Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 428/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta con il numero di registro generale affari contenzioni indicato in epigrafe tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Roman Parte_1 C.F._1
SEMENYUK ( ) CodiceFiscale_2
- attrice -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
CORINA (CF ) C.F._3
- convenuta -
e
(C.F. ) e (P.I. ) CP_2 C.F._4 CP P.IVA_2
- convenuti, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
e nelle rispettive qualità di CP_2 CP Controparte_4
conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell'autoveicolo , tg. BN297GF CP_5
– per sentirli condannare in solido al pagamento di € 426.591,45 o della diversa somma di giustizia
(comunque non inferiore ad € 283.394,30), quale risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 7.11.2020 nel Comune di Belvedere
Marittimo (CS), allorquando la propria madre, mentre attraversava a piedi, sulle Persona_1
strisce pedonali, la SS 18, nel tratto illuminato da un lampione pubblico, in corrispondenza della chilometrica 281+100, veniva investita ad elevata velocità della predetta autovettura, perdendo la vita sul colpo.
Ha evidenziato che la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo erano già accertate con la sentenza di condanna di emessa dal Tribunale di CP_2
Paola il 12.2.2021.
Ha, poi, illustrato la situazione familiare dell'attrice e della defunta madre, mettendo in risalto la sofferenza e lo stravolgimento delle abitudini di vita (anche per la necessità di occuparsi da sola del fratello affetto da una grave disabiltà mentale) derivate dal decesso della madre. Per_2
Contr Ha, infine, dato atto di avere ricevuto dall' 'importo di € 180.000,00 a titolo di acconto. Contr 1.2. – Si è costituita l la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per difetto della negoziazione assistita obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza della domanda per congruità dell'importo già erogato. Ha, poi, chiesto, in via di rivalsa – previa autorizzazione alla notifica della comparsa e spostamento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. – di condannare e a tenere indenne la medesima convenuta in quanto il CP_2 CP
conducente viaggiava sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti ed il contratto assicurativo non prevedeva la rinuncia alla rivalsa.
1.3 – e – i quali hanno ricevuto notifica sia dell'atto di citazione CP_2 CP
sia della comparsa di costituzione e risposta (con domanda riconvenzionale trasversale) della convenuta
– sono rimasti contumaci.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione della teste Testimone_1
2. – Ciò posto, la domanda dell'attrice è fondata.
2.1. – Preliminarmente va dato atto del documento esperimento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'attrice.
2 2.2. – Nel merito, gli atti d'indagine allegati alla relazione investigativa della compagnia assicurativa (prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) e la consulenza dell'Ing.
redatta nel gennaio 2021 su incarico del PM nel proc. n. 2138/2020 RGNR Persona_3
(prodotta con l'atto di citazione) consentono di ricostruire il sinistro nei termini descritti nell'atto introduttivo e, inoltre, di affermare, sulla base dei risultati delle analisi eseguite nell'immediatezza, che guidava la in stato di ebbrezza (etanolemia 51.8 H mg/dl) e sotto l'effetto di CP_6 CP_5
sostanze stupefacenti (positivo alla cocaina). Contr Del resto, la dinamica del sinistro non è stata specificamente contestata dall'
2.3. – Quanto al dedotto danno parentale (nelle due componente della sofferenza soggettiva e della perdita della relazione con il congiunto defunto), esso deve presumersi non solo per lo stretto legale familiare (di filiazione) tra l'attrice e la vittima dell'incidente secondo l'id quod plerumque accidit, ma anche alla luce della deposizione della teste, la quale ha evidenziato che si era Per_1
trasferita in Italia per lavorare come badante appena dieci mesi prima del sinistro e che in precedenza viveva in Ucraina insieme all'attrice ed all'altro figlio affetto da patologia psichiatrico e seguito dalla medesima attrice proprio per volere della madre (“sono amica della madre dell'attrice. // ADR: si Per_1
era trasferita in Italia il 25.1.2020 a Belvedere Marittimo per lavorare come badante. Sua figlia
è rimasta in Ucraina. , quando viveva in Ucraia, abitava vicino alla figlia. Il figlio Parte_1 Per_1
maggiore di , di nome invalido per patologia psichiatrica, abitava in Ucraia insieme alla Per_1 Per_2
madre, ma ora è seguito dalla sorella, anche se trascorre alcuni periodi in clinica. // ADR: l'ultima volta che ho visto l'attrice è stata nel dicembre 2019, ma la sento telefonicamente. So che l'attrice si occupa del fratello proprio perché la sento telefonicamente. In ogni caso, ho sentito io stesso , Per_1 prima della morte, dire alla figlia che doveva occuparsi del fratello”).
Per di più l'allegata perizia giurata attesta, in esito ad esame psicologico ed in assenza di
Contr specifiche censure da parte dell' le profonde sofferenze e le modificazioni relazionali patite dall'attrice in conseguenza della morte della madre.
Per tale danno parentale spetta all'attrice – alla luce della tabella milanese edita nel 2024 – il complessivo importo, stimato all'attualità, di € 301.147,00, tenuto conto dei 32 anni dell'attrice (nata il
18.1.1988) e dei 57 anni della madre (nata il [...]) al momento della morte di quest'ultima (il
7.11.2020), del forte legame di filiazione emerso (stimato in 25 punti), pur in mancanza di convivenza
(per necessità lavorative) e della presenza di due familiari nel nucleo familiare primario dell'attrice (il fratello ed il padre), per un totale di 52 punti.
3 Deve, poi, essere detratto l'acconto di € 180.000,00 – da intendersi corrisposto nella data di accettazione a titolo di acconto da parte dell'attrice, il 5.8.2021 (in mancanza di prova e persino di deduzione del giorno dell'effettiva erogazione) –, previa sua rivalutazione dalla predetta data fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Vanno, infine, sommati gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando il credito totale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale prima (b1) sul credito totale, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, successivamente (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine,
(b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo (cfr., da ultimo,
Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 7/8/2023, con ampi richiamati ai precedenti conformi).
2.4. – In conclusione, pertanto, occorre condannare i convenuti – (conducente CP_2
del veicolo investitore) ex art. 2054, 1° comma, cod. civ., (proprietaria del veicolo CP
investitore) ex art. 2054, 3° comma, cod. civ. e (compagnia assicuratrice del veicolo CP_1
investitore) ex art. 144, 1° comma, d.lgs. 209/2005 – al pagamento in solido di € 301.147,00, previa detrazione dell'acconto di 180.000,00 (da rivalutarsi come già precisato), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come detto), in favore dell'attrice.
Del resto, la , rimanendo contumace, non ha dedotto né provato il rapporto CP
intrattenuto con il conducente in relazione al veicolo investitore.
Per completezza, va evidenziato che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della predetta società in sede di indagini – come riprodotte alle pagine 13 e 14 della CTP del PM (allegato n. 4 dell'atto di citazione) – e, quindi, da chi riveste il ruolo di parte convenuta nel presente giudizio non appaiono valutabili alla stregua di una deposizione testimoniale in questa sede civile in ragione del divieto di cui all'art. 246 c.p.c. Ne deriva che se fossero favorevoli alla medesima parte non sarebbe ex se sufficienti a provare i fatti affermati.
A bene vedere, però, neppure l'asserito rapporto di comodato, avente ad oggetto un'auto c.d. di cortesia o sostitutiva per il periodo in cui la propria auto era ricovera in officina (per quanto affermato dal legale rappresentante della in sede penale), varrebbe ad esonerare la predetta società in CP
quanto l'art. 91 d.lgs. 285/1992 circoscrive l'ipotesi – eccezionale e, quindi, non estendibile
4 analogicamente ex art. 14 preleggi – di responsabilità alternativa (rispetto al proprietario), in solido con il conducente, alla sola locazione (anche finanziaria).
3. – È, poi, fondata la riconvenzionale trasversale dalla convenuta nei confronti sia della
[...]
sia di CP Parte_2
Invero, ai sensi dell'art. 144, 2° comma, d.lgs. 209/2005, l'impresa di assicurazione ha diritto rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Più specificamente, secondo la Suprema Corte (cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 4756 del
22/2/2024), “l'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 c. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., per tale dovendosi intendere il proprietario o il comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione
"nolente domino"), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se persone diverse dal contraente della polizza, non trattandosi di soggetti estranei al rapporto assicurativo, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c.”.
Nel caso in esame, ai sensi dell'art. 3.3., lett. c), delle condizioni contrattuali prevedevano espressamente che “l'assicurazione non è operante e la società eserciterà il diritto di rivalsa […] nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”, come nella vicenda in esame, in cui guidava la in stato di ebbrezza CP_2 CP_5
(etanolemia 51.8 H mg/dl) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (positivo alla cocaina).
Occorre, pertanto, condannare (quale proprietaria del veicolo) e CP [...]
(quale conducente) a pagare in solido ad la somma che Pt_2 Controparte_1 quest'ultima corrisponderà all'attrice.
4. – Le spese di giudizio vanno liquidate, sulla base della soccombenza, alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 in relazione ai giudizi di cognizione appartenenti alle cause di valore indeterminabile, come segue:
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA
(come per legge), a carico di tutti i convenuti in solido ed in favore dell'attrice, con distrazione al suo procuratore;
5 - € 3.809,00 per compenso – pari alla sommatoria dei valori minimi per tutte le fasi (tenuto conto della semplicità dell'azione di rivalsa) – ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), a carico di in solido ed in favore dell'HDI. Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna i convenuti al pagamento in solido di € 301.147,00, previa detrazione dell'acconto di 180.000,00 (da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attrice;
b) condanna e a pagare in solido, in favore di Controparte_3 CP_2 [...]
, la somma che quest'ultima corrisponderà all'attrice in esecuzione Controparte_1
di quanto disposto al capo a);
c) condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 10.860,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA, in favore dell'attrice, con distrazione al suo procuratore;
d) condanna e al pagamento in solido delle spese di Controparte_3 CP_2
giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore della . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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