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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS SS OS MA, Presidente
UR ND MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA OSRIA MA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6724/2018 depositato il 03/12/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180012464289000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania impugnava, per i motivi esposti in ricorso, la cartella di pagamento in epigrafe, con la quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di
€ 889.688,71, sulla base del ruolo n. 714/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania per somme iscritte a ruolo “in forza di CTR sentenza numero: 1270/06/2018 depositata il 21/03/2018”.
Il giudizio veniva dapprima sospeso in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza della CTR.
In seguito, l'Università ricorrente comunicava che < stato sgravato per effetto dell'accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall'Università, avverso la sentenza resa in appello dalla C.T.R. n. 1270/6/18, dep. il 21/03/2018 (all.1). Nel merito il Collegio della Suprema Corte, … in accoglimento dei principali motivi prospettati dall'Università in favore della natura dichiarativa della pronuncia resa in sede di giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e dell'applicazione dell'aliquota dell'l%, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto impositivo impugnato riconoscendo dovuta la pretesa impositiva con applicazione dell'aliquota nella misura dell'l%>>.
All'udienza dell'1/12/2025 la Corte accordava un rinvio <
l'attestazione di pagamento della quota residua>>.
In data 23/12/2025 parte ricorrente documentava l'avvenuto pagamento.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa anche in considerazione della complessità della vicenda a monte (definita solo a seguito di ricorso per Cassazione) e della correttezza dell'operato delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Presidente
AL La OS
(firmato digitalmente)
- Il Giudice Relatore
RE IN
(firmato digitalmente)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS SS OS MA, Presidente
UR ND MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA OSRIA MA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6724/2018 depositato il 03/12/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180012464289000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania impugnava, per i motivi esposti in ricorso, la cartella di pagamento in epigrafe, con la quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di
€ 889.688,71, sulla base del ruolo n. 714/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania per somme iscritte a ruolo “in forza di CTR sentenza numero: 1270/06/2018 depositata il 21/03/2018”.
Il giudizio veniva dapprima sospeso in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza della CTR.
In seguito, l'Università ricorrente comunicava che < stato sgravato per effetto dell'accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall'Università, avverso la sentenza resa in appello dalla C.T.R. n. 1270/6/18, dep. il 21/03/2018 (all.1). Nel merito il Collegio della Suprema Corte, … in accoglimento dei principali motivi prospettati dall'Università in favore della natura dichiarativa della pronuncia resa in sede di giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e dell'applicazione dell'aliquota dell'l%, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto impositivo impugnato riconoscendo dovuta la pretesa impositiva con applicazione dell'aliquota nella misura dell'l%>>.
All'udienza dell'1/12/2025 la Corte accordava un rinvio <
l'attestazione di pagamento della quota residua>>.
In data 23/12/2025 parte ricorrente documentava l'avvenuto pagamento.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa anche in considerazione della complessità della vicenda a monte (definita solo a seguito di ricorso per Cassazione) e della correttezza dell'operato delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Presidente
AL La OS
(firmato digitalmente)
- Il Giudice Relatore
RE IN
(firmato digitalmente)