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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/09/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3848/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale, promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CHIEPPE SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Viale del Lavoro n. 33,
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VASSALLO TERESA elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Cesare Battisti nr.2
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 04.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Va premessa la sussistenza della giurisdizione italiana, posto che ambo le parti risiedono abitualmente in Italia.
Il tema della possibile litispendenza con il procedimento divorzile introdotto dal resistente/convenuto in IA (peraltro la ricorrente nega di averne avuto rituale conoscenza), non consta, considerata la differenza tra la domanda di separazione personale
(introdotta dalla ricorrente) e, appunto, lo scioglimento del matrimonio. D'altro canto il tema è da considerarsi superato, visto che ambo le parti all'udienza del 7.09.2025 hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale. Parimenti trova applicazione la legge italiana, sia in relazione all'abituale residenza, sia in considerazione della richiesta di pronuncia della separazione (peraltro il resistente/convenuto è anche cittadino italiano).
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra già uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio contratto in IA, non trascritto in Italia;
pagina 2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3848/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale, promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CHIEPPE SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Viale del Lavoro n. 33,
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VASSALLO TERESA elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Cesare Battisti nr.2
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 04.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Va premessa la sussistenza della giurisdizione italiana, posto che ambo le parti risiedono abitualmente in Italia.
Il tema della possibile litispendenza con il procedimento divorzile introdotto dal resistente/convenuto in IA (peraltro la ricorrente nega di averne avuto rituale conoscenza), non consta, considerata la differenza tra la domanda di separazione personale
(introdotta dalla ricorrente) e, appunto, lo scioglimento del matrimonio. D'altro canto il tema è da considerarsi superato, visto che ambo le parti all'udienza del 7.09.2025 hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale. Parimenti trova applicazione la legge italiana, sia in relazione all'abituale residenza, sia in considerazione della richiesta di pronuncia della separazione (peraltro il resistente/convenuto è anche cittadino italiano).
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra già uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio contratto in IA, non trascritto in Italia;
pagina 2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 3 di 3