Sentenza 18 luglio 2017
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 17/12/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 202/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Aurelio Laino Consigliere Giovanni Comite Consigliere ST RU Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione in materia di pensioni, iscritto al n. 50966 del registro di segreteria, proposto da omissis (c.f. omissis), nato omissis il omissis e residente in omissis, alla via omissis, non ritualmente costituito contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituito e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE –
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
rappresentato e difeso dal Centro informatico amministrativo nazionale, Ufficio contenzioso trattamento economico, posta elettronica certificata: rm0450000p@pec.gdf.it avverso
la sentenza n. 263/2017 emessa dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello, depositata in data 18 luglio 2017;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. ST RU ed il Cap. Federica Urbani, per la Guardia di Finanza, Centro informatico amministrativo nazionale, Ufficio contenzioso trattamento economico.
Svolgimento del processo omissis, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo dal 1° maggio 1997, con istanza sottoscritta e trasmessa personalmente, mediante posta elettronica certificata pervenuta all’ufficio ruolo appelli il giorno 10 febbraio 2018, chiedeva la correzione di asseriti errori materiali della sentenza di questa Sezione n. 263/2017 con la quale veniva dichiarava l’inammissibilità del ricorso per revocazione presentato avverso la sentenza n. 611/2015, anch’essa assunta da questa Sezione e recante la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello per mancata corretta notifica dell’atto di impugnazione e del successivo decreto di fissazione dell’udienza.
In particolare, il omissis riteneva la “sentenza viziata per false comunicazioni fatte ai giudicanti” e chiedeva la correzione dei ritenuti errori vertenti in tema di riconoscimento di pensione privilegiata per infermità per causa di servizio.
In data 26 giugno 2025, si costituiva il Comando generale della Guardia di Finanza, Centro informatico amministrativo nazionale, Ufficio contenzioso trattamento economico, riservandosi di produrre successive memorie nei termini prescritti.
Con memoria depositata in data 10 novembre 2025, la Guardia di Finanza, dopo aver riassunto l’iter processuale della vicenda, ha rilevato la natura non contenziosa del procedimento di correzione dell’errore materiale reputandolo fondato sui seguenti due criteri:
non scaturire da un’attività valutativa o di giudizio ed “essere riconoscibile a prima vista dalla lettura del provvedimento”, trattandosi di un lapsus calami, ovvero di una svista materiale.
Conseguentemente, la Guardia di Finanza ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dal omissis per insussistenza di omissioni, errori materiali o di calcolo, trattandosi di doglianze volte a rimettere in discussione le valutazioni di merito operate dal Giudice contabile.
Ad avviso della Guardia di Finanza, inoltre, l’inammissibilità del ricorso conseguirebbe anche per l’intervenuta formazione del giudicato sul capo della sentenza di questa Sezione n. 263/2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
In conclusione, il Comando generale della Guardia di Finanza chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Perveniva, inoltre, per l’odierna udienza, un ulteriore nota sottoscritta e trasmessa personalmente da omissis che richiamava l’art.
288 c.p.c.; che reputava “irrilevante o nulla” l’avvenuta costituzione in giudizio della Guardia di Finanza in quanto parte del giudizio che non aveva chiesto la correzione della sentenza e che effettuava una ricostruzione in fatto della su richiamata vicenda in tema di pensione privilegiata.
All’udienza del 5 dicembre 2025, la Guardia di Finanza ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni in atti.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio rilevata la ritualità della notifica del decreto di fissazione dell’odierna udienza al Ministero dell’Economia e delle finanze ne dichiara la contumacia stante la mancata costituzione.
Sempre, in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità dell’istanza di correzione, sottoscritta personalmente e depositata da omissis, considerato che, per i giudizi dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali di appello ed alle Sezioni Riunite, l’art. 28, comma 2, c.g.c. prevede espressamente l’obbligo del ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Osserva, inoltre, il Collegio che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 112 e 113 c.g.c., il procedimento di correzione attiene esclusivamente agli “errori materiali” e deve effettuarsi a cura dello stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza.
Nella fattispecie all’odierno esame, il Collegio, rilevato che l’istanza di correzione risulta sottoscritta dalla parte personalmente, in violazione della disposizione dettata dal su richiamato articolo 28, comma 2, del vigente codice di giustizia contabile, deve procedere alla declaratoria di inammissibilità.
Peraltro, ad avviso del Collegio, l’istanza in questione non risulta inquadrabile nell’ambito del procedimento di correzione di errori materiali non individuando le eventuali omissioni o errori materiali o di calcolo in cui sarebbe incorsa la pronuncia, in violazione degli articoli 112 e 113 c.g.c. ed involgendo, piuttosto, elementi di fatto in tema di infermità per causa di servizio, preclusi in sede di gravame dall’art. 170, comma 1, c.g.c.
Il Collegio deve, pertanto, concludere per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza.
Le spese possono essere compensate stante la natura in rito della pronuncia.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’istanza proposta da Omissis per la correzione di errori materiali della sentenza n.
263/2017 con la quale è stato definito il giudizio di revocazione iscritto al n. 50966 del ruolo generale, ne dichiara l’inammissibilità.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to ST RU
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 17/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi