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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 04/02/2022, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00072/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01460/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO ER, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Cosimo Lemma, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ciro Barletta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale:
- del Decreto n. 125/2021 del 13.10.2021 pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di Taranto (AdSPMI), con il quale veniva comunicata l’esito positivo delle verifiche dei titoli dichiarati dal candidato risultato primo nella graduatoria definitiva (Cosimo Lemma) e ne veniva disposta l’assunzione;
- del Decreto n. 104-2021 del 2.9.2021 pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’AdSPMI di Taranto, relativo all’approvazione della graduatoria finale riportata nel Verbale n. 5-AGE03;
- del Verbale n. 5-AGE03 del 2.9.2021, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’AdSPMI di Taranto, nella parte in cui la Commissione predisponeva la graduatoria dei soli candidati risultati idonei alla prova orale, sommando i punteggi dei titoli ai punteggi conseguiti nella prova orale;
- dell’Avviso del 15.7.2021, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’AdSPMI di Taranto e della graduatoria provvisoria degli ammessi a sostenere la prova orale, con relativo punteggio dei titoli dichiarati;
- ove occorra, del Decreto n. 59 e 73/2020 - Bando di gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto n. 143 del 15.11.2021, notificato a mezzo PEC del 16.11.2021, con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSPMI) di Taranto, preso atto della documentazione integrativa depositata da Lemma Cosimo, successivamente alla proposizione del ricorso, confermava l’assunzione di Lemma Cosimo, già disposta con Decreto n. 125/2021 del 13.10.202;
- della Relazione del RUP datata 15.11.2021 con la quale si prendeva atto della documentazione integrativa depositata da Lemma Cosimo successivamente alla proposizione del ricorso al TAR Lecce da parte di ER CO, ritenuta idonea alla prova della sussistenza dei requisiti dichiarati in relazione alla pregressa esperienza lavorativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cosimo Lemma e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. C. Orazio per la parte ricorrente e avv. G. Misserini per il controinteressato;
Ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, che le doglianze proposte dal ricorrente non siano positivamente apprezzabili, giacché:
a ) l’acquisizione di documentazione integrativa per la verifica dell’effettivo possesso dei titoli già auto-dichiarati dal vincitore della procedura selettiva nella sua domanda di partecipazione non sembra contrastare con il principio di par condicio , né con le regole in materia di soccorso istruttorio;
b ) la valutazione operata dalla P.A. nell’attribuzione del punteggio relativo alla pregressa specifica “esperienza lavorativa” del Sig. Lemma non si appalesa inficiata dai dedotti vizi di violazione della lex specialis e di eccesso di potere, risultando idoneamente documentato e dimostrato l’effettivo possesso del suddetto titolo;
c ) non appare neppure sussistere la prospettata violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, emergendo dagli atti di causa che il parente del controinteressato, pur essendo dipendente dell’Amministrazione intimata, non è titolare di alcun potere decisionale, avendo svolto attività di mero supporto amministrativo nel procedimento concorsuale de quo ;
Ritenuto che difetti, altresì, il presupposto del periculum in mora , in quanto la parte ha allegato un pregiudizio meramente economico ( individuato in termini di miglior retribuzione conseguibile rispetto a quella attualmente goduta in ambito privato ), eventualmente ristorabile per equivalente;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO