Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3512 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BISIGNANO CRISTINA, come da C.F._1
procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA' RITA, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/10/2024, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 552, parte II, serie A;
2004, e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Entrambi i coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separatamente;
2)
Assegnare il temporaneo godimento della casa coniugale di via Nazionale complesso
Gurgusum Santa Margherita di proprietà di entrambi i coniugi alla SI Parte_1
che ivi abiterà unitamente ai figli già maggiorenne e studente universitario ed , Per_1 Per_2
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, e/o creazione di un nuovo nucleo familiare dei figli, alla stessa, saranno imputate le spese di gestione dell'appartamento (acqua, luce, gas condominio etc.); 3) Affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori Per_2
con domicilio privilegiato presso la casa coniugale unitamente alla madre sig.ra Parte_1
4) il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé, previo accordo con il coniuge
[...]
affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa, tutte le volte che vorrà; 5) la minore trascorrerà con il padre, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo due week-end al mese alternati, prelevandola il pomeriggio del venerdì presso l'abitazione della madre e riconsegnandola entro le ore 22:00 della domenica. Eventuali modifiche di orari e giorni verranno concordati preventivamente e anticipatamente dai genitori in relazione alle esigenze personali e lavorative sempre tenuto conto del preminente interesse della minore;
6) le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
7) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e della minore;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza della figlia minorenne presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presente le esigenze e la volontà dei minori. 8) la figlia minorenne trascorrerà i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori mentre il giorno del compleanno della stessa possibilmente verrà trascorso dalla famiglia assieme;
9) Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza favoriranno i quotidiani rapporti tra la figlia minorenne e l'altro genitore e i parenti dell'altro genitore;
10) I coniugi dichiarano che tutte le scelte relative all'educazione, alla salute e formazione della figlia ancora minorenne saranno concordate, valutate ed assunte congiuntamente;
11) I coniugi, dichiarano che il libretto postale cointestato nr. 37073744 è nato ed è stato alimentato negli anni esclusivamente per accantonare risparmi per il futuro dei due figli, gli stessi si impegnano a modificarne le condizioni di operatività (da firma disgiunta a firma congiunta) ed a non effettuare alcun prelievo dal citato conto corrente nelle more dell'effettuazione di tale modifica;
12) I coniugi, inoltre, si impegnano a incassare solo ed esclusivamente in maniera congiunta i buoni fruttiferi ed ogni altra forma di investimento cointestato (effettuati sempre nell'interesse e per il futuro dei figli) e a versarne le somme ricavate sul libretto postale di cui al punto precedente;
13) Il IG. verserà a titolo di assegno di mantenimento per i Parte_2
figli la complessiva somma di €. 500,00 (euro 250,00 cadauno) somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul cc intestato alla moglie entro il 10 di ogni mese. La SI percepirà l'assegno Parte_1
unico universale per i figli 14) Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Le spese anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa dei mesi successivi;
15) la sig.ra , rinuncia a qualsivoglia forma di mantenimento nel proprio interesse. Parte_1
16) Le sopra indicate condizioni in ordine alla figlia minore, potranno essere concordemente modificate dai coniugi tenuto conto delle esigenze personali e lavorative degli stessi ma sempre tenuto conto dell'interesse della prole. 17) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
All'udienza del 12/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 552, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)