CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6127 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
10293/2018, depositata il 26 novembre 2018, iscritto al n. 2587/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 23 settembre 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Cutolo (c.f.
) e DR FF (c.f. ) C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E la (c.f. ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lauritano (c.f.
) C.F._3
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2014 la
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo o Parte_1 Parte_1
società) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il
[...]
contributo da quest'ultima riconosciutole con D.D. n. 12 del 29 gennaio REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2009 nonché - previa disapplicazione di ogni atto contrario alle legge -
l'illegittimità del recesso esercitato dalla con decreto n.644 del 14 CP_1
novembre 2012, condannando, per l'effetto, la al pagamento in CP_1
suo favore dell'importo di 750.000,00 € o di quella somma maggiore o minore che fosse stata accertata o riconosciuta equa dal Giudice in seguito alle risultanze processuali, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dal 14 novembre 2012 sino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Deduceva al riguardo:
- che la società svolge(va) attività di produzione, confezionamento e commercializzazione in Italia ed all'estero di paste alimentari e prodotti affini;
- che la ai sensi dell'art. 5 L.R. 12/2007 e del Controparte_1
d.lgs 123/98, nonché in attuazione dei regolamenti CE 1628/2006,
70/2001 e 1998/2006, aveva pubblicato sul BURC n. 17 del 28 aprile 2008, un avviso di partecipazione alle procedure valutative per la concessione di incentivi per l'innovazione e sviluppo;
- che con Disciplinare approvato con decreto della Giunta Regionale
n. 417 del 7 marzo 2008, si era chiarito che tali incentivi erano destinati alle piccole e medie imprese che avessero intenzione di realizzare programmi di investimento iniziale (costruzione e estensione dello stabilimento, diversificazione ed implementazione della produzione) mediante il ricorso al finanziamento bancario, consistenti nell'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi, o al sostenimento di spese per servizi e consulenza di carattere straordinario;
- che la società - in relazione ad un investimento di carattere tecnologico di circa 1.500.000,00 €, destinato all'acquisto di un impianto automatico per il confezionamento di pasta corta a doppio fondo quadro, completo di impianto di pesatura (ditta Ricciarelli S.p.A.) nonché di impianto di palettizzazione per linee termoretraibili a supporto dell'impianto di confezionamento (della ditta Morelli S.a.s.) - aveva deciso di fare domanda di accesso agli incentivi regionali;
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 2 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- a tal fine, aveva chiesto al Banco di Napoli un finanziamento di
1.200.000,00 € finalizzato al citato investimento e, contestualmente, in data 10 luglio 2008, tale banca, quale intermediario in possesso dei relativi requisiti, aveva presentato, nell'interesse del , al Parte_1 [...]
(cd. MCC), scelto dalla come soggetto Controparte_2 Controparte_1
gestore delle pratiche istruttorie, domanda di contributo;
- che, a seguito di istruttoria positiva della MCC del 16 dicembre
2008, la con D.D. n. 12 del 29 gennaio 2009 aveva Controparte_1
accolto la domanda del riconoscendo a tale società un Parte_1
contributo complessivo di 750.000,00 € (di cui € 413.250,00 per il contributo in conto interessi e € 336.750 in conto capitale in conto capitale), a condizione che l'investimento sarebbe stato realizzato nei 18 mesi successivi;
- che, per rispettare tale termine, il aveva acceso un conto Parte_1
corrente presso il Banco di Napoli riservato a tale investimento, su cui riportare il finanziamento dell'istituto e l'acquisto dei beni oggetto del contributo, ma, anziché aspettare l'erogazione concreta del finanziamento, aveva acquistato con risorse proprie i macchinari oggetto del contributo regionale, sebbene poi anche il finanziamento fosse intervenuto nei termini indicati, con l'erogazione dell'importo richiesto di
1.200.000,00 €, da restituire entro l'8 gennaio 2015, in venti rate, con interessi;
- che, a questo punto, a fronte della richiesta del di Parte_1
erogazione del contributo, la previa richiesta alla Controparte_1
società di presentazione di osservazioni, poi puntualmente depositate, aveva adottato la nota n. 747435 del 12 ottobre 2012, avviando il procedimento di revoca del contributo concesso per violazione dell'art. 15, punto 2 lett. c) del Disciplinare a causa della “mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel disciplinare”;
-nello specifico, la gli aveva contestato tre condotte non CP_1
conformi a quanto indicato nel Disciplinare: a) di avere acquistato i
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 3 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
macchinari prima dell'erogazione del finanziamento bancario, b) di avere acquistato un impianto non omologo a quello indicato nel programma di investimento, c) di avere presentato in sede di ammissione del beneficio, un certificato camerale privo della dicitura antimafia;
- che, nonostante le difese del , la gli aveva Parte_1 CP_1
revocato - a dire del primo illegittimamente - il contributo.
Concludeva come in epigrafe.
2. La si costituiva in giudizio il 15 maggio 2014, Controparte_1
eccependo l'infondatezza della domanda per mancato rispetto degli impegni assunti in sede di accettazione del contributo, con conseguente revoca totale delle agevolazioni, con vittoria delle spese di lite. Nello specifico, deduceva che la condotta del non era stata rispettosa Parte_1
di quanto previsto dal regime di aiuti, che stabiliva che l'investimento doveva essere realizzato mediante il ricorso al finanziamento bancario ovvero a contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore al 40% del programma di investimento, che nella specie, l'investimento era stato di 1.500.000,00 €, di cui 1.125.000,00 € avrebbe dovuto essere coperto con il “finanziamento bancario” ed il restante con risorse proprie dell'impresa, come previsto dagli artt. 5, co. 4 e comma 6 e dall'art. 15, comma 2 del disciplinare, dai quali poteva evincersi- a detta della CP_1
che il contratto di finanziamento stipulato con la Banca doveva essere qualificato come mutuo di scopo, sicché il programma di investimento avrebbe dovuto essere realizzato con i soldi ricevuti dalla banca, ciò che nella specie non era avvenuto perché le fatture oggetto dei beni acquistati erano state già pagate dal con risorse proprie all'epoca Parte_1
dell'erogazione del finanziamento avvenuta in data 26 luglio 2010; inoltre, il aveva acquistato anche un impianto di incartonamento Parte_1
automatico non previsto nel programma di investimento, presentato senza nulla comunicare, ed a tal riguardo, il Disciplinare prevedeva variazioni al programma possibili solo per beni funzionalmente equivalenti a quelli approvati, caratteristica che, nella specie, non si era rinvenuta
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 4 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
nella perizia giurata del perito , inviata a difesa dal Persona_1
, che aveva attestato soltanto che tale impianto ricopriva “le Parte_1
potenzialità produttive previste dallo stesso”, sicché ciò avrebbe dovuto portare, quanto meno e con riguardo al costo di tale macchinario, alla revoca parziale del contributo concesso.
3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda attorea ritenendola infondata.
In particolare, previa qualificazione della domanda proposta dall'attrice come azione di accertamento dell'inadempimento posto in essere nel corso dell'esecuzione del rapporto di finanziamento, dalla e concretizzatosi nella revoca del contributo: Controparte_1
a) riteneva non applicabile l'invocato istituto della “disapplicazione”, poiché l'atto amministrativo di revoca del finanziamento non veniva in rilievo quale provvedimento autoritativo, bensì quale presupposto di fatto del dedotto inadempimento, sicché il invocava il proprio diritto Parte_1
soggettivo alla conservazione degli importi già concessi e da riscuotere;
b) condivideva quanto dedotto dalla , ovvero che Controparte_1
se una ditta avesse scelto di ricorrere ad un finanziamento bancario per l'acquisto dei beni oggetto del programma di investimento da realizzare, avrebbe dovuto stipulare un cosiddetto “mutuo di scopo”, ovverosia un contratto in virtù del quale la stessa ditta doveva ricevere dalla banca i capitali necessari per procedere alla realizzazione dell'investimento approvato, ciò che nella specie non era avvenuto , come risultava dalla documentazione in atti, cioè dalla domanda di prima erogazione del contributo e dalla documentazione finale di spesa, da cui risultava che la società attrice aveva ottenuto la erogazione del finanziamento in data 26 luglio 2010, cioè quando tutte le fatture inerenti ai beni ed ai servizi oggetto dell'investimento risultavano essere state già pagate. Deduceva che la società attrice aveva violato l'art. 15 co. 2 lett. c) del Disciplinare, che fissava, tra i casi di revoca totale dell'agevolazione, la “mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 5 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Disciplinare”, non destinando il finanziamento all'acquisto dei beni oggetto dell'investimento, acquistati con risorse proprie e con la copertura del 60% della complessiva spesa prevista per la realizzazione del programma approvato, comportando una variazione del programma di investimento, che, obbligatoriamente, doveva essere comunicato (così come previsto dall'art. 14 comma 1 del Disciplinare), cosa che non era avvenuta;
.
c) segnalava altresì l'inadempimento, quanto meno parziale, da parte del , che aveva sostenuto spese relative all'acquisto di un Parte_1
impianto di incartonamento per la pasta corta, non previsto nel programma iniziale d'investimento, ponendo in essere un'altra variazione
(oltre quella dell'acquisto con risorse proprie dei macchinari) non comunicata, al programma di investimento;
Il Tribunale concludeva che l'atto di revoca della Controparte_1
risultava legittimo e, pertanto, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in €
9.694,00 oltre spese generali IVA e CPA.
4. Con citazione notificata il 22 maggio 2019, la Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, formulando
[...]
quattro motivi di doglianza di cui si dirà in prosieguo, e chiedendo di: 1) accertare e dichiarare il diritto del all'erogazione Parte_1
del contributo regionale riconosciuto con D.D. 12 del 29.1.2009 nonché
l'illegittimità del recesso intervenuto con decreto n. 644 del 14.11.2012 - eventualmente previa disapplicazione di ogni atto che si rivelasse contrario alla legge - condannando, per l'effetto, la , in persona Controparte_1
del Presidente della Giunta p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 750.000,00 (settecentocinquantamila), o in quella maggior o minor somma che verrà accertata, ovvero nella misura che il G.U. in seguito alle risultanze processuali ed ai sensi dell'art. 1226 c.c. riterrà equo
e giusto liquidare, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal 14.11.2012 sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare altresì la
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 6 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
5. La si è ritualmente costituita in giudizio con Controparte_1
comparsa del 13 settembre 2019, impugnando e contestando l'avverso atto di appello perché improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato e non provato in fatto ed in diritto, riproponendo tutte le eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado, nonché chiedendo la condanna alle spese dell'appellante.
6. All'udienza del 23 settembre 2025, la Corte si è riservata la decisione con la concessione dei termini di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto.
II. Il primo ed il quarto motivo dell'appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno rigettati in quanto infondati.
Con essi, l'appellante lamenta, da un lato, che il Tribunale ha erroneamente escluso l'istituto della disapplicazione pur potendo accertare, perché rientrante nella sua giurisdizione, l'illegittimità del provvedimento di revoca, che il aveva espressamente richiesto Parte_1
di disapplicare, dall'altro lato che, sempre erroneamente, non ha dato conto del difetto di partecipazione procedimentale e della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, avendo la dopo Controparte_1
l'avvio del procedimento di revoca e dopo solo due giorni che la società aveva presentato le sue osservazioni, emesso direttamente il provvedimento di revoca senza motivare sulle osservazioni presentate.
A giudizio della Corte, infatti, i detti vizi sono tipici del processo dinnanzi al giudice amministrativo, che valuta la legittimità del provvedimento amministrativo di revoca, anche per violazione del principio della partecipazione procedimentale.
Nella specie, al contrario, il giudice ordinario, investito, del potere di
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 7 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
accertare l'inadempimento, non è tenuto a disapplicare l'atto di revoca del contributo ritenuto illegittimo, poiché esso va assimilato ad un atto ricognitivo dell'inadempimento del debitore alle obbligazioni assunte, ovvero ad una dichiarazione di sopravvenienza di un fatto oggetto di accertamenti, cui il disciplinare ricollega l'effetto di decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'amministrazione possa valutare della rispondenza o meno all'interesse pubblico del mantenimento della disponibilità del contributo stesso da parte del beneficiario (cfr. sul punto,
Cass. S.U. n. 10373/1997).
Ne consegue che l'esame di tale atto si inserisce nell'accertamento che il giudice ordinario è tenuto a fare sull'esistenza del dedotto inadempimento, sicché il fatto che esso è stato adottato contra legem può essere valutato solo al fine di escludere il dedotto inadempimento;
parimenti deve dirsi per le contestate violazioni procedimentali, il cui esame rileverà sotto il medesimo profilo dell'esistenza del dedotto inadempimento.
Parimenti, sul difetto di motivazione in ordine alle osservazioni va da sé che la dopo averle ricevute, le ha ritenute implicitamente CP_1
infondate e non vi era necessità di motivare su tale intendimento.
III. Vanno, invece, ritenuti fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame.
Con essi il lamenta che il Tribunale si sia appiattito sulle Parte_1
difese della , senza considerare che la società non aveva violato CP_1
nessuna normativa nazionale o regionale e, prima ancora, di origine comunitaria e che, viceversa, l'impresa si era attenuta a quanto prescritto nel Disciplinare 417/2018, nell'avviso pubblicato dalla e, prima CP_1
ancora, a quanto stabilito dalla legge regionale n. 12/2007 e dal regolamento regionale n. 5/2007.
III.1. Nello specifico, col secondo motivo, la società si duole del fatto che il primo Giudice abbia equiparato il finanziamento erogato dal Banco di Napoli ad un mutuo di scopo - qualificazione suggerita dalla , CP_1
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 8 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ma non ravvisabile nella delibera di revoca - ed abbia sostanzialmente ritenuto che la condotta del - consistente nell'acquisto di vari Parte_1
macchinari, in cui si sostanziava il programma d'investimento per il quale esso aveva presentato domanda di contributi, con risorse proprie anteriormente all'erogazione del finanziamento della banca - configurava un motivo espresso di revoca del contributo previsto dall'art. 15, co. 2, lett. c) del Disciplinare, secondo cui la revoca totale del contributo era pervista per il caso di “mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel Disciplinare” nonché dall'art. 14 del medesimo disciplinare, configurandosi una variazione del programma non comunicata alla Regione.
L'appellante, al contrario, sostiene:
a) che nessuna rilevanza aveva, rispetto all'investimento effettuato, il momento in cui veniva erogato il finanziamento, sempre che si fosse realizzato l'investimento ammesso a contributo;
b) che l'unico dato temporale rilevante, previsto a pena d'inammissibilità del contributo, era quello dell'ammissione del contributo, nel senso che l'investimento doveva seguire e non precedere l'ammissione a contributo pubblico;
c) che, nella specie, nessuna variazione rilevante si era realizzata, non risultando essersi verificato nessuno dei presupposti indicati nell'art. 14 del Disciplinare, ai fini della mancata conferma del contributo.
La tesi del - ad avviso della Corte - è fondata per i seguenti Parte_1
motivi.
In primis, nessuna norma contenuta nella legge regionale n.
12/2007 ovvero nel regolamento regionale n. 5/2007 ovvero nel
Disciplinare 417/2008 e neanche nell'avviso pubblicato dalla Regione faceva riferimento al fatto che l'investimento doveva seguire la concreta erogazione del finanziamento da parte dell'istituto bancario prescelto dal richiedente il contributo;
l'unico dato temporale rilevante era quello per cui la concreta erogazione del contributo doveva avvenire - su richiesta Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 9 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'istituto bancario finanziatore prescelto e dopo che l'investimento era già concluso – nel termine di 18 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni. Ebbene, nel caso in esame la concessione del contributo al era avvenuta in data 29 gennaio 2009, Parte_1
comunicata il 30 gennaio 2009, sicché la richiesta di concreta erogazione del contributo doveva avvenire – come effettivamente verificatosi - entro il 30 luglio 2010, a pena di decadenza dal beneficio.
Tale fattore, non contestato dalla , consentiva di stabilire CP_1
che per poter fruire in concreto del contributo pubblico, nella specie quantificato (tra contributo in conto interessi ed in conto capitale) in
750.000,00 €, la società richiedente non solo doveva essere stata ammessa a contributo, ma doveva avere già realizzato l'investimento, per il quale aveva presentato domanda, non importa se con risorse proprie
(che in ogni caso non potevano essere inferiori al 25%, come previsto dall'art. 5, co. 5 del Disciplinare, senza prevedere un limite massimo) oppure tramite somme già erogate dalla banca prescelta come cofinanziatore del programma d'investimento.
Né può ritenersi che la norma dell'art. 15, co. 2 lett. c) del
Disciplinare che stabiliva la revoca totale del contributo per la” mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel
Disciplinare”, obbligasse il richiedente il contributo ad attendere la concreta erogazione del finanziamento per potere iniziare il proprio investimento e, con i fondi ricevuti, comprare i macchinari dichiarati nel proprio programma d'investimento.
Una tale interpretazione della norma non trova conferma negli atti e, del resto, essa non è stata adottata neanche dalla banca finanziatrice, che non solo non ha mai qualificato il proprio finanziamento come mutuo di scopo, ma neppure aveva fatto valere la risoluzione del finanziamento per mancata destinazione agli scopi previsti dalla legge;
anzi, aveva stipulato il contratto di finanziamento in data 15 luglio 2010, provvedendo ad accreditare sul conto dedicato n. 1000/1966, acceso dal Parte_1
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 10 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
al solo fine di rendicontare le spese sostenute per l'investimento, Pt_1
la somma finanziata di 1.200.000,00 € in data 29 luglio 2010 (cfr. estratti conto), cioè dopo 14 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, sicché sarebbe stato illogico sostenere - in adesione all'interpretazione della , fatta propria dal Tribunale - che la potesse avere CP_1 Parte_1
un solo giorno per poter stipulare i contratti di acquisto dei macchinari dalle ditte venditrici prescelte nel programma d'investimento.
A tal riguardo, infatti, va ricordato che al 30 luglio 2010 era fissata la scadenza del termine per richiedere, a pena di decadenza, l'erogazione del contributo alla (per la parte di sua competenza) ed a quella data CP_1
doveva essere stato già realizzato l'investimento ed erogato concretamente il finanziamento, tanto è vero che il medesimo Banco di
Napoli, con lettera del 24 giugno 2010 (antecedente, cioè, la concreta erogazione della somma finanziata avvenuta il 29 luglio 2010) indirizzata al
, esortava quest'ultimo a fargli pervenire la documentazione Parte_1
necessaria per la domanda di erogazione del contributo, tra cui le fatture relative agli investimenti realizzati.
A conferma di una tale interpretazione vi è quanto stabilito dall'Avviso pubblicato dalla (cfr. pag. 4) secondo cui erano CP_1
ammissibili gli investimenti realizzati successivamente alla data in cui la comunicava la concessione delle agevolazioni, nonché dall'art. 13, CP_1
co. 9 del Disciplinare, che subordinava l'erogazione del contributo in conto interessi all'effettivo sostenimento delle spese da parte dell'impresa beneficiaria ovvero all'effettiva erogazione del finanziamento, facendo intendere che l'esborso delle prime da parte dell'impresa richiedente il contributo poteva anche precedere l'erogazione del finanziamento.
Del resto, anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che ciò che conta per poter ottenere i contributi è avere eseguito le opere d'investimento addirittura dopo la presentazione della domanda, senza neppure attendere – come invece avvenuto nel caso in esame - l'ammissione al contributo pubblico (cfr. Cass. 10856/2024,
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 11 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
secondo cui “in tema di agevolazioni in favore delle imprese ai sensi del d.l.
n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 della Commissione europea, recepita con d.m.
