Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2025, proposto da
AM AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 12 agosto 2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DO Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, AL AM (in appresso, A. M.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull’istanza del 12 agosto 2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava che il titolo di soggiorno era stato rinnovato in favore di controparte;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, in cui il difensore del ricorrente confermava che il titolo di soggiorno era stato rinnovato al proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a seguito del perfezionamento della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha ottenuto il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE RU, Presidente
DO Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di PO | IE RU |
IL SEGRETARIO