Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02445/2025REG.PROV.COLL.
N. 06008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6008 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LU Leone in Roma, via Appennini n. 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 6145/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania avverso la disposizione n. 158 del 2/2/2017, notificata il 30.3.2017, con la quale il Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di PO aveva respinto l'istanza di accertamento di conformità dallo stesso presentata in data 16.12.2016 (pratica edilizia n.1433/2016), in relazione all'intervento di manutenzione straordinaria eseguito nell'appartamento di proprietà, ubicato in PO alla Piazzetta del Leone n. 5.
Il ricorrente riferiva che al momento dell’acquisto, avvenuto nel 2015, l’immobile era composto da un appartamento, terrazzo a livello e di copertura realizzato legittimamente - in epoca coeva a quella di costruzione dell’edificio, classificato dal P.R.G. come “unità di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a corte” - e da un ampliamento successivamente effettuato sul terrazzo di proprietà esclusiva, antistante l’appartamento originario.
Per la realizzazione della suddetta nuova costruzione in ampliamento, il precedente proprietario aveva presentato una istanza di sanatoria, ex L. 724/1994, recante prot. n. 4241 del 28.2.1995.
Al fine di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria dell’appartamento in questione, implicante, tra l’altro, lavori di “consolidamento solai e apertura vani in muratura”, -OMISSIS- otteneva, in data 15.4.2016, con provvedimento 905/AS/16 del Genio Civile, la necessaria autorizzazione sismica.
Per l’esecuzione dell’intervento, in data 27.7.2016, il ricorrente inoltrava telematicamente al Comune di PO una SCIA, corredata di apposita relazione tecnica asseverata, che non veniva sottoscritta dal tecnico incaricato.
Avviati nell’agosto 2016 i lavori, nell’ottobre del 2016, poco prima della loro ultimazione, la Polizia Municipale eseguiva alcuni sopralluoghi, all’esito dei quali scaturisca il mancato perfezionamento telematico della SCIA.
Al fine di sanare i lavori eseguiti, in data 16.12.2016, -OMISSIS- presentava apposita richiesta di accertamento di conformità e permesso a costruire (pratica edilizia n. 1433/2016).
Tale istanza era diretta a sanare le modifiche alla distribuzione interna dell’appartamento ab origine legittimo, apportando talune diversità necessarie ad adeguare i soppalchi alla regolamentazione locale, e ad eliminare le (in tesi, modeste) modifiche apportate all’ampliamento oggetto della domanda di condono.
Con nota PG/2017/5201 del 3.1.2017, il Comune di PO comunicava, ai sensi dell’art.10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto della suddetta istanza sulla base dei seguenti motivi: “Rilevato che dalla lettura degli atti i lavori eseguiti sono consistiti: in una diversa distribuzione interna degli ambienti; nella realizzazione di un area soppalcata; nella eliminazione di un tratto di muratura portante (muro di spina); nell'apertura di un varco di accesso sul terrazzo; nella realizzazione di una scala metallica di accesso al terrazzo di copertura; nella pavimentazione e recinzione del terrazzo di copertura del quale il richiedente non ha dimostrato di averne la proprietà e che sono previsti a progetto; nella chiusura del varco di accesso sul terrazzo; nello spostamento dell'area soppalcata per discostarsi dalla parete finestrata. L'intervento non è assentibile ai sensi dell'art. 21 del regolamento edilizio in quanto non è dimostrata la legittimità dell'attuale consistenza dell'immobile gravato peraltro da condono edilizio non ancora esitato.”.
In data 19.1.2017, il ricorrente - a mezzo del proprio tecnico - presentava puntuali osservazioni, corredate di grafico esplicativo. Ad avviso di -OMISSIS-, il grafico esplicativo era sostitutivo di quello in precedenza presentato, diretto in particolare ad evidenziare che sulla porzione in ampliamento oggetto della domanda di condono nessuna modifica era stata apportata, risolvendosi l’intervento da eseguire nel ripristino dello stato dei luoghi preesistente l’avvio dei lavori.
Con la disposizione dirigenziale n. 158 del 2.2.2017, il Comune di PO respingeva l’istanza di accertamento di conformità e permesso a costruire presentata da -OMISSIS-.
2. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente spiegava plurimi motivi di doglianza, evidenziando la ritenuta ‘perplessità’ della motivazione del provvedimento impugnato, in tesi non essendo chiaro se fosse riferita alla sola porzione dell’immobile oggetto di domanda di condono, ovvero anche all’appartamento originario, non interessato da tale istanza.
Pertanto, il provvedimento impugnato appariva viziato da difetto di istruttoria e da contraddittorietà, atteso che il Comune di PO aveva omesso di tenere conto delle osservazioni e delle articolate relazioni tecniche presentate dal ricorrente in sede procedimentale.
L’esponente, inoltre, denunciava l’errore in cui era incorsa l’Amministrazione resistente in relazione alla effettiva titolarità giuridica del lastrico di copertura, e da tale interpretazione erronea era scaturito il difetto di legittimazione a svolgere i contestati lavori edili.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 6145 del 2020, respingeva il ricorso nel merito, assumendo che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione aveva essenzialmente illustrato la consistenza dei lavori svolti e evidenziato la non assentibilità dei medesimi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio del Comune di PO, non essendo stata dimostrata la legittimità dell’attuale consistenza dell’immobile, gravato peraltro da condono edilizio non ancora esitato.
Il Collegio di prima istanza rilevava che le opere realizzate interferivano con le parti dell’immobile oggetto di condono e, pertanto, rendevano applicabile l’art. 21 del Regolamento Edilizio, non potendo essere considerate mere ‘ingenuità rappresentative’, secondo la creativa definizione del tecnico del ricorrente, le anomalie rilevate dagli Uffici comunali e meglio specificate nel provvedimento impugnato. Risultavano infondate anche le censure riferite al lastrico solare, come risultava dalla lettura dell’atto di compravendita dell’immobile, pertanto ne derivava l’illegittimità amministrativa dei lavori svolti, non potendo essere ritenuti assentibili lavori eseguiti senza titolo su beni immobili di cui non si era proprietari, stante, altresì, l’illiceità privatistica dei medesimi. Priva di rilievo era anche la denuncia di omessa valutazione del contributo partecipativo del ricorrente, tenuto conto che non sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione di confutare analiticamente gli argomenti di contestazione addotti dall’interessato, sussistendo invece un onere di individuazione di argomenti di fatto e di diritto specifici e circostanziati a sostegno e giustificazione della determinazione provvedimentale adottata.
4. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ 1. Error in iudicando. Violazione art. 3, 10, 10 – bis l. 7/8/1990 n. 241. Violazione art. 19, comma 3, del Regolamento Edilizio. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità; 2. Error in iudicando. Violazione art. 3 L. 7/8/1990, n. 241. Violazione art. 11 d.P.R. 6/6/2001 n. 380. Violazione art. 22 del Regolamento edilizio del Comune di PO.V; 3. Violazione art. 3, 10 e 10 – bis della Legge 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
5. Il Comune di PO si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si era contestata l’illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, non essendo consentito comprendere se lo stesso, nel denegare gli interventi richiesti in ragione di una pretesa violazione dell’art. 21 del Regolamento Edilizio comunale, intendesse riferirsi ‘ alla sola porzione di immobile oggetto di domanda di condono ovvero anche all’appartamento originario non interessato da tale istanza ’.
Con il suindicato mezzo, oggetto di rigetto da parte del Collegio di prima istanza, è stato denunciato anche difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 21 citato, atteso che l’istanza, illegittimamente denegata, era diretta proprio a rendere conforme gli interventi eseguiti al disposto dell’art. 21, eliminando quelli eseguiti sulla porzione dell’immobile oggetto di condono e chiedendo l’accertamento della conformità urbanistica di quelli eseguiti sull’appartamento originario.
Inoltre, l’Amministrazione, in violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, avrebbe omesso di tenere conto delle osservazioni illustrate dal ricorrente, con le quali era stato evidenziato come l’intervento richiesto fosse diretto all’eliminazione degli interventi non assentibili di cui all’art. 21 e all’accertamento di conformità urbanistica di quelli invece assentibili, in quanto interessanti il manufatto originario non oggetto di alcuna domanda di condono.
8. Con il secondo motivo di appello, -OMISSIS- denuncia l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha respinto il secondo motivo di ricorso di prime cure, precisando che ‘ dalla lettura dell’atto di compravendita esibito in atti, esso non include la proprietà del lastrico solare, da tanto scaturendone non solo l’illegittimità amministrativa dei lavori svolti (non potendosi certo ritenere assentibili lavori svolti senza titolo su beni immobili di cui non si è proprietari) ma anche l’illiceità privatistica dei medesimi ’. Secondo l’appellante, tale tesi sarebbe errata in quanto, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che nel titolo di proprietà non sia stato indicato chiaramente che il ricorrente è proprietario del lastrico solare, il T.A.R. avrebbe dovuto comunque concludere che detto lastrico, ai sensi dell’art. 1117 c.c., doveva ritenersi di proprietà condominiale, con conseguente legittimazione del comproprietario a richiedere al Comune i titoli abilitativi necessari per intervenire sullo stesso.
9. Con il terzo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimità del provvedimento impugnato nonostante l’Amministrazione abbia omesso di tenere conto del contributo partecipativo fornito da -OMISSIS- nel corso dell’istruttoria, affermando che << i rilievi svolti, lungi dal favorire la posizione del ricorrente, finiscono per confermare la storicità delle opere realizzate e la loro evidente abusività; si consideri solo, a mero titolo di esempio, che in punto di eliminazione di un tratto di muro portante, di cui al punto n. 3 della relazione del tecnico del -OMISSIS-, si rappresenta come ‘con l’alleggerimento dovuto all’apertura del muro, si verifica un beneficio all’equilibrio dell’intero fabbricato…Su un piano più strettamente tecnico procedimentale, ad ogni modo, l’art. 10 – bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata ’>>.
Secondo la tesi del ricorrente, l’accertata mancanza di titolo abilitativo (l’abusività degli interventi, secondo il termine usato dal T.A.R.) era ed è proprio il presupposto su cui si fonderebbe l’istanza in esame. Di qui l’assoluta e manifesta illogicità della pronuncia di prime cure che pone, invece, la mancanza di titolo abilitativo a legittimo fondamento del suo rigetto. Quanto, poi, specificamente all’eliminazione di un tratto del muro portante, l’appellante segnala che, non solo l’accertamento di conformità sarebbe diretto per sua natura ad ottenere il necessario titolo abilitativo per opere che ne siano sprovviste, ma anche che, per tale intervento strutturale, è stata rilasciata la necessaria autorizzazione sismica. Sarebbe, altresì, illogica l’affermazione secondo cui l’Amministrazione non sarebbe tenuta ad una analitica confutazione delle osservazioni presentate dall’interessato in sede procedimentale. Di tali rilievi il T.A.R. non avrebbe tenuto conto.
10. Le censure, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per connessione logica.
10.1. -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo, ha lamentato l’illegittimità della disposizione n. 158 del 2.2.2017, con la quale il Comune di PO ha respinto l’istanza di accertamento di conformità dallo stesso presentata in relazione all’intervento di manutenzione straordinaria eseguito nell’appartamento di sua proprietà, ubicato all’ultimo piano dell’edificio di Piazzetta del Leone n. 5.
L’immobile oggetto dell’istanza di accertamento di conformità rientra in zona A del Comune di PO (insediamenti di interesse storico) della Variante generale al PRG, approvata con DPGRC n. 323 dell’11 giugno 2004, ed è classificato come unità edilizia di ‘ base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a corte ’.
L’area ove ricade l’immobile è sottoposta alla parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs. n. 42 del 2004, art. 157, e rientra nel perimetro delle zone vincolate ai sensi della legge n. 1497 del 1939. La suddetta area, inoltre, rientra nel PTP Posillipo – ‘Protezione Integrale’ e ricade nel PSAI dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale nella Carte del Rischio da frana ‘R3’.
Le ragioni del diniego illustrate nella disposizione dirigenziale n. 158 del 2.2.2017, oggetto di impugnazione, evidenziano la realizzazione di opere abusive consistenti in una diversa distribuzione interna degli ambienti, nella realizzazione di un’area soppalcata, nella eliminazione di un tratto di muratura portante (muro di spina), nell’apertura di un varco di accesso sul terrazzo, nella realizzazione di una scala metallica di accesso al terrazzo di copertura e nella pavimentazione e recinzione del terrazzo di copertura, del quale il richiedente non ha dimostrato di averne la proprietà esclusiva. Inoltre, l’Amministrazione ha rilevato che sono previsti a progetto la chiusura del varco di accesso sul terrazzo e lo spostamento dell’area soppalcata per discostarsi dalla parete finestrata.
Ciò premesso, al fine di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria dell’appartamento implicante, tra l’altro, lavori di consolidamento solai e apertura vani in muratura, il ricorrente ha richiesto in data 4.8.2015, con prot. n. 545733, e ottenuto in data 15.4.2016, con provvedimento n. 905/AS/16 del Genio Civile, l’autorizzazione sismica.
Per l’esecuzione del suddetto intervento il ricorrente ha inoltrato, in data 27.7.2016, una SCIA corredata di apposita relazione tecnica asseverata.
Tale SCIA, benché caricata telematicamente sul portale non è stata firmata digitalmente dal tecnico incarico.
Una volta avviati i lavori, il ricorrente ha appreso, nell’ottobre del 2016, del mancato perfezionamento telematico della suddetta SCIA, pertanto, in data 16.12.2016, ha inoltrato richiesta di accertamento di conformità e permesso di costruire, respinta con la disposizione n. 158 del 2017 oggetto di impugnazione.
Tenuto conto del tenore letterale della suddetta disposizione, con la quale il Comune di PO ha espressamente specificato gli interventi realizzati senza titolo, appare infondata la critica prospettata con il primo mezzo con il quale si è denunciato un vizio di motivazione dell’atto impugnato, essendo agevole comprendere che l’Amministrazione si è premurata di illustrare la consistenza dei lavori svolti, evidenziando la non assentibilità dei medesimi ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio del Comune di PO, non essendo stata dimostrata la legittimità dell’attuale consistenza dell’immobile, gravato peraltro da un condono edilizio non ancora esitato.
L’art. 21 del Regolamento Edilizio, infatti, impedisce che si possano eseguire opere che determinino modifiche di parti dell’edificio abusivamente realizzate oggetto di richiesta di sanatoria, ai sensi dell’articolo 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, non ancora esitata.
Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il Comune di PO non ha in alcun modo recato in dubbio la legittimità dell’immobile almeno nella parte originaria e non interessata dall’ampliamento di cui al condono ex legge n. 724 del 1994.
Al contrario, l’Ente municipale ha evidenziato che le opere interferiscono con le parti dell’immobile oggetto di condono e, quindi, rendono applicabile l’art. 21 del Regolamento Edilizio sopra citato.
È emerso, infatti, dalle indagini svolte dai tecnici comunali, che le opere interessano anche parti dell’immobile per le quali risulta presentata istanza di condono, come l’eliminazione di un tratto di muro portante, che riguarda proprio le parti oggetto di condono edilizio.
Né è stata provata dal ricorrente la tesi secondo cui gli interventi eseguiti avrebbero avuto lo scopo di riadeguare l’immobile alla consistenza risalente al momento della presentazione del condono edilizio del 1994, dovendo altresì rammentare quanto sopra specificato, ossia che gli interventi abusivi sono stati realizzati a seguito di una SCIA inefficace, in quanto non firmata dal tecnico abilitato.
Vanno respinte pertanto anche le critiche illustrate con il secondo mezzo, con il quale l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. avrebbe omesso di tenere conto che la proprietà dell’appartamento si estenderebbe anche al terrazzo di copertura.
L’assunto è infondato e comunque superato dalle emergenze processuali, in particolare dalla piana lettura dell’atto di compravendita dell’immobile, dalla quale non è dato rilevare alcun riferimento al terrazzo di copertura, ma solo al terrazzo a livello dell’appartamento di cui il ricorrente ha la piena ed esclusiva proprietà.
Il titolo esibito quindi non include la proprietà esclusiva del lastrico di copertura dell’immobile, pertanto stante la natura condominiale dell’area interessata dai lavori (in difetto di prova contraria), costituisce di per sé ragione preclusiva alla realizzazione degli interventi la mancata deliberazione dell’assemblea condominiale. Diversamente opinando, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, l’Amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri (Cons. Stato, n. 4818 del 2014).
Come chiarito dalla giurisprudenza, il lastrico solare ed il tetto sono oggetto di proprietà condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., se non diversamente stabilito dal titolo, anche dei proprietari di locali terranei, che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in porzioni individuali e svolgono una funzione di riparo e di protezione delle unità sottostanti (Cass. civ. n. 22339 del 2019).
L’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2011 stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, con la conseguenza che l’Amministrazione comunale, in presenza della richiesta di qualsiasi titolo abilitativo, è tenuta a verificare la legittimazione del richiedente.
Il potere (dovere) dell’Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell’intervento edilizio da assentire (Cons. Stato, n. 5585 del 2017) si concretizza in un controllo generale di conformità, che non può spingersi sino a penetranti analisi (Cons. Stato, n. 310 del 2019).
Va, pertanto, condiviso l’esito argomentativo sostenuto dal Collegio di prima istanza, secondo cui: “ da tanto scaturendone non solo l’illegittimità amministrativa dei lavori svolti (non potendosi certo ritenere assentibili lavori svolti senza titolo su beni immobili di cui non si è proprietari), ma anche l’illiceità privatistica dei medesimi ”.
Al fine di eseguire interventi edilizi sulle parti comuni, e quindi a richiedere titoli edilizi autorizzativi, il condomino deve acquisire il consenso espresso dell’assemblea condominiale.
Da siffatti rilievi consegue il rigetto della tesi sostenuta dal ricorrente circa la legittimazione ad acquisire titoli abilitativi da parte del condomino per la realizzazione di manufatti edilizi sulle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Anche il terzo mezzo va disatteso, tenuto conto che non vi è stata alcuna omessa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale del contributo partecipativo del ricorrente nell’istruttoria procedimentale.
Le confutazioni espresse dal ricorrente, come dedotto dal Comune di PO con memoria, anziché andare nel senso sperato hanno peraltro confermato i rilievi condotti dall’Amministrazione.
Inoltre, come precisato dal T.A.R., ‘ l’art. 10 bis della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso’. L’Amministrazione, pur avendo il dovere di esame delle memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, non ha l’obbligo di confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni (Cons. Stato, n. 241 del 2017).
Nella specie, i rilievi svolti dal ricorrente confermano la storicità delle opere realizzate e la loro evidente abusività, con conseguente legittimità, anche sotto tale specifico profilo, del provvedimento impugnato.
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, comprensive degli oneri riflessi, tenuto conto che il difensore del Comune di PO, iscritto nell’elenco speciale del COA di PO, fa parte dell’Avvocatura interna del medesimo ente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di PO, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri riflessi e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO