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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2605/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 09.12.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , rappresentati CP_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Luca Citarella
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2025 e premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio in data 25.06.2007 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 55 P.II S. A anno 2007 e che dalla loro unione erano nate Per_1
(19.02.2011) e (09.07.2009). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato Per_2 la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto reso in data 11.06.2019 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro,
l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di 1 R.V.G. 2605/2025
visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore delle minori pari ad €
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 9 dicembre 2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.06.2007 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 55 P.II S. A anno 2007 tra
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , alle condizioni CP_1 C.F._2
2 R.V.G. 2605/2025
di cui al ricorso;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2605/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 09.12.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , rappresentati CP_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Luca Citarella
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2025 e premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio in data 25.06.2007 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 55 P.II S. A anno 2007 e che dalla loro unione erano nate Per_1
(19.02.2011) e (09.07.2009). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato Per_2 la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto reso in data 11.06.2019 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro,
l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di 1 R.V.G. 2605/2025
visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore delle minori pari ad €
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 9 dicembre 2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.06.2007 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 55 P.II S. A anno 2007 tra
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , alle condizioni CP_1 C.F._2
2 R.V.G. 2605/2025
di cui al ricorso;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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