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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1703 dell'anno 2023 Ruolo Generale Contenzioso Civile.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia, presso lo studio dell'avv. Michele Giagnorio che unitamente all'avv. Angelo
Muscillo lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attore
CONTRO
p.i.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Foggia, presso lo studio dell'avv.
Grazia Lo Muzio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1
in giudizio deducendo: a) di essere proprietario della Controparte_2
macchina operatrice sollevatrice con forche manitou tg. AGG542 e assicurata, anche per il rischio incendio, con la Compagnia convenuta, polizza n. 50/M14143538, per un valore di €. 30.000,00, senza franchigia;
b) che il 01.06.2021 la macchina in parola, in sosta nella propria azienda agricola, si è incendiata per autocombustione ed è stata distrutta dalle fiamme;
c) di essere stato avvertito per telefono da alcuni operai che si trovavano sul posto e che hanno chiamato anche i vigili del fuoco i quali hanno spento le fiamme e redatto verbale di intervento;
d) che, nonostante le richieste, la Compagnia convenuta non ha risarcito il danno. Ha chiesto, pertanto, previo accertamento della operatività della polizza n. 50/M14143538, condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad €. 25.900,00. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda, avendo CP_1
l'attore esperito la negoziazione assistita in luogo della mediazione, e contestando nel merito l'assunto attoreo. Ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la liquidazione del danno a termini di polizza e del massimale assicurato, detratta IVA e scoperto, per un totale di 22.203,75 euro, da cui detrarre il valore del relitto, con compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite.
Espletata la prova testimoniale e acquisita consulenza tecnica di ufficio, la causa
è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa.
II – Va, in primis, vagliata la eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per avere l'attore esperito la negoziazione assistita in luogo della mediazione.
E' noto che sia la negoziazione assistita che la mediazione hanno la finalità precipua di definire transattivamente le liti mediante accordi tra le parti facilitati attraverso l'intervento rispettivamente degli avvocati o dei mediatori.
Mentre la negoziazione assistita è obbligatoria in caso di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali e per la riscossione di crediti sino a 50.000,00 euro, la mediazione è obbligatoria, tra le altre ipotesi, per le liti inerenti i contratti assicurativi.
Ora, la controversia che ci occupa può rientrare sia nell'una che nell'altra categoria di liti, trattandosi di richiesta di risarcimento di danni da sinistro, non superiore a 50.000,00 euro, esperita in virtù di contratto assicurativo. Si reputa pag. 2/5 legittimo, pertanto, opinare che il tentativo di comporre bonariamente la lite sia stato opportunamente esperito dall'attore mediante l'invito alla negoziazione assistita, specie se si considera che la ratio delle procedure in parola è quella di alleggerire il carico giudiziario e non già quello di appesantirne le procedure e di allungarne inutilmente i tempi attraverso la duplicazione dei tentativi di bonario componimento della lite.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 97 del 18.04.2019 ha chiarito che la mediazione prevale sulla negoziazione assistita e non può essere sostituita da essa, salvo che per specifiche materie in cui essa stessa è obbligatoria (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 97 del 18.04.2019; in tal senso anche Corte Appello Napoli sent. n. 3147/2018;
Trib. Roma -Sez. Imprese sent. n. 11431/2022 e ord. 12.04.2021) CP_3
Nel caso di specie, risulta agli che l'attore con nota pec del 28.02.2023 ha invitato la Compagnia a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere riscontro alcuno e tanto equivale a rifiuto espresso ad aderirvi.
Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione di procedibilità e la eccezione sollevata dalla convenuta va disattesa in ragione della sua infondatezza.
L'attore, altresì, ha opportunamente suffragato dal punto di vista probatorio il proprio assunto.
Nello specifico, ha provato l'evento dannoso sia per tabulas che per testimoni, mentre l'esito della consulenza tecnica d'ufficio è in grado senz'altro di coadiuvare il
Tribunale nella determinazione e liquidazione del quantum debeatur.
Ma procediamo con ordine.
L'attore ha versato in atti:
a) Copia certificato di circolazione del mezzo;
b) Copia certificato di assicurazione con decorrenza dal 20.05.2021 e scadenza al
20.05.2022 dal quale si evince la operatività della polizza n. 50/M14143538, tra le altre ipotesi, contro il rischio incendio;
c) Copia denuncia sinistro del 01.06.2021 alla Compagnia Assicurativa;
;
d) Copia “dichiarazione di avvenuto intervento di soccorso”, rilasciata il 21.06.2024 dal
Comando di Foggia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla quale si evince che in data 01.06.2021 vi è stato un impiego di personale e mezzi nel Comune di Foggia,
pag. 3/5 località Donadone, per estinguere le fiamme che avevano avvolto il mezzo agricolo per cui è causa e si evincono, altresì, le modalità di intervento.
I testimoni escussi, e , poi, hanno Testimone_1 Testimone_2
chiarito le circostanze del sinistro, di avere allertato i Vigili del Fuoco e il proprietario del mezzo e di non avere visto, all'epoca del sinistro, telecamere o altri sistemi di video- sorveglianza in loco.
La relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, infine, previa descrizione della tipologia del macchinario agricolo in questione, ha indicato i danni da questo subiti a causa dell'incendio, in considerazione della loro entità ne ha escluso la riparazione in quanto antieconomica e ha stimato in €. 28.000,00, oltre IVA il valore commerciale attuale del mezzo, tenendo conto dell'anno di costruzione e dello stato di usura.
In definitiva, nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.
26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, CONDANNA Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] Parte_1 la somma di €. 25.900,0 a titolo di risarcimento del danno da incendio;
[...]
2. PONE definitivamente a carico di in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU nella misura liquidata con decreto in data 07.03.2025;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al rimborso in favore di delle spese di lite che Parte_1
pag. 4/5 liquida in €. 264,00 per esborsi ed in €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Foggia, lì sette marzo duemilaventicinque
Il Giudice
Filomena Simone
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1703 dell'anno 2023 Ruolo Generale Contenzioso Civile.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia, presso lo studio dell'avv. Michele Giagnorio che unitamente all'avv. Angelo
Muscillo lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attore
CONTRO
p.i.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Foggia, presso lo studio dell'avv.
Grazia Lo Muzio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1
in giudizio deducendo: a) di essere proprietario della Controparte_2
macchina operatrice sollevatrice con forche manitou tg. AGG542 e assicurata, anche per il rischio incendio, con la Compagnia convenuta, polizza n. 50/M14143538, per un valore di €. 30.000,00, senza franchigia;
b) che il 01.06.2021 la macchina in parola, in sosta nella propria azienda agricola, si è incendiata per autocombustione ed è stata distrutta dalle fiamme;
c) di essere stato avvertito per telefono da alcuni operai che si trovavano sul posto e che hanno chiamato anche i vigili del fuoco i quali hanno spento le fiamme e redatto verbale di intervento;
d) che, nonostante le richieste, la Compagnia convenuta non ha risarcito il danno. Ha chiesto, pertanto, previo accertamento della operatività della polizza n. 50/M14143538, condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad €. 25.900,00. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda, avendo CP_1
l'attore esperito la negoziazione assistita in luogo della mediazione, e contestando nel merito l'assunto attoreo. Ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la liquidazione del danno a termini di polizza e del massimale assicurato, detratta IVA e scoperto, per un totale di 22.203,75 euro, da cui detrarre il valore del relitto, con compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite.
Espletata la prova testimoniale e acquisita consulenza tecnica di ufficio, la causa
è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa.
II – Va, in primis, vagliata la eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per avere l'attore esperito la negoziazione assistita in luogo della mediazione.
E' noto che sia la negoziazione assistita che la mediazione hanno la finalità precipua di definire transattivamente le liti mediante accordi tra le parti facilitati attraverso l'intervento rispettivamente degli avvocati o dei mediatori.
Mentre la negoziazione assistita è obbligatoria in caso di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali e per la riscossione di crediti sino a 50.000,00 euro, la mediazione è obbligatoria, tra le altre ipotesi, per le liti inerenti i contratti assicurativi.
Ora, la controversia che ci occupa può rientrare sia nell'una che nell'altra categoria di liti, trattandosi di richiesta di risarcimento di danni da sinistro, non superiore a 50.000,00 euro, esperita in virtù di contratto assicurativo. Si reputa pag. 2/5 legittimo, pertanto, opinare che il tentativo di comporre bonariamente la lite sia stato opportunamente esperito dall'attore mediante l'invito alla negoziazione assistita, specie se si considera che la ratio delle procedure in parola è quella di alleggerire il carico giudiziario e non già quello di appesantirne le procedure e di allungarne inutilmente i tempi attraverso la duplicazione dei tentativi di bonario componimento della lite.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 97 del 18.04.2019 ha chiarito che la mediazione prevale sulla negoziazione assistita e non può essere sostituita da essa, salvo che per specifiche materie in cui essa stessa è obbligatoria (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 97 del 18.04.2019; in tal senso anche Corte Appello Napoli sent. n. 3147/2018;
Trib. Roma -Sez. Imprese sent. n. 11431/2022 e ord. 12.04.2021) CP_3
Nel caso di specie, risulta agli che l'attore con nota pec del 28.02.2023 ha invitato la Compagnia a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere riscontro alcuno e tanto equivale a rifiuto espresso ad aderirvi.
Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione di procedibilità e la eccezione sollevata dalla convenuta va disattesa in ragione della sua infondatezza.
L'attore, altresì, ha opportunamente suffragato dal punto di vista probatorio il proprio assunto.
Nello specifico, ha provato l'evento dannoso sia per tabulas che per testimoni, mentre l'esito della consulenza tecnica d'ufficio è in grado senz'altro di coadiuvare il
Tribunale nella determinazione e liquidazione del quantum debeatur.
Ma procediamo con ordine.
L'attore ha versato in atti:
a) Copia certificato di circolazione del mezzo;
b) Copia certificato di assicurazione con decorrenza dal 20.05.2021 e scadenza al
20.05.2022 dal quale si evince la operatività della polizza n. 50/M14143538, tra le altre ipotesi, contro il rischio incendio;
c) Copia denuncia sinistro del 01.06.2021 alla Compagnia Assicurativa;
;
d) Copia “dichiarazione di avvenuto intervento di soccorso”, rilasciata il 21.06.2024 dal
Comando di Foggia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla quale si evince che in data 01.06.2021 vi è stato un impiego di personale e mezzi nel Comune di Foggia,
pag. 3/5 località Donadone, per estinguere le fiamme che avevano avvolto il mezzo agricolo per cui è causa e si evincono, altresì, le modalità di intervento.
I testimoni escussi, e , poi, hanno Testimone_1 Testimone_2
chiarito le circostanze del sinistro, di avere allertato i Vigili del Fuoco e il proprietario del mezzo e di non avere visto, all'epoca del sinistro, telecamere o altri sistemi di video- sorveglianza in loco.
La relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, infine, previa descrizione della tipologia del macchinario agricolo in questione, ha indicato i danni da questo subiti a causa dell'incendio, in considerazione della loro entità ne ha escluso la riparazione in quanto antieconomica e ha stimato in €. 28.000,00, oltre IVA il valore commerciale attuale del mezzo, tenendo conto dell'anno di costruzione e dello stato di usura.
In definitiva, nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.
26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, CONDANNA Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] Parte_1 la somma di €. 25.900,0 a titolo di risarcimento del danno da incendio;
[...]
2. PONE definitivamente a carico di in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU nella misura liquidata con decreto in data 07.03.2025;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al rimborso in favore di delle spese di lite che Parte_1
pag. 4/5 liquida in €. 264,00 per esborsi ed in €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Foggia, lì sette marzo duemilaventicinque
Il Giudice
Filomena Simone
pag. 5/5