto la dicitura “ non pagato”.
E' bene sottolineare nuovamente che sia gli elenchi che i mandati sono documenti di provenienza comunale.
Al rigetto dell'appello segue la conferma integrale della sentenza appellata.
Poiché quest'ultima è una sentenza di accertamento, pronunciata a seguito della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo,
l'accertamento va rinnovato con la presente sentenza ( cfr. in tal senso Cass. del 2021 n. 15143).
Si provvede come in dispositivo.
A proposito del giudizio di rinvio c.d. proprio, disposto cioè non per ragioni di rito, ma con l'enunciazione di un principio di diritto,
14 come nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha invero osservato che: il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Non rilevano, invece, ai fini del decidere i successivi titoli agitati tra le parti aventi ad oggetto il pagamento e la restituzione della
15 somma litigiosa, né può disporsi la restituzione della somma richiesta dalla banca riassumente.
2.5. Nel giudizio di rinvio, il ha sostenuto l'infondatezza CP_2
della pretesa della banca anche perché l'impegno di spesa, nella fattispecie, era limitato ad euro 105.000, sottolineando che si trattava di una questione “ mai” sollevata in primo grado e che l'assenza del titolo di spesa era comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La questione, osserva questa Corte, non è stata posta neppure nel primo giudizio d'appello ( cfr. i motivi contenuti nell'atto di impugnazione).
Si impongono pertanto le considerazioni che seguono.
A proposito dell'impegno di spesa disciplinato dall'art. 191 d.lgs.
267/2000, la giurisprudenza di legittimità lo correla alla validità del contratto dal quale scaturisce l'obbligo dell'ente locale, il quale è appunto tale a condizione che sia stato emesso l'impegno di spesa:
l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000,
16 diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa: Cass. del 2024
n. 13159 e precedenti conformi.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha espressamente ritenuto che si fosse formato il giudicato in ordine alla validità dei contratti dai quali era scaturito il credito del geom. CP_3
Orbene, il giudicato sulla validità dei contratti, dichiarata nel presente giudizio in relazione alla forma degli stessi, copre il dedotto ed il deducibile.
Ne deriva che anche per quanto attiene all'impegno di spesa, il avrebbe dovuto sollevare tempestivamente la questione CP_2
dinanzi al Tribunale, mentre essa non può essere esaminata per la prima volta da questa Corte, poiché sulla validità dei contratti si è formato il giudicato.
Esso non può essere rimesso in discussione allegando una pretesa altra ragione di nullità.
Se così avvenisse, potrebbero, ipoteticamente, emettersi statuizioni in contrasto con il giudicato implicito ed interno e si potrebbero
17 porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa è stato enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale”; effetto che proprio la disciplina del giudizio chiuso ha inteso evitare: cfr. ancora Cass. del 2015 n. 18600, già citata.
3.Il soccombente deve condannarsi al pagamento delle CP_2
spese processuali del primo appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Esse si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa, nel valore più vicino ai massimi dello scaglione, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello in sede di rinvio avverso la sentenza del Tribunale di
Velletri, proposto dal nei confronti di Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rapp.te, Controparte_1
in contraddittorio con il Curatore dell'eredità giacente del geom.
Controparte_3
respinge l'appello;
18 conferma la sentenza di primo grado nei termini che seguono e per l'effetto, dichiara il già debitore di Controparte_2 [...]
per la somma di euro 686.542,40; CP_3
conferma le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese processuali;
condanna il al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
p.a. delle spese processuali del primo Controparte_1
appello, liquidate in euro 35.000 per onorari oltre spese generali;
del giudizio di cassazione, liquidate in euro 20.000 per onorari, oltre spese generali e liquidate per il presente giudizio di rinvio in euro
35.000 per onorari, oltre spese generali.
Roma, 8.7.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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