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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
CO NA Presidente
Rossella Milone Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2029/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Cesare Beccaria n. Parte_1 C.F._1
5, Milano, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonia Poggi;
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario
Franchina come da delega in atti
Appellante in riassunzione
contro
(P. IVA ) e per essa (P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via F. Corridoni n. 1, Milano, presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria
Ghia che la rappresenta e difende, assieme all'Avv. Prof. Lucio Ghia, come da delega in atti pagina 1 di 17 Appellata in riassunzione e
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Viale Controparte_3 P.IVA_3
Regina Margherita n. 41, Milano, presso lo studio dell'Avv. Roberto Tomirotti che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellata in riassunzione
nonché
( ) CP_4 C.F._2
( ) CP_5 C.F._3
) Controparte_6 CodiceFiscale_4
P. IVA ) e per esso Controparte_7 P.IVA_4 [...]
Controparte_8
Appellati contumaci
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Respinta ogni contraria difesa, eccezione e istanza, voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 8304/2024, n. 23513/2021 R.G., della Corte
Suprema di Cassazione, così decidere:
NEL MERITO: ritenuta l'ammissibilità dell'appello, confermando eccezioni e domande Parte_1 proposte in primo grado, che si intendono qui richiamate e trascritte, in riforma della sentenza del
Tribunale di Monza n. 572/2019 del 6/03/2019:
A) dichiararsi l'inammissibilità o la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, annullarlo o revocarlo nella parte relativa all'ordine di pagamento rivolto ad , respingendo ogni Parte_1 domanda da chiunque formulata nei confronti del medesimo stante la nullità e/o Parte_1
l'inesistenza della garanzia personale invocata dalla banca ingiungente;
B) in ogni caso accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da alla banca ingiungente, Parte_1 previa dichiarazione di nullità della fideiussione e, comunque, della liberazione del fideiussore da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito dalla fideiussione e, per l'effetto, revocarsi il decreto pagina 2 di 17 ingiuntivo nella parte in cui ordina il pagamento ad , respingendo ogni domanda da Parte_1 chiunque formulata nei confronti dello stesso;
C) condannare e/o e/o Controparte_3 Controparte_8 CP_4
e se del caso in via tra loro solidale, alla rifusione, in favore di CP_5 Controparte_6
, di spese ed oneri di difesa tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello per cassazione, Parte_1 con distrazione in favore dell'avvocato Mario Franchina, antistatario;
D) condannare alla rifusione, in favore di , di spese ed oneri di difesa Controparte_1 Parte_1 dei primi due gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato Mario Franchina, antistatario;
IN VIA SUBORDINATA: nel non credibile caso di mancato accoglimento della domanda principale riformarsi, in ogni caso, la sentenza nella parte in cui viene disposta la condanna di ai sensi dell'articolo 96, comma Parte_1
III, Cod. Proc. Civ. alla rifusione dei danni (tanto più se in favore di Controparte_8 che non ha subito alcun danno) e di condanna alla rifusione delle spese in favore di chi non è parte del giudizio, dichiarando che nulla spetta a Controparte_8
IN VIA ISTRUTTORIA: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova si chiede, se e in quanto necessario ai fini del decidere:
A) ordinarsi a già , di: Controparte_9 Controparte_7
- esibire in giudizio tutta la documentazione attestante i rapporti intercorsi con Controparte_10 per quanto attiene (i) i rapporti di conto corrente e, in via esemplificativa, degli estratti conto dal
[...] gennaio 2010 alla data del fallimento o, comunque, al 31 dicembre 2013, (ii) i contratti di mutuo, con la rendicontazione delle erogazioni eseguite dall'istituto e dei rimborsi effettuati da
[...] nonché la documenta-zione delle istruttorie effettuate per la delibera dei Controparte_10 finanziamenti, (iii) eventuali contratti di apertura di credito, finanziamenti chirografari ecc. con la rendicontazione delle erogazioni e dei rimborsi;
- esibire in giudizio le comunicazioni periodiche alla centrale rischi relative a Controparte_10
[...]
B) ordinarsi a Banca d'Italia, gestore della Centrale dei rischi, l'esibizione in giudizio delle comunicazioni periodiche inviate dalla banca relative ai crediti concessi a Controparte_10
C) Ordinarsi al Fallimento Giglio Immobiliare S.r.l. l'esibizione in giudizio della relazione ex art. 33
L.F. e delle sue eventuali successive integrazioni.”
pagina 3 di 17
Per “1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal CP_2 sig. con l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., per le ragioni meglio esposte nel I° Parte_1 paragrafo della presente comparsa, respingendo le domande stesse;
-2) nel merito, rigettare le domande proposte dal sig. , siccome infondate e, comunque, Parte_1 non provate;
-3) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.” Parte_1
Per “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, Controparte_3 così giudicare:
NEL MERITO: Rigettare le domande proposte da . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande istruttorie formulate.
Con rifusione delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il presente giudizio Parte_1 di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 8304/2024, pubblicata in data
27.03.2024, con la quale in accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale, proposto dal medesimo assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, è stata cassata con rinvio, in Parte_1 relazione ai motivi accolti, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1637/2021, pubblicata in data 21.05.2021 avente ad oggetto una controversia tra le parti in materia di fideiussione.
I.b. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione, in qualità di fideiussore, si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6239/2016, emesso in data 10.12.2016 dal Tribunale di Monza, con il quale, su ricorso del
, in persona del suo procuratore speciale gli Controparte_7 Controparte_8 veniva intimato – in solido con gli altri fideiussori e CP_4 CP_5 Controparte_6
- la corresponsione dell'importo di € 1.033.000,00 oltre interessi, a titolo di esposizione debitoria derivante per lo più da differenti mutui ipotecari erogati dall'allora (divenuto poi Controparte_11
) alla società garantita Controparte_7 Controparte_10 pagina 4 di 17 Il demandava dunque al Tribunale adito di voler revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché Pt_1 nullo, disconoscendo la firma apposta al contratto di fideiussione azionato nei propri confronti ed eccependo, nel merito, la violazione ad opera dell'istituto di credito dell'art. 1956 c.c. per aver erogato delle somme ingenti alla società garantita senza alcuna autorizzazione del Controparte_10 fideiussore e nella piena consapevolezza dell'impossibilità di restituzione di tali somme da parte della in virtù del fatto che dall'esame dei bilanci della società era “evidente che i mutui Controparte_10 venivano erogati ad una società che non sarebbe stata in grado di rimborsarli” (vd. atto di citazione in opposizione, pag. 14), violando, in siffatta maniera, i propri obblighi di correttezza e buona fede.
Rappresentava, altresì, che la banca aveva violato l'art. 119 TUB, mancando di fornire al garante Pt_1 le comunicazioni relative allo svolgimento dei rapporti garantiti.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, in qualità di mandataria del Controparte_8
, chiedeva la verificazione della firma disconosciuta dall'opponente. Controparte_7
Nel merito, demandava il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
Intervenivano volontariamente, nel giudizio di primo grado, e CP_4 CP_5 [...]
i quali seppur intimati solidalmente dal decreto ingiuntivo opposto, non avevano avanzato CP_6 autonoma opposizione.
