Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1994, n. 708
Articolo 2
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28 dicembre 1994
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Entrata in vigore il 28 dicembre 1994