Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
Decreto presidenziale 14 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Decreto presidenziale 25 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 17 febbraio 2025
Decreto presidenziale 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza breve 19 maggio 2025
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- 1. Anno 2024 - Pagina 3https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2024 Applicabilità del silenzio assenso al parere reso dalla Soprintendenza e rilevanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506) Secondo i giudici amministrativi palermitani, è da considerarsi illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell'ambito di un procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis l. n. 241 del 1990, né rilevando in senso contrario la circostanza, di fatto, […] Il Consiglio di Stato ritiene il diritto …
Leggi di più… - 2. Tar e Consiglio di Statohttps://dirittifondamentali.it/
CategoriaTar e Consiglio di Stato Applicabilità del silenzio assenso al parere reso dalla Soprintendenza e rilevanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506) Secondo i giudici amministrativi palermitani, è da considerarsi illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell'ambito di un procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis l. n. 241 del 1990, né rilevando in senso contrario la circostanza, di fatto, […] Il Consiglio di Stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 19/05/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04253/2025REG.PROV.COLL.
N. 00927/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 927 del 2024, proposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Sasso con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Aristide Police e Raimondo D’Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quinta Bis, n.-OMISSIS- del 6 dicembre 2023, resa tra le parti e notificata in pari data, con cui è stato accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. -OMISSIS-
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dr. -OMISSIS--OMISSIS-;
Visto altresì l’atto di intervento ad adiuvandum del dr. -OMISSIS- -OMISSIS-;
Vista la sentenza n. -OMISSIS- del 2024 della Sezione;
Vista la successiva sentenza n. -OMISSIS- delle Sezioni Unite di Cassazione;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio del dr. -OMISSIS--OMISSIS- depositato in data 31 marzo 2025;
Vista la domanda di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a. del dr. -OMISSIS--OMISSIS- depositata in data 14 aprile 2025;
Visto l’atto di rinunzia all’appello depositato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 aprile 2025;
Vista l’istanza di ricusazione ex art. 18 c.p.a. depositata dal dr. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 23 aprile 2025;
Vista l’ordinanza ex art. 18 co. 4 c.p.a. pubblicata dalla Sezione in data 30 aprile 2025;
Vista l’ordinanza ex art. 18 co. 5 c.p.a. pubblicata dalla Sezione in data 13 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Anna Collabolletta e gli Avvocati Antonio Sasso, Aristide Police e Raimondo D’Aquino di Caramanico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
(i) l’intero contenzioso in esame scaturisce da un ricorso con cui il dott.-OMISSIS-, giudice tributario, era insorto avverso le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (nel prosieguo il “Consiglio” o “CPGT”) che respingevano le sue istanze di trasferimento ad una sede di lavoro più vicina al suo domicilio, in ragione delle sue condizioni di disabilità grave accertate ex art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, nonché in forza della risoluzione dello stesso Consiglio n. 2/2022;
(ii) con sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V- bis , n.-OMISSIS- del 6 dicembre 2023, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del dott.-OMISSIS- e, per l’effetto, annullato i provvedimenti di diniego impugnati;
(iii) il CPGT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze avevano appellato la succitata sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2023; all’esito di tale giudizio di appello, previo intervento ad adiuvandum del dott. -OMISSIS- (il quale aveva nelle more proposto un’istanza di nomina a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ambendo quindi proprio a quella posizione a cui il dott.-OMISSIS- avrebbe dovuto essere temporaneamente assegnato in base alla sentenza appellata) con sentenza n. -OMISSIS- del 4 luglio 2024 questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello e, per l’effetto, confermato la sentenza di accoglimento pronunziata dal giudice di prime cure;
(iv) avverso tale sentenza di appello da un lato il dott. -OMISSIS- ha proposto un ricorso per revocazione innanzi a questo Consiglio di Stato (R.G. n. -OMISSIS-, nel prosieguo anche il “Giudizio di Revocazione”) e dall’altro lato il CPGT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto un ricorso per Cassazione ex art. 111, co. 8, Cost. per motivi inerenti la giurisdizione (R.G. n. 19819/2024, nel prosieguo anche il “Giudizio di Cassazione”);
(v) per quel che riguarda il Giudizio di Revocazione incardinato dal dott. -OMISSIS-, con sentenza n. 1251 del 17 febbraio 2025 questo Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per carenza dei relativi presupposti;
(vi) per quel che concerne, invece, il Giudizio di Cassazione, con ordinanza n. 7530 del 21 marzo 2025 le Sezioni Unite Civili di Cassazione hanno cassato con rinvio la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2024, rilevando uno sconfinamento del Giudice Amministrativo nella potestà discrezionale dell’Amministrazione prevalentemente lì dove il primo si è pronunziato (in sostituzione del CPGT) sulla durata dell’applicazione del dott.-OMISSIS- alla nuova sede (durata che la sentenza cassata aveva stabilito fino alla sua cessazione dal servizio);
(vii) a seguito dell’annullamento con rinvio pronunziato dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2024, e tenuto conto della necessità di riattivare l’odierno giudizio di appello già incardinato dinanzi a questo Consiglio di Stato (R.G. n. 927/2024), il dott.-OMISSIS- (parte appellata in detto giudizio di appello) ha provveduto alla riassunzione della causa di appello con atto depositato in data 31 marzo 2025;
(viii) lo stesso dott.-OMISSIS- ha successivamente proposto – con atto depositato in data 14 aprile 2025 nel presente giudizio di appello – una domanda di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.;
(ix) successivamente, con atto depositato in data 15 aprile 2025, il CPGT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno formalizzato un atto di rinunzia all’odierno appello al fine di “ dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ”; la parte appellata (dott.-OMISSIS-) si è opposta alla rinunzia, rappresentando il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di appello per l’accertamento dei profili su cui le Sezioni Unite Civili hanno cassato con rinvio la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2024;
(x) con successiva istanza depositata in data 23 aprile 2025, il dott. -OMISSIS- ha presentato una domanda di ricusazione ex art. 18 c.p.a. di alcuni componenti del Collegio inizialmente formato per la trattazione della domanda di misure cautelari nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 (segnatamente i Consiglieri Massimiliano Noccelli, Daniela Di Carlo, Raffello Sestini e Sergio Zeuli) per avere gli stessi già partecipato ai Collegi che si erano in passato pronunziati: (a) nel giudizio di appello della sentenza di ottemperanza originariamente emessa dal T.A.R. Lazio su ricorso per ottemperanza del dott.-OMISSIS- (consiglieri Noccelli, Di Carlo e Zeuli); (b) nel Giudizio di Revocazione (consiglieri Noccelli, Sestini e Zeuli);
(xi) con ordinanza adottata dal Collegio all’esito della camera di consiglio fissata in data 29 aprile 2025 per la trattazione della domanda cautelare, è stato disposto di rinviare la trattazione della domanda cautelare ad una nuova camera di consiglio da fissarsi a cura della segreteria della Sezione a valle della definizione del procedimento di ricusazione, in considerazione della non manifesta inammissibilità o infondatezza dell’istanza di ricusazione (cfr. art. 18, co. 4, c.p.a.);
(xii) all’esito della camera di consiglio fissata in data 13 maggio 2025 per la trattazione dell’istanza di ricusazione, il Collegio ha accolto l’istanza di ricusazione limitatamente ai consiglieri Massimiliano Noccelli, Daniela Di Carlo e Sergio Zeuli, mentre ha respinto detta istanza in relazione al consigliere Raffaello Sestini, con la conseguenza che il Collegio chiamato a trattare la domanda cautelare è stato formato con la presenza del Consigliere Raffaello Sestini in sostituzione del magistrato meno anziano nel ruolo componente del Collegio che si è pronunciato sulla domanda di ricusazione;
(xiii) all’esito della camera di consiglio separatamente fissata sempre in data 13 maggio 2025 (in coerenza con i vincoli discendenti dall’ordinanza di ricusazione) per la specifica trattazione della domanda di misure cautelari del dott.-OMISSIS-, il Collegio – dato avviso alle parti della possibilità di una sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 98 c.p.a. e della configurabilità nel caso di specie di un’ipotesi di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 84, co. 4, c.p.a. – ha trattenuto la causa in decisione;
RILEVATO CHE:
(xiv) il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., tenuto conto che sono decorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione dell’appello e che il presente giudizio non richiede ulteriori integrazioni del contraddittorio e dell’istruttoria, avuto riguardo inoltre all’assenza di dichiarazioni di volontà di proporre eventuali motivi aggiunti, ricorsi incidentali o regolamenti di competenza e giurisdizione;
(xv) l’odierno appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex artt. 35, co. 1, lett. c), e 84, co. 4, c.p.a.;
(xvi) il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, deve prendere in considerazione la dichiarazione di rinuncia al ricorso o per dichiarare estinto il giudizio oppure, invece, per verificare se è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e, conseguentemente, se dichiarare il gravame improcedibile;
(xvii) la giurisprudenza ha chiarito che in base all’articolo 84, comma 2, d.lgs. 104/2010 la rinuncia al ricorso - equiparabile (anche se non esattamente sovrapponibile) alla dichiarazione di carenza di interesse - consente alle controparti di opporsi alla conseguente estinzione del processo quando ne abbiano interesse ; l’opposizione alla rinuncia, infatti, per condurre alla decisione nel merito, deve essere validamente sostenuta da uno specifico interesse , come ad esempio nel caso in cui il controinteressato abbia proposto un ricorso incidentale (cfr. parere Cons. St. n. 1113 del 19 maggio 2021); ne discende che in assenza di tale specifico interesse (il quale deve essere sempre concreto ed attuale ) il giudice non può che procedere – pur in presenza di un’opposizione alla rinunzia del controinteressato – ad una declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 84, co. 4, c.p.a.;
(xviii) nel caso di specie, la parte che si oppone alla rinunzia all’appello è la parte appellata ( id est il dott.-OMISSIS-) ovverossia la parte che aveva instaurato il giudizio di primo grado e che - all’esito di quest’ultimo - aveva visto accogliere il proprio ricorso e conseguentemente annullare i dinieghi che il CPGT aveva opposto alle proprie istanze di avvicinamento ad una sede giurisdizionale più prossima al proprio domicilio, senza poi proporre alcun appello incidentale, neanche condizionato, dopo la proposizione dell’appello da parte del CPGT e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
(xix) sebbene la sentenza di primo grado quivi appellata risulti favorevole all’odierno appellato, quest’ultimo – preso atto della rinunzia all’appello formalizzata dalle parti appellanti ( id est CPGT e Ministero dell’Economia e delle Finanze) e del conseguente consolidamento definitivo della propria posizione di favore rinveniente dalla sentenza di primo grado – espone di avere ancora un interesse alla decisione del presente appello nella sua attuale fase di rinvio (a valle dell’annullamento con rinvio disposto dalle Sezioni Unite di Cassazione con ordinanza n. 7530 del 2025);
(xx) in particolare, l’appellato – premesso che il giudizio di rinvio “ è finalizzato, in particolare, a rideterminare i limiti temporali dell’applicazione del dott.-OMISSIS- alla sede di Roma, in conformità ai princìpi affermati dalla Cassazione (ossia stabilire la durata dell’assegnazione in relazione all’asserita discrezionalità organizzativa del C.P.G.T.) ” (cfr. pag. 2 della memoria depositata dall’appellato in data 24 aprile 2025) – sostiene di vantare ancora un interesse giuridicamente apprezzabile alla definizione (dinanzi a questo Consiglio di Stato) del “ merito residuo ” del rapporto giuridico controverso; tale “merito residuo” consiste – in tesi – nell’accertamento del regime temporale dell’assegnazione dell’appellato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma;
(xxi) il Collegio ritiene che l’interesse prospettato dall’appellato non sia effettivo ed attuale. Ciò lo si ricava da due elementi: la posizione processuale dell’appellato e lo specifico dictum dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione;
(xxii) sotto il primo e dirimente profilo, il fatto che l’appellato non abbia proposto appello incidentale (neanche condizionato) implica che egli ha ritenuto pienamente satisfattiva la sentenza di primo grado, con la conseguenza che l’appellato non può ora chiedere che l’obbligo conformativo derivante da detta sentenza possa essere meglio definito a suo favore in sede di decisione dell’appello proposto dalla controparte;
(xxiii) per quel che concerne, poi, il secondo elemento sopra menzionato ( id est il contenuto specifico della già citata ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione) va osservato che i profili di eccesso di giurisdizione stigmatizzati dalle Sezioni Unite (Sez. Un. n. 7530 del 21 marzo 2025) sono i seguenti due:
(a) primo profilo: “ il giudice amministrativo, con l’assegnazione del dott.-OMISSIS-, già presidente di una Corte di giustizia tributaria di II grado, in applicazione ad (altro) ufficio apicale, ma di primo grado, ha innanzitutto superato il dato letterale inerente la preservazione delle “medesime funzioni” rivestite (come invece previsto dalla Risoluzione) ”;
(b) secondo profilo: la sentenza del Consiglio di Stato - lì dove ha riconosciuto il diritto dell’appellato di essere assegnato al ruolo di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado fino al suo collocamento a riposo - ha “ arrecato un vulnus alla discrezionalità amministrativa, non tanto perché di fatto viene disatteso il limite annuale entro cui la risoluzione, che a sua volta richiama una norma primaria, riconosce il tempo massimo della applicazione esclusiva, ma perché si esclude in radice la determinazione discrezionale del tempo di assegnazione e della disciplina del suo rinnovo (punto n. 6 della Risoluzione) ”;
(xxiv) va da sé che l’esito dell’ordinanza di annullamento con rinvio delle Sezioni Unite di Cassazione è nel senso di affermare che l’impugnata “ sentenza del Consiglio di Stato, nell’accogliere le istanze della parte mediante una interpretazione della Risoluzione “conformata” al caso, ha di fatto sconfinato nella sfera riservata al potere discrezionale della P.A., con l’effetto di non limitarsi all’annullamento dei provvedimenti impugnati, ma di definire la controversia con una sentenza avente forza autoesecutiva nel confronti della stessa P.A., la quale, a fronte dell’esito del giudizio, può solo limitarsi a prendere atto della regolazione del rapporto secondo quanto disposto dal giudice amministrativo, con integrale esautoramento della sua potestà discrezionale ”; ne discende, pertanto, che in base alla sentenza di cassazione con rinvio il giudice amministrativo – pur potendo annullare tutti gli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio (come in concreto avvenuto già da parte del giudice di primo grado) – non può però spingersi fino a forgiare un puntuale vincolo conformativo che impegni già da ora il CPGT (in fase di riedizione del potere) a riconoscere all’appellato i “beni della vita” richiesti;
(xxv) ricostruita negli esatti termini l’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione, appare evidente che l’appellato non vanta, in realtà, alcun concreto interesse alla prosecuzione della fase di rinvio del presente giudizio di appello (fermo restando che gli appellanti – come visto – hanno già esplicitato la propria sopravvenuta carenza di interesse); ed infatti, quand’anche si desse corso alla prosecuzione del giudizio di rinvio, l’esito non potrebbe essere maggiormente satisfattivo di quanto ottenuto con la sentenza di primo grado (e non contestato dalla parte appellata vittoriosa) e ciò anche tenuto conto del descritto contenuto dell’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione;
(xxvi) ne discende, pertanto, che l’eventuale definizione nel merito del presente giudizio di appello non potrebbe assicurare all’appellato alcuna concreta utilità in aggiunta a quella già ottenuta in primo grado e a quella che egli conseguirebbe per effetto di una declaratoria di improcedibilità dell’appello; anche in questo secondo caso, infatti, da un lato resterebbe ferma la caducazione degli atti amministrativi già disposta dalla sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio e, dall’altro lato , la fase di riedizione del potere sarebbe comunque governata dall’obbligo conformativo stabilito dal T.A.R. e dai principi affermati dalle Sezioni Unite di Cassazione;
(xxvii) per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
(xxviii) la natura in rito della pronunzia, in uno alla particolare complessità della vicenda, giustificano la compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla fase del giudizio svoltasi davanti alla Corte di Cassazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.