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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 1790/2023 di R.G. avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresenta e difesa dall'Avv. Ilaria Riccio, giusta procura P.IVA_1
in atti, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(CF ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Boccia, giusta procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLATO
NONCHE' (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Rosa Balsamo, CP_3
giusta procura in atti, domiciliata come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L' , già Controparte_4 Controparte_5
appellante ha impugnato la sentenza di primo grado n.
[...]
4186/2022, depositata in Cancelleria in data 22.08.2022 e non notificata con la quale il Giudice di Pace di Nola aveva accolto l'opposizione dell'odierno appellato avverso l'intimazione di pagamento n.
07120189056220025000 scaturente dal mancato pagamento della cartella n. 07120120063371942000 relativa a contravvenzione codice della strada anno 2008 dichiarando non dovuto il credito per l'inesistenza del titolo per l' avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato, dichiarando la illegittimità della procedura di recupero forzoso e condannando l'
al pagamento delle spese processuali. Controparte_4 Si costituiva il sig. appellato, impugnando e Controparte_1
contestando il gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la totale ed integrale conferma della sentenza impugnata nr. 4186/2022 del G.d.P. di
Nola.
Si costituiva il , appellato, chiedendo Controparte_2
l'accertamento della fondatezza dell'appello proposto e, per l'effetto, riformare in toto l'impugnata sentenza.
L' appellante si doleva in via principale dell'erronea valutazione CP_4
da parte del Giudice di Pace del materiale istruttorio ed in particolare della relata di notifica della cartella esattoriale nonché dell'ulteriore documentazione depositata, che seppur prodotta in copia sarebbe stata sufficiente a scongiurare la prescrizione del diritto azionato, con ciò censurando la pronuncia impugnata con la quale il primo Giudice
avrebbe erroneamente ritenuto prescritta la suddetta cartella.
Nel merito l'appello è infondato e va, dunque, rigettato.
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha dichiarato estinto il diritto alla riscossione, va certamente condiviso.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti non si rileva alcuna prova del regolare adempimento del disposto di cui all'ex art. 140 c.p.c.; infatti, la presunta notifica del 15.12.2012 risulta essere perfezionata in via in Cimitile alla Via Trivice d'Ossa n. 1, (mentre l'appellato risulta essere residente presso suddetto indirizzo solo dal CP_1
16.04.2014).
Infatti, a seguito della irreperibilità temporanea del Sig. , CP_1
l'atto dopo essere stato depositato presso la casa comunale, e dopo l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione dell'attuale appellato, doveva essere altresì comunicato al destinatario mediante A/R con avviso di ricevimento, “Se non è possibile
eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune
dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene
dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (disp. att. 48)”.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna “prova CP_4
“dei suddetti adempimenti, e per l'effetto, la suddetta notifica è nulla.
Quanto al preavviso di fermo amministrativo notificato dall
[...]
al Sig. , in data 04.07.2014, occorre Controparte_4 CP_1
rilevare che, tale notifica, è nulla in quanto, in detto atto, manca l'indicazione della cartella di pagamento sottesa e la notifica veniva effettuata in Cimitile al Vico Arco n. 2 (mentre la residenza dell'appellato risultava essere altrove). CP_1
In tema, la giurisprudenza maggioritaria ha così stabilito: “La notifica dei verbali di accertamento relativi a violazioni del Codice della strada ricevuta da un familiare nella propria abitazione, diversa da quella del destinatario, va
ritenuta nulla poiché in questo caso non opera la presunzione di convivenza non meramente occasionale” (Cass. Civ. n. 14361/2018).
È quindi evidente che, per tali motivi, anche nella prospettiva meno formalista, il procedimento di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ.
non può, pertanto, ritenersi completato, rendendo di conseguenza le notifiche nulle, con le relative implicazioni in ordine alla prescrizione del credito portato dalla stessa cartella di pagamento.
Va inoltre evidenziato che l'intimazione di pagamento n.
07120189056220025000 contenente cartelle di pagamento n.
07120120063371942000, non è dovuta in quanto, oltre alla sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria, non risulta provata alcuna notifica del verbale di accertamento di violazione al CdS, né da parte dell'Agente
per la riscossione, né dall'ente impositore. Secondo il principio più volte ribadito dalla Cassazione, se l'avviso di accertamento (atto precedente la cartella) non è stato notificato regolarmente, e quindi la cartella è il “Primo” atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa è contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria “recuperando” il diritto alla difesa che non si è potuto esercitare in precedenza (Sent. n. 9482/2003,
6119/2004, 15149/2005, 17445/2007). Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità incombe sulla Pubblica Amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, e precisamente, l'Organo Accertatore convenuto doveva esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l'originale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, cosa di certo non avvenuta nel caso di specie.
A tal proposito, le Sezioni Unite n. 16412 del 25 luglio 2007, dispongono che, “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di
determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,
a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo,
soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
(nel caso di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale
successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare
cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”.
Allo stesso modo, la Cass. civ. Sez. V, 08/02/2006, n. 2798, ha sancito che: “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale
atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute.
(Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Cagliari, 11 Giugno 1999)”, ed ancora,
Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008, n. 476, “la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli,
entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista
soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma
3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di
mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via
alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (SS.UU.
16412/07, sostanzialmente conforme a Cass dell'avviso di mora, la cui notifica è
prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli
(nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08,
S.U. 16412/07)”.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1790/2023 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 4186/2022 del Giudice di Pace di Nola;
- compensa integralmente le spese processuali del grado di appello. Così deciso in Nola, lì 04.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura