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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 19 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 153 2025 0080501 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 515/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1 : estinzione del giudizio
Resistente:
Comune di Perugia: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 contro il Comune di Perugia ed avverso avviso di sollecito n.153 GE 2025/0080501, notificato in data 31/03/2025, avente ad oggetto la richiesta complessiva di
€ 49.216,00 a titolo di IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2019.
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di sollecito meglio individuato in epigrafe, evidenziando che la richiesta era da ritenersi illegittima in ragione dell'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di sollecito presupposto n. 153 – Prot. N. GE 2025/0080501 e della pretesa impositiva in esso contenuta avente ad oggetto l'IMU per l'anno d'imposta 2019, disposto con sentenza n. 107/02/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Perugia Sezione n. 2 depositata in data 18/02/2025 e provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art 67-bis del D.Lgs n. 546/92.
Pertanto la società Ricorrente_1 chiede di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Comune di Perugia non si è costituito.
All'udienza del 20/11/2025, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/09/2025 il Comune di Perugia ha emesso e notificato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di sollecito oggetto del presente giudizio e della pretesa impositiva in esso contenuta avendo riconosciuto che l'atto prodromico è stato annullato in sede giudiziale con la citata sentenza ( All 1).
Ciò posto questa corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art
46 del D.Lgs n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Perugia, lì 20/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 19 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 153 2025 0080501 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 515/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1 : estinzione del giudizio
Resistente:
Comune di Perugia: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 contro il Comune di Perugia ed avverso avviso di sollecito n.153 GE 2025/0080501, notificato in data 31/03/2025, avente ad oggetto la richiesta complessiva di
€ 49.216,00 a titolo di IMU, sanzioni e interessi per l'anno 2019.
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di sollecito meglio individuato in epigrafe, evidenziando che la richiesta era da ritenersi illegittima in ragione dell'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di sollecito presupposto n. 153 – Prot. N. GE 2025/0080501 e della pretesa impositiva in esso contenuta avente ad oggetto l'IMU per l'anno d'imposta 2019, disposto con sentenza n. 107/02/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Perugia Sezione n. 2 depositata in data 18/02/2025 e provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art 67-bis del D.Lgs n. 546/92.
Pertanto la società Ricorrente_1 chiede di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Comune di Perugia non si è costituito.
All'udienza del 20/11/2025, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/09/2025 il Comune di Perugia ha emesso e notificato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di sollecito oggetto del presente giudizio e della pretesa impositiva in esso contenuta avendo riconosciuto che l'atto prodromico è stato annullato in sede giudiziale con la citata sentenza ( All 1).
Ciò posto questa corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art
46 del D.Lgs n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Perugia, lì 20/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE