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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile al n. 646 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno
2023 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. ritualmente notificato dal signor (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Carlo Poma in forza C.F._1
di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE – contro già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, (C.F. e Registro delle Imprese di Torino: ) P.IVA_1
- CONVENUTA -
E
(C.F. e Registro delle Imprese di Pavia: ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Paolo
Vercesi in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE (ART. 614 C.P.C.)
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per l'attore: “voglia il Tribunale di Pavia adìto, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in premessa, nonché per quelle che all'occorrenza verranno meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo del giudizio, così giudicare:
preso preliminarmente atto, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, che il valore della causa viene dichiarato da parte attrice opponente in € 24.475,23 (pari a quello esposto nel decreto qui opposto) e che il contributo unificato, dovuto per metà, viene corrisposto nell'importo di € 118,50,
in via pregiudiziale,
- sospendere subito, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale di Pavia all'esito del ricorso ex adverso depositato in data 13.06.2022, decreto poi notificato, in forma esecutiva, ed unitamente allo stesso ricorso, anche a in data 29.12.2022, qui opposto, Parte_1
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
ancora in via pregiudiziale,
e con riguardo al sopra citato decreto, qui opposto,
- dichiarare, anche d'ufficio, alla data del 13.06.2022, la sopravvenuta estinzione, con conseguente perdita di ogni capacità giuridica, di Controparte_2
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
sempre in via pregiudiziale,
e con riguardo al sopra citato decreto, qui opposto,
- dichiarare comunque, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva in capo ad
[...]
ora divenuta CP_2 Controparte_4
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
in via principale,
e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
pagina 2 di 14 - revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il sopra citato decreto, qui opposto,
e, per l'effetto
- dichiarare non tenuto a corrispondere alcuna delle somme di denaro Parte_1
a vario titolo ingiuntegli di pagamento con lo stesso decreto,
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente.
Con vittoria di compensi e di spese di lite, da porre a carico di chi di dovere e da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, il quale ne è stato e se ne dichiara l'antistatario.”
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Pavia Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto confermando, per quanto occorrendo, il decreto opposto.
Voglia, in subordine, altresì, il Tribunale Ill.mo condannare l'opponente al pagamento in favore dell'esponente società nonché di ora banca Controparte_2 Controparte_1
in via solidale, delle somme portate nel decreto opposto per l'importo di € 23.307,93
[...] oltre interessi legali.
Con il favore delle spese diritti ed onorari di causa con IVA CPAP ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 11 febbraio 2022 il signor conveniva in giudizio ed per Pt_1 CP_3 Controparte_1
contestare la legittimità del decreto ingiuntivo ex articolo 614 c.p.c., sostenendo che l'istanza di liquidazione delle spese della procedura esecutiva sia stata proposta in assenza di procura alle liti e che la procura a suo tempo rilasciata al difensore di sia da intendersi priva di effetto in considerazione Controparte_2
della successiva incorporazione di in Controparte_2 Controparte_5
Da ultimo, l'attore opponente sosteneva che il titolo esecutivo sotteso alla
[...]
pagina 3 di 14 procedura esecutiva che si è svolta dinanzi al Tribunale di Pavia con il n. 839/2014
R.G.E. sia da ritenersi caducato in virtù della sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 2979/20, che annullava la sentenza del Tribunale di Voghera n. 368 del
2013 e che la liquidazione sia stata ascritta sia a che ad CP_3 Controparte_2 società da considerarsi non più esistente.
La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Ilaria Spinelli che con decreto del
24 marzo 2023 rinviava il procedimento all'udienza 19 maggio 2023, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 c.7 lett. F (videoconferenza). Vista l'istanza di sospensione provvisoria del titolo esecutivo, il Giudice, con provvedimento del 24 marzo 2023, fissava l'udienza del 27 aprile 2023 per la discussione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del titolo, concedeva termine a parte opponente per la notificazione del decreto di fissazione udienza a parte opposta ed assegnava a parte opposta termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito di deduzioni.
Si costituivano in giudizio le società convenute con comparsa del 24 aprile
2023, contestando le tesi proposte nell'atto introduttivo del presente procedimento, conseguentemente chiedendo il rigetto delle domande ivi contenute.
All'udienza del 27 aprile 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, l'Avv.
Paolo Vercesi, riportatosi agli atti, si rimetteva sulla richiesta di sospensione.
L'Avv. Andrea Carlo Poma insisteva per la concessione della domandata sospensione, in considerazione del fatto che istanza ai sensi dell'art. 614 c.p.c. era stata depositata al termine, non in pendenza, della conclusa procedura esecutiva.
Per questo motivo le procure alle liti già conferite non potevano essere utilizzate anche per il deposito, cronologicamente e giuridicamente posteriore, dell'istanza ex art. 614 c.p.c. né potevano essere depositate a posteriori. Il difensore dell'attore pagina 4 di 14 opponente concludeva le proprie argomentazioni con una chiosa sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il Giudice si riservava.
A scioglimento di detta riserva, con provvedimento del 28 aprile 2023 il
Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e rinviava per la trattazione delle questioni di merito alla già fissata udienza del 19 maggio 2023, in modalità videoconferenza.
All'udienza del 19 maggio 2023 l'Avv. Andrea Carlo Poma chiedeva fissarsi udienza di trattazione scritta per precisazione delle conclusioni, mentre l'Avv.
Paolo Vercesi chiedeva fissarsi udienza di pc. Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2023 da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. H (trattazione scritta) mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnava alle parti sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note e foglio di precisazione delle conclusioni.
Con nota del 7 novembre 2023 l'Avv. Paolo Vercesi, richiamato sommariamente quanto già esposto in comparsa di costituzione, ribadiva la fondatezza delle pregresse conclusioni.
Con nota scritta del 9 novembre 2023 l'Avv. Andrea Carlo Poma, riportatosi a tutto quanto in precedenza argomentato, eccepito e prodotto in atti, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni finali depositate nella stessa data.
All'udienza del 14 novembre 2023 sia l'Avv. Andrea Carlo Poma, per l'attore, che l'Avv. Paolo Vercesi, per le convenute, precisavano le conclusioni come da foglio depositato, rispettivamente il 9 novembre 2023 ed il 31 ottobre 2023.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
pagina 5 di 14 Nella comparsa conclusionale del 15 gennaio 2024, depositata nell'interesse del Sig. il difensore richiamava e riproponeva tutte le argomentazioni ed Pt_1
eccezioni proposte ed insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nella memoria di replica del 2 febbraio 2024 l'Avv. Andrea Carlo Poma, rilevato che controparte non aveva depositato nel concesso termine perentorio alcuna comparsa conclusionale, depositava nota dei compensi e delle spese di lite.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi –
a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Voghera, con sentenza n. 368 depositata in cancelleria il 10 settembre 2013, definiva la causa civile (R.G. n. 1353/2006) promossa da
[...] nei confronti dei convenuti e Parte_2 Parte_1 Controparte_6
. Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree, accertava
[...]
l'illegittima occupazione da parte del convenuto della porzione di terreno di proprietà di parte attrice di cui al Mapp. 263, Foglio 6 NCEU Comune di Casteggio consistente in circa Mq. 271, facenti parte di detto mappale lungo la linea di confine con la proprietà del convenuto di cui a mappale 86, e gli ordinava di pagina 6 di 14 ripristinare il confine tra le proprietà, disponendo che il muro edificato venisse arretrato sino ad insistere sulla proprietà dei convenuti.
Tale sentenza, passata in giudicato, fondava la procedura esecutiva n. 839/2014
R.G.E., promossa innanzi al Tribunale di Pavia ex articolo 612 codice di rito.
Consta documentalmente che abbia agito ex art. 612 c.p.c. nei Controparte_2
confronti di (con intervento di quale acquirente Controparte_7 CP_3
dell'immobile interessato dalla procedura e successore di , in Controparte_2 forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 839/2014 del Tribunale di
Voghera, sentenza divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte di Appello di Milano, confermata dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 6318/2017. Il mandato di Consulente
Tecnico d'Ufficio era conferito all'Arch. il quale depositava la Persona_1 relazione finale il 16 marzo 2021.
All'udienza del 24 maggio 2022 l'Avv. Paolo Vercesi, dato atto che l'opera era stata terminata, chiedeva la chiusura della procedura esecutiva, riservandosi di presentare l'istanza ex art. 614 c.p.c. per la liquidazione delle spese. L'Avv. Andrea
Carlo Poma, richiamato quanto dedotto con nota del 9 marzo 2022, chiedeva dichiararsi estinta la procedura. Il G.E., Dott.ssa Nicoletta Tornese, dichiarava chiusa la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c.
A seguito di istanza di liquidazione delle spese del 13 giugno 2022 avanzata nell'interesse di già già creditore Controparte_2 Parte_2
procedente, nonché in proprio ed in qualità di mandataria di CP_3 CP_2
il Tribunale adito in data 28 novembre 2022 emetteva decreto ex articolo 614
[...]
c.p.c., che veniva notificato anche all'odierno attore opponente il successivo 29 dicembre 2022.
pagina 7 di 14 In primis è necessario soffermarsi sull' ordinanza 10 aprile 2024, n. 9680, emessa da
Cassazione civile, Sez. III. La Suprema Corte premette che vi è competenza funzionale ed inderogabile del giudice della esecuzione alla pronuncia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 614 c.p.c., trattandosi di ”un decreto di ingiunzione con particolare oggetto, cioè la liquidazione delle spese del processo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare” e valendo il principio in base al quale “la competenza a liquidare le spese di qualunque processo, in base ai principi generali, spetta, di regola e in via esclusiva, al giudice davanti al quale il processo si è svolto, sia esso un processo di cognizione, sia esso un processo di esecuzione”. L'istanza per detta ingiunzione deve essere proposta, ex articolo 614 c.p.c., al giudice dell'esecuzione. La Corte precisa, senza che sia necessaria una nuova iscrizione a ruolo del procedimento cui essa dà vita, potendo “essere proposta allo stesso giudice dell'esecuzione con ricorso a lui diretto e depositata nel fascicolo dell'esecuzione, già formato, senza necessità di alcuna iscrizione a ruolo”, trattandosi di un decreto che ha per oggetto la liquidazione delle spese relative proprio a quel processo esecutivo.
Le argomentazioni attoree afferenti all'articolo 614 c.p.c. non appaiono fondate e non meritano accoglimento.
Come noto, al fine della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale, è necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. La corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice;
il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale, l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto. Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente. Poiché il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, l'ingiunto che intenda contestare la sua pagina 8 di 14 illegittima emissione, per difetto o vizio della procura del difensore del ricorrente, deve proporre opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale è legittimato il difensore che è stato ritenuto regolarmente costituito nel procedimento monitorio (Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154). In ordine alla asserita mancanza di procura alle liti (punto
(1), pagine 2 e 3 dell'atto di citazione), appare condivisibile il richiamo al principio secondo il quale gli effetti della procura alle liti, rilasciata in un grado di giudizio, si estendano agli atti successivi e consequenziali assunti nel medesimo procedimento (comparsa di costituzione e risposta, pagine 3 e 4). La regola dell'ultrattività del mandato difensivo è finalizzata a consentire la stabilizzazione rispetto alle altre parti e al giudice della posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposta impugnazione.
Con sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima ella notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”. Nello stesso senso la citata Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 22 marzo 2021, n. 7983.
Appare ragionevole affermare che, considerato che l'istanza di liquidazione era stata correttamente proposta nell'ambito della citata procedura esecutiva, la procura alle liti originariamente rilasciata da in allora Controparte_2 [...]
conservasse i suoi effetti anche all'atto della richiesta di Parte_2 liquidazione delle spese proposta ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
pagina 9 di 14 Durante la pendenza del processo esecutivo è frequente che possano verificarsi fenomeni successori che modificano la rappresentazione del rapporto debito- credito cristallizzato nel titolo esecutivo, con il quale si è dato avvio all'azione. La fusione è un'operazione societaria straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile e, soprattutto negli ultimi anni, è una pratica diffusa nel panorama bancario italiano. La qualificazione giuridica degli effetti della fusione rappresenta da tempo materia di dibattito. Gli interpreti si sono a lungo interrogati sulla natura estintiva o modificativo-evolutiva degli enti partecipanti o incorporanti, a seconda che si tratti di fusione in senso proprio o per incorporazione. Con la sentenza 30 luglio 2021, n. 21970, le Sezioni Unite sono ritornate sul tema, affermando il principio secondo cui “la funzione per incorporazione estingue la società incorporata”. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i rapporti incorporati”. Interessante l'ulteriore passaggio: “Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto;
ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”. Sulla medesima scia si è mantenuta anche la giurisprudenza di merito, che in più occasioni ha ribadito che: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, con la conseguenza che non può iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare
pagina 10 di 14 intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, se la fusione interviene in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa ex lege dall'art. 2504 bis c.c.” (Tribunale di Milano, sez. I,
16/02/2022, n. 1396). Si conclude citando la sentenza 9 agosto 2022, n. 24579, emessa da Cassazione civile, Sezione Tributaria, che ribadisce: “L'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata”.
Sul punto meritano accoglimento le argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta delle società convenute.
Il contenzioso tra le parti è risalente nel tempo ed è doveroso ricordare, facendo sforzo di sintesi, le due sentenze della Corte d'Appello di Milano allegate nel corso del presente procedimento.
Con sentenza n. 2979/2020, pubblicata il 18 novembre 2020, la Corte d'Appello di
Milano, Sezione II Civile, decideva sulla causa iscritta al numero di ruolo R.G.
782/2020, promossa con atto di citazione, notificato il 5 marzo 2020, dal Sig.
contro ed il Sig. . Parte_3 Controparte_2 Parte_1
Oggetto di impugnazione era la sentenza n. 1379/2019, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 5 settembre 2019, con la quale dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 404 c.p.c. formulata dal Sig. Parte_3 respingeva le domande del terzo chiamato anche in ragione Parte_1
dell'intervenuto giudicato della sentenza n. 368/2013 del Tribunale di Voghera, e statuiva sulle spese di lite. La Corte d'Appello di Milano accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa tra le parti n. 2379/2019 dal Tribunale di
Pavia, dichiarava la nullità della sentenza n. 368/2013 pronunciata dal Tribunale di pagina 11 di 14 Voghera in data 6 settembre 2013 e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Pavia per il giudizio.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 292/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava interamente le spese di lite, applicando al caso di specie il principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte, Sezioni Unite, con sentenza 21/09/2021, n. 25478.
Avverso tale decisione proponevano appello già Controparte_2 Parte_2
e in proprio ed in qualità di mandataria di
[...] CP_3 Controparte_2
contestando che alla sentenza n. 2979/2020 della Corte d'Appello di Milano possa riconoscersi l'effetto di determinare l'automatica caducazione della sentenza n.
368/2013 del Tribunale di Voghera e ribadendo quindi la piena legittimità della procedura esecutiva promossa nei confronti di ex art. 612 Parte_1
c.p.c., in forza di tale titolo. Dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, Sezione III
Civile, si costituiva il Sig. appellato ed appellante incidentale. Con sentenza Pt_1
del 12 giugno 2023 la Corte d'Appello di Milano concludeva che tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale sono infondati e vanno respinti. È utile riprendere due passaggi: “Alla luce dei rilievi formulati dal massimo organo nomofilattico, per un corretto inquadramento della questione, occorre prendere le mosse dalla regola pacifica che «il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo»
(nulla executio sine título), essendo dunque il giudice dell'opposizione tenuto a verificare
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'esistenza del titolo e quindi a rilevarne
l'eventuale sopravvenuta carenza, in quanto «elemento imprescindibile per la prosecuzione del processo esecutivo». Secondo le Sezioni Unite, nel caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale per effetto di un provvedimento pronunciato in sede cognitiva, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve inevitabilmente concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non con l'accoglimento
pagina 12 di 14 dell'opposizione, ponendosi tale esito decisorio, che costituisce «patrimonio acquisito nella giurisprudenza» (v. Cass. S.U., 18 maggio 2000, n. 368), quale miglior soluzione, «perché dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto»”. Il secondo: “L'art. 336 comma 2 c.p.c., come modificato dall'art.
48 della legge n. 353/1990, ha infatti notoriamente eliminato il collegamento necessario tra
l'effetto rescindente della sentenza di riforma ed il suo passaggio in giudicato (v. Cass.
13249 2014), con la conseguenza che, nel caso in esame, la sentenza n. 2979/2020 della
Corte di Appello di Milano, avendo preso il posto della sentenza n. 1379/2019 del Tribunale di Pavia, ha prodotto la subitanea caducazione in via definitiva del titolo costituito dalla sentenza n. 368/2013 del Tribunale di Voghera. Lo stesso Tribunale di Pavia, del resto, pronunciando in sede di reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensiva della procedura esecutiva n. 839/2014 r.g.e., si è analogamente espresso, osservando che, sin dalla pubblicazione della menzionata sentenza di appello, il procedimento ex art. 612 c.p.c. non era più sostenuto da un valido titolo esecutivo e dunque il Giudice dell'esecuzione ne avrebbe dovuto inevitabilmente ordinare l'estinzione (v. ordinanza Tribunale di Pavia
4.3.2021 in proc. 839/2014-1 r.g.e.)”.
Detta sentenza non è comunque definitiva poiché, in ordine alla statuizione della
Corte d'Appello sull'intervenuta caducazione del titolo esecutivo, parte creditrice ha proposto ricorso per cassazione, che ha preso R.G. 19042/23. Nel fascicolo del presente procedimento è stato depositato anche controricorso ex art. 370 c.p.c. del
25 ottobre 2023, nell'interesse del Sig. Pt_1
Rilevato che la Suprema Corte ha sempre sostenuto che per l'esecutività delle sentenze di accertamento dichiarativo e costitutivo occorra il passaggio in giudicato, rebus sic stantibus, la tesi sostenuta dall'attore, che comporterebbe la caducazione della sentenza del Tribunale di Voghera, titolo esecutivo dell'avvenuta esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c., non appare fondata.
pagina 13 di 14 Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle società convenute opposte, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Respinge la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condanna il Sig. a rimborsare Parte_1 alle società convenute le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il giorno 10 gennaio 2025
Il giudice Onorario
Ilaria Spinelli
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile al n. 646 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno
2023 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. ritualmente notificato dal signor (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Carlo Poma in forza C.F._1
di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE – contro già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, (C.F. e Registro delle Imprese di Torino: ) P.IVA_1
- CONVENUTA -
E
(C.F. e Registro delle Imprese di Pavia: ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Paolo
Vercesi in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE (ART. 614 C.P.C.)
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per l'attore: “voglia il Tribunale di Pavia adìto, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in premessa, nonché per quelle che all'occorrenza verranno meglio e/o ulteriormente esplicitate e provate nel prosieguo del giudizio, così giudicare:
preso preliminarmente atto, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002, che il valore della causa viene dichiarato da parte attrice opponente in € 24.475,23 (pari a quello esposto nel decreto qui opposto) e che il contributo unificato, dovuto per metà, viene corrisposto nell'importo di € 118,50,
in via pregiudiziale,
- sospendere subito, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale di Pavia all'esito del ricorso ex adverso depositato in data 13.06.2022, decreto poi notificato, in forma esecutiva, ed unitamente allo stesso ricorso, anche a in data 29.12.2022, qui opposto, Parte_1
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
ancora in via pregiudiziale,
e con riguardo al sopra citato decreto, qui opposto,
- dichiarare, anche d'ufficio, alla data del 13.06.2022, la sopravvenuta estinzione, con conseguente perdita di ogni capacità giuridica, di Controparte_2
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
sempre in via pregiudiziale,
e con riguardo al sopra citato decreto, qui opposto,
- dichiarare comunque, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva in capo ad
[...]
ora divenuta CP_2 Controparte_4
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente;
in via principale,
e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
pagina 2 di 14 - revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il sopra citato decreto, qui opposto,
e, per l'effetto
- dichiarare non tenuto a corrispondere alcuna delle somme di denaro Parte_1
a vario titolo ingiuntegli di pagamento con lo stesso decreto,
- con adozione di ogni ulteriore provvedimento, inerente e conseguente.
Con vittoria di compensi e di spese di lite, da porre a carico di chi di dovere e da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, il quale ne è stato e se ne dichiara l'antistatario.”
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Pavia Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto confermando, per quanto occorrendo, il decreto opposto.
Voglia, in subordine, altresì, il Tribunale Ill.mo condannare l'opponente al pagamento in favore dell'esponente società nonché di ora banca Controparte_2 Controparte_1
in via solidale, delle somme portate nel decreto opposto per l'importo di € 23.307,93
[...] oltre interessi legali.
Con il favore delle spese diritti ed onorari di causa con IVA CPAP ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 11 febbraio 2022 il signor conveniva in giudizio ed per Pt_1 CP_3 Controparte_1
contestare la legittimità del decreto ingiuntivo ex articolo 614 c.p.c., sostenendo che l'istanza di liquidazione delle spese della procedura esecutiva sia stata proposta in assenza di procura alle liti e che la procura a suo tempo rilasciata al difensore di sia da intendersi priva di effetto in considerazione Controparte_2
della successiva incorporazione di in Controparte_2 Controparte_5
Da ultimo, l'attore opponente sosteneva che il titolo esecutivo sotteso alla
[...]
pagina 3 di 14 procedura esecutiva che si è svolta dinanzi al Tribunale di Pavia con il n. 839/2014
R.G.E. sia da ritenersi caducato in virtù della sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 2979/20, che annullava la sentenza del Tribunale di Voghera n. 368 del
2013 e che la liquidazione sia stata ascritta sia a che ad CP_3 Controparte_2 società da considerarsi non più esistente.
La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Ilaria Spinelli che con decreto del
24 marzo 2023 rinviava il procedimento all'udienza 19 maggio 2023, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 c.7 lett. F (videoconferenza). Vista l'istanza di sospensione provvisoria del titolo esecutivo, il Giudice, con provvedimento del 24 marzo 2023, fissava l'udienza del 27 aprile 2023 per la discussione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del titolo, concedeva termine a parte opponente per la notificazione del decreto di fissazione udienza a parte opposta ed assegnava a parte opposta termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito di deduzioni.
Si costituivano in giudizio le società convenute con comparsa del 24 aprile
2023, contestando le tesi proposte nell'atto introduttivo del presente procedimento, conseguentemente chiedendo il rigetto delle domande ivi contenute.
All'udienza del 27 aprile 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, l'Avv.
Paolo Vercesi, riportatosi agli atti, si rimetteva sulla richiesta di sospensione.
L'Avv. Andrea Carlo Poma insisteva per la concessione della domandata sospensione, in considerazione del fatto che istanza ai sensi dell'art. 614 c.p.c. era stata depositata al termine, non in pendenza, della conclusa procedura esecutiva.
Per questo motivo le procure alle liti già conferite non potevano essere utilizzate anche per il deposito, cronologicamente e giuridicamente posteriore, dell'istanza ex art. 614 c.p.c. né potevano essere depositate a posteriori. Il difensore dell'attore pagina 4 di 14 opponente concludeva le proprie argomentazioni con una chiosa sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il Giudice si riservava.
A scioglimento di detta riserva, con provvedimento del 28 aprile 2023 il
Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e rinviava per la trattazione delle questioni di merito alla già fissata udienza del 19 maggio 2023, in modalità videoconferenza.
All'udienza del 19 maggio 2023 l'Avv. Andrea Carlo Poma chiedeva fissarsi udienza di trattazione scritta per precisazione delle conclusioni, mentre l'Avv.
Paolo Vercesi chiedeva fissarsi udienza di pc. Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2023 da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. H (trattazione scritta) mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnava alle parti sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note e foglio di precisazione delle conclusioni.
Con nota del 7 novembre 2023 l'Avv. Paolo Vercesi, richiamato sommariamente quanto già esposto in comparsa di costituzione, ribadiva la fondatezza delle pregresse conclusioni.
Con nota scritta del 9 novembre 2023 l'Avv. Andrea Carlo Poma, riportatosi a tutto quanto in precedenza argomentato, eccepito e prodotto in atti, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni finali depositate nella stessa data.
All'udienza del 14 novembre 2023 sia l'Avv. Andrea Carlo Poma, per l'attore, che l'Avv. Paolo Vercesi, per le convenute, precisavano le conclusioni come da foglio depositato, rispettivamente il 9 novembre 2023 ed il 31 ottobre 2023.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
pagina 5 di 14 Nella comparsa conclusionale del 15 gennaio 2024, depositata nell'interesse del Sig. il difensore richiamava e riproponeva tutte le argomentazioni ed Pt_1
eccezioni proposte ed insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nella memoria di replica del 2 febbraio 2024 l'Avv. Andrea Carlo Poma, rilevato che controparte non aveva depositato nel concesso termine perentorio alcuna comparsa conclusionale, depositava nota dei compensi e delle spese di lite.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi –
a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Voghera, con sentenza n. 368 depositata in cancelleria il 10 settembre 2013, definiva la causa civile (R.G. n. 1353/2006) promossa da
[...] nei confronti dei convenuti e Parte_2 Parte_1 Controparte_6
. Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree, accertava
[...]
l'illegittima occupazione da parte del convenuto della porzione di terreno di proprietà di parte attrice di cui al Mapp. 263, Foglio 6 NCEU Comune di Casteggio consistente in circa Mq. 271, facenti parte di detto mappale lungo la linea di confine con la proprietà del convenuto di cui a mappale 86, e gli ordinava di pagina 6 di 14 ripristinare il confine tra le proprietà, disponendo che il muro edificato venisse arretrato sino ad insistere sulla proprietà dei convenuti.
Tale sentenza, passata in giudicato, fondava la procedura esecutiva n. 839/2014
R.G.E., promossa innanzi al Tribunale di Pavia ex articolo 612 codice di rito.
Consta documentalmente che abbia agito ex art. 612 c.p.c. nei Controparte_2
confronti di (con intervento di quale acquirente Controparte_7 CP_3
dell'immobile interessato dalla procedura e successore di , in Controparte_2 forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 839/2014 del Tribunale di
Voghera, sentenza divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte di Appello di Milano, confermata dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 6318/2017. Il mandato di Consulente
Tecnico d'Ufficio era conferito all'Arch. il quale depositava la Persona_1 relazione finale il 16 marzo 2021.
All'udienza del 24 maggio 2022 l'Avv. Paolo Vercesi, dato atto che l'opera era stata terminata, chiedeva la chiusura della procedura esecutiva, riservandosi di presentare l'istanza ex art. 614 c.p.c. per la liquidazione delle spese. L'Avv. Andrea
Carlo Poma, richiamato quanto dedotto con nota del 9 marzo 2022, chiedeva dichiararsi estinta la procedura. Il G.E., Dott.ssa Nicoletta Tornese, dichiarava chiusa la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c.
A seguito di istanza di liquidazione delle spese del 13 giugno 2022 avanzata nell'interesse di già già creditore Controparte_2 Parte_2
procedente, nonché in proprio ed in qualità di mandataria di CP_3 CP_2
il Tribunale adito in data 28 novembre 2022 emetteva decreto ex articolo 614
[...]
c.p.c., che veniva notificato anche all'odierno attore opponente il successivo 29 dicembre 2022.
pagina 7 di 14 In primis è necessario soffermarsi sull' ordinanza 10 aprile 2024, n. 9680, emessa da
Cassazione civile, Sez. III. La Suprema Corte premette che vi è competenza funzionale ed inderogabile del giudice della esecuzione alla pronuncia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 614 c.p.c., trattandosi di ”un decreto di ingiunzione con particolare oggetto, cioè la liquidazione delle spese del processo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare” e valendo il principio in base al quale “la competenza a liquidare le spese di qualunque processo, in base ai principi generali, spetta, di regola e in via esclusiva, al giudice davanti al quale il processo si è svolto, sia esso un processo di cognizione, sia esso un processo di esecuzione”. L'istanza per detta ingiunzione deve essere proposta, ex articolo 614 c.p.c., al giudice dell'esecuzione. La Corte precisa, senza che sia necessaria una nuova iscrizione a ruolo del procedimento cui essa dà vita, potendo “essere proposta allo stesso giudice dell'esecuzione con ricorso a lui diretto e depositata nel fascicolo dell'esecuzione, già formato, senza necessità di alcuna iscrizione a ruolo”, trattandosi di un decreto che ha per oggetto la liquidazione delle spese relative proprio a quel processo esecutivo.
Le argomentazioni attoree afferenti all'articolo 614 c.p.c. non appaiono fondate e non meritano accoglimento.
Come noto, al fine della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale, è necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. La corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice;
il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale, l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto. Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente. Poiché il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, l'ingiunto che intenda contestare la sua pagina 8 di 14 illegittima emissione, per difetto o vizio della procura del difensore del ricorrente, deve proporre opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale è legittimato il difensore che è stato ritenuto regolarmente costituito nel procedimento monitorio (Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154). In ordine alla asserita mancanza di procura alle liti (punto
(1), pagine 2 e 3 dell'atto di citazione), appare condivisibile il richiamo al principio secondo il quale gli effetti della procura alle liti, rilasciata in un grado di giudizio, si estendano agli atti successivi e consequenziali assunti nel medesimo procedimento (comparsa di costituzione e risposta, pagine 3 e 4). La regola dell'ultrattività del mandato difensivo è finalizzata a consentire la stabilizzazione rispetto alle altre parti e al giudice della posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposta impugnazione.
Con sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima ella notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”. Nello stesso senso la citata Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 22 marzo 2021, n. 7983.
Appare ragionevole affermare che, considerato che l'istanza di liquidazione era stata correttamente proposta nell'ambito della citata procedura esecutiva, la procura alle liti originariamente rilasciata da in allora Controparte_2 [...]
conservasse i suoi effetti anche all'atto della richiesta di Parte_2 liquidazione delle spese proposta ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
pagina 9 di 14 Durante la pendenza del processo esecutivo è frequente che possano verificarsi fenomeni successori che modificano la rappresentazione del rapporto debito- credito cristallizzato nel titolo esecutivo, con il quale si è dato avvio all'azione. La fusione è un'operazione societaria straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile e, soprattutto negli ultimi anni, è una pratica diffusa nel panorama bancario italiano. La qualificazione giuridica degli effetti della fusione rappresenta da tempo materia di dibattito. Gli interpreti si sono a lungo interrogati sulla natura estintiva o modificativo-evolutiva degli enti partecipanti o incorporanti, a seconda che si tratti di fusione in senso proprio o per incorporazione. Con la sentenza 30 luglio 2021, n. 21970, le Sezioni Unite sono ritornate sul tema, affermando il principio secondo cui “la funzione per incorporazione estingue la società incorporata”. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i rapporti incorporati”. Interessante l'ulteriore passaggio: “Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto;
ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”. Sulla medesima scia si è mantenuta anche la giurisprudenza di merito, che in più occasioni ha ribadito che: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, con la conseguenza che non può iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare
pagina 10 di 14 intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, se la fusione interviene in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa ex lege dall'art. 2504 bis c.c.” (Tribunale di Milano, sez. I,
16/02/2022, n. 1396). Si conclude citando la sentenza 9 agosto 2022, n. 24579, emessa da Cassazione civile, Sezione Tributaria, che ribadisce: “L'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata”.
Sul punto meritano accoglimento le argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta delle società convenute.
Il contenzioso tra le parti è risalente nel tempo ed è doveroso ricordare, facendo sforzo di sintesi, le due sentenze della Corte d'Appello di Milano allegate nel corso del presente procedimento.
Con sentenza n. 2979/2020, pubblicata il 18 novembre 2020, la Corte d'Appello di
Milano, Sezione II Civile, decideva sulla causa iscritta al numero di ruolo R.G.
782/2020, promossa con atto di citazione, notificato il 5 marzo 2020, dal Sig.
contro ed il Sig. . Parte_3 Controparte_2 Parte_1
Oggetto di impugnazione era la sentenza n. 1379/2019, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 5 settembre 2019, con la quale dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione ex articolo 404 c.p.c. formulata dal Sig. Parte_3 respingeva le domande del terzo chiamato anche in ragione Parte_1
dell'intervenuto giudicato della sentenza n. 368/2013 del Tribunale di Voghera, e statuiva sulle spese di lite. La Corte d'Appello di Milano accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa tra le parti n. 2379/2019 dal Tribunale di
Pavia, dichiarava la nullità della sentenza n. 368/2013 pronunciata dal Tribunale di pagina 11 di 14 Voghera in data 6 settembre 2013 e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Pavia per il giudizio.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 292/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava interamente le spese di lite, applicando al caso di specie il principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte, Sezioni Unite, con sentenza 21/09/2021, n. 25478.
Avverso tale decisione proponevano appello già Controparte_2 Parte_2
e in proprio ed in qualità di mandataria di
[...] CP_3 Controparte_2
contestando che alla sentenza n. 2979/2020 della Corte d'Appello di Milano possa riconoscersi l'effetto di determinare l'automatica caducazione della sentenza n.
368/2013 del Tribunale di Voghera e ribadendo quindi la piena legittimità della procedura esecutiva promossa nei confronti di ex art. 612 Parte_1
c.p.c., in forza di tale titolo. Dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, Sezione III
Civile, si costituiva il Sig. appellato ed appellante incidentale. Con sentenza Pt_1
del 12 giugno 2023 la Corte d'Appello di Milano concludeva che tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale sono infondati e vanno respinti. È utile riprendere due passaggi: “Alla luce dei rilievi formulati dal massimo organo nomofilattico, per un corretto inquadramento della questione, occorre prendere le mosse dalla regola pacifica che «il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo»
(nulla executio sine título), essendo dunque il giudice dell'opposizione tenuto a verificare
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'esistenza del titolo e quindi a rilevarne
l'eventuale sopravvenuta carenza, in quanto «elemento imprescindibile per la prosecuzione del processo esecutivo». Secondo le Sezioni Unite, nel caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale per effetto di un provvedimento pronunciato in sede cognitiva, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve inevitabilmente concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non con l'accoglimento
pagina 12 di 14 dell'opposizione, ponendosi tale esito decisorio, che costituisce «patrimonio acquisito nella giurisprudenza» (v. Cass. S.U., 18 maggio 2000, n. 368), quale miglior soluzione, «perché dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto»”. Il secondo: “L'art. 336 comma 2 c.p.c., come modificato dall'art.
48 della legge n. 353/1990, ha infatti notoriamente eliminato il collegamento necessario tra
l'effetto rescindente della sentenza di riforma ed il suo passaggio in giudicato (v. Cass.
13249 2014), con la conseguenza che, nel caso in esame, la sentenza n. 2979/2020 della
Corte di Appello di Milano, avendo preso il posto della sentenza n. 1379/2019 del Tribunale di Pavia, ha prodotto la subitanea caducazione in via definitiva del titolo costituito dalla sentenza n. 368/2013 del Tribunale di Voghera. Lo stesso Tribunale di Pavia, del resto, pronunciando in sede di reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensiva della procedura esecutiva n. 839/2014 r.g.e., si è analogamente espresso, osservando che, sin dalla pubblicazione della menzionata sentenza di appello, il procedimento ex art. 612 c.p.c. non era più sostenuto da un valido titolo esecutivo e dunque il Giudice dell'esecuzione ne avrebbe dovuto inevitabilmente ordinare l'estinzione (v. ordinanza Tribunale di Pavia
4.3.2021 in proc. 839/2014-1 r.g.e.)”.
Detta sentenza non è comunque definitiva poiché, in ordine alla statuizione della
Corte d'Appello sull'intervenuta caducazione del titolo esecutivo, parte creditrice ha proposto ricorso per cassazione, che ha preso R.G. 19042/23. Nel fascicolo del presente procedimento è stato depositato anche controricorso ex art. 370 c.p.c. del
25 ottobre 2023, nell'interesse del Sig. Pt_1
Rilevato che la Suprema Corte ha sempre sostenuto che per l'esecutività delle sentenze di accertamento dichiarativo e costitutivo occorra il passaggio in giudicato, rebus sic stantibus, la tesi sostenuta dall'attore, che comporterebbe la caducazione della sentenza del Tribunale di Voghera, titolo esecutivo dell'avvenuta esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c., non appare fondata.
pagina 13 di 14 Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle società convenute opposte, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Respinge la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condanna il Sig. a rimborsare Parte_1 alle società convenute le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il giorno 10 gennaio 2025
Il giudice Onorario
Ilaria Spinelli
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