Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6280 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel.- est.
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 23403 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto
“querela di falso”, e vertente
TRA
avv. FRANCESCO, nato a Giugliano in [...] il [...] Pt_1 C.F._1
ivi residente ed elett.te dom.to alla Via Mattia Coppola n°42, difensore di sé
[...] stesso (fax 0813300160; PEC: ; Email_1
ATTORE
E
, ente pubblico economico, con sede legale in Controparte_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. in persona del dott. , nella qualità di Respon- P.IVA_1 Controparte_2 sabile degli Atti introduttivi del Giudizio Campania, autorizzato per procura speciale, au- tenticata per atto del Notaio repertorio n. 44953, raccolta n. 25857 del Persona_1
25/07/2019 rilasciata da , il quale, in virtù di procura Controparte_3 in atti, delega l'avv. Vincenzo Orefice, C.F. a rappresentare e di- CodiceFiscale_2 fendere l' , eleggendo domicilio presso il suo studio Controparte_3 sito in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre M. Vergara, 58 - comunicazioni a mezzo fax al numero 081/0099185, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
; Email_2
CONVENUTA
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha promosso innanzi all'intestato Tribunale querela di falso avverso Controparte_4 la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.67103814911- 7 inviata da IT SU PA NA (oggi ), contenente Controparte_3 la presupposta cartella di pagamento n. 07120130043840612 000 (ruolo n. 001263/2012), assunta come notificata il 14.03.2013, chiedendo di “dichiarare la falsità e/o non ascrivibilità” allo stesso della firma in questione, vinte le spese di lite.
IT SU s.p.a., costituitasi in giudizio, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva per aver notificato l'atto l'ente e la carenza di interesse ad agire CP_5 dell'attore, non avendo l'Ente impositore avviato alcuna procedura esecutiva contro il : ha pertanto concluso per il rigetto della domanda vinte le spese. Pt_1
In via preliminare va evidenziato che legittimato passivo della querela di falso (cfr. Cas- sazione civile, ordinanza n. 19281/2019) è solamente colui che intende valersi del do- cumento in giudizio, non anche l'eventuale autore del falso;
dal che discende la legitti- mazione passiva del concessionario convenuto, interessato a far valere la regolarità del- la notificazione della cartella di pagamento n. 07120130043840612 000 (ruolo n. 001263/2012) sulla base del quale fondare il suo (eventuale) credito.
Tanto premesso e passando alla disamina della res controversa, la querela di falso pro- posta è fondata.
Giova rilevare, anzitutto, che “l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'av- viso di ricevimento della raccomandata non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accer- tarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o ad- detta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'at- to pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 cod civ.” (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 26/08/1975).
Posto ciò, la CTU grafologica espletata sulla base delle scritture di comparazione prodot- te dall'attore e del saggio grafico acquisito dal consulente ha accertato che “la sottoscri- zione oggetto di verifica apposta sull' avviso di ricevimento della Raccomandata n. 67103814911-7 spedita il 29.01.2013 da IT SU SpA NA puntualmente esaminata e confrontata con le firme certamente autografe del sig. , è risultata Controparte_4 estranea all'alveo scrittorio di quest'ultimo. Essa è apocrifa. Pertanto non è attribuibile al sig. ”. Controparte_4
Il Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni cui giunge il CTU, suffra- gate da un solido impianto argomentativo oltre che da una adeguata analisi grafologica, avverso le quali, peraltro, le parti non hanno mosso alcuna contestazione.
Ne consegue che va dichiarata la falsità della sottoscrizione a nome apparente del de- stinatario apposta sulla notifica cartella di pagamento n. Controparte_4
07120130043840612 000 (ruolo n. 001263/2012), assunta come notificata il 14.03.2013, con avviso di ricevimento della raccomandata n. 67103814911-7.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55
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(come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (come desumibile dal valore indeterminabile della causa a complessità bassa) ai valori medi con attribuzione ex art. 93 cpc.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Accoglie la querela di falso proposta da e dichiara la falsità della Controparte_4 sottoscrizione a nome apparente di apposta sulla notifica della Controparte_4 [...]
di pagamento n. 07120130043840612 000 (ruolo n. 001263/2012) con avviso di Pt_2 ricevimento della raccomandata n. 67103814911-7;
2) Dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione della firma apocrifa apposta sul predetto documento come disposto dal secondo comma dell'ultimo articolo citato;
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese processua- li, liquidate in euro 125 per spese ed euro 7.616 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Napoli il 16.6.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
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