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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3168/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.N. 3168/2017 promossa da:
Parte_1
(cod. fisc. e p.iva ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a via S. Martino n. 5, come da procura alle liti allegata all'atto di Pt_1 citazione in riassunzione
attrice in riassunzione
contro
già Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gentile e dall'Avv. Giovanni Controparte_3
Grassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, a via Orrigoni, n. Pt_1
15, giusta procura in atti
convenuta
e contro
(cod. fisc. ), nata a [...] il 21 maggio Controparte_4 CodiceFiscale_1
1967 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Mazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Napoli, via Reggia di Portici n.
69, giusta procura in atti;
convenuta
SIG. CP_5
1
[...]
Controparte_6
convenuti contumaci
ING. con l'Avv. Carlo Rusconi Controparte_7
ING. con l'Avv. Carlo Rusconi Controparte_8
ARCH. , con l'Avv. Flavio Verri CP_9
ING. , con l'Avv. Fabio Meazza CP0
ARCH. con l'Avv. Guido Baroni Controparte_11
ARCH. con l'Avv. Marco Pietro Locati CP2
convenuti
(nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in corso di causa)
e con la chiamata in causa di
con l'Avv. Fabio Matera (terza chiamata in causa da Controparte_13
e CP0 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11
con l'Avv. Federico Salesi (terza chiamata in causa da Controparte_14
) CP_9
terzi chiamati
(nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in corso di causa)
Oggetto: appalto di opere pubbliche – riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decidere:
- IN VIA PRELIMINARE: emettere ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai senesi dell'art. 186 ter nei confronti di già Controparte_15 al pagamento della somma di Euro Controparte_16
1.155.280,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta 12/10/2009 quale liquidazione della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da CP_6 in favore di sussistendone i presupposti in fatto, documentali ed in diritto;
Pt_1
2 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le eventuali domande formulate da nei confronti dell' perché inammissibili, Controparte_6 Parte_1 improcedibili, infondate in fatto ed in diritto;
ritenere e dichiarare che, a causa ed a seguito dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali perpetrati da legittimamente, con la deliberazione n. 392 del Controparte_6
22.09.2009, il Consiglio di Amministrazione di ha risolto il contratto di appalto stipulato Pt_1 in data 14.06.2007 rep. n. 15157, registrato a il 22.06.2007 al n. 1714; ritenere e Pt_1 Pt_1 dichiarare che, in conseguenza dei predetti inadempimenti di ha CP_6 Parte_1 subito danni patrimoniale pari ad € 1.197.147,27;
e per l'effetto,
- IN VIA RICONVENZIONALE: nel contempo accertati gli inadempimenti contrattuali di e i danni dalla stessa arrecati ad per le causali di cui in premessa, CP_6 Pt_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a pagare in favore di quell'importo che sarà accertato nella presente causa, nella Parte_1 misura massima prevista (€ 1.155.280,00) nella garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da e in ossequio al relativo oggetto con interessi e CP_6 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- qualora ritenuto necessario, ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio sui fatti di causa;
- l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che con contratto di appalto rep. n. 5157 del 14.6.2007, intercorso tra e Parte_1
(doc.4 fasc. I° trib. di R.G. n. 649/2010) è stata prevista la realizzazione in CP_6 Pt_1
Comune di Saronno del fabbricato denominato “XI” di complessivi n.72 alloggi, n.78 autorimesse e della palestra denominata “X4)”.
2) “Vero che in data 23.7.2007 procedeva alla formale consegna dei lavori a che Pt_1 CP_6 li accettava “senza sollevare riserva od eccezione alcuna”.
3) “Vero che dal 23.07.2007, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, dovevano decorrere i 720 giorni previsti per la regolare ultimazione dei lavori”.
4) “Vero che, come, per altro risulta dal verbale di Consegna dei lavori del 23.07.2007 che si rammostra, è stata esplicitamente informata che “l'area in argomento risulta CP_6 attraversata da un tratto di fognatura e che dovrà essere spostata dall'impresa appaltatrice”.
5) “Vero che, in ordine al periodo 23.07.2007-12.11.2007, in assenza di alcuna disposizione di sospensione da parte del Direttore di Lavori, i lavori relativi al contratto di appalto del
14.06.2007 avrebbero dovuto proseguire regolarmente senza alcuna interruzione”.
6) “Vero che i lavori si avviavano solo il 12.11.2007 dopo oltre 100 giorni dalla data di consegna”.
3 7) “Vero che tutte le cause ostative lamentate dall'appaltatrice erano già venute meno prima della data del 12.11.2007”.
8) Vero che il Giornale dei Lavori (doc. l3 fasc. I°) che mi si rammostra, compilato dalla stessa è privo di annotazione fino al giorno 12.11.2007, data nella quale si menziona CP_6
“impianto di cantiere… inizio recinzione ... Visita RUP con DL ...”.
9) Vero che in ordine al periodo 23.07.2007-12.11.2007 in assenza di alcuna disposizione di sospensione da parte del Direttore dei Lavori, i lavori relativi al contratto di appalto del
14.06.2007 avrebbero dovuto proseguire regolarmente senza alcuna interruzione”.
10) “Vero che tra il 20.11.2007 ed il 4.12.2007 sono stati eseguiti lavori non previsti in progetto che hanno riguardato lo spostamento di alcuni sottoservizi presenti nell'area del cantiere ed a margine dello stesso, modifiche al dimensionamento delle paratie e quantità aggiuntive, nonché veniva realizzata una vasca di accumulo delle acque meteoriche”.
11) “Vero che dal 21.12.2007 sino all'8.1.2008 (compresi) ha sospeso i lavori”. CP_6
12) “Vero che ritenuto l'andamento anomalo ed il ritardo dei lavori determinato dalla condotta dell'appaltatrice, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Saronno, in data
24.9.2008, veniva rielaborato il cronoprogramma, stabilendo un nuovo termine (11.10.2010) per il completamento dell'opera”.
13) “Vero che anche tale cronoprogramma non è mai stato rispettato, senza peraltro alcuna legittima giustificazione (si veda doc.l7 fasc. I°)”.
14) “Vero che con nota prot. n. 941 del 20.1.2009 (doc.22 fasc. I°), il RUP ordinava all'impresa di riprendere le attività di cantiere con la massima urgenza, minacciando l'applicazione delle penali di cui all'art.102 del C.S.A. e prefigurando la risoluzione del contratto in danno di cui al Capitolato d'Appalto all'art.105 commi l, 2 e 3 e dal D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 art. l36”.
15) “Vero che con nota del 26.1.2009 (trasmessa via e-mail al RUP) che mi si rammostra il D.L. Ing. riferiva che “...quel giorno nessun operatore è presente in cantiere e che il CP0
Cantiere risultava agibile per un'area di intervento del 45%” (doc.23 fasc. I°).
16) Vero che nota del 27.1.2009 (che mi si rammostra) prot. n. 1705 del 28.1.2009 il Pt_1
D.L. Ing. comunicava l'immotivato stato di inattività del cantiere (doc.24 fasc. I°)”. CP0
17) “Vero che con ordine di servizio del 18.3.2009, che mi si rammostra prot. Aler n. 7212 del 27.3.2009 (doc.31 fasc.I°), il D.L. ordinava di adeguare il personale ad un numero CP0 congruo”.
18) “Vero che l'art. 101 del capitolato speciale di appalto di cui al documento 14 prodotto da relativo alla sospensione dei lavori non ha mai trovato applicazione durante l'esecuzione Pt_1 dei lavori riguardanti il contratto di appalto del 14.6.2007”.
19) “Vero che in ordine al contratto di appalto sottoscritto da e il Parte_1 CP_6
14.6.2007 non risulta essere mai stata iscritta alcuna riserva”.
4 20) “Vero che il progetto relativo all'esecuzione dei lavori riguardanti il contratto di appalto sottoscritto da e il 14.6.2007, predisposto dall'arch. è Parte_1 CP_6 CP2 stato realizzato a regola d'arte”.
21) “Vero che in ordine ai lavori di cui al contratto d'appalto stipulato tra e CP_6 [...] il 14.6.2007 e di seguito descritti sono stati accumulati i seguenti ritardi: Pt_1
22) “Vero che nel momento in cui è ritornata in possesso del cantiere in questione Pt_1
(3.11.2009) come risulta dalla relazione di cui al doc. 39 prodotta da che si rammostra, le Pt_1 predalles erano fortemente ammalorate e le armature del solaio della copertura del 1° piano interrato ossidate tanto che è stata costretta allo loro rimozione e smaltimento”. Pt_1
Sui predetti capitoli di prova si indicano a testi:
-Arch. , via Volta 9/A Dumenza (VA) CP_9
-Ing. via Inglesina 178, Gerenzano (VA) CP0
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi ex adverso formulati e con i medesimi testi indicati a prova diretta.
5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nell'interesse di Controparte_1
[...]
in via preliminare, disporre ai sensi dell'articolo 269, comma 2, c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, al fine di consentire ex articolo 106 c.p.c. la rituale chiamata in causa, mediante citazione, nel rispetto dei termini ex articolo 163-bis c.p.c., dei Sigg.ri e , al fine di instaurare il contraddittorio riguardo CP_4 CP_5 alla domanda di regresso/manleva formulata con il presente atto;
nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata dall' di in quanto Pt_1 Pt_1 infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte nel presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare l'importo della fideiussione che, al momento della disposta risoluzione del contratto di appalto, risultava parzialmente svincolato e, per l'effetto, limitare all'ammontare residuo la richiesta di escussione avanzata dall' di Pt_1 Pt_1
sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto dell' ex artt. 1950 e 1299 c.c., nonché delle CP
Condizioni generali di polizza, ad agire in regresso e/o rivalsa nei confronti dei Sigg.ri CP_5
e quali coobbligati, in virtù della dichiarazione di fideiussione dagli
[...] CP_4 stessi resa, e - per l'effetto - condannare gli stessi, anche in solido tra di loro, al rimborso delle somme che l' medesima fosse tenuta a pagare in favore dell' di CP Pt_1 Pt_1
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nell'interesse di : CP_4
La sig.ra conclude per il rigetto della domanda di regresso/manleva, formulata CP_4 nei suoi confronti da sia perché infondata sia in Controparte_17 fatto che in diritto, sia per i motivi addotti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 184 VI c. c.p.c. n.
1. Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore per dichiarazione di anticipo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal contratto di appalto pubblico n. rep. 15157, relativo ai lavori di realizzazione nel Comune di Saronno del fabbricato denominato “XI”, costituito da n. 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica e n. 78 autorimesse, nonché della palestra denominata “X4”, stipulato in data 14 giugno 2007 tra e Pt_1 Controparte_6
con cui quest'ultima si era impegnata a realizzare i predetti lavori nel termine di 720
[...] giorni naturali e consecutivi, a fronte di un corrispettivo di euro 5.081.504,06, oltre IVA, di
6 cui euro 4.712.754,06 quale importo netto lavori e euro 368.750,00 quale importo oneri di sicurezza.
A garanzia della corretta e regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, la
Società appaltatrice aveva stipulato, in data 31 maggio 2007, con Controparte_2 la polizza fideiussoria n. DE 0600516, in favore di , per l'importo massimo di €
[...] Pt_1
1.155.280,00. Contestualmente, i sig.ri e si erano costituiti, a loro CP_4 CP_5 volta, fideiussori di , in favore di a garanzia dell'adempimento degli CP_6 CP obblighi e degli oneri incombenti sulla Società contraente in dipendenza della stipulazione della polizza fideiussoria medesima.
Al fine di delimitare l'ambito soggettivo del giudizio, giova inoltre qui evidenziare che, in relazione all'appalto pubblico di cui si discute, erano stati affidati i seguenti incarichi ai professionisti di seguito indicati: all'Arch. era stato affidato l'incarico di CP2 redigere la progettazione preliminare e definitiva, nonché l'esecuzione del progetto architettonico definitivo;
all'Ing. l'incarico di progettazione delle opere CP0 strutturali;
agli Ing.ri e l'incarico per la progettazione Controparte_7 Controparte_8 esecutiva degli impianti elettrici e meccanici;
l'Arch. aveva, invece, ricoperto CP_9 il ruolo di responsabile unico del procedimento;
l'Arch. aveva ricoperto Controparte_11
l'incarico di direzione dei lavori architettonici dei fabbricati;
all'Ing. infine, CP8 era stato affidato l'incarico di direzione lavori delle opere strutturali e degli impianti dei fabbricati.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, “per i gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, per le gravi irregolarità denunciate e il grave ritardo nell'andamento dei lavori”, asseritamente imputabili alla Società appaltatrice, , con delibera n. 392 del 22 Pt_1 settembre 2009, aveva risolto il contratto di appalto stipulato con , ai sensi e per CP_6 gli effetti degli artt. 136, 138 e 139 del d.lgs. n. 163/2006 e, con successiva nota prot. n.
28287 del 12 ottobre 2009, aveva escusso la polizza fideiussoria n. DE 0600516 rilasciata da
CP
Tanto brevemente premesso in ordine alla ricostruzione degli eventi che hanno dato origine al presente giudizio e venendo a trattare della vicenda processuale, si evidenzia quanto segue.
Con atto di citazione del 30 gennaio 2010, la Società appaltatrice
[...] aveva convenuto in giudizio l' , nella qualità di committente Controparte_6 Pt_1 pubblico, al fine di ottenere, previa disapplicazione della delibera n. 392/2009, la Pt_1 declaratoria di risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto di appalto per cui è causa, stante l'asserito grave inadempimento del committente pubblico, con domanda di condanna di al risarcimento di tutti danni patiti. Pt_1
Si era costituita nel giudizio R.G.N. 649/2010 , domandando, in via preliminare, Pt_1
l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi Arch. Ing. Ing. CP2 CP0
Ing. Arch. e Arch. al Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_11 fine di mantenere indenne da ogni e qualsiasi ed eventuale condanna in relazione alle Pt_1 domande proposte da nei suoi confronti. CP_6
7 aveva, altresì, domandato la chiamata in causa di al fine di “garantire alla Pt_1 CP convenuta il risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'inadempimento di
. CP_6
Nel merito aveva domandato l'integrale rigetto delle domande attoree, l'accertamento Pt_1 della legittimità dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, nonché l'accertamento dei danni patiti dal committente pubblico e, per l'effetto, in via riconvenzionale, la condanna di a pagare all' € 1.197.147,27 ovvero CP_6 Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma che dovesse emergere in esito all'istruenda causa, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
nel contempo, accertati gli inadempimenti contrattuali di e i danni dalla stessa arrecati ad per le CP_6 Pt_1 causali di cui in premessa;
- condannare in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di quell'importo che sarà Parte_1 accertato nella presente causa, nella misura massima prevista (€ 1.155.280,00) nella garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da e in ossequio al CP_6 relativo progetto (…)”.
Si erano costituiti in giudizio i terzi chiamati Arch. Ing. Ing. CP2 CP0 CP_7
Ing. , Arch. e Arch. i quali (ad eccezione dell'Arch.
[...] Controparte_8 CP_9 CP1
chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie CP2 assicurative (chiamata in causa da da Controparte_13 CP0
da e da e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11 Controparte_14
(chiamata in causa da ), le quali si costituivano ritualmente nel
[...] CP_9 giudizio instaurato nel 2010 da CP_6
Si era costituita in giudizio anche la quale, previa chiamata in causa dei sig.ri CP
e e, per quanto occorresse, di , aveva domandato, in CP_5 CP_4 CP_6 via principale, respingersi le domande formulate da nei suoi confronti e, in via Pt_1 subordinata, l'accertamento dell'importo della fideiussione che, al momento della disposta risoluzione del contratto, risultava parzialmente svincolato e, per l'effetto, limitare all'ammontare residuo la richiesta di escussione avanzata dall' sempre in via Parte_1 subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto dell' ex artt. 1950 e 1299 c.c., nonché delle CP
Condizioni generali di assicurazione, ad agire in regresso e/o rivalsa nei confronti della
quale debitrice principale, nonché nei confronti dei Sigg.ri Controparte_6 CP_5
e , quali coobbligati, in virtù della dichiarazione di fideiussione dagli stessi CP_4 resa, e per l'effetto condannare, anche in solido tra di loro, la e i Sig.ri Controparte_6
e al rimborso delle somme che l' medesima fosse tenuta CP_5 CP_4 CP
a pagare in favore dell' Parte_1
Autorizzata la chiamata di terzo dei sig.ri e fideiussori firmatari CP_5 CP_4 della polizza assicurativa, questi ultimi, nonostante la ritualità delle notifiche eseguite, non si erano costituiti nell'originario giudizio introdotto da , restando contumaci. CP_6
La causa originaria, interrotta in data 28 gennaio 2011, in conseguenza del fallimento dell'attrice , era stata “riassunta” ex art. 303 c.p.c. (rectius proseguita) da , CP_6 Pt_1
8 nei confronti della sola al fine di ottenere la Controparte_2 condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di , della somma di euro Pt_1
1.155.280,00, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza fideiussoria n. DE0600516, rilasciata da in data 31 maggio 2007, proprio a garanzia del contratto di appalto CP pubblico stipulato tra e Pt_1 CP_6
Con sentenza n. 275/2014, il Tribunale di Varese ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata da in via riconvenzionale nei confronti di Pt_1 CP poiché svolta nei confronti di soggetto coobbligato rispetto al debitore principale fallito
( , in ragione della vis attractiva del fallimento della parte attrice Controparte_6 intervenuta in corso di causa.
ha quindi proposto appello e, con sentenza n. 2138/2017, la Corte di Appello di Pt_1
Milano, in accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per difetto di contraddittorio e rimesso la causa davanti al primo giudice ai fini della riassunzione del procedimento, sulla base della seguente motivazione:
“… deve ritenersi pacifico che l'intero procedimento di primo grado per il quale pende oggi gravame, è stato dichiarato interrotto dal primo Giudice in data 28/01/2011 a seguito del fallimento della parte attrice dichiarato in corso di causa in data 08/06/2010. Ne deriva che la riassunzione promossa da con atto depositato in data 21 aprile 2011 non poteva Pt_1 rivolgersi alla sola …), ma doveva estendersi a tutte Controparte_2 le parti costituite in quel processo, cui il Giudice doveva ordinare la notifica e quindi
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. L'inscindibilità in questo caso era di carattere processuale, perché la decisione non poteva che pronunciarsi nei confronti di tutte le parti che in quel processo si erano costituite in ragione della stretta connessione fra le domande ivi proposte”.
ALER. ha, quindi, convenuto nel giudizio riassunto tutte le originarie parti del giudizio, per sentire accogliere le conclusioni già formulate nei confronti di con l'originaria CP comparsa di costituzione e risposta.
Si sono ritualmente costituiti nel giudizio riassunto,
[...] già il Controparte_1 Controparte_2 fideiussore nonché i terzi Ing. Ing. Ing. CP_4 Controparte_7 Controparte_8
e Arch. i quali hanno chiamato in causa la compagnia CP0 Controparte_11 assicurativa nonché l'Arch. , il quale ha chiamato Controparte_13 CP_9 in causa e, infine, l'Arch. mentre sono rimasti Controparte_14 CP2 contumaci il e il Controparte_6 fideiussore . CP_5
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 14 gennaio 2020, il giudice istruttore (precedente assegnatario della causa) ha dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente ai seguenti rapporti processuali: e Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6
9 Alla successiva udienza del 4 febbraio 2020 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, sempre ai sensi dell'art. 306 c.p.c., anche in relazione ai rapporti processuali CP9
e Lloyd's. CP_20 Controparte_21 Controparte_22
Assegnata la causa allo scrivente magistrato in data 8 gennaio 2021, all'udienza del 18 maggio 2021 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, ancora ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente ai rapporti processuali e Controparte_23 Controparte_24 nonché in relazione al rapporto processuale Controparte_25
All'esito delle dichiarazioni di rinuncia e relative dichiarazioni di accettazione, l'originario giudizio riassunto è, dunque, proseguito tra e nonché nei confronti della Pt_1 CP convenuta e dei convenuti contumaci e, salvo quanto si CP_4 CP_5 dirà di seguito, Controparte_6
Tanto premesso, e al fine di correttamente delimitare il thema decidendum, deve qui darsi atto dell'intervenuta estinzione del rapporto processuale anche in relazione alla parte colpita dall'evento interruttivo, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio nei confronti del , laddove l'originario giudizio instaurato nel 2010 ben avrebbe Controparte_6 potuto (e dovuto) proseguire nei confronti delle altre parti, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo e in disparte la mancata riassunzione del processo.
Ed infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento,
l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti” (in questi termini Cass. civ. n. 8123/2020; conforme Cass. civ. n. 32228/2018, la cui massima recita: “Nel caso di cumulo di cause
l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio”).
Dunque, nella specie, la mancata riassunzione e la conseguente estinzione, verificatasi nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, non si è estesa all'intera vicenda processuale, costituita da cause scindibili, laddove la pronuncia della Corte d'Appello deve essere correttamente intesa come riferita alle parti non colpite dall'evento interruttivo, laddove rispetto a si era senz'altro verificato l'effetto estintivo nel corso CP_6 dell'originario giudizio, senza che dovesse (e potesse) essere evocato nell'ambito del presente giudizio riassunto il Controparte_6
10 E del resto, nei casi di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate e, in uno a queste, gli effetti estintivi già prodottisi.
Pertanto, tenuto conto dell'estinzione del giudizio promosso da e nei confronti di , CP_6 nonché delle estinzioni dei rapporti processuali, per come dichiarate in corso di causa ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il presente giudizio ha ad oggetto la domanda (riconvenzionale) originariamente proposta da nei confronti di nonché la domanda di manleva Pt_1 CP da quest'ultima proposta, in via subordinata, nei confronti dei fideiussori sig.ri e CP_4
. CP_5
Precisamente, ha domandato al Tribunale di Varese di condannare a Pt_1 CP pagare in suo favore “quell'importo che sarà accertato nella presente causa, nella misura massima prevista (€ 1.155.280,00) nella garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da e in ossequio al relativo oggetto”. CP_6
Tanto chiarito in ordine alla delimitazione del thema decidendum, la causa riassunta (che, come si è già detto, costituisce prosecuzione dell'originario giudizio introdotto da
), è stata istruita mediante l'espletamento di CTU, affidata all'Arch. CP_6 [...]
volta ad accertare, sulla base degli atti della procedura di appalto pubblico (in Persona_1 esito alla quale ha affidato a poi fallita, i lavori per la Pt_1 Controparte_26 costruzione di alcuni fabbricati a Saronno), nonché sulla base della documentazione afferente l'esecuzione del contratto di appalto come prodotta in atti dalle parti, “se il progetto esecutivo posto a base di gara sia completo e corredato di tutti i pareri ed elaborati necessari alla sua corretta esecuzione, nonché idoneo a garantire la fattibilità dell'opera e la regolare esecuzione della stessa, nel rispetto del cronoprogramma originariamente predisposto” e “se
e in che termini le eventuali carenze riscontrate dalla Società appaltatrice nel suddetto progetto esecutivo posto a base di gara abbiano influenzato la regolare esecuzione delle lavorazioni da parte della Società appaltatrice e se le anzidette carenze avrebbero dovuto imporre la redazione e l'approvazione di apposite perizie di variante da parte della committente pubblica”, nonché ad accertare, previa ricostruzione dello stato di avanzamento delle opere, “l'effettiva entità della fideiussione automaticamente svincolata ai sensi di legge”.
Non sono state, invece, ammesse le istanze di prova orale per interpello e testi articolate dalle parti nelle memorie ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., stante la natura documentale del giudizio e la loro irrilevanza e superfluità ai fini del decidere, anche in ragione dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale in data 7 aprile 2023, con ordinanza in data 7-11 dicembre
2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
11 Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza in data 23 luglio 2024, rilevata la mancanza, nel fascicolo d'ufficio relativo al procedimento originariamente introdotto innanzi al
Tribunale di Varese (R.G.N. 649/2010), dei fascicoli di parte convenuta, , odierna Pt_1 attrice in riassunzione e di parte convenuta questo giudice ha rimesso sul ruolo CP la causa, al fine di procedere alle opportune verifiche in ordine alla completezza dei fascicoli di parte e all'eventuale ricostruzione degli stessi.
Successivamente, stante il mancato rinvenimento, da parte della Cancelleria dei fascicoli di parte, su istanza congiunta delle parti, è stato assegnato termine per la ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
Ricostruiti i fascicoli di parte e verificato il regolare svolgimento delle operazioni peritali, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, senza assegnazione alle parti, giusta relativa istanza congiunta, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta da deve trovare accoglimento nei limiti e per i Pt_1 motivi di seguito indicati.
La domanda proposta da , si è già detto, concerne il diritto del committente pubblico di Pt_1 escutere la polizza fideiussoria per cauzione garanzia di contratto pubblico n. DE 0600516, rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali assunti da , nell'ambito del CP_6 contratto di appalto per la realizzazione del fabbricato denominato “XI”, costituito da n. 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica e n. 78 autorimesse, nonché della palestra denominata
“X4”, diritto che, secondo sarebbe stato abusivamente esercitato, e ciò in ragione CP degli asseriti inadempimenti contrattuali imputabili alla stessa stazione appaltante.
Nel caso di specie, al fine di provare la sussistenza della propria pretesa creditoria, ha Pt_1 prodotto, innanzitutto, il contratto di appalto stipulato in data 14 giugno 2007 tra la medesima e (doc. 4 fascicolo ), contenente la specifica Pt_1 Controparte_6 Pt_1 previsione di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006 (disposizione ratione temporis applicabile al contratto pubblico per cui è causa), tramite polizza fideiussoria.
In particolare, si legge all'art. 4 del contratto di appalto che “La cauzione definitiva a garanzia del presente contratto è stata prestata dall'impresa in € 1.115.280,00 … mediante polizza fidejussoria n. DE0.600516 della compagnia di assicurazioni “ Controparte_2
” Agenzia di Parma in data 31/5/2007 presentata all'Azienda, contenente la
[...] clausola: “La Società Fidejussoria si impegna sin d'ora a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Azienda garantita, senza riserva alcuna”.
ha altresì prodotto la garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. Pt_1
163/2006, in data 31 maggio 2007, che designa l'Ente pubblico come beneficiario, per un importo di euro 1.155.280,0 (doc. 46 fascicolo ), nonché la deliberazione n. 392 del 22 Pt_1 settembre 2009, con cui si è determinata a risolvere il contratto di appalto “per gravi Pt_1 inadempienze e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori” ai sensi degli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2002 (doc. 1 fascicolo ), nonché le note del 12 ottobre 2009 e del 30 Pt_1
12 ottobre 2009 con cui il committente pubblico ha escusso la polizza fideiussoria per cui è causa
(doc. 47 e 48 fascicolo ). Pt_1
Parte convenuta invece, come si chiarirà di seguito, non ha adeguatamente dedotto CP
e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto di credito azionato da , risultando del tutto infondate le eccezioni sollevate. Pt_1
In primo luogo, in ordine alla qualificazione della polizza fideiussoria denominata “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, deve evidenziarsi che la polizza n. DE 0600516, rilasciata da in favore di , per l'importo massimo garantito di euro CP Pt_1
1.155.280,00 (doc. 46), presenta, per i motivi di seguito indicati, tutti i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia.
La citata polizza, che costituisce cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali relativi ai lavori di realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica, in particolare, individua la prestazione dovuta dal garante nel pagamento di una somma di denaro, nei limiti della somma garantita, per i danni “subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed il pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè: a) le maggiori somme pagate dalla
Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori comunque presenti in cantiere” (cfr. art. 1 del contratto rubricato Oggetto della garanzia).
Il medesimo contratto, all'art. 4, contiene poi la previsione che impone l'obbligo di versamento dell'indennizzo dovuto in conseguenza delle inadempienze a “semplice richiesta scritta” della stazione appaltante e la previsione che “il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.”, fermo restando che “Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
La causa concreta che il contratto in esame realizza risulta, evidentemente, rispondente al modello del contratto autonomo di garanzia, in quanto mira a tenere indenne il creditore delle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, laddove il fideiussore, diversamente dal garante autonomo, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. In altri termini, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella del contraente, sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Viene, dunque, qui in rilievo una garanzia di tipo indennitario, che mira a tutelare il creditore in caso
13 di inadempimento dell'appaltatore e non già una garanzia di tipo satisfattorio, caratterizzata dal “rafforzamento” del diritto del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto dal debitore principale.
In tal senso, la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni deve orientare l'interprete nel senso della qualificazione come autonoma della garanzia, laddove la previsione che la prestazione del garante deve essere eseguita entro il termine di giorni quindici dalla richiesta esprime la chiara volontà negoziale di consentire al beneficiario di escutere il garante con la stessa tempestiva efficacia con cui potrebbe far proprio un versamento cauzionale e con esclusione della possibilità per il garante di sollevare eccezioni in ordine al rapporto sottostante, non essendo ragionevolmente ipotizzabile, nei tempi estremamente ridotti previsti, lo svolgimento delle necessarie indagini per l'accertamento in concreto dell'inadempimento del garantito e, più in generale, della legittimità della richiesta dell'Amministrazione.
L'autonomia della garanzia comporta che il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto principale tra quest'ultimo e il debitore garantito.
Tanto chiarito in ordine alla natura della garanzia prestata da deve essere in primo CP luogo esaminata l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sollevata dalla parte convenuta.
Sul punto, in disparte la questione se la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. possa ritenersi o meno implicita, laddove contenuta in un contratto che prevede una clausola di
“pagamento a prima richiesta”, nella specie, è sufficiente evidenziare che, successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione di del 22 settembre 2009, con la quale è Pt_1 stato risolto il contratto di appalto stipulato con , ha intimato, con CP_6 Pt_1 raccomandata a.r. del 12 ottobre 2009, sia al garante che al debitore principale CP
, il pagamento di quanto dovuto, non potendo, pertanto, ritenersi verificata alcuna CP_6 decadenza.
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c. 1 c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 22346/2017; Cass. civ. n. 13078/2008).
Del tutto inconferente appare, poi, il richiamo alla previsione di cui all'art. 1956 c.c., invocata da sulla base del presupposto che avrebbe tollerato, per oltre dieci mesi, la CP Pt_1
14 condotta inerte e inadempiente dell'appaltatore, consentendo a di proseguire nel CP_6 rapporto contrattuale, nonostante la rilevata riluttanza a portare a termine i lavori.
Ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1956 c.c. – che prevede la liberazione del fideiussore, se il creditore, senza autorizzazione del garante, abbia concesso altro credito al debitore pur conoscendone le deteriori condizioni patrimoniali – è richiesta, sotto il profilo probatorio, sia la prova dell'oggettiva concessione di ulteriore finanziamento dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche del garantito, sia la prova dell'acquisita consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito.
Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie, non venendo in rilievo alcuna ipotesi di concessione di credito al debitore principale, ma unicamente una fattispecie di inadempimento contrattuale in relazione ad un appalto pubblico, per la quale è stata rilasciata la garanzia per cui è causa.
Ne consegue il rigetto delle eccezioni di decadenza proposte da e la necessità di CP esaminare nel merito la domanda di garanzia proposta da . Pt_1
In primo luogo, con riguardo alla prova dell'inadempimento del debitore principale, giova evidenziare che la Suprema Corte, con orientamento costante e condiviso da questo Tribunale, ha chiarito che “il creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento "a prima richiesta" non ha l'onere di provare l'inadempimento del debitore;
è, invece, onere del garante che intenda sottrarsi al pagamento dimostrare – attraverso una prova pronta e liquida – la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa” (in questi termini Cass. civ. n. 10652/2008).
Nel caso di specie, , peraltro, non si è limitata ad allegare l'inadempimento della Pt_1
Società appaltatrice, ma ha puntualmente dedotto e documentato l'inadempimento di
CP_6
In particolare, ha dedotto di aver provveduto, in data 23 luglio 2007, alla formale Pt_1 consegna dei lavori a , la quale li accettava “senza sollevare riserva od eccezione CP_6 alcuna”, nonostante fosse stato espressamente indicato che l'area era attraversata da un tratto di fognatura che avrebbe dovuto essere spostata dall'impresa appaltatrice (vd. doc. 12 fascicolo ). Dalla data di consegna dei lavori sarebbe dovuto decorrere, ai sensi dell'art. Pt_1
10 del contratto di appalto, il termine di 720 giorni previsto per l'ultimazione dei lavori pubblici affidati, termine non rispettato, senza che la circostanza sia mai stata contestata da nessuna delle parti in causa (compresa in bonis). CP_6
ha altresì documentato, senza che anche tale circostanza risulti contestata, che i lavori Pt_1 vennero avviati solo in data 12 novembre 2007, dopo oltre 100 giorni dalla data di consegna, senza che risultino depositati, presso la stazione appaltante, verbali di sospensione e ripresa lavori, come previsto dal capitolato speciale di appalto (doc. 14 fascicolo ). Pt_1
A tale ritardo iniziale, secondo la prospettazione di , sarebbe seguito un andamento Pt_1 anomalo dell'appalto, connotato dall'esecuzione di lavori non previsti in progetto e da
15 continui ritardi (illegittime sospensioni di lavori, che non hanno consentito il rispetto del termine contrattualmente pattuito e nemmeno di quello successivamente fissato con il cronoprogramma del 24 settembre 2008), senza che siano mai state apposte riserve da parte dell'impresa appaltatrice.
ha altresì documentato l'avvenuta contestazione, in data 28 agosto 2009, da parte del Pt_1
D.L., degli addebiti, con assegnazione alla Società appaltatrice di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni (doc. 17 e 38 fascicolo ), senza che, nel termine assegnato, Pt_1
abbia trasmesso le proprie controdeduzioni. CP_6
A fronte di tali allegazioni e produzioni documentali, la Società garante, come già evidenziato, non ha provato né l'adempimento del debitore principale (la Parte_7
), né la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa.
[...]
Parte a ben vedere, si è limitata ad eccepire l'exceptio doli e l'abusività CP dell'escussione, evidenziando che l'asserito inadempimento di sarebbe imputabile CP_6 alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in particolare, sarebbe responsabile dell'errata progettazione posta a fondamento della gara.
L'exceptio doli sollevata da non può trovare accoglimento per le seguenti CP ragioni.
In primo luogo, va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, nei contratti autonomi di garanzia, il garante può opporre al beneficiario l'exceptio doli solo nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti prima facie abusiva o fraudolenta, in presenza di una prova non solo evidente (c.d. prova liquida) di detto abuso, ma anche preesistente al processo, non essendo compatibile, con la peculiare funzione della garanzia, la deduzione di prove dell'eccezione che tende a paralizzarla, da formarsi nel corso del medesimo giudizio.
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna condotta abusiva o fraudolenta da parte di , Pt_1 la quale, successivamente alla risoluzione del contratto per inadempimento di , CP_6 non ha fatto altro che avvalersi della clausola contrattuale in tema di escussione della garanzia, inviando richiesta scritta alla Società garante, al fine di ottenere il pagamento dell'importo garantito, entro il termine contrattuale previsto di quindici giorni.
Alcun contegno abusivo o posto in essere con mala fede risulta, pertanto, riconducibile ad
, con la conseguente infondatezza, già solo per tale ragione, dell'exceptio doli sollevata. Pt_1
Inoltre, l'escussione della garanzia è avvenuta a seguito di denuncia di inadempimento dell'appaltatrice, dettagliatamente documentato nella relazione particolareggiata della
Direzione Lavori del 22 ottobre 2009 (doc. 47 fascicolo ), nella quale si evidenzia che Pt_1
“… - a tutt'oggi l'impresa non ha ancora adempiuto a quanto ordinato con le note e Ordini di Servizio sopra elencati, assumendo pertanto un comportamento negletto ed elusivo dei patti contrattuali, disattendendo con recidività le proprie obbligazioni contrattuali e compromettendo la buona riuscita dei lavori;
- che sono state riscontrate le seguenti inadempienze ed omissioni, imputabili all'Impresa: a) gravissimi ritardi sul cronoprogramma dei lavori aggiornato in data 25/09/2008 … b) L'Impresa ha eseguito Opera Extra-
16 Contrattuali non autorizzate dalla S.A. …; c) L'impresa non ha mai richiesto l'autorizzazione per i lavori extra-contrattuali e non ha mai effettuato riserve a norma di legge durante tutto
l'andamento dei lavori. d) Come risulta dalla lettera ricevuta da in data Parte_1
25/05/2009 … l'impresa si è avvalsa di un subappaltatore non autorizzato, la ADF Costruzioni Srl di Bologna. e) Dall'esame della documentazione si evince che l'impresa appaltatrice non ha provveduto al pagamento degli operai, dei subappaltatori e dei fornitori.
f) Nell'ultimo periodo sono stati rubati numerosi puntelli di sostegno dei solai predalles, e pertanto le opere sono insicure … g) È stato contestato il mancato sfalcio dell'erba … h) È stata contestata la mancata messa in sicurezza dell'area di cantiere in oggetto e la mancata bonifica e rimozione delle lastre di Eternit contenenti amianto …”.
Gli addebiti, come già evidenziato, sono stati formalmente contestati all'Appaltatrice e, a fronte del perdurare dell'inadempimento, ha, quindi, legittimamente disposto la Pt_1 risoluzione del contratto con proprio provvedimento del 22 settembre 2009 (doc. 1 fascicolo
). Pt_1
Eseguito lo stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, in data 3 novembre 2009 (vd. doc. 39 e 40 fascicolo ), sono stati, quindi, Pt_1 redatti il conto finale dei lavori (doc. 41 fascicolo ) ex art. 173 D.P.R. n. 554/1999 e la Pt_1 relativa relazione (doc. 15 fascicolo ). Pt_1
Il conto finale ha, in particolare, accertato l'esecuzione di lavori per € 1.059.493,61, a fronte di anticipazioni corrisposte per € 1.219.666,08, e dunque un credito a favore del Committente pubblico di € 160.172,47, nonché i seguenti danni patrimoniali:
- € 86.265,52, a titolo di somme indebitamente percepite dall'appaltatore per opere extra contratto eseguite e non autorizzate;
- € 224.653,29, quale importo delle penali contrattualmente pattuite per i ritardi;
- € 109.537,05, importo dovuto “in ragione della non collaudabilità delle predalles ammalorate ed armature ossidate, solaio copertura 1° interrato”;
- € 20.000,00, quale costo di rimozione e smaltimento predalles e armature non collaudabili,
- € 6.574,89 per riprogettazione parziale di opere in c.a. per solaio;
- € 9.250,00 per spese di riappalto;
- € 375.937,47 per revisione computo metrico estimativo;
- € 11.264,00 per spese sostenute da per la messa in sicurezza del cantiere, per Pt_1 mancato taglio dell'erba e per occupazione di suolo pubblico;
- € 4.500,00 per pagamento operai;
CP_6
- € 5.297,47 per ritenuta infortuni;
- € 95.200,00 per mancata locazione di n. 70 alloggi a canone sociale;
17 - € 28.080,00 per mancata locazione di n. 78 box, per un totale di € 1.136.732,16 netti, laddove le spese di riprogettazione, indicate in € 6.754,89, ammontano in realtà a € 66.900,00, oltre accessori di legge, tenuto conto che, oltre alla riprogettazione parziale di opere in c.a. per solaio, è sorta la necessità dell'aggiornamento dei prezzi con la relativa redazione di un nuovo computo metrico estimativo, capitolato di appalto, cronoprogramma, Piano Sicurezza Cantiere e adeguamento secondo le indicazioni del collaudatore statico, “ciò in quanto le opere eseguite da in base a varianti non CP_6 autorizzate, hanno comportato la modifica della consistenza del progetto rispetto a quella originale” (doc. 28 fascicolo ) e così per un totale di danni stimati netti di euro Pt_1
1.197.147,27.
In tale contesto, non può configurarsi alcun abuso del diritto nell'escussione della garanzia, essendo questa giustificata dall'allegato inadempimento del debitore principale e dai conseguenti danni subiti dal beneficiario, sufficientemente documentati ai fini dell'escussione della garanzia autonoma.
Né può assumere rilievo, ai fini dell'exceptio doli, la mera pendenza del giudizio promosso da
(non proseguito dal Curatore del ), per contestare la risoluzione e far CP_6 CP_6 valere pretesi crediti nei confronti del committente pubblico.
E del resto, solo una prova certa ed evidente dell'insussistenza del diritto garantito potrebbe valere a paralizzare la pretesa del beneficiario, e tale non può considerarsi la semplice pendenza di un giudizio (peraltro poi estinto) nell'ambito del quale si controverta su tale diritto.
Peraltro, nella specie, alla luce dell'espletata ctu, deve escludersi il dedotto inadempimento di
, come prospettato da al fine di fondare la dedotta exceptio doli. Pt_1 CP
Fermo quanto già osservato in ordine alle eccezioni proponibili in questa sede da CP deve, infatti, qui evidenziarsi, quanto alla dedotta incompletezza del progetto esecutivo posto a base della gara pubblica e alla sua asserita inidoneità a garantire la fattibilità dell'opera e la sua regolare esecuzione, nel rispetto del cronoprogramma originariamente predisposto, che il
CTU incaricato dal Tribunale, con valutazione tecnica sufficientemente motivata, esaminati in particolare gli atti della procedura di appalto pubblico, in relazione al quale è stata rilasciata la garanzia per cui è causa, ha evidenziato che “Il progetto esecutivo posto a base di gara ben rispetta il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 … Sezione IV da art. 33 art. 43”… e che “il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico circa l'intervento da realizzazione così come progettato”, nonché che il medesimo progetto esecutivo “è stato redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e quindi delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica o di Conferenza di Servizi”.
Sul punto il ctu ha altresì chiarito che “Dalla lettura diretta della intera documentazione circa il progetto esecutivo, lo stesso risulta redatto in modo chiaro ed esaustivo, completo, ricco di particolari costruttivi, di elementi descrittivi nonché di dettaglio puntuale (allegato I da pag. 3 a pag. 28), tale da rendere compiutamente dotta l'Impresa appaltatrice circa la
18 piena e completa realizzazione dell'opera appaltata così come progettata”, evidenziando inoltre che “All'atto formale della consegna lavori all'Impresa del 27 luglio 2007 venne espressamente scritto che … l'area in argomento risulta attraversata da un tratto di fognatura che dovrà essere spostata dall'Impresa Appaltatrice. L'Impresa firmava il suddetto verbale senza opporre riserve”.
In conclusione, l'exceptio doli sollevata da deve essere respinta, non sussistendo CP alcuna prova, liquida e preesistente al processo, dell'abusività dell'escussione della garanzia da parte di , ed anzi essendo emersa, all'esito del presente giudizio, prova Pt_1 dell'inadempimento contrattuale di CP_6
Quanto, poi, alla dedotta circostanza che l'importo indicato nella polizza non potrebbe essere incamerato “incondizionatamente” dal beneficiario, dovendo questo provare il danno sotto il profilo dell'an e del quantum, è sufficiente sottolineare, come già evidenziato, che la natura e la ratio della garanzia prestata non possono che far concludere per la predeterminazione del danno in sede di stipula della polizza.
Se è vero, infatti, che la garanzia indennitaria deve consentire alla Pubblica Amministrazione committente di agire in autotutela mediante l'esercizio di un atto unilaterale, quale la richiesta di adempimento in forma scritta, è allora altrettanto vero che la tutela apprestata dalla legge alla stazione appaltante non può essere subordinata alla prova in giudizio dei danni subiti.
Tale accertamento, infatti, non si concilia con la funzione indennitaria della polizza e con la necessità di rendere l'Ente Pubblico appaltante immune, nei limiti dell'importo garantito, dall'inadempimento del soggetto appaltatore.
L'esecuzione della garanzia costituisce, infatti, naturale conseguenza del venir meno del contratto d'appalto, qualunque ne sia la ragione;
non è conseguenza dei danni effettivi e concreti subiti, ma del fatto che la caducazione del contratto già in sé è un vulnus alla tutela dell'interesse pubblico, frustrato nella sua aspettativa di veder realizzata l'opera pubblica per la quale è stata bandita la gara e stipulato il relativo contratto di appalto.
L'operatività della garanzia, dunque, scatta nel momento stesso in cui emerge la consapevolezza dell'impossibilità del raggiungimento dell'interesse della collettività.
In questi precisi termini, la polizza è stata strutturata dal legislatore che, nel prevederne lo svincolo progressivamente correlato allo stato di avanzamento lavori, ha confermato lo scopo della cauzione in materia di appalti pubblici.
A tal proposito, anche il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulle garanzie di cui al Codice dei Contratti Pubblici, ha precisato che “l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 Cod. Contr. Pub. costituisce la naturale conseguenza del venir meno del rapporto contrattuale e quindi della sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per una causa imputabile all'impresa” (Cons. di Stato
n. 3337/2014).
Ne consegue la fondatezza della pretesa di volta ad ottenere l'escussione della garanzia Pt_1 per cui è causa.
19 Fermo quanto sopra, deve a questo punto essere esaminata, alla luce della normativa ratione temporis applicabile e della documentazione in atti, la questione relativa allo svincolo della cauzione definitiva, sollevata da CP
L'art. 113 d.lgs. n. 163/2006 prevede(va) che lo svincolo della garanzia definitiva sia: 1) automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione;
2) progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
Tale svincolo presuppone che il deposito cauzionale sia ancora disponibile e non ne sia stato disposto (o ne venga contestualmente disposto) l'incameramento.
La copertura degli oneri per il mancato adempimento, cui il garante è tenuto, presuppone, ove risulti avanzamento dei lavori, lo svincolo automatico relativo alla percentuale dei lavori eseguiti.
Ai fini della determinazione dell'importo garantito, al netto dello svincolo automatico, la lettera della norma è inequivoca nel senso che è svincolabile in relazione all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, esclusivamente il 75% dell'importo garantito. Applicata pertanto la percentuale di lavori eseguiti alla quota svincolabile (il 75% dell'importo garantito), il residuo, pari alla differenza fra l'importo garantito e l'importo svincolato (la percentuale di lavori applicata al 75% dell'importo garantito), corrisponde all'importo dovuto dal garante (così Cass civ. n. 7572/2020).
Nel caso di specie, la stessa ha dedotto e documentato l'esecuzione di lavori per euro Pt_1
1.059.493,61, a fronte di un costo complessivo previsto dell'opera di 5.081.504.06 e che, nel corso dei lavori, sono stati emessi n. 7 certificati di pagamento a fronte di n. 7 S.A.L., senza che rilevi la circostanza dell'effettivo svincolo disposto da su richiesta CP dell'Appaltatore e ciò con particolare riguardo alla determinazione del premio assicurativo.
Pertanto, poiché nella specie sono stati eseguiti lavori per il 20,85%, l'importo cui il garante è tenuto è pari alla differenza fra l'importo di euro 1.155.280,00 (totale dell'importo garantito) e quello di euro 180.656,91 (applicazione della percentuale dei lavori eseguiti del 20,85% all'importo suscettibile di svincolo, vale a dire il 75% dell'importo garantito – euro
866.460,00) e così per un totale di euro 974.623,09, al cui pagamento deve essere condannata la Società garante.
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dall'originaria domanda (proposta con atto notificato in data 1 luglio 2010) al saldo, ritenuto di non poter considerare, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi la data del 12 ottobre 2009, tenuto conto della richiesta di integrazione documentale trasmessa da riscontrata da in data 28 dicembre CP Pt_1
2009 (doc. 50), senza ulteriore richiesta di escussione.
Non può, invece, essere riconosciuta la richiesta rivalutazione, non avendo provato il Pt_1 danno ulteriore ex art. 1224, comma 2, c.c. da svalutazione monetaria, astrattamente
20 sussistente nella misura in cui sussista differenza tra il tasso dell'interesse legale e l'indice di svalutazione calcolato dall'Istat.
Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda di manleva proposta da in CP via subordinata, nei confronti dei fideiussori e . CP_4 CP_5
Accertato nei termini innanzi esposti il diritto della stazione appaltante al pagamento della somma garantita, deve essere accolta la domanda subordinata di manleva proposta da nei confronti dei predetti due fideiussori, i quali, con la sottoscrizione della polizza CP per cui è causa, si sono impegnati a tenere indenne la in relazione a tutte le somme da Pt_8 questa versate in forza della polizza stipulata da e avente come beneficiario il CP_6 committente pubblico (doc. 46 ). Pt_1
Sul punto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio CP_4 riassunto da , in seguito alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano, ha dedotto, in Pt_1 primo luogo, la nullità dell'avverso atto di citazione in riassunzione poiché lo stesso è privo dell'atto di citazione a suo tempo proposto nei confronti della Controparte_27
. ed è privo della difesa effettuata da quest'ultima.
[...] Controparte_1
L'eccezione appare destituita di ogni fondamento, tenuto conto che la sig.ra è stata CP_4 ritualmente evocata nell'originario giudizio introdotto da , così come nel giudizio CP_6 di appello, laddove, come già evidenziato, nei casi di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo. Ne consegue che la sig.ra la quale ha deliberatamente scelto di CP_4 restare contumace nell'ambito del giudizio instaurato da , nonostante sia stata CP_6 destinataria di regolare notifica dell'atto con cui è stata chiamata in causa da giusta CP autorizzazione dell'allora giudice istruttore, non può oggi dolersi di non conoscere gli atti di un giudizio di cui l'attuale processo riassunto costituisce mera prosecuzione.
Per le stesse ragioni deve ritenersi tardivo e inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla sig.ra sulla polizza per cui è causa, laddove si ribadisce, il CP_4 presente giudizio costituisce mera prosecuzione dell'originario giudizio instaurato nel 2010, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate, tra le quali la possibilità di operare il disconoscimento della sottoscrizione, disconoscimento, peraltro, operato solo con irrituali note di udienza e con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. e, dunque, senz'altro tardivamente.
Ancora, tardiva e inammissibile è l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art 1957 c.c., sollevata da nel giudizio riassunto e solo con la comparsa conclusionale, CP_4 laddove, invece, la dedotta nullità della deroga contrattuale alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione per cui è causa, ancorché non sottoposta al regime delle preclusioni, deve ritenersi infondata, venendo in rilievo nella specie una fideiussione c.d. specifica in materia di appalto pubblico e non già una fideiussione omnibus a garanzia di obbligazioni bancarie, avendo invocato la convenuta un orientamento CP_4
21 giurisprudenziale del tutto inconferente (il decisum della nota pronuncia a Sezioni Unite n.
41994/2021 in materia di clausole conformi allo schema ABI).
Ne consegue, in considerazione del riscontro del verificarsi dei presupposti necessari per la rivalsa svolta da l'accoglimento della relativa domanda nei confronti dei fideiussori CP
e in conformità agli obblighi da questi assunti con la CP_4 CP_5 sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, parte soccombente deve essere CP condannata a rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto Pt_1 riguardo ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e considerando il valore dell'accolto.
I terzi chiamati e , soccombenti in relazione alla domanda proposta CP_4 CP_5 nei loro confronti da devono essere condannati a rifondere le spese anticipate da CP quest'ultima. Le spese sono liquidate in dispositivo, in difetto di nota spese, in base al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore dell'accolto e dimidiando i valori medi in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'effettiva attività processuale svolta e senza riconoscere alcun aumento per la pluralità di parti in ragione dell'omogeneità delle posizioni processuali e tenuto conto della mancata costituzione di . CP_5
Quanto alle spese di CTU, le stesse – come liquidate con separato decreto – sono integralmente compensate tra e muovendo dal condivisibile orientamento Pt_1 CP espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass. civ. n. 11068/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 17739/2016)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
, Parte_1
, condanna Parte_1 Controparte_1 già in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...]
, , Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Parte_1 euro 974.623,09, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al saldo come in motivazione;
2. in accoglimento della domanda subordinata proposta da
[...] già Controparte_1 CP Controparte_28
[...]
[...] nei confronti di e , condanna questi
[...] CP_4 CP_5 ultimi, in solido tra di loro, a pagare a Controparte_1 già in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di cui al punto precedente;
3. condanna Controparte_1 CP già in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del
[...] presente giudizio, che liquida in euro 1.713,00 per anticipazioni e in euro 29.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. condanna e , in solido tra di loro, alla rifusione in favore CP_4 CP_5 di già Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5. pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di , Parte_1
, e di Pt_1 Parte_1 Parte_1 [...] già Controparte_1 Controparte_2 ella misura del 50% ciascuno.
[...]
Così deciso in Varese, il 10 marzo 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.N. 3168/2017 promossa da:
Parte_1
(cod. fisc. e p.iva ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a via S. Martino n. 5, come da procura alle liti allegata all'atto di Pt_1 citazione in riassunzione
attrice in riassunzione
contro
già Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gentile e dall'Avv. Giovanni Controparte_3
Grassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, a via Orrigoni, n. Pt_1
15, giusta procura in atti
convenuta
e contro
(cod. fisc. ), nata a [...] il 21 maggio Controparte_4 CodiceFiscale_1
1967 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Mazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Napoli, via Reggia di Portici n.
69, giusta procura in atti;
convenuta
SIG. CP_5
1
[...]
Controparte_6
convenuti contumaci
ING. con l'Avv. Carlo Rusconi Controparte_7
ING. con l'Avv. Carlo Rusconi Controparte_8
ARCH. , con l'Avv. Flavio Verri CP_9
ING. , con l'Avv. Fabio Meazza CP0
ARCH. con l'Avv. Guido Baroni Controparte_11
ARCH. con l'Avv. Marco Pietro Locati CP2
convenuti
(nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in corso di causa)
e con la chiamata in causa di
con l'Avv. Fabio Matera (terza chiamata in causa da Controparte_13
e CP0 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11
con l'Avv. Federico Salesi (terza chiamata in causa da Controparte_14
) CP_9
terzi chiamati
(nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in corso di causa)
Oggetto: appalto di opere pubbliche – riassunzione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decidere:
- IN VIA PRELIMINARE: emettere ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai senesi dell'art. 186 ter nei confronti di già Controparte_15 al pagamento della somma di Euro Controparte_16
1.155.280,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta 12/10/2009 quale liquidazione della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da CP_6 in favore di sussistendone i presupposti in fatto, documentali ed in diritto;
Pt_1
2 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le eventuali domande formulate da nei confronti dell' perché inammissibili, Controparte_6 Parte_1 improcedibili, infondate in fatto ed in diritto;
ritenere e dichiarare che, a causa ed a seguito dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali perpetrati da legittimamente, con la deliberazione n. 392 del Controparte_6
22.09.2009, il Consiglio di Amministrazione di ha risolto il contratto di appalto stipulato Pt_1 in data 14.06.2007 rep. n. 15157, registrato a il 22.06.2007 al n. 1714; ritenere e Pt_1 Pt_1 dichiarare che, in conseguenza dei predetti inadempimenti di ha CP_6 Parte_1 subito danni patrimoniale pari ad € 1.197.147,27;
e per l'effetto,
- IN VIA RICONVENZIONALE: nel contempo accertati gli inadempimenti contrattuali di e i danni dalla stessa arrecati ad per le causali di cui in premessa, CP_6 Pt_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a pagare in favore di quell'importo che sarà accertato nella presente causa, nella Parte_1 misura massima prevista (€ 1.155.280,00) nella garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da e in ossequio al relativo oggetto con interessi e CP_6 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- qualora ritenuto necessario, ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio sui fatti di causa;
- l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che con contratto di appalto rep. n. 5157 del 14.6.2007, intercorso tra e Parte_1
(doc.4 fasc. I° trib. di R.G. n. 649/2010) è stata prevista la realizzazione in CP_6 Pt_1
Comune di Saronno del fabbricato denominato “XI” di complessivi n.72 alloggi, n.78 autorimesse e della palestra denominata “X4)”.
2) “Vero che in data 23.7.2007 procedeva alla formale consegna dei lavori a che Pt_1 CP_6 li accettava “senza sollevare riserva od eccezione alcuna”.
3) “Vero che dal 23.07.2007, ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, dovevano decorrere i 720 giorni previsti per la regolare ultimazione dei lavori”.
4) “Vero che, come, per altro risulta dal verbale di Consegna dei lavori del 23.07.2007 che si rammostra, è stata esplicitamente informata che “l'area in argomento risulta CP_6 attraversata da un tratto di fognatura e che dovrà essere spostata dall'impresa appaltatrice”.
5) “Vero che, in ordine al periodo 23.07.2007-12.11.2007, in assenza di alcuna disposizione di sospensione da parte del Direttore di Lavori, i lavori relativi al contratto di appalto del
14.06.2007 avrebbero dovuto proseguire regolarmente senza alcuna interruzione”.
6) “Vero che i lavori si avviavano solo il 12.11.2007 dopo oltre 100 giorni dalla data di consegna”.
3 7) “Vero che tutte le cause ostative lamentate dall'appaltatrice erano già venute meno prima della data del 12.11.2007”.
8) Vero che il Giornale dei Lavori (doc. l3 fasc. I°) che mi si rammostra, compilato dalla stessa è privo di annotazione fino al giorno 12.11.2007, data nella quale si menziona CP_6
“impianto di cantiere… inizio recinzione ... Visita RUP con DL ...”.
9) Vero che in ordine al periodo 23.07.2007-12.11.2007 in assenza di alcuna disposizione di sospensione da parte del Direttore dei Lavori, i lavori relativi al contratto di appalto del
14.06.2007 avrebbero dovuto proseguire regolarmente senza alcuna interruzione”.
10) “Vero che tra il 20.11.2007 ed il 4.12.2007 sono stati eseguiti lavori non previsti in progetto che hanno riguardato lo spostamento di alcuni sottoservizi presenti nell'area del cantiere ed a margine dello stesso, modifiche al dimensionamento delle paratie e quantità aggiuntive, nonché veniva realizzata una vasca di accumulo delle acque meteoriche”.
11) “Vero che dal 21.12.2007 sino all'8.1.2008 (compresi) ha sospeso i lavori”. CP_6
12) “Vero che ritenuto l'andamento anomalo ed il ritardo dei lavori determinato dalla condotta dell'appaltatrice, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Saronno, in data
24.9.2008, veniva rielaborato il cronoprogramma, stabilendo un nuovo termine (11.10.2010) per il completamento dell'opera”.
13) “Vero che anche tale cronoprogramma non è mai stato rispettato, senza peraltro alcuna legittima giustificazione (si veda doc.l7 fasc. I°)”.
14) “Vero che con nota prot. n. 941 del 20.1.2009 (doc.22 fasc. I°), il RUP ordinava all'impresa di riprendere le attività di cantiere con la massima urgenza, minacciando l'applicazione delle penali di cui all'art.102 del C.S.A. e prefigurando la risoluzione del contratto in danno di cui al Capitolato d'Appalto all'art.105 commi l, 2 e 3 e dal D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 art. l36”.
15) “Vero che con nota del 26.1.2009 (trasmessa via e-mail al RUP) che mi si rammostra il D.L. Ing. riferiva che “...quel giorno nessun operatore è presente in cantiere e che il CP0
Cantiere risultava agibile per un'area di intervento del 45%” (doc.23 fasc. I°).
16) Vero che nota del 27.1.2009 (che mi si rammostra) prot. n. 1705 del 28.1.2009 il Pt_1
D.L. Ing. comunicava l'immotivato stato di inattività del cantiere (doc.24 fasc. I°)”. CP0
17) “Vero che con ordine di servizio del 18.3.2009, che mi si rammostra prot. Aler n. 7212 del 27.3.2009 (doc.31 fasc.I°), il D.L. ordinava di adeguare il personale ad un numero CP0 congruo”.
18) “Vero che l'art. 101 del capitolato speciale di appalto di cui al documento 14 prodotto da relativo alla sospensione dei lavori non ha mai trovato applicazione durante l'esecuzione Pt_1 dei lavori riguardanti il contratto di appalto del 14.6.2007”.
19) “Vero che in ordine al contratto di appalto sottoscritto da e il Parte_1 CP_6
14.6.2007 non risulta essere mai stata iscritta alcuna riserva”.
4 20) “Vero che il progetto relativo all'esecuzione dei lavori riguardanti il contratto di appalto sottoscritto da e il 14.6.2007, predisposto dall'arch. è Parte_1 CP_6 CP2 stato realizzato a regola d'arte”.
21) “Vero che in ordine ai lavori di cui al contratto d'appalto stipulato tra e CP_6 [...] il 14.6.2007 e di seguito descritti sono stati accumulati i seguenti ritardi: Pt_1
22) “Vero che nel momento in cui è ritornata in possesso del cantiere in questione Pt_1
(3.11.2009) come risulta dalla relazione di cui al doc. 39 prodotta da che si rammostra, le Pt_1 predalles erano fortemente ammalorate e le armature del solaio della copertura del 1° piano interrato ossidate tanto che è stata costretta allo loro rimozione e smaltimento”. Pt_1
Sui predetti capitoli di prova si indicano a testi:
-Arch. , via Volta 9/A Dumenza (VA) CP_9
-Ing. via Inglesina 178, Gerenzano (VA) CP0
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi ex adverso formulati e con i medesimi testi indicati a prova diretta.
5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nell'interesse di Controparte_1
[...]
in via preliminare, disporre ai sensi dell'articolo 269, comma 2, c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, al fine di consentire ex articolo 106 c.p.c. la rituale chiamata in causa, mediante citazione, nel rispetto dei termini ex articolo 163-bis c.p.c., dei Sigg.ri e , al fine di instaurare il contraddittorio riguardo CP_4 CP_5 alla domanda di regresso/manleva formulata con il presente atto;
nel merito, in via principale, respingere la domanda formulata dall' di in quanto Pt_1 Pt_1 infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte nel presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare l'importo della fideiussione che, al momento della disposta risoluzione del contratto di appalto, risultava parzialmente svincolato e, per l'effetto, limitare all'ammontare residuo la richiesta di escussione avanzata dall' di Pt_1 Pt_1
sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto dell' ex artt. 1950 e 1299 c.c., nonché delle CP
Condizioni generali di polizza, ad agire in regresso e/o rivalsa nei confronti dei Sigg.ri CP_5
e quali coobbligati, in virtù della dichiarazione di fideiussione dagli
[...] CP_4 stessi resa, e - per l'effetto - condannare gli stessi, anche in solido tra di loro, al rimborso delle somme che l' medesima fosse tenuta a pagare in favore dell' di CP Pt_1 Pt_1
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nell'interesse di : CP_4
La sig.ra conclude per il rigetto della domanda di regresso/manleva, formulata CP_4 nei suoi confronti da sia perché infondata sia in Controparte_17 fatto che in diritto, sia per i motivi addotti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 184 VI c. c.p.c. n.
1. Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore per dichiarazione di anticipo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal contratto di appalto pubblico n. rep. 15157, relativo ai lavori di realizzazione nel Comune di Saronno del fabbricato denominato “XI”, costituito da n. 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica e n. 78 autorimesse, nonché della palestra denominata “X4”, stipulato in data 14 giugno 2007 tra e Pt_1 Controparte_6
con cui quest'ultima si era impegnata a realizzare i predetti lavori nel termine di 720
[...] giorni naturali e consecutivi, a fronte di un corrispettivo di euro 5.081.504,06, oltre IVA, di
6 cui euro 4.712.754,06 quale importo netto lavori e euro 368.750,00 quale importo oneri di sicurezza.
A garanzia della corretta e regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, la
Società appaltatrice aveva stipulato, in data 31 maggio 2007, con Controparte_2 la polizza fideiussoria n. DE 0600516, in favore di , per l'importo massimo di €
[...] Pt_1
1.155.280,00. Contestualmente, i sig.ri e si erano costituiti, a loro CP_4 CP_5 volta, fideiussori di , in favore di a garanzia dell'adempimento degli CP_6 CP obblighi e degli oneri incombenti sulla Società contraente in dipendenza della stipulazione della polizza fideiussoria medesima.
Al fine di delimitare l'ambito soggettivo del giudizio, giova inoltre qui evidenziare che, in relazione all'appalto pubblico di cui si discute, erano stati affidati i seguenti incarichi ai professionisti di seguito indicati: all'Arch. era stato affidato l'incarico di CP2 redigere la progettazione preliminare e definitiva, nonché l'esecuzione del progetto architettonico definitivo;
all'Ing. l'incarico di progettazione delle opere CP0 strutturali;
agli Ing.ri e l'incarico per la progettazione Controparte_7 Controparte_8 esecutiva degli impianti elettrici e meccanici;
l'Arch. aveva, invece, ricoperto CP_9 il ruolo di responsabile unico del procedimento;
l'Arch. aveva ricoperto Controparte_11
l'incarico di direzione dei lavori architettonici dei fabbricati;
all'Ing. infine, CP8 era stato affidato l'incarico di direzione lavori delle opere strutturali e degli impianti dei fabbricati.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, “per i gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, per le gravi irregolarità denunciate e il grave ritardo nell'andamento dei lavori”, asseritamente imputabili alla Società appaltatrice, , con delibera n. 392 del 22 Pt_1 settembre 2009, aveva risolto il contratto di appalto stipulato con , ai sensi e per CP_6 gli effetti degli artt. 136, 138 e 139 del d.lgs. n. 163/2006 e, con successiva nota prot. n.
28287 del 12 ottobre 2009, aveva escusso la polizza fideiussoria n. DE 0600516 rilasciata da
CP
Tanto brevemente premesso in ordine alla ricostruzione degli eventi che hanno dato origine al presente giudizio e venendo a trattare della vicenda processuale, si evidenzia quanto segue.
Con atto di citazione del 30 gennaio 2010, la Società appaltatrice
[...] aveva convenuto in giudizio l' , nella qualità di committente Controparte_6 Pt_1 pubblico, al fine di ottenere, previa disapplicazione della delibera n. 392/2009, la Pt_1 declaratoria di risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto di appalto per cui è causa, stante l'asserito grave inadempimento del committente pubblico, con domanda di condanna di al risarcimento di tutti danni patiti. Pt_1
Si era costituita nel giudizio R.G.N. 649/2010 , domandando, in via preliminare, Pt_1
l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi Arch. Ing. Ing. CP2 CP0
Ing. Arch. e Arch. al Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_11 fine di mantenere indenne da ogni e qualsiasi ed eventuale condanna in relazione alle Pt_1 domande proposte da nei suoi confronti. CP_6
7 aveva, altresì, domandato la chiamata in causa di al fine di “garantire alla Pt_1 CP convenuta il risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'inadempimento di
. CP_6
Nel merito aveva domandato l'integrale rigetto delle domande attoree, l'accertamento Pt_1 della legittimità dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, nonché l'accertamento dei danni patiti dal committente pubblico e, per l'effetto, in via riconvenzionale, la condanna di a pagare all' € 1.197.147,27 ovvero CP_6 Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma che dovesse emergere in esito all'istruenda causa, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
nel contempo, accertati gli inadempimenti contrattuali di e i danni dalla stessa arrecati ad per le CP_6 Pt_1 causali di cui in premessa;
- condannare in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di quell'importo che sarà Parte_1 accertato nella presente causa, nella misura massima prevista (€ 1.155.280,00) nella garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da e in ossequio al CP_6 relativo progetto (…)”.
Si erano costituiti in giudizio i terzi chiamati Arch. Ing. Ing. CP2 CP0 CP_7
Ing. , Arch. e Arch. i quali (ad eccezione dell'Arch.
[...] Controparte_8 CP_9 CP1
chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie CP2 assicurative (chiamata in causa da da Controparte_13 CP0
da e da e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11 Controparte_14
(chiamata in causa da ), le quali si costituivano ritualmente nel
[...] CP_9 giudizio instaurato nel 2010 da CP_6
Si era costituita in giudizio anche la quale, previa chiamata in causa dei sig.ri CP
e e, per quanto occorresse, di , aveva domandato, in CP_5 CP_4 CP_6 via principale, respingersi le domande formulate da nei suoi confronti e, in via Pt_1 subordinata, l'accertamento dell'importo della fideiussione che, al momento della disposta risoluzione del contratto, risultava parzialmente svincolato e, per l'effetto, limitare all'ammontare residuo la richiesta di escussione avanzata dall' sempre in via Parte_1 subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto dell' ex artt. 1950 e 1299 c.c., nonché delle CP
Condizioni generali di assicurazione, ad agire in regresso e/o rivalsa nei confronti della
quale debitrice principale, nonché nei confronti dei Sigg.ri Controparte_6 CP_5
e , quali coobbligati, in virtù della dichiarazione di fideiussione dagli stessi CP_4 resa, e per l'effetto condannare, anche in solido tra di loro, la e i Sig.ri Controparte_6
e al rimborso delle somme che l' medesima fosse tenuta CP_5 CP_4 CP
a pagare in favore dell' Parte_1
Autorizzata la chiamata di terzo dei sig.ri e fideiussori firmatari CP_5 CP_4 della polizza assicurativa, questi ultimi, nonostante la ritualità delle notifiche eseguite, non si erano costituiti nell'originario giudizio introdotto da , restando contumaci. CP_6
La causa originaria, interrotta in data 28 gennaio 2011, in conseguenza del fallimento dell'attrice , era stata “riassunta” ex art. 303 c.p.c. (rectius proseguita) da , CP_6 Pt_1
8 nei confronti della sola al fine di ottenere la Controparte_2 condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di , della somma di euro Pt_1
1.155.280,00, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza fideiussoria n. DE0600516, rilasciata da in data 31 maggio 2007, proprio a garanzia del contratto di appalto CP pubblico stipulato tra e Pt_1 CP_6
Con sentenza n. 275/2014, il Tribunale di Varese ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata da in via riconvenzionale nei confronti di Pt_1 CP poiché svolta nei confronti di soggetto coobbligato rispetto al debitore principale fallito
( , in ragione della vis attractiva del fallimento della parte attrice Controparte_6 intervenuta in corso di causa.
ha quindi proposto appello e, con sentenza n. 2138/2017, la Corte di Appello di Pt_1
Milano, in accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per difetto di contraddittorio e rimesso la causa davanti al primo giudice ai fini della riassunzione del procedimento, sulla base della seguente motivazione:
“… deve ritenersi pacifico che l'intero procedimento di primo grado per il quale pende oggi gravame, è stato dichiarato interrotto dal primo Giudice in data 28/01/2011 a seguito del fallimento della parte attrice dichiarato in corso di causa in data 08/06/2010. Ne deriva che la riassunzione promossa da con atto depositato in data 21 aprile 2011 non poteva Pt_1 rivolgersi alla sola …), ma doveva estendersi a tutte Controparte_2 le parti costituite in quel processo, cui il Giudice doveva ordinare la notifica e quindi
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. L'inscindibilità in questo caso era di carattere processuale, perché la decisione non poteva che pronunciarsi nei confronti di tutte le parti che in quel processo si erano costituite in ragione della stretta connessione fra le domande ivi proposte”.
ALER. ha, quindi, convenuto nel giudizio riassunto tutte le originarie parti del giudizio, per sentire accogliere le conclusioni già formulate nei confronti di con l'originaria CP comparsa di costituzione e risposta.
Si sono ritualmente costituiti nel giudizio riassunto,
[...] già il Controparte_1 Controparte_2 fideiussore nonché i terzi Ing. Ing. Ing. CP_4 Controparte_7 Controparte_8
e Arch. i quali hanno chiamato in causa la compagnia CP0 Controparte_11 assicurativa nonché l'Arch. , il quale ha chiamato Controparte_13 CP_9 in causa e, infine, l'Arch. mentre sono rimasti Controparte_14 CP2 contumaci il e il Controparte_6 fideiussore . CP_5
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 14 gennaio 2020, il giudice istruttore (precedente assegnatario della causa) ha dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente ai seguenti rapporti processuali: e Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6
9 Alla successiva udienza del 4 febbraio 2020 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, sempre ai sensi dell'art. 306 c.p.c., anche in relazione ai rapporti processuali CP9
e Lloyd's. CP_20 Controparte_21 Controparte_22
Assegnata la causa allo scrivente magistrato in data 8 gennaio 2021, all'udienza del 18 maggio 2021 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, ancora ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente ai rapporti processuali e Controparte_23 Controparte_24 nonché in relazione al rapporto processuale Controparte_25
All'esito delle dichiarazioni di rinuncia e relative dichiarazioni di accettazione, l'originario giudizio riassunto è, dunque, proseguito tra e nonché nei confronti della Pt_1 CP convenuta e dei convenuti contumaci e, salvo quanto si CP_4 CP_5 dirà di seguito, Controparte_6
Tanto premesso, e al fine di correttamente delimitare il thema decidendum, deve qui darsi atto dell'intervenuta estinzione del rapporto processuale anche in relazione alla parte colpita dall'evento interruttivo, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio nei confronti del , laddove l'originario giudizio instaurato nel 2010 ben avrebbe Controparte_6 potuto (e dovuto) proseguire nei confronti delle altre parti, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo e in disparte la mancata riassunzione del processo.
Ed infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento,
l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti” (in questi termini Cass. civ. n. 8123/2020; conforme Cass. civ. n. 32228/2018, la cui massima recita: “Nel caso di cumulo di cause
l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio”).
Dunque, nella specie, la mancata riassunzione e la conseguente estinzione, verificatasi nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, non si è estesa all'intera vicenda processuale, costituita da cause scindibili, laddove la pronuncia della Corte d'Appello deve essere correttamente intesa come riferita alle parti non colpite dall'evento interruttivo, laddove rispetto a si era senz'altro verificato l'effetto estintivo nel corso CP_6 dell'originario giudizio, senza che dovesse (e potesse) essere evocato nell'ambito del presente giudizio riassunto il Controparte_6
10 E del resto, nei casi di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate e, in uno a queste, gli effetti estintivi già prodottisi.
Pertanto, tenuto conto dell'estinzione del giudizio promosso da e nei confronti di , CP_6 nonché delle estinzioni dei rapporti processuali, per come dichiarate in corso di causa ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il presente giudizio ha ad oggetto la domanda (riconvenzionale) originariamente proposta da nei confronti di nonché la domanda di manleva Pt_1 CP da quest'ultima proposta, in via subordinata, nei confronti dei fideiussori sig.ri e CP_4
. CP_5
Precisamente, ha domandato al Tribunale di Varese di condannare a Pt_1 CP pagare in suo favore “quell'importo che sarà accertato nella presente causa, nella misura massima prevista (€ 1.155.280,00) nella garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata da e in ossequio al relativo oggetto”. CP_6
Tanto chiarito in ordine alla delimitazione del thema decidendum, la causa riassunta (che, come si è già detto, costituisce prosecuzione dell'originario giudizio introdotto da
), è stata istruita mediante l'espletamento di CTU, affidata all'Arch. CP_6 [...]
volta ad accertare, sulla base degli atti della procedura di appalto pubblico (in Persona_1 esito alla quale ha affidato a poi fallita, i lavori per la Pt_1 Controparte_26 costruzione di alcuni fabbricati a Saronno), nonché sulla base della documentazione afferente l'esecuzione del contratto di appalto come prodotta in atti dalle parti, “se il progetto esecutivo posto a base di gara sia completo e corredato di tutti i pareri ed elaborati necessari alla sua corretta esecuzione, nonché idoneo a garantire la fattibilità dell'opera e la regolare esecuzione della stessa, nel rispetto del cronoprogramma originariamente predisposto” e “se
e in che termini le eventuali carenze riscontrate dalla Società appaltatrice nel suddetto progetto esecutivo posto a base di gara abbiano influenzato la regolare esecuzione delle lavorazioni da parte della Società appaltatrice e se le anzidette carenze avrebbero dovuto imporre la redazione e l'approvazione di apposite perizie di variante da parte della committente pubblica”, nonché ad accertare, previa ricostruzione dello stato di avanzamento delle opere, “l'effettiva entità della fideiussione automaticamente svincolata ai sensi di legge”.
Non sono state, invece, ammesse le istanze di prova orale per interpello e testi articolate dalle parti nelle memorie ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., stante la natura documentale del giudizio e la loro irrilevanza e superfluità ai fini del decidere, anche in ragione dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale in data 7 aprile 2023, con ordinanza in data 7-11 dicembre
2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
11 Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza in data 23 luglio 2024, rilevata la mancanza, nel fascicolo d'ufficio relativo al procedimento originariamente introdotto innanzi al
Tribunale di Varese (R.G.N. 649/2010), dei fascicoli di parte convenuta, , odierna Pt_1 attrice in riassunzione e di parte convenuta questo giudice ha rimesso sul ruolo CP la causa, al fine di procedere alle opportune verifiche in ordine alla completezza dei fascicoli di parte e all'eventuale ricostruzione degli stessi.
Successivamente, stante il mancato rinvenimento, da parte della Cancelleria dei fascicoli di parte, su istanza congiunta delle parti, è stato assegnato termine per la ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
Ricostruiti i fascicoli di parte e verificato il regolare svolgimento delle operazioni peritali, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, senza assegnazione alle parti, giusta relativa istanza congiunta, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta da deve trovare accoglimento nei limiti e per i Pt_1 motivi di seguito indicati.
La domanda proposta da , si è già detto, concerne il diritto del committente pubblico di Pt_1 escutere la polizza fideiussoria per cauzione garanzia di contratto pubblico n. DE 0600516, rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali assunti da , nell'ambito del CP_6 contratto di appalto per la realizzazione del fabbricato denominato “XI”, costituito da n. 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica e n. 78 autorimesse, nonché della palestra denominata
“X4”, diritto che, secondo sarebbe stato abusivamente esercitato, e ciò in ragione CP degli asseriti inadempimenti contrattuali imputabili alla stessa stazione appaltante.
Nel caso di specie, al fine di provare la sussistenza della propria pretesa creditoria, ha Pt_1 prodotto, innanzitutto, il contratto di appalto stipulato in data 14 giugno 2007 tra la medesima e (doc. 4 fascicolo ), contenente la specifica Pt_1 Controparte_6 Pt_1 previsione di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006 (disposizione ratione temporis applicabile al contratto pubblico per cui è causa), tramite polizza fideiussoria.
In particolare, si legge all'art. 4 del contratto di appalto che “La cauzione definitiva a garanzia del presente contratto è stata prestata dall'impresa in € 1.115.280,00 … mediante polizza fidejussoria n. DE0.600516 della compagnia di assicurazioni “ Controparte_2
” Agenzia di Parma in data 31/5/2007 presentata all'Azienda, contenente la
[...] clausola: “La Società Fidejussoria si impegna sin d'ora a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Azienda garantita, senza riserva alcuna”.
ha altresì prodotto la garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. Pt_1
163/2006, in data 31 maggio 2007, che designa l'Ente pubblico come beneficiario, per un importo di euro 1.155.280,0 (doc. 46 fascicolo ), nonché la deliberazione n. 392 del 22 Pt_1 settembre 2009, con cui si è determinata a risolvere il contratto di appalto “per gravi Pt_1 inadempienze e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori” ai sensi degli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2002 (doc. 1 fascicolo ), nonché le note del 12 ottobre 2009 e del 30 Pt_1
12 ottobre 2009 con cui il committente pubblico ha escusso la polizza fideiussoria per cui è causa
(doc. 47 e 48 fascicolo ). Pt_1
Parte convenuta invece, come si chiarirà di seguito, non ha adeguatamente dedotto CP
e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto di credito azionato da , risultando del tutto infondate le eccezioni sollevate. Pt_1
In primo luogo, in ordine alla qualificazione della polizza fideiussoria denominata “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, deve evidenziarsi che la polizza n. DE 0600516, rilasciata da in favore di , per l'importo massimo garantito di euro CP Pt_1
1.155.280,00 (doc. 46), presenta, per i motivi di seguito indicati, tutti i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia.
La citata polizza, che costituisce cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali relativi ai lavori di realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica, in particolare, individua la prestazione dovuta dal garante nel pagamento di una somma di denaro, nei limiti della somma garantita, per i danni “subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed il pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè: a) le maggiori somme pagate dalla
Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori comunque presenti in cantiere” (cfr. art. 1 del contratto rubricato Oggetto della garanzia).
Il medesimo contratto, all'art. 4, contiene poi la previsione che impone l'obbligo di versamento dell'indennizzo dovuto in conseguenza delle inadempienze a “semplice richiesta scritta” della stazione appaltante e la previsione che “il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.”, fermo restando che “Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
La causa concreta che il contratto in esame realizza risulta, evidentemente, rispondente al modello del contratto autonomo di garanzia, in quanto mira a tenere indenne il creditore delle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, laddove il fideiussore, diversamente dal garante autonomo, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. In altri termini, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella del contraente, sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Viene, dunque, qui in rilievo una garanzia di tipo indennitario, che mira a tutelare il creditore in caso
13 di inadempimento dell'appaltatore e non già una garanzia di tipo satisfattorio, caratterizzata dal “rafforzamento” del diritto del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto dal debitore principale.
In tal senso, la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni deve orientare l'interprete nel senso della qualificazione come autonoma della garanzia, laddove la previsione che la prestazione del garante deve essere eseguita entro il termine di giorni quindici dalla richiesta esprime la chiara volontà negoziale di consentire al beneficiario di escutere il garante con la stessa tempestiva efficacia con cui potrebbe far proprio un versamento cauzionale e con esclusione della possibilità per il garante di sollevare eccezioni in ordine al rapporto sottostante, non essendo ragionevolmente ipotizzabile, nei tempi estremamente ridotti previsti, lo svolgimento delle necessarie indagini per l'accertamento in concreto dell'inadempimento del garantito e, più in generale, della legittimità della richiesta dell'Amministrazione.
L'autonomia della garanzia comporta che il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto principale tra quest'ultimo e il debitore garantito.
Tanto chiarito in ordine alla natura della garanzia prestata da deve essere in primo CP luogo esaminata l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sollevata dalla parte convenuta.
Sul punto, in disparte la questione se la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. possa ritenersi o meno implicita, laddove contenuta in un contratto che prevede una clausola di
“pagamento a prima richiesta”, nella specie, è sufficiente evidenziare che, successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione di del 22 settembre 2009, con la quale è Pt_1 stato risolto il contratto di appalto stipulato con , ha intimato, con CP_6 Pt_1 raccomandata a.r. del 12 ottobre 2009, sia al garante che al debitore principale CP
, il pagamento di quanto dovuto, non potendo, pertanto, ritenersi verificata alcuna CP_6 decadenza.
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c. 1 c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 22346/2017; Cass. civ. n. 13078/2008).
Del tutto inconferente appare, poi, il richiamo alla previsione di cui all'art. 1956 c.c., invocata da sulla base del presupposto che avrebbe tollerato, per oltre dieci mesi, la CP Pt_1
14 condotta inerte e inadempiente dell'appaltatore, consentendo a di proseguire nel CP_6 rapporto contrattuale, nonostante la rilevata riluttanza a portare a termine i lavori.
Ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1956 c.c. – che prevede la liberazione del fideiussore, se il creditore, senza autorizzazione del garante, abbia concesso altro credito al debitore pur conoscendone le deteriori condizioni patrimoniali – è richiesta, sotto il profilo probatorio, sia la prova dell'oggettiva concessione di ulteriore finanziamento dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche del garantito, sia la prova dell'acquisita consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito.
Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie, non venendo in rilievo alcuna ipotesi di concessione di credito al debitore principale, ma unicamente una fattispecie di inadempimento contrattuale in relazione ad un appalto pubblico, per la quale è stata rilasciata la garanzia per cui è causa.
Ne consegue il rigetto delle eccezioni di decadenza proposte da e la necessità di CP esaminare nel merito la domanda di garanzia proposta da . Pt_1
In primo luogo, con riguardo alla prova dell'inadempimento del debitore principale, giova evidenziare che la Suprema Corte, con orientamento costante e condiviso da questo Tribunale, ha chiarito che “il creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento "a prima richiesta" non ha l'onere di provare l'inadempimento del debitore;
è, invece, onere del garante che intenda sottrarsi al pagamento dimostrare – attraverso una prova pronta e liquida – la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa” (in questi termini Cass. civ. n. 10652/2008).
Nel caso di specie, , peraltro, non si è limitata ad allegare l'inadempimento della Pt_1
Società appaltatrice, ma ha puntualmente dedotto e documentato l'inadempimento di
CP_6
In particolare, ha dedotto di aver provveduto, in data 23 luglio 2007, alla formale Pt_1 consegna dei lavori a , la quale li accettava “senza sollevare riserva od eccezione CP_6 alcuna”, nonostante fosse stato espressamente indicato che l'area era attraversata da un tratto di fognatura che avrebbe dovuto essere spostata dall'impresa appaltatrice (vd. doc. 12 fascicolo ). Dalla data di consegna dei lavori sarebbe dovuto decorrere, ai sensi dell'art. Pt_1
10 del contratto di appalto, il termine di 720 giorni previsto per l'ultimazione dei lavori pubblici affidati, termine non rispettato, senza che la circostanza sia mai stata contestata da nessuna delle parti in causa (compresa in bonis). CP_6
ha altresì documentato, senza che anche tale circostanza risulti contestata, che i lavori Pt_1 vennero avviati solo in data 12 novembre 2007, dopo oltre 100 giorni dalla data di consegna, senza che risultino depositati, presso la stazione appaltante, verbali di sospensione e ripresa lavori, come previsto dal capitolato speciale di appalto (doc. 14 fascicolo ). Pt_1
A tale ritardo iniziale, secondo la prospettazione di , sarebbe seguito un andamento Pt_1 anomalo dell'appalto, connotato dall'esecuzione di lavori non previsti in progetto e da
15 continui ritardi (illegittime sospensioni di lavori, che non hanno consentito il rispetto del termine contrattualmente pattuito e nemmeno di quello successivamente fissato con il cronoprogramma del 24 settembre 2008), senza che siano mai state apposte riserve da parte dell'impresa appaltatrice.
ha altresì documentato l'avvenuta contestazione, in data 28 agosto 2009, da parte del Pt_1
D.L., degli addebiti, con assegnazione alla Società appaltatrice di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni (doc. 17 e 38 fascicolo ), senza che, nel termine assegnato, Pt_1
abbia trasmesso le proprie controdeduzioni. CP_6
A fronte di tali allegazioni e produzioni documentali, la Società garante, come già evidenziato, non ha provato né l'adempimento del debitore principale (la Parte_7
), né la nullità del contratto garantito o l'illiceità della sua causa.
[...]
Parte a ben vedere, si è limitata ad eccepire l'exceptio doli e l'abusività CP dell'escussione, evidenziando che l'asserito inadempimento di sarebbe imputabile CP_6 alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in particolare, sarebbe responsabile dell'errata progettazione posta a fondamento della gara.
L'exceptio doli sollevata da non può trovare accoglimento per le seguenti CP ragioni.
In primo luogo, va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, nei contratti autonomi di garanzia, il garante può opporre al beneficiario l'exceptio doli solo nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti prima facie abusiva o fraudolenta, in presenza di una prova non solo evidente (c.d. prova liquida) di detto abuso, ma anche preesistente al processo, non essendo compatibile, con la peculiare funzione della garanzia, la deduzione di prove dell'eccezione che tende a paralizzarla, da formarsi nel corso del medesimo giudizio.
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna condotta abusiva o fraudolenta da parte di , Pt_1 la quale, successivamente alla risoluzione del contratto per inadempimento di , CP_6 non ha fatto altro che avvalersi della clausola contrattuale in tema di escussione della garanzia, inviando richiesta scritta alla Società garante, al fine di ottenere il pagamento dell'importo garantito, entro il termine contrattuale previsto di quindici giorni.
Alcun contegno abusivo o posto in essere con mala fede risulta, pertanto, riconducibile ad
, con la conseguente infondatezza, già solo per tale ragione, dell'exceptio doli sollevata. Pt_1
Inoltre, l'escussione della garanzia è avvenuta a seguito di denuncia di inadempimento dell'appaltatrice, dettagliatamente documentato nella relazione particolareggiata della
Direzione Lavori del 22 ottobre 2009 (doc. 47 fascicolo ), nella quale si evidenzia che Pt_1
“… - a tutt'oggi l'impresa non ha ancora adempiuto a quanto ordinato con le note e Ordini di Servizio sopra elencati, assumendo pertanto un comportamento negletto ed elusivo dei patti contrattuali, disattendendo con recidività le proprie obbligazioni contrattuali e compromettendo la buona riuscita dei lavori;
- che sono state riscontrate le seguenti inadempienze ed omissioni, imputabili all'Impresa: a) gravissimi ritardi sul cronoprogramma dei lavori aggiornato in data 25/09/2008 … b) L'Impresa ha eseguito Opera Extra-
16 Contrattuali non autorizzate dalla S.A. …; c) L'impresa non ha mai richiesto l'autorizzazione per i lavori extra-contrattuali e non ha mai effettuato riserve a norma di legge durante tutto
l'andamento dei lavori. d) Come risulta dalla lettera ricevuta da in data Parte_1
25/05/2009 … l'impresa si è avvalsa di un subappaltatore non autorizzato, la ADF Costruzioni Srl di Bologna. e) Dall'esame della documentazione si evince che l'impresa appaltatrice non ha provveduto al pagamento degli operai, dei subappaltatori e dei fornitori.
f) Nell'ultimo periodo sono stati rubati numerosi puntelli di sostegno dei solai predalles, e pertanto le opere sono insicure … g) È stato contestato il mancato sfalcio dell'erba … h) È stata contestata la mancata messa in sicurezza dell'area di cantiere in oggetto e la mancata bonifica e rimozione delle lastre di Eternit contenenti amianto …”.
Gli addebiti, come già evidenziato, sono stati formalmente contestati all'Appaltatrice e, a fronte del perdurare dell'inadempimento, ha, quindi, legittimamente disposto la Pt_1 risoluzione del contratto con proprio provvedimento del 22 settembre 2009 (doc. 1 fascicolo
). Pt_1
Eseguito lo stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, in data 3 novembre 2009 (vd. doc. 39 e 40 fascicolo ), sono stati, quindi, Pt_1 redatti il conto finale dei lavori (doc. 41 fascicolo ) ex art. 173 D.P.R. n. 554/1999 e la Pt_1 relativa relazione (doc. 15 fascicolo ). Pt_1
Il conto finale ha, in particolare, accertato l'esecuzione di lavori per € 1.059.493,61, a fronte di anticipazioni corrisposte per € 1.219.666,08, e dunque un credito a favore del Committente pubblico di € 160.172,47, nonché i seguenti danni patrimoniali:
- € 86.265,52, a titolo di somme indebitamente percepite dall'appaltatore per opere extra contratto eseguite e non autorizzate;
- € 224.653,29, quale importo delle penali contrattualmente pattuite per i ritardi;
- € 109.537,05, importo dovuto “in ragione della non collaudabilità delle predalles ammalorate ed armature ossidate, solaio copertura 1° interrato”;
- € 20.000,00, quale costo di rimozione e smaltimento predalles e armature non collaudabili,
- € 6.574,89 per riprogettazione parziale di opere in c.a. per solaio;
- € 9.250,00 per spese di riappalto;
- € 375.937,47 per revisione computo metrico estimativo;
- € 11.264,00 per spese sostenute da per la messa in sicurezza del cantiere, per Pt_1 mancato taglio dell'erba e per occupazione di suolo pubblico;
- € 4.500,00 per pagamento operai;
CP_6
- € 5.297,47 per ritenuta infortuni;
- € 95.200,00 per mancata locazione di n. 70 alloggi a canone sociale;
17 - € 28.080,00 per mancata locazione di n. 78 box, per un totale di € 1.136.732,16 netti, laddove le spese di riprogettazione, indicate in € 6.754,89, ammontano in realtà a € 66.900,00, oltre accessori di legge, tenuto conto che, oltre alla riprogettazione parziale di opere in c.a. per solaio, è sorta la necessità dell'aggiornamento dei prezzi con la relativa redazione di un nuovo computo metrico estimativo, capitolato di appalto, cronoprogramma, Piano Sicurezza Cantiere e adeguamento secondo le indicazioni del collaudatore statico, “ciò in quanto le opere eseguite da in base a varianti non CP_6 autorizzate, hanno comportato la modifica della consistenza del progetto rispetto a quella originale” (doc. 28 fascicolo ) e così per un totale di danni stimati netti di euro Pt_1
1.197.147,27.
In tale contesto, non può configurarsi alcun abuso del diritto nell'escussione della garanzia, essendo questa giustificata dall'allegato inadempimento del debitore principale e dai conseguenti danni subiti dal beneficiario, sufficientemente documentati ai fini dell'escussione della garanzia autonoma.
Né può assumere rilievo, ai fini dell'exceptio doli, la mera pendenza del giudizio promosso da
(non proseguito dal Curatore del ), per contestare la risoluzione e far CP_6 CP_6 valere pretesi crediti nei confronti del committente pubblico.
E del resto, solo una prova certa ed evidente dell'insussistenza del diritto garantito potrebbe valere a paralizzare la pretesa del beneficiario, e tale non può considerarsi la semplice pendenza di un giudizio (peraltro poi estinto) nell'ambito del quale si controverta su tale diritto.
Peraltro, nella specie, alla luce dell'espletata ctu, deve escludersi il dedotto inadempimento di
, come prospettato da al fine di fondare la dedotta exceptio doli. Pt_1 CP
Fermo quanto già osservato in ordine alle eccezioni proponibili in questa sede da CP deve, infatti, qui evidenziarsi, quanto alla dedotta incompletezza del progetto esecutivo posto a base della gara pubblica e alla sua asserita inidoneità a garantire la fattibilità dell'opera e la sua regolare esecuzione, nel rispetto del cronoprogramma originariamente predisposto, che il
CTU incaricato dal Tribunale, con valutazione tecnica sufficientemente motivata, esaminati in particolare gli atti della procedura di appalto pubblico, in relazione al quale è stata rilasciata la garanzia per cui è causa, ha evidenziato che “Il progetto esecutivo posto a base di gara ben rispetta il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 … Sezione IV da art. 33 art. 43”… e che “il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico circa l'intervento da realizzazione così come progettato”, nonché che il medesimo progetto esecutivo “è stato redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e quindi delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica o di Conferenza di Servizi”.
Sul punto il ctu ha altresì chiarito che “Dalla lettura diretta della intera documentazione circa il progetto esecutivo, lo stesso risulta redatto in modo chiaro ed esaustivo, completo, ricco di particolari costruttivi, di elementi descrittivi nonché di dettaglio puntuale (allegato I da pag. 3 a pag. 28), tale da rendere compiutamente dotta l'Impresa appaltatrice circa la
18 piena e completa realizzazione dell'opera appaltata così come progettata”, evidenziando inoltre che “All'atto formale della consegna lavori all'Impresa del 27 luglio 2007 venne espressamente scritto che … l'area in argomento risulta attraversata da un tratto di fognatura che dovrà essere spostata dall'Impresa Appaltatrice. L'Impresa firmava il suddetto verbale senza opporre riserve”.
In conclusione, l'exceptio doli sollevata da deve essere respinta, non sussistendo CP alcuna prova, liquida e preesistente al processo, dell'abusività dell'escussione della garanzia da parte di , ed anzi essendo emersa, all'esito del presente giudizio, prova Pt_1 dell'inadempimento contrattuale di CP_6
Quanto, poi, alla dedotta circostanza che l'importo indicato nella polizza non potrebbe essere incamerato “incondizionatamente” dal beneficiario, dovendo questo provare il danno sotto il profilo dell'an e del quantum, è sufficiente sottolineare, come già evidenziato, che la natura e la ratio della garanzia prestata non possono che far concludere per la predeterminazione del danno in sede di stipula della polizza.
Se è vero, infatti, che la garanzia indennitaria deve consentire alla Pubblica Amministrazione committente di agire in autotutela mediante l'esercizio di un atto unilaterale, quale la richiesta di adempimento in forma scritta, è allora altrettanto vero che la tutela apprestata dalla legge alla stazione appaltante non può essere subordinata alla prova in giudizio dei danni subiti.
Tale accertamento, infatti, non si concilia con la funzione indennitaria della polizza e con la necessità di rendere l'Ente Pubblico appaltante immune, nei limiti dell'importo garantito, dall'inadempimento del soggetto appaltatore.
L'esecuzione della garanzia costituisce, infatti, naturale conseguenza del venir meno del contratto d'appalto, qualunque ne sia la ragione;
non è conseguenza dei danni effettivi e concreti subiti, ma del fatto che la caducazione del contratto già in sé è un vulnus alla tutela dell'interesse pubblico, frustrato nella sua aspettativa di veder realizzata l'opera pubblica per la quale è stata bandita la gara e stipulato il relativo contratto di appalto.
L'operatività della garanzia, dunque, scatta nel momento stesso in cui emerge la consapevolezza dell'impossibilità del raggiungimento dell'interesse della collettività.
In questi precisi termini, la polizza è stata strutturata dal legislatore che, nel prevederne lo svincolo progressivamente correlato allo stato di avanzamento lavori, ha confermato lo scopo della cauzione in materia di appalti pubblici.
A tal proposito, anche il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulle garanzie di cui al Codice dei Contratti Pubblici, ha precisato che “l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 Cod. Contr. Pub. costituisce la naturale conseguenza del venir meno del rapporto contrattuale e quindi della sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per una causa imputabile all'impresa” (Cons. di Stato
n. 3337/2014).
Ne consegue la fondatezza della pretesa di volta ad ottenere l'escussione della garanzia Pt_1 per cui è causa.
19 Fermo quanto sopra, deve a questo punto essere esaminata, alla luce della normativa ratione temporis applicabile e della documentazione in atti, la questione relativa allo svincolo della cauzione definitiva, sollevata da CP
L'art. 113 d.lgs. n. 163/2006 prevede(va) che lo svincolo della garanzia definitiva sia: 1) automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione;
2) progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
Tale svincolo presuppone che il deposito cauzionale sia ancora disponibile e non ne sia stato disposto (o ne venga contestualmente disposto) l'incameramento.
La copertura degli oneri per il mancato adempimento, cui il garante è tenuto, presuppone, ove risulti avanzamento dei lavori, lo svincolo automatico relativo alla percentuale dei lavori eseguiti.
Ai fini della determinazione dell'importo garantito, al netto dello svincolo automatico, la lettera della norma è inequivoca nel senso che è svincolabile in relazione all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, esclusivamente il 75% dell'importo garantito. Applicata pertanto la percentuale di lavori eseguiti alla quota svincolabile (il 75% dell'importo garantito), il residuo, pari alla differenza fra l'importo garantito e l'importo svincolato (la percentuale di lavori applicata al 75% dell'importo garantito), corrisponde all'importo dovuto dal garante (così Cass civ. n. 7572/2020).
Nel caso di specie, la stessa ha dedotto e documentato l'esecuzione di lavori per euro Pt_1
1.059.493,61, a fronte di un costo complessivo previsto dell'opera di 5.081.504.06 e che, nel corso dei lavori, sono stati emessi n. 7 certificati di pagamento a fronte di n. 7 S.A.L., senza che rilevi la circostanza dell'effettivo svincolo disposto da su richiesta CP dell'Appaltatore e ciò con particolare riguardo alla determinazione del premio assicurativo.
Pertanto, poiché nella specie sono stati eseguiti lavori per il 20,85%, l'importo cui il garante è tenuto è pari alla differenza fra l'importo di euro 1.155.280,00 (totale dell'importo garantito) e quello di euro 180.656,91 (applicazione della percentuale dei lavori eseguiti del 20,85% all'importo suscettibile di svincolo, vale a dire il 75% dell'importo garantito – euro
866.460,00) e così per un totale di euro 974.623,09, al cui pagamento deve essere condannata la Società garante.
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dall'originaria domanda (proposta con atto notificato in data 1 luglio 2010) al saldo, ritenuto di non poter considerare, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi la data del 12 ottobre 2009, tenuto conto della richiesta di integrazione documentale trasmessa da riscontrata da in data 28 dicembre CP Pt_1
2009 (doc. 50), senza ulteriore richiesta di escussione.
Non può, invece, essere riconosciuta la richiesta rivalutazione, non avendo provato il Pt_1 danno ulteriore ex art. 1224, comma 2, c.c. da svalutazione monetaria, astrattamente
20 sussistente nella misura in cui sussista differenza tra il tasso dell'interesse legale e l'indice di svalutazione calcolato dall'Istat.
Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda di manleva proposta da in CP via subordinata, nei confronti dei fideiussori e . CP_4 CP_5
Accertato nei termini innanzi esposti il diritto della stazione appaltante al pagamento della somma garantita, deve essere accolta la domanda subordinata di manleva proposta da nei confronti dei predetti due fideiussori, i quali, con la sottoscrizione della polizza CP per cui è causa, si sono impegnati a tenere indenne la in relazione a tutte le somme da Pt_8 questa versate in forza della polizza stipulata da e avente come beneficiario il CP_6 committente pubblico (doc. 46 ). Pt_1
Sul punto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio CP_4 riassunto da , in seguito alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano, ha dedotto, in Pt_1 primo luogo, la nullità dell'avverso atto di citazione in riassunzione poiché lo stesso è privo dell'atto di citazione a suo tempo proposto nei confronti della Controparte_27
. ed è privo della difesa effettuata da quest'ultima.
[...] Controparte_1
L'eccezione appare destituita di ogni fondamento, tenuto conto che la sig.ra è stata CP_4 ritualmente evocata nell'originario giudizio introdotto da , così come nel giudizio CP_6 di appello, laddove, come già evidenziato, nei casi di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo. Ne consegue che la sig.ra la quale ha deliberatamente scelto di CP_4 restare contumace nell'ambito del giudizio instaurato da , nonostante sia stata CP_6 destinataria di regolare notifica dell'atto con cui è stata chiamata in causa da giusta CP autorizzazione dell'allora giudice istruttore, non può oggi dolersi di non conoscere gli atti di un giudizio di cui l'attuale processo riassunto costituisce mera prosecuzione.
Per le stesse ragioni deve ritenersi tardivo e inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla sig.ra sulla polizza per cui è causa, laddove si ribadisce, il CP_4 presente giudizio costituisce mera prosecuzione dell'originario giudizio instaurato nel 2010, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate, tra le quali la possibilità di operare il disconoscimento della sottoscrizione, disconoscimento, peraltro, operato solo con irrituali note di udienza e con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. e, dunque, senz'altro tardivamente.
Ancora, tardiva e inammissibile è l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art 1957 c.c., sollevata da nel giudizio riassunto e solo con la comparsa conclusionale, CP_4 laddove, invece, la dedotta nullità della deroga contrattuale alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione per cui è causa, ancorché non sottoposta al regime delle preclusioni, deve ritenersi infondata, venendo in rilievo nella specie una fideiussione c.d. specifica in materia di appalto pubblico e non già una fideiussione omnibus a garanzia di obbligazioni bancarie, avendo invocato la convenuta un orientamento CP_4
21 giurisprudenziale del tutto inconferente (il decisum della nota pronuncia a Sezioni Unite n.
41994/2021 in materia di clausole conformi allo schema ABI).
Ne consegue, in considerazione del riscontro del verificarsi dei presupposti necessari per la rivalsa svolta da l'accoglimento della relativa domanda nei confronti dei fideiussori CP
e in conformità agli obblighi da questi assunti con la CP_4 CP_5 sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, parte soccombente deve essere CP condannata a rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto Pt_1 riguardo ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e considerando il valore dell'accolto.
I terzi chiamati e , soccombenti in relazione alla domanda proposta CP_4 CP_5 nei loro confronti da devono essere condannati a rifondere le spese anticipate da CP quest'ultima. Le spese sono liquidate in dispositivo, in difetto di nota spese, in base al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore dell'accolto e dimidiando i valori medi in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'effettiva attività processuale svolta e senza riconoscere alcun aumento per la pluralità di parti in ragione dell'omogeneità delle posizioni processuali e tenuto conto della mancata costituzione di . CP_5
Quanto alle spese di CTU, le stesse – come liquidate con separato decreto – sono integralmente compensate tra e muovendo dal condivisibile orientamento Pt_1 CP espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass. civ. n. 11068/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 17739/2016)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
, Parte_1
, condanna Parte_1 Controparte_1 già in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...]
, , Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Parte_1 euro 974.623,09, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al saldo come in motivazione;
2. in accoglimento della domanda subordinata proposta da
[...] già Controparte_1 CP Controparte_28
[...]
[...] nei confronti di e , condanna questi
[...] CP_4 CP_5 ultimi, in solido tra di loro, a pagare a Controparte_1 già in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di cui al punto precedente;
3. condanna Controparte_1 CP già in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del
[...] presente giudizio, che liquida in euro 1.713,00 per anticipazioni e in euro 29.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. condanna e , in solido tra di loro, alla rifusione in favore CP_4 CP_5 di già Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5. pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di , Parte_1
, e di Pt_1 Parte_1 Parte_1 [...] già Controparte_1 Controparte_2 ella misura del 50% ciascuno.
[...]
Così deciso in Varese, il 10 marzo 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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