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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. LB RI Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RR Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3212/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI NI
e
), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
CA NC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 8 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio.
2) Il figlio minore (di anni 17) sarà affidato congiuntamente alla madre Per_1 ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé eserciterà separatamente Per_1 ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e vita sociale.
3) in considerazione della sua età sarà libero di frequentare il padre e la Per_1 madre nei giorni e negli orari che vorrà, ma avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio presso la madre.
Anche in ragione del fatto che la madre svolge turni di lavoro variabili i genitori si accorderanno di settimana in settimana, come già accade da un anno, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio, sui giorni e le notti che trascorrerà presso ciascun genitore. Per_1
4) La sig.ra , come già detto, da agosto 2024 ha già lasciato la casa CP_1 familiare per trasferirsi con il figlio in un'altra abitazione;
ella ha già prelevato i suoi effetti personali dalla casa ex familiare, di proprietà esclusiva del sig.
Pt_1
pagina 2 di 8 Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie Per_1 che cadrà, ad anni alterni, o dal 26 al 31.12 oppure dal 01 al 06.01, con la precisazione che, per conservare le sue tradizioni, sarà libero di decidere presso quale genitore trascorrerà il giorno di Natale, della Viglia e di Santo Stefano ed anche del 31 dicembre.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche pasquali Per_1 comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
Per la Pasqua 2026, sarà maggiorenne e deciderà liberamente con chi Per_1 trascorrere il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane anche non Per_1 consecutive di vacanza.
L'anno prossimo, sarà maggiorenne e, quindi, potrà decidere Per_1 liberamente se ed in quali periodi di vacanza trascorrere con ciascun genitore, compatibilmente con le proprie esigenze personali e quelle lavorative di entrambi i suoi genitori.
Per l'estate 2025, i genitori hanno già concordato le ferie con il figlio.
Prima della partenza, entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare il figlio dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali di nonché del suo diritto ad avere Per_1 una vita serena ed equilibrata adeguata alla sua età.
I coniugi si impegnano sin da ora a modificare i tempi ed i modi sopra previsti per la frequentazione padre/figlio in relazione all'insorgere di impegni lavorativi e/o personali di entrambi i genitori.
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra , dal mese di agosto 2025 la somma mensile di € CP_1
200,00 (duecento/00) da versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico pagina 3 di 8 bancario sul conto corrente che la moglie gli indicherà, con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello di agosto 2025.
7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (ad eccezione di quelle relative alla pratica dello sport della vela), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e pagina 4 di 8 della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
I genitori. previo accordo, stabiliscono che le spese di singoli capi di abbigliamento e/o accessori (giubbotti, scarpe, stivali) con un costo singolo superiore a € 150,00, potranno essere suddivise tra i genitori al 50% ciascuno.
Sempre previo accordo, saranno inoltre divise al 50% le spese per l'acquisto di tutti i capi di abbigliamento acquistati in blocco nel cambio di stagione e le spese per la patente di Per_1
I genitori concordano inoltre che daranno entrambi € 50,00 al mese al figlio per la gestione delle sue spese personali. Per_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per il minore dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
8) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per il figlio è assegnato in via esclusiva alla sig.ra : CP_1
9) Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri più che adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione.
10) Le parti dichiarano di avere ottenuto la sentenza n.710/2017 emessa dal
Giudice Dott. Ester Russo del Tribunale di Modena, pubblicata il 08/05/2017,
pagina 5 di 8 nell'ambito del procedimento n.4140/2008 R.G. (Doc. n.3) e che, a seguito di essa, hanno iscritto ipoteca contro per € 49.000,00, come da Controparte_2 visura ipotecaria che si produce (Doc. n.4). La sig.ra riconosce e CP_1 dichiara che tutte le spese ed onorari del detto processo, sia legali, sia tecniche, sia per le attività stragiudiziali connesse e collegati alla predetta vertenza, anche per l'iscrizione dell'ipoteca, sia le tasse, sia condoni, ecc…sono state effettuate esclusivamente dal sig. anche per la quota di competenza di Pt_1 competenza della stessa.
Pertanto, la sig.ra dichiara espressamente di rinunciare CP_1 incondizionatamente, integralmente e senza riserve alla propria quota di tale ipoteca ed al diritto di escutere il bene;
conseguentemente, ogni credito ed il diritto di ottenere il pagamento spetterò soltanto al sig. il quale resta e Pt_1 resterà l'unico legittimato all'incasso del credito garantito da ipoteca, ivi comprese le spese e gli interessi. La sig.ra dichiara altresì di sollevare CP_1 espressamente il Conservatore dai relativi obblighi di verifica o responsabilità connessi alla cancellazione della sua quota di ipoteca.
11) I coniugi si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio Per_1
12) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione e salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso al punto 10), ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
14) I coniugi danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
pagina 6 di 8 15) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il Parte_1
30/10/1964 e , nata a [...] il [...] si sono CP_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2004 Atto n. 8, Parte II Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES RR
Il Presidente
LB RI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. LB RI Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RR Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3212/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI NI
e
), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
CA NC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 8 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio.
2) Il figlio minore (di anni 17) sarà affidato congiuntamente alla madre Per_1 ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé eserciterà separatamente Per_1 ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e vita sociale.
3) in considerazione della sua età sarà libero di frequentare il padre e la Per_1 madre nei giorni e negli orari che vorrà, ma avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio presso la madre.
Anche in ragione del fatto che la madre svolge turni di lavoro variabili i genitori si accorderanno di settimana in settimana, come già accade da un anno, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio, sui giorni e le notti che trascorrerà presso ciascun genitore. Per_1
4) La sig.ra , come già detto, da agosto 2024 ha già lasciato la casa CP_1 familiare per trasferirsi con il figlio in un'altra abitazione;
ella ha già prelevato i suoi effetti personali dalla casa ex familiare, di proprietà esclusiva del sig.
Pt_1
pagina 2 di 8 Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie Per_1 che cadrà, ad anni alterni, o dal 26 al 31.12 oppure dal 01 al 06.01, con la precisazione che, per conservare le sue tradizioni, sarà libero di decidere presso quale genitore trascorrerà il giorno di Natale, della Viglia e di Santo Stefano ed anche del 31 dicembre.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche pasquali Per_1 comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
Per la Pasqua 2026, sarà maggiorenne e deciderà liberamente con chi Per_1 trascorrere il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane anche non Per_1 consecutive di vacanza.
L'anno prossimo, sarà maggiorenne e, quindi, potrà decidere Per_1 liberamente se ed in quali periodi di vacanza trascorrere con ciascun genitore, compatibilmente con le proprie esigenze personali e quelle lavorative di entrambi i suoi genitori.
Per l'estate 2025, i genitori hanno già concordato le ferie con il figlio.
Prima della partenza, entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare il figlio dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali di nonché del suo diritto ad avere Per_1 una vita serena ed equilibrata adeguata alla sua età.
I coniugi si impegnano sin da ora a modificare i tempi ed i modi sopra previsti per la frequentazione padre/figlio in relazione all'insorgere di impegni lavorativi e/o personali di entrambi i genitori.
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra , dal mese di agosto 2025 la somma mensile di € CP_1
200,00 (duecento/00) da versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico pagina 3 di 8 bancario sul conto corrente che la moglie gli indicherà, con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello di agosto 2025.
7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (ad eccezione di quelle relative alla pratica dello sport della vela), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e pagina 4 di 8 della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
I genitori. previo accordo, stabiliscono che le spese di singoli capi di abbigliamento e/o accessori (giubbotti, scarpe, stivali) con un costo singolo superiore a € 150,00, potranno essere suddivise tra i genitori al 50% ciascuno.
Sempre previo accordo, saranno inoltre divise al 50% le spese per l'acquisto di tutti i capi di abbigliamento acquistati in blocco nel cambio di stagione e le spese per la patente di Per_1
I genitori concordano inoltre che daranno entrambi € 50,00 al mese al figlio per la gestione delle sue spese personali. Per_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per il minore dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
8) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per il figlio è assegnato in via esclusiva alla sig.ra : CP_1
9) Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri più che adeguati a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione.
10) Le parti dichiarano di avere ottenuto la sentenza n.710/2017 emessa dal
Giudice Dott. Ester Russo del Tribunale di Modena, pubblicata il 08/05/2017,
pagina 5 di 8 nell'ambito del procedimento n.4140/2008 R.G. (Doc. n.3) e che, a seguito di essa, hanno iscritto ipoteca contro per € 49.000,00, come da Controparte_2 visura ipotecaria che si produce (Doc. n.4). La sig.ra riconosce e CP_1 dichiara che tutte le spese ed onorari del detto processo, sia legali, sia tecniche, sia per le attività stragiudiziali connesse e collegati alla predetta vertenza, anche per l'iscrizione dell'ipoteca, sia le tasse, sia condoni, ecc…sono state effettuate esclusivamente dal sig. anche per la quota di competenza di Pt_1 competenza della stessa.
Pertanto, la sig.ra dichiara espressamente di rinunciare CP_1 incondizionatamente, integralmente e senza riserve alla propria quota di tale ipoteca ed al diritto di escutere il bene;
conseguentemente, ogni credito ed il diritto di ottenere il pagamento spetterò soltanto al sig. il quale resta e Pt_1 resterà l'unico legittimato all'incasso del credito garantito da ipoteca, ivi comprese le spese e gli interessi. La sig.ra dichiara altresì di sollevare CP_1 espressamente il Conservatore dai relativi obblighi di verifica o responsabilità connessi alla cancellazione della sua quota di ipoteca.
11) I coniugi si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio Per_1
12) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione e salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso al punto 10), ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
14) I coniugi danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
pagina 6 di 8 15) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il Parte_1
30/10/1964 e , nata a [...] il [...] si sono CP_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2004 Atto n. 8, Parte II Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES RR
Il Presidente
LB RI
pagina 8 di 8