Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 10760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10760 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10913/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10913 del 2023, proposto da
LA ND, AR AR, AT CI, DA D'BR, AN MB, GI IO, EL NA, ER MB, RT RI, GI SS, AN SC, AR CC, AR LI, IT ZA, IV ZO, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate,
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 20 luglio 2023 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6- bis , co. 2, del d.l. n. 387/1987, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti, degli interessi legali e della rivalutazione fino al soddisfo.
A fondamento della domanda azionata in giudizio gli odierni ricorrenti, già appartenuti ai ruoli delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), deducevano la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, e formulavano, a supporto dell’invocato diritto, i motivi di ricorso appresso indicati: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 6 bis D.L. n.387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990 ”.
Con atto depositato in data 24 agosto 2023 si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene il Collegio - in linea, peraltro, con l’orientamento consolidato di questa Sezione - che l’accoglimento del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, quale norma applicabile al caso di specie.
La prefata disposizione prevede al primo comma che il beneficio dei sei scatti spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, nonché, secondo quanto disposto dal secondo comma, “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il beneficio dei sei scatti, ai fini peraltro dell’indennità di buonuscita, spetta anche a coloro che trovansi nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta, senza che rilevi, differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il termine entro il quale è stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza giacché al ridetto termine non può in ogni caso essere attribuita natura decadenziale.
In tal senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che “ il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023).
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, la ridetta norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6- bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …) ed al riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi che i ricorrenti abbiano diritto al riconoscimento del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
Quanto precede vale sia per i ricorrenti già appartenuti ai ruoli della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, facendo la norma riferimento espresso al primo dei suddetti corpi di polizia a al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, sia per i ricorrenti già appartenuti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e 1911, comma 3, del C.O.M. ai sensi del quale “ Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
In linea con l’orientamento di questa Sezione ( ex multis sent. n. 8609/2023) non può trovare accoglimento la domanda di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, formulata dalla difesa di parte ricorrente, essendo il ridetto cumulo escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (in tal senso anche Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’INPS conseguentemente provvedere, a favore degli odierni ricorrenti, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
I contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO