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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1985/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Iapichella,
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana Parte_2 C.F._2
Alì
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto)-
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 18.11.2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia della Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Comiso
(RG) il 12.9.2002.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 19.4.2023 e che la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Ragusa del 24.5.2023, alle condizioni dalle parti concordate.
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(13.11.2002) e (19.6.2009), delle quali solo la prima maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente.
I coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano, anche alla luce della precisazione resa congiuntamente dalle parti con memoria in data
8.10.2025:
“- i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, ma Per_2 continuerà a vivere con la madre presso il suo domicilio sito in Comiso, Via Pitagora n. 15. Il padre potrà vedere la figlia durante il periodo scolastico, a settimane alterne, dal Per_2 venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina successivo;
nella settimana in cui la figlia resta con la madre, il padre può vederla tre pomeriggi a settimana compatibilmente con i suoi impegni di studio e di vita quotidiana;
eventuali periodi di vacanza da trascorrere fuori città dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori;
le festività ad anni alterni tra i genitori;
i genitori possono liberamente concordare modalità diverse del diritto di visita, sempre nel rispetto delle esigenze e degli interessi della minore;
nel periodo estivo e, comunque, quando la scuola è chiusa, la minore trascorrerà una settimana continuativa alternata con ciascun genitore, ovvero dal lunedì fino al lunedì mattina successivo con il padre
e alternativamente con la madre e così di settimana in settimana, anche per i periodi in cui la scuola sarà terminata o chiusa per periodi di vacanza.
- Il sig. si obbliga di versare alla sig.ra un assegno mensile Pt_1 Parte_2 di € 200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre il riconoscimento dell'assegno unico in via esclusiva alla Per_2 madre precisando che nel caso in cui l'assegno unico venga revocato o abrogato, quale misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico, il padre si obbliga comunque di versare in favore della figlia minore, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma aggiuntiva pari alla metà dell'assegno unico eventualmente revocato;
- le ulteriori spese straordinarie per la figlia minore (a titolo esemplificativo e Per_2 non esaustivo, spese sanitarie, spese scolastiche, acquisto mezzi di trasporto, corsi extra scolastici, libri e corredo scolastico) devono, previamente, essere comunicate e condivise tra i coniugi e sono poste per il 50% a carico del Sig. e per il 50% a carico della Sig.ra Pt_1
nel caso in cui uno dei due genitori dovesse affrontare anticipatamente spese di tal Parte_2 natura avrà diritto al rimborso nella misura indicata da parte dell'altro coniuge;
- nulla viene previsto per la figlia maggiorenne, , in quanto oramai Persona_3 indipendente economicamente”.
Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, i coniugi hanno insistito nell'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. pagina 2 di 3 Le superiori condizioni, concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici, possono essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi delle figlie, né alla legge.
Per il resto, il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1985/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
Parte_3 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario a Comiso
(RG), il 12.9.2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 89, parte II, Serie A, anno 2002, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 9.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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