Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2020, n. 22277
CASS
Sentenza 24 luglio 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'"abolitio criminis" fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Commentari2

  • 1Il reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 tra crisi di liquidità e principio di colpevolezza
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 maggio 2025

    Indice: 1. Premessa 2. L'elemento oggettivo: certificazione, soglia e momento consumativo 3. L'elemento soggettivo: il problema del dolo e la crisi di liquidità 4. La riforma del 2024: il riconoscimento normativo dell'inesigibilità 5. Prova del rilascio delle certificazioni: un nodo irrisolto 6. Conclusioni: verso una responsabilità penale proporzionata 7. Giurisprudenza 1. Premessa Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, oggi disciplinato dall'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, costituisce una delle espressioni più significative delle oscillazioni del legislatore in materia penal-tributaria. In origine la riforma del 2000, ispirata all'intento di depenalizzare le ipotesi …

     Leggi di più…

  • 2Omesso versamento ritenute e abolitio criminis: cessa l'esecuzione e gli effetti della condanna (Cass. Pen. n. 22277/2020)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023

    La massima Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'Ii.v.a. non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lg. 24 settembre 2015, n. 158 - Cassazione penale, sez. I , …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2020, n. 22277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22277
Data del deposito : 24 luglio 2020

Testo completo