Previo svolgimento di CTU grafologica, atta a verificare la riconducibilità al della sottoscrizione Pt_1 apposta sul contratto di fideiussione azionato, e previo intervento, nelle more del giudizio, di
[...]
in qualità di cessionaria del credito, la causa perveniva a decisione. CP_12
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 572/2019, pubblicata in data 14.03.2019, aderiva alle conclusioni espresse dal consulente tecnico dell'ufficio, ritenendo, dunque, che la firma apposta in calce alla fideiussione fosse riconducibile ad , e così decideva: Parte_1
-rigettava l'opposizione proposta dal , confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. Pt_1
6239/2016, emesso dal Tribunale di Monza;
-dichiarava l'inammissibilità dell'intervento volontario effettuato da e CP_4 CP_5
Controparte_6 1 In particolare, la cessionaria interveniva prima del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c. pagina 5 di 17 - in punto di spese di lite, condannava il a rifondere: a) in favore di Pt_1 Controparte_8 le spese di lite sostenute, liquidandole, sino all'intervento volontario di in €
[...] CP_1
15.000,00 per compensi oltre accessori;
b) in favore di le spese di lite sostenute, CP_1 liquidandole in € 12.000,00 per compensi, oltre accessori;
-inoltre, condannava , in solido con e Parte_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 al risarcimento del danno subito da e ex art. 96, Controparte_8 CP_1 comma 3 c.p.c.;
-infine, poneva definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
I.c. Il giudizio di appello
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1637/2021 pubblicata in data 21.05.2021, provvedendo sull'appello proposto da rimasti contumaci Parte_1 CP_4 CP_13 [...]
così provvedeva: CP_6
- rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata;
- condannava alla rifusione, nei confronti di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, liquidandole in € 17.000,00 per compensi oltre accessori.
La Corte di Appello, in particolare, in ordine alle plurime questioni dibattute fra le parti:
- con riguardo all'eccezione di inammissibilità della procedura di verificazione e di conseguente nullità della CTU, respingeva il relativo motivo di appello proposto da e confermava la Parte_1 valutazione in proposito svolta dal Tribunale (evidenziando: che l'opponente non aveva, né nella prima memoria istruttoria, né nella seconda memoria istruttoria, subordinato il disconoscimento effettuato alla produzione in giudizio dell'originale; che, peraltro, l'istituto di credito aveva esibito l'originale della pagina 6 di 17 fideiussione all'udienza del 16.04.2018, riservandosene il deposito in qualsivoglia momento); inoltre, il giudice dell'appello condivideva le risultanze della ctu grafologica e rilevava altresì che, a prescindere dall'esito della verificazione, la contestazione del , relativa all'avvenuto rilascio della Pt_1 fideiussione, era superata dal fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare con la II memoria istruttoria, il aveva prodotto una lettera del 22.03.2006, inviata dal Controparte_7 Pt_1 alla banca e con la quale il medesimo comunicava il suo nuovo codice fiscale “in merito alla Pt_1 fideiussione di Euro 1.033.000,00 da me rilasciata il 02/11/2001 a favore della Controparte_10 aggiungendo anche “ovviamente nulla varia in merito alla fideiussione di cui sopra, con esclusione quindi di qualsiasi effetto novativo”. Pertanto, osservava il giudice dell'appello, “il contenuto di tale lettera implica il riconoscimento dell'avvenuto rilascio della fideiussione infondatamente contestato in causa dall'appellante” (vd. pag. 12 della sentenza);
- in relazione all'invocata eccezione di liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia per asserita violazione dell'art. 1956 c.c. da parte dell'istituto di credito, rigettava la relativa doglianza e confermava quanto osservato dal giudice di primo grado (e cioè che l'opponente non aveva compiutamente fornito la prova del fatto che la banca, pur consapevole del peggioramento della situazione economica e finanziaria della società, le avesse erogato credito, confidando nella capacità patrimoniale dei garanti;
rilevava, inoltre, che l'art. 5 della fideiussione per cui è causa prevedeva l'impegno del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” e che, pertanto, sarebbe stato onere del dimostrare non solo che le nuove concessioni di credito fossero Pt_1 avvenute nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice, ma anche che la banca avesse agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche nell'interesse del fideiussore;
- rigettava, infine, sia la doglianza dell'appellante relativa alla violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti dall'art. 119 TUB, sia l'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa anticoncorrenziale.
I.d. Il giudizio di legittimità
pagina 7 di 17 ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte Parte_1 territoriale.
Ha dedotto:
a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. poiché la verificazione della firma apposta sulla fideiussione è stata svolta sulla base della copia prodotta dalla banca e non già sull'originale del documento, il quale non è stato prodotto nei termini previsti dall'art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.;
b) la violazione o falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. per avere l'istituto di credito erogato ripetuti finanziamenti alla società debitrice principale senza chiedere al garante la Controparte_10 necessaria autorizzazione, pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società garantita;
c) la violazione o falsa applicazione degli articoli 1956, 1175 e 1375 per avere l'istituto di credito contravvenuto al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
d) la violazione o falsa applicazione dell'art. 119 del TUB per avere la banca omesso di informare correttamente il garante sullo svolgimento del rapporto di garanzia;
e) la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90 per non aver ravvisato la nullità della fideiussione stante la sussistenza, al suo interno, di clausole nulle poiché contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990;
f) la violazione o falsa applicazione degli articoli 183 c.p.c. e 2967 c.c. per mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Hanno resistito con rispettivo controricorso e quale mandatrice e Controparte_7 CP_2 procuratrice di CP_1
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata in data 27.03.2024 ha accolto i primi due motivi di ricorso principale e ritenuto assorbiti gli altri;
ha quindi cassato la predetta sentenza, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato la fondatezza del primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'eccezione di inammissibilità della verificazione della sottoscrizione, rilevando come la stessa dovesse necessariamente essere effettuata sull'originale della scrittura disconosciuta.
Del pari, ha ravvisato la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
pagina 8 di 17 Nello specifico ha osservato che grava sul creditore l'onere di dimostrare di avere ricevuto la speciale autorizzazione del fideiussore come previsto nell'articolo 1956 c.c., dovendo il creditore tutelare l'interesse del fideiussore, come ontologicamente non può non avvenire nella concretizzazione di un sinallagma governante un negozio in cui confluiscono gli interessi di più parti e che non è certo sostenibile “che una clausola negoziale come l'articolo 5 (sentenza, pagina 12) del contratto de quo possa esonerare il creditore garantito all'adempimento delle fondamentali regole di correttezza/buona fede, rovesciando i suoi derivati obblighi proprio sul soggetto – il fideiussore – che con essi la legge obbliga a tutelare.”.
II. Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio ex art. 392, I comma c.p.c., chiedendo a Parte_1 questa Corte di riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 572/2019 e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita , successore universale di a seguito di Controparte_14 Controparte_7 fusione per incorporazione, la quale, deducendo l'infondatezza delle domande attoree, ha concluso per il rigetto di tutte le pretese del . Pt_1
Si è costituita altresì la quale ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dal CP_1
nonché, nel merito, l'infondatezza delle stesse. Pt_1
All'udienza dell'8.01.2025, verificata la regolarità della notifica, la Corte, dichiarata la contumacia di quale procuratrice di di Controparte_8 Controparte_7 CP_4
e di ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al CP_5 Controparte_6
28.05.2025, disponendo successivamente, con provvedimento del 29.04.2025, la trattazione scritta mediante scambio di apposite note.
Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato i termini ex art. 190 c.p.c..
La causa è stata discussa in camera di consiglio per la data calendarizzata del 09.10.2025.
pagina 9 di 17 III. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità sollevata da in qualità di CP_2 procuratrice di risulta destituita di fondamento. CP_1
Difatti, con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato l'ammissibilità delle CP_2 domande attoree rappresentando che con contratto del 12.09.2023, ha ceduto a ST il CP_1 credito vantato nei confronti del e che gli stessi ST e hanno stipulato in data Pt_1 Pt_1
11.03.2024 un'intesta transattiva, in base alla quale, ST avrebbe rinunciato ad ogni credito nei confronti del ed entrambe le parti “rinunciano espressamente sin d'ora agli effetti e/o dare Pt_1 esecuzione alla pronuncia che la Corte di Cassazione assumerà nel giudizio n. 23513/2021”.
Per Algos difetterebbe l'interesse ad agire in capo al posto che “l'attore difetta di interesse ad Pt_1 ottenere una pronuncia che accerti l'inesistenza di tali crediti nei confronti dei precedenti titolari degli stessi, proprio in quanto l'unica legittimata a farli valere è l'ultima cessionaria, ovvero ST s.r.l., la quale vi ha però rinunciato” (vd. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Orbene sul punto si osserva che, come puntualmente osservato dalla difesa dell'appellante in riassunzione, la liberazione del nei confronti di ST è stata subordinata – per espressa Pt_1 pattuizione delle parti - al verificarsi di una pluralità di condizioni sospensive (vd. pag. 7 dell'accordo transattivo, ove peraltro viene esplicitato il necessario congiunto verificarsi delle condizioni) e non vi è prova dell'avveramento di tali condizioni.
Non essendo stata fornita la prova dell'avveramento delle condizioni sospensive cui l'efficacia della transazione è stata subordinata, l'eccezione deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria: la causa può essere decisa sulla base di quanto acquisito.
Ciò premesso, verranno ora affrontate le questioni di merito alla luce della sentenza di rinvio della
Suprema Corte.
Deduce il la fondatezza della propria opposizione. Pt_1
Secondo l'appellante in riassunzione, difatti, la S.C. “ha stabilito che non si sarebbe dovuta essere esperire alcuna verificazione (né si sarebbe, dunque, dovuta disporre alcuna consulenza tecnica
d'ufficio), perché l'istituto di credito non ha tempestivamente provveduto al deposito, in originale, del pagina 10 di 17 contratto asseritamente sottoscritto da ”; “ha accertato che Parte_1 Controparte_10 aveva subito un oggettivo peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali (in ciò convinta, evidentemente, dalla documentazione prodotta in giudizio dal e dalla ricostruzione che lo CP_15 stesso aveva elaborato della situazione economico finanziaria della società18) ed “ha chiarito che, quand'anche la fideiussione fosse stata realmente prestata dal (ma, abbiamo detto, questo è Pt_1 indimostrato e, oggi, indimostrabile), l'istituto di credito avrebbe comunque dovuto dimostrare (e non lo ha fatto) di avere ricevuto, dal presunto garante, la speciale autorizzazione del fideiussore Parte_3 rticolo Cod. Civ..” (vd. pag. 17 dell'atto di citazione in riassunzione).
[...] Pt_4
Per converso, sia che rappresentano che la Suprema Corte si Controparte_14 CP_1
è limitata ad affermare l'illegittimità della procedura di verificazione, e che, indipendentemente dall'esito di questa, sussistono ulteriori elementi probatori atti a comprovare l'avvenuto rilascio della fideiussione da parte del . Pt_1
Con riguardo all'eccezione di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., le appellate in riassunzione adducono entrambe che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, si è limitata a fornire il principio per cui nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., è il creditore a dover fornire la prova di aver ottenuto la speciale autorizzazione.
Osservano, dunque, che il giudice del rinvio deve comunque valutare, a monte, se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., e cioè se il abbia fornito la prova del Pt_1 peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita al momento dell'erogazione dei finanziamenti nonché la prova della consapevolezza, in capo alla banca, dell'eventuale peggioramento delle condizioni patrimoniali della garantita Controparte_10
Orbene, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Sul procedimento di verificazione .
In conformità ai principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, va ritenuta l'inutilizzabilità del documento n. 20, allegato al ricorso monitorio dal , ovvero Controparte_7 della copia della fideiussione del 2.11.2001 di cui il ha disconosciuto la sottoscrizione. Pt_1
pagina 11 di 17 Come affermato dal Supremo Collegio, conformemente a precedenti pronunce3, l'istanza di verificazione non avrebbe potuto neppure essere accolta, stante che la Banca non aveva versato in atti l'originale del documento, restando possibile provarne il contenuto con i mezzi ordinari, a partire dalla prova per testi ovvero per presunzioni (Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motivazione), ma non la firma (Cass. 7267/2014).
Ebbene, ferma l'inutilizzabilità del documento, la prova che il , in data 2.11.2001, si sia Pt_1 impegnato nei confronti dell'allora Credito Artigiano a garantire le obbligazioni contratte da
[...] per l'importo di 1.033.000,00 euro, può ritenersi comunque raggiunta. CP_10
Ciò sulla base, in primo luogo, della lettera del 22.03.2006, con la quale il , comunicando alla Pt_1
Banca il nuovo numero di codice fiscale, ha precisato di riferirsi “alla fideiussione di Euro
1.033.000,00 € da me rilasciata il 02/11/2001 a favore della , ed in secondo Controparte_10 luogo della transazione intervenuta fra il medesimo e ST in data 11 marzo 2024 (vd. doc. D Pt_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, , nelle cui premesse è CP_2 inequivocamente affermato che “in data 2 novembre 2001 il Sig ha rilasciato in favore di Pt_1 [...]
..fideiussione sino all'importo di euro 1.033.000,00”… “a garanzia dell'esatto Parte_5 adempimento delle obbligazioni dipendenti dalla … “a causa Controparte_10 dell'inadempimento di – oggi fallita – la Banca si è attivata in sede monitoria e ha ottenuto nei CP_10 confronti, tra gli altri, del Sig. il decreto ingiuntivo n. 6239/2016, pubblicato in data 10/12/2016, Pt_1 con il quale il Tribunale di Monza ha ingiunto ai signori , e Parte_6 Parte_1 il pagamento di euro 1.033.000,00, oltre interessi legali dal 28 giugno 2016 e Controparte_6 spese di procedura…”. Infine, non può sottacersi l'incompatibilità della difesa incentrata sul non essersi reso fideiussore per non aver sottoscritto il documento versato in atti, con quella incentrata sulla asserita violazione, da parte della Banca, degli obblighi normativamente posti a tutela della posizione di chi fideiussore invece sia, o sulla pretesa nullità della fideiussione per compresenza, nel testo del documento appunto prodotto, di clausole del modello ABI tacciate di nullità per violazione della disciplina antitrust.
Pertanto, solo strumentalmente il ha negato in giudizio di aver assunto l'impegno fideiussorio. Pt_1
Sull'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. 3 Cfr. Cass. 520/2017; Cass. 16551/2015 pagina 12 di 17 Come riaffermato dai giudici di legittimità nell'ordinanza di rinvio, grava sul creditore l'onere di dimostrare di avere ricevuto la speciale autorizzazione del fideiussore prevista dall'articolo 1956 c.c., pena la liberazione di quest'ultimo.
La norma disciplina il caso in cui il creditore abbia fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Essa postula dunque la sussistenza di un presupposto oggettivo, consistente nella concessione di ulteriore credito, e di un presupposto soggettivo, consistente nella coeva conoscenza, da parte del creditore, delle deteriori condizioni patrimoniali del debitore garantito, tali da metterne a repentaglio la solvibilità (Cass. Civ. ordinanza n. 5017/23).
Incombe sul garante, che invoca la liberazione, dare prova della ricorrenza dei suddetti presupposti (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 34685 del 24.11.2022), e nel caso di specie non può dirsi che ciò sia avvenuto, se si considera, anzi, quanto ricavabile dalla documentazione in atti.
Come già in precedenza affermato, ha assunto l'impegno fideiussorio in data 2 novembre 2001. Pt_1
I rapporti oggetto di garanzia sono i seguenti: i) mutuo ipotecario concesso alla società
[...]
di euro 2.100.000,00 il 28.04.2011 (doc. 4, fasc. monitorio); ii) Controparte_16 mutuo ipotecario di euro 1.900.000,00 l'11.04.2011 (doc. 7, fasc. monitorio); iii) mutuo ipotecario di euro 2.200.000,00 del 25.07.2012 (vd. doc. 11, fasc. monitorio); iv) mutuo ipotecario di euro
1.000.000,00 del 4.12.2012 (vd. doc. 14, fasc. monitorio).
Dall'analisi dei bilanci, prodotti dal medesimo , si evince che nel 2011 la Pt_1 Controparte_10 godeva di una situazione economica florida, con un patrimonio netto pari ad euro 2.637.902,00 (vd. pag. 4 del bilancio, doc. 15, fasc. I grado, ). Si evince anche che la società beneficiava di una Pt_1 consistente componente di immobilizzazioni materiali, rappresentata in gran parte da immobili: dallo stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2011 si ricava che il valore delle immobilizzazioni materiali è cresciuto da euro 3.373.221,00 nel 2010 ad euro 6.146.377,00 nel 2011.
Tale situazione non può che avere ingenerato nella Banca il convincimento della piena solvibilità della società debitrice, trattandosi, peraltro, di mutui di natura ipotecaria.
pagina 13 di 17 Si consideri poi che, come sopra detto, l'istituto di credito ha erogato l'ultimo dei quattro mutui ipotecari in data 4 dicembre 2012, in data antecedente al manifestarsi del repentino peggioramento della situazione finanziaria di . Controparte_10
Difatti, le consistenti perdite sottolineate dall'appellante sono state registrate nel bilancio della società al 31 dicembre 2012 (vd. pag. 3 del bilancio, doc. 16, fasc. I grado, ) e sono state dunque Pt_1 conoscibili soltanto con la sua approvazione, avvenuta il 29 aprile 2013 (vd. pag. 23 del doc. 16, fasc. I grado, ). Pt_1
In conclusione, è certamente indimostrata, anzi vi è prova del contrario, la ricorrenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 1956 c.c., ovvero del peggioramento delle condizioni del debitore principale, con riferimento a tutti i mutui erogati a parte l'ultimo, in relazione al quale è invece assente il requisito soggettivo della consapevolezza in capo alla banca erogatrice.
L'eccezione fondata dal testa sul disposto dell'art. 1956 c.c. è dunque infondata.
Ad abundantiam giova sottolineare quanto già rilevato dal giudice di primo grado, e cioè che il è Pt_1 stato socio della debitrice principale sino alla data del recesso4 ed ha continuato ad Controparte_10 essere socio della Gruppo Sime Spa - società collegata con la Parte_7 fallimento nel maggio 2012, da ciò potendosi presumere che, allorquando la banca ha concesso i mutui ipotecari, egli fosse al corrente della situazione economica della società5.
Ulteriori questioni.
L'appellante ha lamentato la violazione, da parte della Banca, degli obblighi informativi, fondando tale doglianza -in via esclusiva- sul disposto dell'art. 119 TUB. la Corte osserva che il Tribunale di Monza
pagina 14 di 17 ha affermato “l'eccezione, oltre che già di per sé alquanto generica, è palesemente infondata se si considera che il diritto soggettivo di cui all'art. 119 T.U.B., come da esso previsto, spetta unicamente al “cliente”, a “colui che gli succede a qualunque titolo” e a “colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni” ma non anche al fideiussore”, e tale affermazione non è stata fatta oggetto, nell'atto di appello, di specifica censura.
Quanto invece alla eccepita nullità totale della fideiussione per ritenuto contrasto con la normativa antitrust, l'appellante lamenta la compresenza, nel testo della fideiussione prodotta dalla Banca, delle clausole 2, 6 e 8 ( “di reviviscenza”, “di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.” e “di sopravvenienza”) dello schema ABI, con riferimento al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia che le ha ritenute violative del disposto dell'art. 2 , comma 2, lett. a della Legge 287/90 nella misura in cui sono state applicate in modo uniforme dalle banche associate. Sul punto, la Corte osserva che, secondo consolidato indirizzo di legittimità a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
L'invalidità totale della fideiussione può dunque essere affermata soltanto laddove, secondo il dettato dell'art. 1419 c.c., il garante abbia dimostrato la natura inscindibile ed essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fidejussorio, di talché lo stesso non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Nel caso di specie difettano, in proposito, sia l'allegazione sia la prova, né peraltro l'appellante ha dedotto che delle suddette clausole sia stata fatta concreta applicazione ovvero che la Banca ne abbia invocato l'applicazione.
Pertanto, anche sotto questo profilo le domande del si appalesano infondate. Pt_1
Infine, quanto alla condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. -che l'appellante non ha censurato né in punto an, né in punto quantum, essendosi limitato a dedurre la ritenuta erroneità per essere stata disposta in favore non del ma del suo procuratore Controparte_7 Controparte_8 la stessa va confermata, risultando chiaro, dal tenore della sentenza, che tale condanna è stata
[...]
pagina 15 di 17 emessa in favore di unicamente per la sua qualità di mandatario e Controparte_8 procuratore speciale della Banca, e dunque con diretto effetto in favore della parte rappresentata.
IV. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono dunque poste a carico di nella Parte_1 misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno profuso e dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.
In assenza di impugnazione sul punto della sentenza, non può che restare ferma la condanna di Pt_1
alla rifusione delle spese di lite del primo grado sia nei confronti della cedente
[...] [...]
, ovvero per essa sia nei confronti della cessionaria CP_7 Controparte_8
Controparte_1
Con riguardo ai restanti gradi di giudizio, va invece esclusa la condanna dell'odierno appellante in riassunzione al rimborso delle spese di lite nei confronti di e per essa posto CP_1 CP_2 che detta parte è intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado in qualità di cessionaria del credito già vantato da (divenuto poi , e che tale Controparte_7 Controparte_14 intervento non può tradursi in un aggravio degli oneri processuali a carico della controparte, specie se si considera che, a fronte dell'intervento in causa del predetto successore a titolo particolare non è stata chiesta l'estromissione dal giudizio dell'alienante, ossia il cedente il credito, con il quale l'odierno appellante ha dovuto continuare a misurarsi.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 572/2019 del Tribunale di Monza, Parte_1 pubblicata in data 14.03.2019, che conferma integralmente;
pagina 16 di 17 - condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate, in Parte_1 favore di ora in complessivi euro 14.005,00 Controparte_7 Controparte_14 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, in Parte_1 favore di in complessivi euro 9.256,00, oltre rimborso spese forfettarie, Controparte_14 nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, nonché del contributo unificato relativo al giudizio di riassunzione;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi Il Presidente
CO NA
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il Collegio ha ritenuto di non condannare l'appellante all'ulteriore refusione delle spese di lite nei confronti dell'altra appellata sulla scorta delle seguenti motivazioni: “posto che detta parte è intervenuta volontariamente nel CP_1 giudizio di primo grado nella sua qualità cessionaria del credito già vantato da e, quindi, di Controparte_7 successore a titolo particolare nel diritto controverso;
che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per tale ipotesi, il processo prosegue tra le parti originaria, salva la facoltà del successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio;
che, peraltro , tale intervento non può tradursi in un aggravio degli oneri processuali a carico della controparte, specie se si considera che, a fronte dell'intervento in causa del predetto successore a titolo particolare non è stata chiesta l'estromissione dal giudizio dell'alienante, ossia la parte originaria con la quale l'odierno appellante ha dovuto continuare a Controparte_7 misurarsi” (vd. pag. 16 della sentenza d'appello). 4 Che l'odierno appellante riconduce al 30 ottobre 2009, sulla base della comunicazione inviata alla società
[...]
cfr. doc. 3, fasc. I grado, . CP_10 Pt_1 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società medesima (Cass. 16827/2016).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
CO NA Presidente
Rossella Milone Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2029/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Cesare Beccaria n. Parte_1 C.F._1
5, Milano, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonia Poggi;
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario
Franchina come da delega in atti
Appellante in riassunzione
contro
(P. IVA ) e per essa (P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via F. Corridoni n. 1, Milano, presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria
Ghia che la rappresenta e difende, assieme all'Avv. Prof. Lucio Ghia, come da delega in atti pagina 1 di 17 Appellata in riassunzione e
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Viale Controparte_3 P.IVA_3
Regina Margherita n. 41, Milano, presso lo studio dell'Avv. Roberto Tomirotti che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellata in riassunzione
nonché
( ) CP_4 C.F._2
( ) CP_5 C.F._3
) Controparte_6 CodiceFiscale_4
P. IVA ) e per esso Controparte_7 P.IVA_4 [...]
Controparte_8
Appellati contumaci
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Respinta ogni contraria difesa, eccezione e istanza, voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, in conformità al dettato dell'ordinanza n. 8304/2024, n. 23513/2021 R.G., della Corte
Suprema di Cassazione, così decidere:
NEL MERITO: ritenuta l'ammissibilità dell'appello, confermando eccezioni e domande Parte_1 proposte in primo grado, che si intendono qui richiamate e trascritte, in riforma della sentenza del
Tribunale di Monza n. 572/2019 del 6/03/2019:
A) dichiararsi l'inammissibilità o la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, annullarlo o revocarlo nella parte relativa all'ordine di pagamento rivolto ad , respingendo ogni Parte_1 domanda da chiunque formulata nei confronti del medesimo stante la nullità e/o Parte_1
l'inesistenza della garanzia personale invocata dalla banca ingiungente;
B) in ogni caso accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da alla banca ingiungente, Parte_1 previa dichiarazione di nullità della fideiussione e, comunque, della liberazione del fideiussore da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito dalla fideiussione e, per l'effetto, revocarsi il decreto pagina 2 di 17 ingiuntivo nella parte in cui ordina il pagamento ad , respingendo ogni domanda da Parte_1 chiunque formulata nei confronti dello stesso;
C) condannare e/o e/o Controparte_3 Controparte_8 CP_4
e se del caso in via tra loro solidale, alla rifusione, in favore di CP_5 Controparte_6
, di spese ed oneri di difesa tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello per cassazione, Parte_1 con distrazione in favore dell'avvocato Mario Franchina, antistatario;
D) condannare alla rifusione, in favore di , di spese ed oneri di difesa Controparte_1 Parte_1 dei primi due gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato Mario Franchina, antistatario;
IN VIA SUBORDINATA: nel non credibile caso di mancato accoglimento della domanda principale riformarsi, in ogni caso, la sentenza nella parte in cui viene disposta la condanna di ai sensi dell'articolo 96, comma Parte_1
III, Cod. Proc. Civ. alla rifusione dei danni (tanto più se in favore di Controparte_8 che non ha subito alcun danno) e di condanna alla rifusione delle spese in favore di chi non è parte del giudizio, dichiarando che nulla spetta a Controparte_8
IN VIA ISTRUTTORIA: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova si chiede, se e in quanto necessario ai fini del decidere:
A) ordinarsi a già , di: Controparte_9 Controparte_7
- esibire in giudizio tutta la documentazione attestante i rapporti intercorsi con Controparte_10 per quanto attiene (i) i rapporti di conto corrente e, in via esemplificativa, degli estratti conto dal
[...] gennaio 2010 alla data del fallimento o, comunque, al 31 dicembre 2013, (ii) i contratti di mutuo, con la rendicontazione delle erogazioni eseguite dall'istituto e dei rimborsi effettuati da
[...] nonché la documenta-zione delle istruttorie effettuate per la delibera dei Controparte_10 finanziamenti, (iii) eventuali contratti di apertura di credito, finanziamenti chirografari ecc. con la rendicontazione delle erogazioni e dei rimborsi;
- esibire in giudizio le comunicazioni periodiche alla centrale rischi relative a Controparte_10
[...]
B) ordinarsi a Banca d'Italia, gestore della Centrale dei rischi, l'esibizione in giudizio delle comunicazioni periodiche inviate dalla banca relative ai crediti concessi a Controparte_10
C) Ordinarsi al Fallimento Giglio Immobiliare S.r.l. l'esibizione in giudizio della relazione ex art. 33
L.F. e delle sue eventuali successive integrazioni.”
pagina 3 di 17
Per “1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal CP_2 sig. con l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., per le ragioni meglio esposte nel I° Parte_1 paragrafo della presente comparsa, respingendo le domande stesse;
-2) nel merito, rigettare le domande proposte dal sig. , siccome infondate e, comunque, Parte_1 non provate;
-3) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.” Parte_1
Per “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, Controparte_3 così giudicare:
NEL MERITO: Rigettare le domande proposte da . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande istruttorie formulate.
Con rifusione delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il presente giudizio Parte_1 di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 8304/2024, pubblicata in data
27.03.2024, con la quale in accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale, proposto dal medesimo assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, è stata cassata con rinvio, in Parte_1 relazione ai motivi accolti, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1637/2021, pubblicata in data 21.05.2021 avente ad oggetto una controversia tra le parti in materia di fideiussione.
I.b. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione, in qualità di fideiussore, si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6239/2016, emesso in data 10.12.2016 dal Tribunale di Monza, con il quale, su ricorso del
, in persona del suo procuratore speciale gli Controparte_7 Controparte_8 veniva intimato – in solido con gli altri fideiussori e CP_4 CP_5 Controparte_6
- la corresponsione dell'importo di € 1.033.000,00 oltre interessi, a titolo di esposizione debitoria derivante per lo più da differenti mutui ipotecari erogati dall'allora (divenuto poi Controparte_11
) alla società garantita Controparte_7 Controparte_10 pagina 4 di 17 Il demandava dunque al Tribunale adito di voler revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché Pt_1 nullo, disconoscendo la firma apposta al contratto di fideiussione azionato nei propri confronti ed eccependo, nel merito, la violazione ad opera dell'istituto di credito dell'art. 1956 c.c. per aver erogato delle somme ingenti alla società garantita senza alcuna autorizzazione del Controparte_10 fideiussore e nella piena consapevolezza dell'impossibilità di restituzione di tali somme da parte della in virtù del fatto che dall'esame dei bilanci della società era “evidente che i mutui Controparte_10 venivano erogati ad una società che non sarebbe stata in grado di rimborsarli” (vd. atto di citazione in opposizione, pag. 14), violando, in siffatta maniera, i propri obblighi di correttezza e buona fede.
Rappresentava, altresì, che la banca aveva violato l'art. 119 TUB, mancando di fornire al garante Pt_1 le comunicazioni relative allo svolgimento dei rapporti garantiti.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, in qualità di mandataria del Controparte_8
, chiedeva la verificazione della firma disconosciuta dall'opponente. Controparte_7
Nel merito, demandava il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
Intervenivano volontariamente, nel giudizio di primo grado, e CP_4 CP_5 [...]
i quali seppur intimati solidalmente dal decreto ingiuntivo opposto, non avevano avanzato CP_6 autonoma opposizione.
Previo svolgimento di CTU grafologica, atta a verificare la riconducibilità al della sottoscrizione Pt_1 apposta sul contratto di fideiussione azionato, e previo intervento, nelle more del giudizio, di
[...]
in qualità di cessionaria del credito, la causa perveniva a decisione. CP_12
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 572/2019, pubblicata in data 14.03.2019, aderiva alle conclusioni espresse dal consulente tecnico dell'ufficio, ritenendo, dunque, che la firma apposta in calce alla fideiussione fosse riconducibile ad , e così decideva: Parte_1
-rigettava l'opposizione proposta dal , confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. Pt_1
6239/2016, emesso dal Tribunale di Monza;
-dichiarava l'inammissibilità dell'intervento volontario effettuato da e CP_4 CP_5
Controparte_6 1 In particolare, la cessionaria interveniva prima del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c. pagina 5 di 17 - in punto di spese di lite, condannava il a rifondere: a) in favore di Pt_1 Controparte_8 le spese di lite sostenute, liquidandole, sino all'intervento volontario di in €
[...] CP_1
15.000,00 per compensi oltre accessori;
b) in favore di le spese di lite sostenute, CP_1 liquidandole in € 12.000,00 per compensi, oltre accessori;
-inoltre, condannava , in solido con e Parte_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 al risarcimento del danno subito da e ex art. 96, Controparte_8 CP_1 comma 3 c.p.c.;
-infine, poneva definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
I.c. Il giudizio di appello
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1637/2021 pubblicata in data 21.05.2021, provvedendo sull'appello proposto da rimasti contumaci Parte_1 CP_4 CP_13 [...]
così provvedeva: CP_6
- rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata;
- condannava alla rifusione, nei confronti di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, liquidandole in € 17.000,00 per compensi oltre accessori.
La Corte di Appello, in particolare, in ordine alle plurime questioni dibattute fra le parti:
- con riguardo all'eccezione di inammissibilità della procedura di verificazione e di conseguente nullità della CTU, respingeva il relativo motivo di appello proposto da e confermava la Parte_1 valutazione in proposito svolta dal Tribunale (evidenziando: che l'opponente non aveva, né nella prima memoria istruttoria, né nella seconda memoria istruttoria, subordinato il disconoscimento effettuato alla produzione in giudizio dell'originale; che, peraltro, l'istituto di credito aveva esibito l'originale della pagina 6 di 17 fideiussione all'udienza del 16.04.2018, riservandosene il deposito in qualsivoglia momento); inoltre, il giudice dell'appello condivideva le risultanze della ctu grafologica e rilevava altresì che, a prescindere dall'esito della verificazione, la contestazione del , relativa all'avvenuto rilascio della Pt_1 fideiussione, era superata dal fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare con la II memoria istruttoria, il aveva prodotto una lettera del 22.03.2006, inviata dal Controparte_7 Pt_1 alla banca e con la quale il medesimo comunicava il suo nuovo codice fiscale “in merito alla Pt_1 fideiussione di Euro 1.033.000,00 da me rilasciata il 02/11/2001 a favore della Controparte_10 aggiungendo anche “ovviamente nulla varia in merito alla fideiussione di cui sopra, con esclusione quindi di qualsiasi effetto novativo”. Pertanto, osservava il giudice dell'appello, “il contenuto di tale lettera implica il riconoscimento dell'avvenuto rilascio della fideiussione infondatamente contestato in causa dall'appellante” (vd. pag. 12 della sentenza);
- in relazione all'invocata eccezione di liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia per asserita violazione dell'art. 1956 c.c. da parte dell'istituto di credito, rigettava la relativa doglianza e confermava quanto osservato dal giudice di primo grado (e cioè che l'opponente non aveva compiutamente fornito la prova del fatto che la banca, pur consapevole del peggioramento della situazione economica e finanziaria della società, le avesse erogato credito, confidando nella capacità patrimoniale dei garanti;
rilevava, inoltre, che l'art. 5 della fideiussione per cui è causa prevedeva l'impegno del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” e che, pertanto, sarebbe stato onere del dimostrare non solo che le nuove concessioni di credito fossero Pt_1 avvenute nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice, ma anche che la banca avesse agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche nell'interesse del fideiussore;
- rigettava, infine, sia la doglianza dell'appellante relativa alla violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti dall'art. 119 TUB, sia l'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa anticoncorrenziale.
I.d. Il giudizio di legittimità
pagina 7 di 17 ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte Parte_1 territoriale.
Ha dedotto:
a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. poiché la verificazione della firma apposta sulla fideiussione è stata svolta sulla base della copia prodotta dalla banca e non già sull'originale del documento, il quale non è stato prodotto nei termini previsti dall'art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.;
b) la violazione o falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. per avere l'istituto di credito erogato ripetuti finanziamenti alla società debitrice principale senza chiedere al garante la Controparte_10 necessaria autorizzazione, pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società garantita;
c) la violazione o falsa applicazione degli articoli 1956, 1175 e 1375 per avere l'istituto di credito contravvenuto al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
d) la violazione o falsa applicazione dell'art. 119 del TUB per avere la banca omesso di informare correttamente il garante sullo svolgimento del rapporto di garanzia;
e) la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90 per non aver ravvisato la nullità della fideiussione stante la sussistenza, al suo interno, di clausole nulle poiché contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990;
f) la violazione o falsa applicazione degli articoli 183 c.p.c. e 2967 c.c. per mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Hanno resistito con rispettivo controricorso e quale mandatrice e Controparte_7 CP_2 procuratrice di CP_1
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata in data 27.03.2024 ha accolto i primi due motivi di ricorso principale e ritenuto assorbiti gli altri;
ha quindi cassato la predetta sentenza, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato la fondatezza del primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'eccezione di inammissibilità della verificazione della sottoscrizione, rilevando come la stessa dovesse necessariamente essere effettuata sull'originale della scrittura disconosciuta.
Del pari, ha ravvisato la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
pagina 8 di 17 Nello specifico ha osservato che grava sul creditore l'onere di dimostrare di avere ricevuto la speciale autorizzazione del fideiussore come previsto nell'articolo 1956 c.c., dovendo il creditore tutelare l'interesse del fideiussore, come ontologicamente non può non avvenire nella concretizzazione di un sinallagma governante un negozio in cui confluiscono gli interessi di più parti e che non è certo sostenibile “che una clausola negoziale come l'articolo 5 (sentenza, pagina 12) del contratto de quo possa esonerare il creditore garantito all'adempimento delle fondamentali regole di correttezza/buona fede, rovesciando i suoi derivati obblighi proprio sul soggetto – il fideiussore – che con essi la legge obbliga a tutelare.”.
II. Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione ha riassunto il giudizio ex art. 392, I comma c.p.c., chiedendo a Parte_1 questa Corte di riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 572/2019 e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita , successore universale di a seguito di Controparte_14 Controparte_7 fusione per incorporazione, la quale, deducendo l'infondatezza delle domande attoree, ha concluso per il rigetto di tutte le pretese del . Pt_1
Si è costituita altresì la quale ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dal CP_1
nonché, nel merito, l'infondatezza delle stesse. Pt_1
All'udienza dell'8.01.2025, verificata la regolarità della notifica, la Corte, dichiarata la contumacia di quale procuratrice di di Controparte_8 Controparte_7 CP_4
e di ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al CP_5 Controparte_6
28.05.2025, disponendo successivamente, con provvedimento del 29.04.2025, la trattazione scritta mediante scambio di apposite note.
Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato i termini ex art. 190 c.p.c..
La causa è stata discussa in camera di consiglio per la data calendarizzata del 09.10.2025.
pagina 9 di 17 III. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità sollevata da in qualità di CP_2 procuratrice di risulta destituita di fondamento. CP_1
Difatti, con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato l'ammissibilità delle CP_2 domande attoree rappresentando che con contratto del 12.09.2023, ha ceduto a ST il CP_1 credito vantato nei confronti del e che gli stessi ST e hanno stipulato in data Pt_1 Pt_1
11.03.2024 un'intesta transattiva, in base alla quale, ST avrebbe rinunciato ad ogni credito nei confronti del ed entrambe le parti “rinunciano espressamente sin d'ora agli effetti e/o dare Pt_1 esecuzione alla pronuncia che la Corte di Cassazione assumerà nel giudizio n. 23513/2021”.
Per Algos difetterebbe l'interesse ad agire in capo al posto che “l'attore difetta di interesse ad Pt_1 ottenere una pronuncia che accerti l'inesistenza di tali crediti nei confronti dei precedenti titolari degli stessi, proprio in quanto l'unica legittimata a farli valere è l'ultima cessionaria, ovvero ST s.r.l., la quale vi ha però rinunciato” (vd. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Orbene sul punto si osserva che, come puntualmente osservato dalla difesa dell'appellante in riassunzione, la liberazione del nei confronti di ST è stata subordinata – per espressa Pt_1 pattuizione delle parti - al verificarsi di una pluralità di condizioni sospensive (vd. pag. 7 dell'accordo transattivo, ove peraltro viene esplicitato il necessario congiunto verificarsi delle condizioni) e non vi è prova dell'avveramento di tali condizioni.
Non essendo stata fornita la prova dell'avveramento delle condizioni sospensive cui l'efficacia della transazione è stata subordinata, l'eccezione deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria: la causa può essere decisa sulla base di quanto acquisito.
Ciò premesso, verranno ora affrontate le questioni di merito alla luce della sentenza di rinvio della
Suprema Corte.
Deduce il la fondatezza della propria opposizione. Pt_1
Secondo l'appellante in riassunzione, difatti, la S.C. “ha stabilito che non si sarebbe dovuta essere esperire alcuna verificazione (né si sarebbe, dunque, dovuta disporre alcuna consulenza tecnica
d'ufficio), perché l'istituto di credito non ha tempestivamente provveduto al deposito, in originale, del pagina 10 di 17 contratto asseritamente sottoscritto da ”; “ha accertato che Parte_1 Controparte_10 aveva subito un oggettivo peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali (in ciò convinta, evidentemente, dalla documentazione prodotta in giudizio dal e dalla ricostruzione che lo CP_15 stesso aveva elaborato della situazione economico finanziaria della società18) ed “ha chiarito che, quand'anche la fideiussione fosse stata realmente prestata dal (ma, abbiamo detto, questo è Pt_1 indimostrato e, oggi, indimostrabile), l'istituto di credito avrebbe comunque dovuto dimostrare (e non lo ha fatto) di avere ricevuto, dal presunto garante, la speciale autorizzazione del fideiussore Parte_3 rticolo Cod. Civ..” (vd. pag. 17 dell'atto di citazione in riassunzione).
[...] Pt_4
Per converso, sia che rappresentano che la Suprema Corte si Controparte_14 CP_1
è limitata ad affermare l'illegittimità della procedura di verificazione, e che, indipendentemente dall'esito di questa, sussistono ulteriori elementi probatori atti a comprovare l'avvenuto rilascio della fideiussione da parte del . Pt_1
Con riguardo all'eccezione di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., le appellate in riassunzione adducono entrambe che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, si è limitata a fornire il principio per cui nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., è il creditore a dover fornire la prova di aver ottenuto la speciale autorizzazione.
Osservano, dunque, che il giudice del rinvio deve comunque valutare, a monte, se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., e cioè se il abbia fornito la prova del Pt_1 peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita al momento dell'erogazione dei finanziamenti nonché la prova della consapevolezza, in capo alla banca, dell'eventuale peggioramento delle condizioni patrimoniali della garantita Controparte_10
Orbene, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Sul procedimento di verificazione .
In conformità ai principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, va ritenuta l'inutilizzabilità del documento n. 20, allegato al ricorso monitorio dal , ovvero Controparte_7 della copia della fideiussione del 2.11.2001 di cui il ha disconosciuto la sottoscrizione. Pt_1
pagina 11 di 17 Come affermato dal Supremo Collegio, conformemente a precedenti pronunce3, l'istanza di verificazione non avrebbe potuto neppure essere accolta, stante che la Banca non aveva versato in atti l'originale del documento, restando possibile provarne il contenuto con i mezzi ordinari, a partire dalla prova per testi ovvero per presunzioni (Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motivazione), ma non la firma (Cass. 7267/2014).
Ebbene, ferma l'inutilizzabilità del documento, la prova che il , in data 2.11.2001, si sia Pt_1 impegnato nei confronti dell'allora Credito Artigiano a garantire le obbligazioni contratte da
[...] per l'importo di 1.033.000,00 euro, può ritenersi comunque raggiunta. CP_10
Ciò sulla base, in primo luogo, della lettera del 22.03.2006, con la quale il , comunicando alla Pt_1
Banca il nuovo numero di codice fiscale, ha precisato di riferirsi “alla fideiussione di Euro
1.033.000,00 € da me rilasciata il 02/11/2001 a favore della , ed in secondo Controparte_10 luogo della transazione intervenuta fra il medesimo e ST in data 11 marzo 2024 (vd. doc. D Pt_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, , nelle cui premesse è CP_2 inequivocamente affermato che “in data 2 novembre 2001 il Sig ha rilasciato in favore di Pt_1 [...]
..fideiussione sino all'importo di euro 1.033.000,00”… “a garanzia dell'esatto Parte_5 adempimento delle obbligazioni dipendenti dalla … “a causa Controparte_10 dell'inadempimento di – oggi fallita – la Banca si è attivata in sede monitoria e ha ottenuto nei CP_10 confronti, tra gli altri, del Sig. il decreto ingiuntivo n. 6239/2016, pubblicato in data 10/12/2016, Pt_1 con il quale il Tribunale di Monza ha ingiunto ai signori , e Parte_6 Parte_1 il pagamento di euro 1.033.000,00, oltre interessi legali dal 28 giugno 2016 e Controparte_6 spese di procedura…”. Infine, non può sottacersi l'incompatibilità della difesa incentrata sul non essersi reso fideiussore per non aver sottoscritto il documento versato in atti, con quella incentrata sulla asserita violazione, da parte della Banca, degli obblighi normativamente posti a tutela della posizione di chi fideiussore invece sia, o sulla pretesa nullità della fideiussione per compresenza, nel testo del documento appunto prodotto, di clausole del modello ABI tacciate di nullità per violazione della disciplina antitrust.
Pertanto, solo strumentalmente il ha negato in giudizio di aver assunto l'impegno fideiussorio. Pt_1
Sull'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. 3 Cfr. Cass. 520/2017; Cass. 16551/2015 pagina 12 di 17 Come riaffermato dai giudici di legittimità nell'ordinanza di rinvio, grava sul creditore l'onere di dimostrare di avere ricevuto la speciale autorizzazione del fideiussore prevista dall'articolo 1956 c.c., pena la liberazione di quest'ultimo.
La norma disciplina il caso in cui il creditore abbia fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Essa postula dunque la sussistenza di un presupposto oggettivo, consistente nella concessione di ulteriore credito, e di un presupposto soggettivo, consistente nella coeva conoscenza, da parte del creditore, delle deteriori condizioni patrimoniali del debitore garantito, tali da metterne a repentaglio la solvibilità (Cass. Civ. ordinanza n. 5017/23).
Incombe sul garante, che invoca la liberazione, dare prova della ricorrenza dei suddetti presupposti (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 34685 del 24.11.2022), e nel caso di specie non può dirsi che ciò sia avvenuto, se si considera, anzi, quanto ricavabile dalla documentazione in atti.
Come già in precedenza affermato, ha assunto l'impegno fideiussorio in data 2 novembre 2001. Pt_1
I rapporti oggetto di garanzia sono i seguenti: i) mutuo ipotecario concesso alla società
[...]
di euro 2.100.000,00 il 28.04.2011 (doc. 4, fasc. monitorio); ii) Controparte_16 mutuo ipotecario di euro 1.900.000,00 l'11.04.2011 (doc. 7, fasc. monitorio); iii) mutuo ipotecario di euro 2.200.000,00 del 25.07.2012 (vd. doc. 11, fasc. monitorio); iv) mutuo ipotecario di euro
1.000.000,00 del 4.12.2012 (vd. doc. 14, fasc. monitorio).
Dall'analisi dei bilanci, prodotti dal medesimo , si evince che nel 2011 la Pt_1 Controparte_10 godeva di una situazione economica florida, con un patrimonio netto pari ad euro 2.637.902,00 (vd. pag. 4 del bilancio, doc. 15, fasc. I grado, ). Si evince anche che la società beneficiava di una Pt_1 consistente componente di immobilizzazioni materiali, rappresentata in gran parte da immobili: dallo stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2011 si ricava che il valore delle immobilizzazioni materiali è cresciuto da euro 3.373.221,00 nel 2010 ad euro 6.146.377,00 nel 2011.
Tale situazione non può che avere ingenerato nella Banca il convincimento della piena solvibilità della società debitrice, trattandosi, peraltro, di mutui di natura ipotecaria.
pagina 13 di 17 Si consideri poi che, come sopra detto, l'istituto di credito ha erogato l'ultimo dei quattro mutui ipotecari in data 4 dicembre 2012, in data antecedente al manifestarsi del repentino peggioramento della situazione finanziaria di . Controparte_10
Difatti, le consistenti perdite sottolineate dall'appellante sono state registrate nel bilancio della società al 31 dicembre 2012 (vd. pag. 3 del bilancio, doc. 16, fasc. I grado, ) e sono state dunque Pt_1 conoscibili soltanto con la sua approvazione, avvenuta il 29 aprile 2013 (vd. pag. 23 del doc. 16, fasc. I grado, ). Pt_1
In conclusione, è certamente indimostrata, anzi vi è prova del contrario, la ricorrenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 1956 c.c., ovvero del peggioramento delle condizioni del debitore principale, con riferimento a tutti i mutui erogati a parte l'ultimo, in relazione al quale è invece assente il requisito soggettivo della consapevolezza in capo alla banca erogatrice.
L'eccezione fondata dal testa sul disposto dell'art. 1956 c.c. è dunque infondata.
Ad abundantiam giova sottolineare quanto già rilevato dal giudice di primo grado, e cioè che il è Pt_1 stato socio della debitrice principale sino alla data del recesso4 ed ha continuato ad Controparte_10 essere socio della Gruppo Sime Spa - società collegata con la Parte_7 fallimento nel maggio 2012, da ciò potendosi presumere che, allorquando la banca ha concesso i mutui ipotecari, egli fosse al corrente della situazione economica della società5.
Ulteriori questioni.
L'appellante ha lamentato la violazione, da parte della Banca, degli obblighi informativi, fondando tale doglianza -in via esclusiva- sul disposto dell'art. 119 TUB. la Corte osserva che il Tribunale di Monza
pagina 14 di 17 ha affermato “l'eccezione, oltre che già di per sé alquanto generica, è palesemente infondata se si considera che il diritto soggettivo di cui all'art. 119 T.U.B., come da esso previsto, spetta unicamente al “cliente”, a “colui che gli succede a qualunque titolo” e a “colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni” ma non anche al fideiussore”, e tale affermazione non è stata fatta oggetto, nell'atto di appello, di specifica censura.
Quanto invece alla eccepita nullità totale della fideiussione per ritenuto contrasto con la normativa antitrust, l'appellante lamenta la compresenza, nel testo della fideiussione prodotta dalla Banca, delle clausole 2, 6 e 8 ( “di reviviscenza”, “di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.” e “di sopravvenienza”) dello schema ABI, con riferimento al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia che le ha ritenute violative del disposto dell'art. 2 , comma 2, lett. a della Legge 287/90 nella misura in cui sono state applicate in modo uniforme dalle banche associate. Sul punto, la Corte osserva che, secondo consolidato indirizzo di legittimità a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
L'invalidità totale della fideiussione può dunque essere affermata soltanto laddove, secondo il dettato dell'art. 1419 c.c., il garante abbia dimostrato la natura inscindibile ed essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fidejussorio, di talché lo stesso non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Nel caso di specie difettano, in proposito, sia l'allegazione sia la prova, né peraltro l'appellante ha dedotto che delle suddette clausole sia stata fatta concreta applicazione ovvero che la Banca ne abbia invocato l'applicazione.
Pertanto, anche sotto questo profilo le domande del si appalesano infondate. Pt_1
Infine, quanto alla condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. -che l'appellante non ha censurato né in punto an, né in punto quantum, essendosi limitato a dedurre la ritenuta erroneità per essere stata disposta in favore non del ma del suo procuratore Controparte_7 Controparte_8 la stessa va confermata, risultando chiaro, dal tenore della sentenza, che tale condanna è stata
[...]
pagina 15 di 17 emessa in favore di unicamente per la sua qualità di mandatario e Controparte_8 procuratore speciale della Banca, e dunque con diretto effetto in favore della parte rappresentata.
IV. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono dunque poste a carico di nella Parte_1 misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno profuso e dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.
In assenza di impugnazione sul punto della sentenza, non può che restare ferma la condanna di Pt_1
alla rifusione delle spese di lite del primo grado sia nei confronti della cedente
[...] [...]
, ovvero per essa sia nei confronti della cessionaria CP_7 Controparte_8
Controparte_1
Con riguardo ai restanti gradi di giudizio, va invece esclusa la condanna dell'odierno appellante in riassunzione al rimborso delle spese di lite nei confronti di e per essa posto CP_1 CP_2 che detta parte è intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado in qualità di cessionaria del credito già vantato da (divenuto poi , e che tale Controparte_7 Controparte_14 intervento non può tradursi in un aggravio degli oneri processuali a carico della controparte, specie se si considera che, a fronte dell'intervento in causa del predetto successore a titolo particolare non è stata chiesta l'estromissione dal giudizio dell'alienante, ossia il cedente il credito, con il quale l'odierno appellante ha dovuto continuare a misurarsi.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 572/2019 del Tribunale di Monza, Parte_1 pubblicata in data 14.03.2019, che conferma integralmente;
pagina 16 di 17 - condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate, in Parte_1 favore di ora in complessivi euro 14.005,00 Controparte_7 Controparte_14 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, in Parte_1 favore di in complessivi euro 9.256,00, oltre rimborso spese forfettarie, Controparte_14 nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, nonché del contributo unificato relativo al giudizio di riassunzione;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi Il Presidente
CO NA
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il Collegio ha ritenuto di non condannare l'appellante all'ulteriore refusione delle spese di lite nei confronti dell'altra appellata sulla scorta delle seguenti motivazioni: “posto che detta parte è intervenuta volontariamente nel CP_1 giudizio di primo grado nella sua qualità cessionaria del credito già vantato da e, quindi, di Controparte_7 successore a titolo particolare nel diritto controverso;
che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per tale ipotesi, il processo prosegue tra le parti originaria, salva la facoltà del successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio;
che, peraltro , tale intervento non può tradursi in un aggravio degli oneri processuali a carico della controparte, specie se si considera che, a fronte dell'intervento in causa del predetto successore a titolo particolare non è stata chiesta l'estromissione dal giudizio dell'alienante, ossia la parte originaria con la quale l'odierno appellante ha dovuto continuare a Controparte_7 misurarsi” (vd. pag. 16 della sentenza d'appello). 4 Che l'odierno appellante riconduce al 30 ottobre 2009, sulla base della comunicazione inviata alla società
[...]
cfr. doc. 3, fasc. I grado, . CP_10 Pt_1 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società medesima (Cass. 16827/2016).