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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4798/2024 R.G.N.C.
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Polizzi Maria Paola;
- parte ricorrente -
CONTRO
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. La Vardera Salvatore;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con sono nate Controparte_2
a Palermo, l'11/06/2014, le gemelle e e che, Controparte_3 Persona_1 cessata la convivenza tra i genitori, le figlie vivono presso l'abitazione materna, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle minori o, in subordine, l'affidamento condiviso delle stesse ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con regolamentazione del regime di visita con il padre e di porre a carico del predetto l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori una somma pari ad euro 500,00 (250,00 per ciascuna figlia), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. In data 18/06/2024 si è costituito in giudizio che ha Controparte_2 sollecitato il rigetto delle richieste avanzate dalla ricorrente e ha chiesto a questo Tribunale di stabilire l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura massima di euro 400,00 (200,00 euro ciascuna).
3. All'udienza del 31.03.2025 le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative per il bonario componimento della lite e hanno, pertanto, chiesto un rinvio al fine di formalizzare l'accordo.
4. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 parte resistente ha depositato l'accordo sottoscritto dalle parti avente ad oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori, che di seguito integralmente si riportano:
““
1. Affidamento minori.
Le figlie minori e rimangono affidate in via condivisa Per_1 Controparte_3 ad entrambi i genitori. I genitori concordano che le figlie vivranno con la madre la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo decisioni inerenti
l'assenso richiesto dalla scuola per gite scolastiche, visite mediche anche specialistiche e/o medicazioni di routine, iscrizioni a corsi per attività sportive e
2 ricreative)
2. Diritto di visita paterno.
e , resteranno collocate, anche anagraficamente, presso Per_1 CP_3
l'abitazione della madre sita a Vienna in Karl Schweighofer gasse 8/1/12
(1070).
Il padre avrà facoltà di incontrare le figlie minori ogni qual volta si recherà a
Vienna (ovvero in Sicilia ove le minori si dovessero trovare in determinati periodi dell'anno) concordando le tempistiche e le modalità con la madre, in base ai desideri ed agli impegni delle figlie, sempre tenendo conto della volontà delle stesse.
Il padre potrà telefonare alle figlie tutti i giorni presso le loro utenze compatibilmente con gli impegni scolastici.
3. Assegno di mantenimento
Il padre sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori Controparte_2
e , versando alla madre presso il domicilio bancario noto, o a quello Per_1 CP_3 diverso successivamente comunicato, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie (€ 200,00 per ciascuna figlia); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Il padre sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_2 straordinarie, indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Palermo che si intende qui integralmente richiamato.”
Parte ricorrente, tuttavia, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 ha precisato di non voler più dare attuazione all'accordo sottoscritto in ordine al regime di affidamento, visita e mantenimento della prole a seguito della relazione trasmessa dal Serd il
4/4/2025, dalla quale si evince che a continuato a far uso Controparte_2 di cocaina e cannabis e non ha seguito il percorso proposto dagli specialisti del servizio.
5. Con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza del 15/04/2025 il
Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa ai
3 sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “alle medesime condizioni già concordate dalle parti nell'accordo versato in atti, con la precisazione che gli incontri tra il padre
e le figlie potranno avvenire solo in presenza della madre, ovvero di altra persona di fiducia indicata dalle stesse”.
6. Tanto premesso, alla successiva udienza del 30/06/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa e all'esito la causa è stata posta in decisione.
7. Le superiori condizioni, poiché sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
8. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. prende atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento delle figlie minori della coppia, e , nate a Palermo l'11/06/2014 sia Controparte_3 Persona_1 regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica Montante.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4798/2024 R.G.N.C.
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Polizzi Maria Paola;
- parte ricorrente -
CONTRO
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. La Vardera Salvatore;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con sono nate Controparte_2
a Palermo, l'11/06/2014, le gemelle e e che, Controparte_3 Persona_1 cessata la convivenza tra i genitori, le figlie vivono presso l'abitazione materna, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle minori o, in subordine, l'affidamento condiviso delle stesse ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con regolamentazione del regime di visita con il padre e di porre a carico del predetto l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori una somma pari ad euro 500,00 (250,00 per ciascuna figlia), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. In data 18/06/2024 si è costituito in giudizio che ha Controparte_2 sollecitato il rigetto delle richieste avanzate dalla ricorrente e ha chiesto a questo Tribunale di stabilire l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura massima di euro 400,00 (200,00 euro ciascuna).
3. All'udienza del 31.03.2025 le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative per il bonario componimento della lite e hanno, pertanto, chiesto un rinvio al fine di formalizzare l'accordo.
4. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 parte resistente ha depositato l'accordo sottoscritto dalle parti avente ad oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori, che di seguito integralmente si riportano:
““
1. Affidamento minori.
Le figlie minori e rimangono affidate in via condivisa Per_1 Controparte_3 ad entrambi i genitori. I genitori concordano che le figlie vivranno con la madre la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo decisioni inerenti
l'assenso richiesto dalla scuola per gite scolastiche, visite mediche anche specialistiche e/o medicazioni di routine, iscrizioni a corsi per attività sportive e
2 ricreative)
2. Diritto di visita paterno.
e , resteranno collocate, anche anagraficamente, presso Per_1 CP_3
l'abitazione della madre sita a Vienna in Karl Schweighofer gasse 8/1/12
(1070).
Il padre avrà facoltà di incontrare le figlie minori ogni qual volta si recherà a
Vienna (ovvero in Sicilia ove le minori si dovessero trovare in determinati periodi dell'anno) concordando le tempistiche e le modalità con la madre, in base ai desideri ed agli impegni delle figlie, sempre tenendo conto della volontà delle stesse.
Il padre potrà telefonare alle figlie tutti i giorni presso le loro utenze compatibilmente con gli impegni scolastici.
3. Assegno di mantenimento
Il padre sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori Controparte_2
e , versando alla madre presso il domicilio bancario noto, o a quello Per_1 CP_3 diverso successivamente comunicato, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie (€ 200,00 per ciascuna figlia); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Il padre sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_2 straordinarie, indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Palermo che si intende qui integralmente richiamato.”
Parte ricorrente, tuttavia, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 ha precisato di non voler più dare attuazione all'accordo sottoscritto in ordine al regime di affidamento, visita e mantenimento della prole a seguito della relazione trasmessa dal Serd il
4/4/2025, dalla quale si evince che a continuato a far uso Controparte_2 di cocaina e cannabis e non ha seguito il percorso proposto dagli specialisti del servizio.
5. Con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza del 15/04/2025 il
Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa ai
3 sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “alle medesime condizioni già concordate dalle parti nell'accordo versato in atti, con la precisazione che gli incontri tra il padre
e le figlie potranno avvenire solo in presenza della madre, ovvero di altra persona di fiducia indicata dalle stesse”.
6. Tanto premesso, alla successiva udienza del 30/06/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa e all'esito la causa è stata posta in decisione.
7. Le superiori condizioni, poiché sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
8. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. prende atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa e dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento delle figlie minori della coppia, e , nate a Palermo l'11/06/2014 sia Controparte_3 Persona_1 regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica Montante.
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