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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1283/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio ZA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1319/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 1283687/2024 RGR, convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IO, Agenzia delle Entrate e la camera di Commercio, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo num. 030 202300000895000 notificatogli in data 25.3.2024, scaturente da n. 5 cartelle (4 relative a diritto annuale camera di commercio e 1 a mancato pagamento IRPEF.
Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto alcuna pregressa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, né di alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che, pertanto, sarebbe maturata relativamente ai crediti tributari contestati.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Con autonoma comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituiti in giudizio Agenzia IO, Agenzia Entrate e Camera di Commercio che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.12.2025 le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali sono state tutte regolarmente notificate, sia pure con la procedura della irreperibilità assoluta, con deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultimo luogo di residenza.
Il Codice di Procedura Civile prevede generalmente per il procedimento di notificazione due tipologie di irreperibilità.
La prima, comunemente definita relativa, disciplinata dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, per la quale in assenza temporanea del destinatario, di persone di famiglia, di addetti alla casa o del portiere, il messo esegue la notifica depositando copia dell'atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dà notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento.
La seconda tipologia di irreperibilità, detta generalmente assoluta e prevista dall'articolo 143 del Codice di
Procedura Civile, dispone che, qualora non siano conosciuti residenza, dimora o domicilio del destinatario, il messo esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza, oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita dell'interessato.
Tuttavia, per gli atti di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del contribuente è previsto altresì che l'avviso di deposito dell'atto da notificare venga affisso in busta chiusa e sigillata all'albo pretorio del comune.
Trattandosi, in questo caso di irreperibilità assoluta, la produzione documentale dell'ufficio, quindi, dà atto della regolarità del percorso notificatorio.
Effettivamente tutti gli atti sono stati notificati con le modalità della irreperibilità assoluta in quanto il destinatario non era reperibile all'indirizzo (essendosi trasferito per ignota destinazione) sicchè la notifica è stata effettuata con deposito presso la casa comunale dell'ultimo comune di residenza.
E' allegato certificato storico dal quale risulta che l'ultima residenza anagrafica è effettivamente quella nella quale sono stati inviati gli atti.
Risultano, inoltre, notificati al ricorrente, sempre con le medesime modalità, una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date: - 121.10.2021 e 23.11.2023, intimazione di pagamento e
16.10.2017 un sollecito di pagamento.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito. Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 450,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1283/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio ZA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000895000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1319/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 1283687/2024 RGR, convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IO, Agenzia delle Entrate e la camera di Commercio, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo num. 030 202300000895000 notificatogli in data 25.3.2024, scaturente da n. 5 cartelle (4 relative a diritto annuale camera di commercio e 1 a mancato pagamento IRPEF.
Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto alcuna pregressa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, né di alcun ulteriore atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che, pertanto, sarebbe maturata relativamente ai crediti tributari contestati.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Con autonoma comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituiti in giudizio Agenzia IO, Agenzia Entrate e Camera di Commercio che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.12.2025 le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali sono state tutte regolarmente notificate, sia pure con la procedura della irreperibilità assoluta, con deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultimo luogo di residenza.
Il Codice di Procedura Civile prevede generalmente per il procedimento di notificazione due tipologie di irreperibilità.
La prima, comunemente definita relativa, disciplinata dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, per la quale in assenza temporanea del destinatario, di persone di famiglia, di addetti alla casa o del portiere, il messo esegue la notifica depositando copia dell'atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dà notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento.
La seconda tipologia di irreperibilità, detta generalmente assoluta e prevista dall'articolo 143 del Codice di
Procedura Civile, dispone che, qualora non siano conosciuti residenza, dimora o domicilio del destinatario, il messo esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza, oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita dell'interessato.
Tuttavia, per gli atti di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del contribuente è previsto altresì che l'avviso di deposito dell'atto da notificare venga affisso in busta chiusa e sigillata all'albo pretorio del comune.
Trattandosi, in questo caso di irreperibilità assoluta, la produzione documentale dell'ufficio, quindi, dà atto della regolarità del percorso notificatorio.
Effettivamente tutti gli atti sono stati notificati con le modalità della irreperibilità assoluta in quanto il destinatario non era reperibile all'indirizzo (essendosi trasferito per ignota destinazione) sicchè la notifica è stata effettuata con deposito presso la casa comunale dell'ultimo comune di residenza.
E' allegato certificato storico dal quale risulta che l'ultima residenza anagrafica è effettivamente quella nella quale sono stati inviati gli atti.
Risultano, inoltre, notificati al ricorrente, sempre con le medesime modalità, una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date: - 121.10.2021 e 23.11.2023, intimazione di pagamento e
16.10.2017 un sollecito di pagamento.
Non risulta che tali atti siano stati impugnati, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito. Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 450,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.