Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/03/2026, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15717/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15717 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Barbolini, Salvatore Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa VI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2022 e ritualmente notificato l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data -OMISSIS- per il seguente motivo Violazione di legge, carenza di istruttoria e dei presupposti per l’adozione del rigetto della domanda. Eccesso di potere. Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione giacché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dalla P.A. senza la previa notifica della comunicazione ex art 10 bis legge 07 agosto 1990, n 241; il provvedimento non risulterebbe peraltro adeguatamente motivato, né l’istruttoria svolta dall’Amministrazione sufficientemente completa.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso in esame.
Quanto all’asserita mancata comunicazione del preavviso di rigetto, si osserva che “ la comunicazione telematica del preavviso di rigetto nell'area riservata del portale del Ministero dell'Interno - istituito ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 63/2013, conv. in l. n. 98/2013, per una più rapida gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione italiana - rappresenta una modalità ammessa di comunicazione della P.A. con il privato; a fronte dell'esistenza di siffatto domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica, deve ritenersi esigibile un corrispondente sforzo di diligenza e pertanto configurabile l'onere, nonché l'interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso regolare al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. V, 18/08/2025, n. 15588).
Quanto al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, l’Amministrazione ha compiutamente esplicitato le ragioni del diniego dell’istanza, nella specie ravvisabili nella condotta penalmente rilevante serbata dalla richiedente, che ha determinato il giudizio di inidoneità alla concessione del richiesto status . La stessa, infatti, è stata destinataria in data -OMISSIS- di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.U.P. presso Tribunale -OMISSIS- per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, in data -OMISSIS- sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessi dal Tribunale -OMISSIS- e terminati il -OMISSIS- per favoreggiamento di ingresso clandestino, in data -OMISSIS- di una notizia di reato segnalato da -OMISSIS- -OMISSIS- per frode informatica, in data -OMISSIS- di una notizia di reato segnalato da -OMISSIS- per truffa e ricettazione, in data -OMISSIS- di una notizia di reato segnalato dall'Uff. Front. -OMISSIS- per falsità materiale.
Tutti tali elementi, come compiutamente motivato nel corpo del provvedimento impugnato, rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’Amministrazione ha, pertanto, adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento di interessi ed ha, altresì, ritenuto non compiutamente provato il corretto e stabile inserimento del richiedente nel tessuto sociale a fronte della esplicita non condivisione dei valori di solidarietà e sicurezza, violati dalla condotta delittuosa posta in essere.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
VI RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RA | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.