Ministero Industria del 14 luglio 2000, per il periodo compreso tra gli anni
2000 e 2006, le domande volte all'ottenimento del contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, dovendo altrimenti essere revocati i benefici che, ciò nonostante, siano stati concessi, fermo restando che il relativo accertamento temporale non va limitato al controllo dell'esecuzione di opere che integrano l'attuazione materiale del programma, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, idonea
a dimostrare l'avvio del progetto, al fine di verificare se ricorra un diretto legame tra la decisione di investimento e il contributo e se l'agevolazione, integrante l'aiuto di Stato, abbia assolto in concreto la funzione incentivante che la caratterizza”) (sottolineatura dello scrivente relatore).
La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato la funzione incentivante del contributo, volto all'esecuzione di investimenti che, in sua assenza,
l'impresa non avrebbe mai realizzato. In tale ottica è evidente che non può sanzionarsi con la revoca del contributo l'impresa che, dopo l'ammissione al contributo e dopo aver ottenuto l'impegno di finanziamento della banca prescelta (nella specie, il Banco di Napoli S.p.A. si era impegnato già a partire dal 10 luglio 2008 e, poi, in data 2 luglio 2009 e 30 giugno 2010 a concedere al un mutuo per l'importo di 1.200.000,00 €) ha Parte_1
deciso di attuare l'investimento con mezzi propri, così realizzando i fini stabiliti dalla legge senza attendere l'erogazione di somme da parte della banca, certa poi di ottenere il rimborso di quanto anticipato.
In ogni caso, anche se si volesse considerare la condotta posta in essere dal (quella cioè di utilizzare risorse proprie per Parte_1
l'esecuzione del programma d'investimento anziché quelle messe a disposizione della banca finanziatrice) come inadempimento agli obblighi assunti - ciò che, come detto, si è motivatamente escluso, stante anche la piena fungibilità del danaro – tale inadempimento non può rivestire il
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 12 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
carattere della “gravità” richiesto dall'art. 1455 c.c. per ottenere la risoluzione del contratto, cui è equiparata la revoca del contributo da parte della . Controparte_1
Neppure può sostenersi che costituisca giusta causa di revoca del contributo il fatto - oggetto del terzo motivo di gravame- che il Parte_1
aveva destinato parte delle risorse all'acquisto di un terzo macchinario, cioè l'incartonatrice automatica, non ricompresa nel programma d'investimento presentato alla , giacché tale impianto - a CP_1
differenza di quanto sostenuto dalla nel decreto di Controparte_1
revoca - si presentava come funzionalmente equivalente a quelli inseriti nel programma, come attestato nella perizia giurata depositata dal
, e non risultava superare il limite massimo della somma investita Parte_1
di 1.500.000,00 €. Ne consegue che non risulta neppure esistente la causa di revoca parziale del contributo allegata dalla di cui all'art. 15, co. CP_1
1, lett. f) del Disciplinare, secondo cui determina tale revoca “avere realizzato investimenti non funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo”.
Infine, risulta dagli atti che la aveva Parte_1
presentato il certificato camerale contrassegnato dal nulla osta antimafia, di cui la stessa società aveva fatto richiesta al prefetto competente, sicché neppure tale motivo poteva determinare, di per sé solo, la revoca totale del contributo.
Tali condotte, infatti, non hanno in alcun modo compromesso l'interesse della al raggiungimento dell'obiettivo di innovazione e CP_1
sviluppo.
Neanche potrebbe sostenersi che abbia costituito inadempimento grave degli obblighi assunti con il programma il fatto che il non Parte_1
abbia preventivamente comunicato alla la diversa modalità di CP_1
attuazione dell'investimento, non risultando tale variazione rientrare tra quelle specificamente indicate dall'art.14 del Disciplinare per la conferma del contributo concesso (l'art. 14, infatti, stabilisce che per la conferma del
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 13 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
contributo concesso devono essere comunicate dalle Banche le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento, al programma di investimento, inteso come finalità, e della proprietà delle aziende finanziate).
Né risultano in atti altre cause di revoca del contributo stabilite dal
Disciplinare, peraltro neppure accennate dalla (cfr. art. Controparte_1
15, co. 2, lett. j, secondo cui sono cause di revoca di tale del contributo
“tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia d regimi di aiuto, nonché dal disciplinare”); nulla la ha CP_1
dedotto in merito a tali eventuali “ulteriori casi”.
III.2. Consegue che, in assenza di legittime cause di revoca del contributo, la di certo non poteva vedersi negare il Parte_1
diritto di ottenere la somma di 750.000,00 €, già riconosciuta a suo favore con decreto regionale n. 12 del 29 gennaio 2019.
IV. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la va condannata al pagamento Controparte_1
dell'importo di 750.000,00 € a favore del Parte_1
con esclusione della richiesta rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta, e con attribuzione degli interessi legali dal 14 novembre 2012, come richiesto dal , sino al soddisfo. Parte_1
V. Tenuto conto della riforma della sentenza appellata e dell'esito complessivo della lite, la Corte è tenuta a liquidare, in favore della parte vittoriosa le spese del doppio grado, che Parte_1
vanno poste a carico della nel rispetto del principio di Controparte_1
soccombenza. In applicazione dei parametri indicati nel decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tali spese vanno liquidate tenendo conto della qualità e quantità della prestazione, applicando lo scaglione di valore corrispondente al decisum (scaglione da
520.001,00 a 1.000.000,00).
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 14 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Esse si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 14.800,00 per compensi oltre spese generali al 15 % e 1.493,00 € per spese vive sostenute (c.u. e marca da bollo), oltre eventuali accessori. Per l'appello, in € 13.200,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed eventuali accessori (non vi è prova del pagamento del c.u. e della marca da bollo).
TOTALE GENERALE, € 33.693,00 .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla società nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
10293/2018, depositata il 26 novembre 2018, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda del e, per Parte_1
l'effetto, accertato il diritto di quest'ultimo ad ottenere il contributo regionale riconosciutogli con D.D. n. 12 del 29 gennaio 2009, condanna la al pagamento in suo favore dell'importo di 750.000,00 Controparte_1
€, oltre interessi legali dal 14 novembre 2012 al soddisfo;
2. condanna la a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1
del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 33.693,00 oltre eventuali altri accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore dr.ssa Caterina Molfino dr.ssa Giuseppa D'Inverno
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 15 di 15
c. Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
10293/2018, depositata il 26 novembre 2018, iscritto al n. 2587/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 23 settembre 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Cutolo (c.f.
) e DR FF (c.f. ) C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E la (c.f. ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lauritano (c.f.
) C.F._3
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2014 la
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo o Parte_1 Parte_1
società) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il
[...]
contributo da quest'ultima riconosciutole con D.D. n. 12 del 29 gennaio REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2009 nonché - previa disapplicazione di ogni atto contrario alle legge -
l'illegittimità del recesso esercitato dalla con decreto n.644 del 14 CP_1
novembre 2012, condannando, per l'effetto, la al pagamento in CP_1
suo favore dell'importo di 750.000,00 € o di quella somma maggiore o minore che fosse stata accertata o riconosciuta equa dal Giudice in seguito alle risultanze processuali, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dal 14 novembre 2012 sino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Deduceva al riguardo:
- che la società svolge(va) attività di produzione, confezionamento e commercializzazione in Italia ed all'estero di paste alimentari e prodotti affini;
- che la ai sensi dell'art. 5 L.R. 12/2007 e del Controparte_1
d.lgs 123/98, nonché in attuazione dei regolamenti CE 1628/2006,
70/2001 e 1998/2006, aveva pubblicato sul BURC n. 17 del 28 aprile 2008, un avviso di partecipazione alle procedure valutative per la concessione di incentivi per l'innovazione e sviluppo;
- che con Disciplinare approvato con decreto della Giunta Regionale
n. 417 del 7 marzo 2008, si era chiarito che tali incentivi erano destinati alle piccole e medie imprese che avessero intenzione di realizzare programmi di investimento iniziale (costruzione e estensione dello stabilimento, diversificazione ed implementazione della produzione) mediante il ricorso al finanziamento bancario, consistenti nell'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi, o al sostenimento di spese per servizi e consulenza di carattere straordinario;
- che la società - in relazione ad un investimento di carattere tecnologico di circa 1.500.000,00 €, destinato all'acquisto di un impianto automatico per il confezionamento di pasta corta a doppio fondo quadro, completo di impianto di pesatura (ditta Ricciarelli S.p.A.) nonché di impianto di palettizzazione per linee termoretraibili a supporto dell'impianto di confezionamento (della ditta Morelli S.a.s.) - aveva deciso di fare domanda di accesso agli incentivi regionali;
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 2 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- a tal fine, aveva chiesto al Banco di Napoli un finanziamento di
1.200.000,00 € finalizzato al citato investimento e, contestualmente, in data 10 luglio 2008, tale banca, quale intermediario in possesso dei relativi requisiti, aveva presentato, nell'interesse del , al Parte_1 [...]
(cd. MCC), scelto dalla come soggetto Controparte_2 Controparte_1
gestore delle pratiche istruttorie, domanda di contributo;
- che, a seguito di istruttoria positiva della MCC del 16 dicembre
2008, la con D.D. n. 12 del 29 gennaio 2009 aveva Controparte_1
accolto la domanda del riconoscendo a tale società un Parte_1
contributo complessivo di 750.000,00 € (di cui € 413.250,00 per il contributo in conto interessi e € 336.750 in conto capitale in conto capitale), a condizione che l'investimento sarebbe stato realizzato nei 18 mesi successivi;
- che, per rispettare tale termine, il aveva acceso un conto Parte_1
corrente presso il Banco di Napoli riservato a tale investimento, su cui riportare il finanziamento dell'istituto e l'acquisto dei beni oggetto del contributo, ma, anziché aspettare l'erogazione concreta del finanziamento, aveva acquistato con risorse proprie i macchinari oggetto del contributo regionale, sebbene poi anche il finanziamento fosse intervenuto nei termini indicati, con l'erogazione dell'importo richiesto di
1.200.000,00 €, da restituire entro l'8 gennaio 2015, in venti rate, con interessi;
- che, a questo punto, a fronte della richiesta del di Parte_1
erogazione del contributo, la previa richiesta alla Controparte_1
società di presentazione di osservazioni, poi puntualmente depositate, aveva adottato la nota n. 747435 del 12 ottobre 2012, avviando il procedimento di revoca del contributo concesso per violazione dell'art. 15, punto 2 lett. c) del Disciplinare a causa della “mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel disciplinare”;
-nello specifico, la gli aveva contestato tre condotte non CP_1
conformi a quanto indicato nel Disciplinare: a) di avere acquistato i
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 3 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
macchinari prima dell'erogazione del finanziamento bancario, b) di avere acquistato un impianto non omologo a quello indicato nel programma di investimento, c) di avere presentato in sede di ammissione del beneficio, un certificato camerale privo della dicitura antimafia;
- che, nonostante le difese del , la gli aveva Parte_1 CP_1
revocato - a dire del primo illegittimamente - il contributo.
Concludeva come in epigrafe.
2. La si costituiva in giudizio il 15 maggio 2014, Controparte_1
eccependo l'infondatezza della domanda per mancato rispetto degli impegni assunti in sede di accettazione del contributo, con conseguente revoca totale delle agevolazioni, con vittoria delle spese di lite. Nello specifico, deduceva che la condotta del non era stata rispettosa Parte_1
di quanto previsto dal regime di aiuti, che stabiliva che l'investimento doveva essere realizzato mediante il ricorso al finanziamento bancario ovvero a contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore al 40% del programma di investimento, che nella specie, l'investimento era stato di 1.500.000,00 €, di cui 1.125.000,00 € avrebbe dovuto essere coperto con il “finanziamento bancario” ed il restante con risorse proprie dell'impresa, come previsto dagli artt. 5, co. 4 e comma 6 e dall'art. 15, comma 2 del disciplinare, dai quali poteva evincersi- a detta della CP_1
che il contratto di finanziamento stipulato con la Banca doveva essere qualificato come mutuo di scopo, sicché il programma di investimento avrebbe dovuto essere realizzato con i soldi ricevuti dalla banca, ciò che nella specie non era avvenuto perché le fatture oggetto dei beni acquistati erano state già pagate dal con risorse proprie all'epoca Parte_1
dell'erogazione del finanziamento avvenuta in data 26 luglio 2010; inoltre, il aveva acquistato anche un impianto di incartonamento Parte_1
automatico non previsto nel programma di investimento, presentato senza nulla comunicare, ed a tal riguardo, il Disciplinare prevedeva variazioni al programma possibili solo per beni funzionalmente equivalenti a quelli approvati, caratteristica che, nella specie, non si era rinvenuta
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 4 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
nella perizia giurata del perito , inviata a difesa dal Persona_1
, che aveva attestato soltanto che tale impianto ricopriva “le Parte_1
potenzialità produttive previste dallo stesso”, sicché ciò avrebbe dovuto portare, quanto meno e con riguardo al costo di tale macchinario, alla revoca parziale del contributo concesso.
3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda attorea ritenendola infondata.
In particolare, previa qualificazione della domanda proposta dall'attrice come azione di accertamento dell'inadempimento posto in essere nel corso dell'esecuzione del rapporto di finanziamento, dalla e concretizzatosi nella revoca del contributo: Controparte_1
a) riteneva non applicabile l'invocato istituto della “disapplicazione”, poiché l'atto amministrativo di revoca del finanziamento non veniva in rilievo quale provvedimento autoritativo, bensì quale presupposto di fatto del dedotto inadempimento, sicché il invocava il proprio diritto Parte_1
soggettivo alla conservazione degli importi già concessi e da riscuotere;
b) condivideva quanto dedotto dalla , ovvero che Controparte_1
se una ditta avesse scelto di ricorrere ad un finanziamento bancario per l'acquisto dei beni oggetto del programma di investimento da realizzare, avrebbe dovuto stipulare un cosiddetto “mutuo di scopo”, ovverosia un contratto in virtù del quale la stessa ditta doveva ricevere dalla banca i capitali necessari per procedere alla realizzazione dell'investimento approvato, ciò che nella specie non era avvenuto , come risultava dalla documentazione in atti, cioè dalla domanda di prima erogazione del contributo e dalla documentazione finale di spesa, da cui risultava che la società attrice aveva ottenuto la erogazione del finanziamento in data 26 luglio 2010, cioè quando tutte le fatture inerenti ai beni ed ai servizi oggetto dell'investimento risultavano essere state già pagate. Deduceva che la società attrice aveva violato l'art. 15 co. 2 lett. c) del Disciplinare, che fissava, tra i casi di revoca totale dell'agevolazione, la “mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 5 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Disciplinare”, non destinando il finanziamento all'acquisto dei beni oggetto dell'investimento, acquistati con risorse proprie e con la copertura del 60% della complessiva spesa prevista per la realizzazione del programma approvato, comportando una variazione del programma di investimento, che, obbligatoriamente, doveva essere comunicato (così come previsto dall'art. 14 comma 1 del Disciplinare), cosa che non era avvenuta;
.
c) segnalava altresì l'inadempimento, quanto meno parziale, da parte del , che aveva sostenuto spese relative all'acquisto di un Parte_1
impianto di incartonamento per la pasta corta, non previsto nel programma iniziale d'investimento, ponendo in essere un'altra variazione
(oltre quella dell'acquisto con risorse proprie dei macchinari) non comunicata, al programma di investimento;
Il Tribunale concludeva che l'atto di revoca della Controparte_1
risultava legittimo e, pertanto, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in €
9.694,00 oltre spese generali IVA e CPA.
4. Con citazione notificata il 22 maggio 2019, la Parte_1
ha proposto appello avverso tale sentenza, formulando
[...]
quattro motivi di doglianza di cui si dirà in prosieguo, e chiedendo di: 1) accertare e dichiarare il diritto del all'erogazione Parte_1
del contributo regionale riconosciuto con D.D. 12 del 29.1.2009 nonché
l'illegittimità del recesso intervenuto con decreto n. 644 del 14.11.2012 - eventualmente previa disapplicazione di ogni atto che si rivelasse contrario alla legge - condannando, per l'effetto, la , in persona Controparte_1
del Presidente della Giunta p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 750.000,00 (settecentocinquantamila), o in quella maggior o minor somma che verrà accertata, ovvero nella misura che il G.U. in seguito alle risultanze processuali ed ai sensi dell'art. 1226 c.c. riterrà equo
e giusto liquidare, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal 14.11.2012 sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare altresì la
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 6 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
5. La si è ritualmente costituita in giudizio con Controparte_1
comparsa del 13 settembre 2019, impugnando e contestando l'avverso atto di appello perché improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato e non provato in fatto ed in diritto, riproponendo tutte le eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado, nonché chiedendo la condanna alle spese dell'appellante.
6. All'udienza del 23 settembre 2025, la Corte si è riservata la decisione con la concessione dei termini di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto.
II. Il primo ed il quarto motivo dell'appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno rigettati in quanto infondati.
Con essi, l'appellante lamenta, da un lato, che il Tribunale ha erroneamente escluso l'istituto della disapplicazione pur potendo accertare, perché rientrante nella sua giurisdizione, l'illegittimità del provvedimento di revoca, che il aveva espressamente richiesto Parte_1
di disapplicare, dall'altro lato che, sempre erroneamente, non ha dato conto del difetto di partecipazione procedimentale e della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, avendo la dopo Controparte_1
l'avvio del procedimento di revoca e dopo solo due giorni che la società aveva presentato le sue osservazioni, emesso direttamente il provvedimento di revoca senza motivare sulle osservazioni presentate.
A giudizio della Corte, infatti, i detti vizi sono tipici del processo dinnanzi al giudice amministrativo, che valuta la legittimità del provvedimento amministrativo di revoca, anche per violazione del principio della partecipazione procedimentale.
Nella specie, al contrario, il giudice ordinario, investito, del potere di
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 7 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
accertare l'inadempimento, non è tenuto a disapplicare l'atto di revoca del contributo ritenuto illegittimo, poiché esso va assimilato ad un atto ricognitivo dell'inadempimento del debitore alle obbligazioni assunte, ovvero ad una dichiarazione di sopravvenienza di un fatto oggetto di accertamenti, cui il disciplinare ricollega l'effetto di decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l'amministrazione possa valutare della rispondenza o meno all'interesse pubblico del mantenimento della disponibilità del contributo stesso da parte del beneficiario (cfr. sul punto,
Cass. S.U. n. 10373/1997).
Ne consegue che l'esame di tale atto si inserisce nell'accertamento che il giudice ordinario è tenuto a fare sull'esistenza del dedotto inadempimento, sicché il fatto che esso è stato adottato contra legem può essere valutato solo al fine di escludere il dedotto inadempimento;
parimenti deve dirsi per le contestate violazioni procedimentali, il cui esame rileverà sotto il medesimo profilo dell'esistenza del dedotto inadempimento.
Parimenti, sul difetto di motivazione in ordine alle osservazioni va da sé che la dopo averle ricevute, le ha ritenute implicitamente CP_1
infondate e non vi era necessità di motivare su tale intendimento.
III. Vanno, invece, ritenuti fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame.
Con essi il lamenta che il Tribunale si sia appiattito sulle Parte_1
difese della , senza considerare che la società non aveva violato CP_1
nessuna normativa nazionale o regionale e, prima ancora, di origine comunitaria e che, viceversa, l'impresa si era attenuta a quanto prescritto nel Disciplinare 417/2018, nell'avviso pubblicato dalla e, prima CP_1
ancora, a quanto stabilito dalla legge regionale n. 12/2007 e dal regolamento regionale n. 5/2007.
III.1. Nello specifico, col secondo motivo, la società si duole del fatto che il primo Giudice abbia equiparato il finanziamento erogato dal Banco di Napoli ad un mutuo di scopo - qualificazione suggerita dalla , CP_1
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 8 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ma non ravvisabile nella delibera di revoca - ed abbia sostanzialmente ritenuto che la condotta del - consistente nell'acquisto di vari Parte_1
macchinari, in cui si sostanziava il programma d'investimento per il quale esso aveva presentato domanda di contributi, con risorse proprie anteriormente all'erogazione del finanziamento della banca - configurava un motivo espresso di revoca del contributo previsto dall'art. 15, co. 2, lett. c) del Disciplinare, secondo cui la revoca totale del contributo era pervista per il caso di “mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel Disciplinare” nonché dall'art. 14 del medesimo disciplinare, configurandosi una variazione del programma non comunicata alla Regione.
L'appellante, al contrario, sostiene:
a) che nessuna rilevanza aveva, rispetto all'investimento effettuato, il momento in cui veniva erogato il finanziamento, sempre che si fosse realizzato l'investimento ammesso a contributo;
b) che l'unico dato temporale rilevante, previsto a pena d'inammissibilità del contributo, era quello dell'ammissione del contributo, nel senso che l'investimento doveva seguire e non precedere l'ammissione a contributo pubblico;
c) che, nella specie, nessuna variazione rilevante si era realizzata, non risultando essersi verificato nessuno dei presupposti indicati nell'art. 14 del Disciplinare, ai fini della mancata conferma del contributo.
La tesi del - ad avviso della Corte - è fondata per i seguenti Parte_1
motivi.
In primis, nessuna norma contenuta nella legge regionale n.
12/2007 ovvero nel regolamento regionale n. 5/2007 ovvero nel
Disciplinare 417/2008 e neanche nell'avviso pubblicato dalla Regione faceva riferimento al fatto che l'investimento doveva seguire la concreta erogazione del finanziamento da parte dell'istituto bancario prescelto dal richiedente il contributo;
l'unico dato temporale rilevante era quello per cui la concreta erogazione del contributo doveva avvenire - su richiesta Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 9 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'istituto bancario finanziatore prescelto e dopo che l'investimento era già concluso – nel termine di 18 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni. Ebbene, nel caso in esame la concessione del contributo al era avvenuta in data 29 gennaio 2009, Parte_1
comunicata il 30 gennaio 2009, sicché la richiesta di concreta erogazione del contributo doveva avvenire – come effettivamente verificatosi - entro il 30 luglio 2010, a pena di decadenza dal beneficio.
Tale fattore, non contestato dalla , consentiva di stabilire CP_1
che per poter fruire in concreto del contributo pubblico, nella specie quantificato (tra contributo in conto interessi ed in conto capitale) in
750.000,00 €, la società richiedente non solo doveva essere stata ammessa a contributo, ma doveva avere già realizzato l'investimento, per il quale aveva presentato domanda, non importa se con risorse proprie
(che in ogni caso non potevano essere inferiori al 25%, come previsto dall'art. 5, co. 5 del Disciplinare, senza prevedere un limite massimo) oppure tramite somme già erogate dalla banca prescelta come cofinanziatore del programma d'investimento.
Né può ritenersi che la norma dell'art. 15, co. 2 lett. c) del
Disciplinare che stabiliva la revoca totale del contributo per la” mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel
Disciplinare”, obbligasse il richiedente il contributo ad attendere la concreta erogazione del finanziamento per potere iniziare il proprio investimento e, con i fondi ricevuti, comprare i macchinari dichiarati nel proprio programma d'investimento.
Una tale interpretazione della norma non trova conferma negli atti e, del resto, essa non è stata adottata neanche dalla banca finanziatrice, che non solo non ha mai qualificato il proprio finanziamento come mutuo di scopo, ma neppure aveva fatto valere la risoluzione del finanziamento per mancata destinazione agli scopi previsti dalla legge;
anzi, aveva stipulato il contratto di finanziamento in data 15 luglio 2010, provvedendo ad accreditare sul conto dedicato n. 1000/1966, acceso dal Parte_1
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 10 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
al solo fine di rendicontare le spese sostenute per l'investimento, Pt_1
la somma finanziata di 1.200.000,00 € in data 29 luglio 2010 (cfr. estratti conto), cioè dopo 14 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, sicché sarebbe stato illogico sostenere - in adesione all'interpretazione della , fatta propria dal Tribunale - che la potesse avere CP_1 Parte_1
un solo giorno per poter stipulare i contratti di acquisto dei macchinari dalle ditte venditrici prescelte nel programma d'investimento.
A tal riguardo, infatti, va ricordato che al 30 luglio 2010 era fissata la scadenza del termine per richiedere, a pena di decadenza, l'erogazione del contributo alla (per la parte di sua competenza) ed a quella data CP_1
doveva essere stato già realizzato l'investimento ed erogato concretamente il finanziamento, tanto è vero che il medesimo Banco di
Napoli, con lettera del 24 giugno 2010 (antecedente, cioè, la concreta erogazione della somma finanziata avvenuta il 29 luglio 2010) indirizzata al
, esortava quest'ultimo a fargli pervenire la documentazione Parte_1
necessaria per la domanda di erogazione del contributo, tra cui le fatture relative agli investimenti realizzati.
A conferma di una tale interpretazione vi è quanto stabilito dall'Avviso pubblicato dalla (cfr. pag. 4) secondo cui erano CP_1
ammissibili gli investimenti realizzati successivamente alla data in cui la comunicava la concessione delle agevolazioni, nonché dall'art. 13, CP_1
co. 9 del Disciplinare, che subordinava l'erogazione del contributo in conto interessi all'effettivo sostenimento delle spese da parte dell'impresa beneficiaria ovvero all'effettiva erogazione del finanziamento, facendo intendere che l'esborso delle prime da parte dell'impresa richiedente il contributo poteva anche precedere l'erogazione del finanziamento.
Del resto, anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che ciò che conta per poter ottenere i contributi è avere eseguito le opere d'investimento addirittura dopo la presentazione della domanda, senza neppure attendere – come invece avvenuto nel caso in esame - l'ammissione al contributo pubblico (cfr. Cass. 10856/2024,
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 11 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
secondo cui “in tema di agevolazioni in favore delle imprese ai sensi del d.l.
n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 della Commissione europea, recepita con d.m.
Ministero Industria del 14 luglio 2000, per il periodo compreso tra gli anni
2000 e 2006, le domande volte all'ottenimento del contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, dovendo altrimenti essere revocati i benefici che, ciò nonostante, siano stati concessi, fermo restando che il relativo accertamento temporale non va limitato al controllo dell'esecuzione di opere che integrano l'attuazione materiale del programma, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, idonea
a dimostrare l'avvio del progetto, al fine di verificare se ricorra un diretto legame tra la decisione di investimento e il contributo e se l'agevolazione, integrante l'aiuto di Stato, abbia assolto in concreto la funzione incentivante che la caratterizza”) (sottolineatura dello scrivente relatore).
La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato la funzione incentivante del contributo, volto all'esecuzione di investimenti che, in sua assenza,
l'impresa non avrebbe mai realizzato. In tale ottica è evidente che non può sanzionarsi con la revoca del contributo l'impresa che, dopo l'ammissione al contributo e dopo aver ottenuto l'impegno di finanziamento della banca prescelta (nella specie, il Banco di Napoli S.p.A. si era impegnato già a partire dal 10 luglio 2008 e, poi, in data 2 luglio 2009 e 30 giugno 2010 a concedere al un mutuo per l'importo di 1.200.000,00 €) ha Parte_1
deciso di attuare l'investimento con mezzi propri, così realizzando i fini stabiliti dalla legge senza attendere l'erogazione di somme da parte della banca, certa poi di ottenere il rimborso di quanto anticipato.
In ogni caso, anche se si volesse considerare la condotta posta in essere dal (quella cioè di utilizzare risorse proprie per Parte_1
l'esecuzione del programma d'investimento anziché quelle messe a disposizione della banca finanziatrice) come inadempimento agli obblighi assunti - ciò che, come detto, si è motivatamente escluso, stante anche la piena fungibilità del danaro – tale inadempimento non può rivestire il
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 12 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
carattere della “gravità” richiesto dall'art. 1455 c.c. per ottenere la risoluzione del contratto, cui è equiparata la revoca del contributo da parte della . Controparte_1
Neppure può sostenersi che costituisca giusta causa di revoca del contributo il fatto - oggetto del terzo motivo di gravame- che il Parte_1
aveva destinato parte delle risorse all'acquisto di un terzo macchinario, cioè l'incartonatrice automatica, non ricompresa nel programma d'investimento presentato alla , giacché tale impianto - a CP_1
differenza di quanto sostenuto dalla nel decreto di Controparte_1
revoca - si presentava come funzionalmente equivalente a quelli inseriti nel programma, come attestato nella perizia giurata depositata dal
, e non risultava superare il limite massimo della somma investita Parte_1
di 1.500.000,00 €. Ne consegue che non risulta neppure esistente la causa di revoca parziale del contributo allegata dalla di cui all'art. 15, co. CP_1
1, lett. f) del Disciplinare, secondo cui determina tale revoca “avere realizzato investimenti non funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo”.
Infine, risulta dagli atti che la aveva Parte_1
presentato il certificato camerale contrassegnato dal nulla osta antimafia, di cui la stessa società aveva fatto richiesta al prefetto competente, sicché neppure tale motivo poteva determinare, di per sé solo, la revoca totale del contributo.
Tali condotte, infatti, non hanno in alcun modo compromesso l'interesse della al raggiungimento dell'obiettivo di innovazione e CP_1
sviluppo.
Neanche potrebbe sostenersi che abbia costituito inadempimento grave degli obblighi assunti con il programma il fatto che il non Parte_1
abbia preventivamente comunicato alla la diversa modalità di CP_1
attuazione dell'investimento, non risultando tale variazione rientrare tra quelle specificamente indicate dall'art.14 del Disciplinare per la conferma del contributo concesso (l'art. 14, infatti, stabilisce che per la conferma del
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 13 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
contributo concesso devono essere comunicate dalle Banche le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento, al programma di investimento, inteso come finalità, e della proprietà delle aziende finanziate).
Né risultano in atti altre cause di revoca del contributo stabilite dal
Disciplinare, peraltro neppure accennate dalla (cfr. art. Controparte_1
15, co. 2, lett. j, secondo cui sono cause di revoca di tale del contributo
“tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia d regimi di aiuto, nonché dal disciplinare”); nulla la ha CP_1
dedotto in merito a tali eventuali “ulteriori casi”.
III.2. Consegue che, in assenza di legittime cause di revoca del contributo, la di certo non poteva vedersi negare il Parte_1
diritto di ottenere la somma di 750.000,00 €, già riconosciuta a suo favore con decreto regionale n. 12 del 29 gennaio 2019.
IV. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la va condannata al pagamento Controparte_1
dell'importo di 750.000,00 € a favore del Parte_1
con esclusione della richiesta rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta, e con attribuzione degli interessi legali dal 14 novembre 2012, come richiesto dal , sino al soddisfo. Parte_1
V. Tenuto conto della riforma della sentenza appellata e dell'esito complessivo della lite, la Corte è tenuta a liquidare, in favore della parte vittoriosa le spese del doppio grado, che Parte_1
vanno poste a carico della nel rispetto del principio di Controparte_1
soccombenza. In applicazione dei parametri indicati nel decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tali spese vanno liquidate tenendo conto della qualità e quantità della prestazione, applicando lo scaglione di valore corrispondente al decisum (scaglione da
520.001,00 a 1.000.000,00).
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 14 di 15
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Esse si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 14.800,00 per compensi oltre spese generali al 15 % e 1.493,00 € per spese vive sostenute (c.u. e marca da bollo), oltre eventuali accessori. Per l'appello, in € 13.200,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed eventuali accessori (non vi è prova del pagamento del c.u. e della marca da bollo).
TOTALE GENERALE, € 33.693,00 .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla società nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
10293/2018, depositata il 26 novembre 2018, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda del e, per Parte_1
l'effetto, accertato il diritto di quest'ultimo ad ottenere il contributo regionale riconosciutogli con D.D. n. 12 del 29 gennaio 2009, condanna la al pagamento in suo favore dell'importo di 750.000,00 Controparte_1
€, oltre interessi legali dal 14 novembre 2012 al soddisfo;
2. condanna la a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1
del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 33.693,00 oltre eventuali altri accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore dr.ssa Caterina Molfino dr.ssa Giuseppa D'Inverno
Proc. n. 2587/2019 r.g. Pagina 15 di 15
c. Parte_1 Controparte_1