CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DI GERONIMO PAOLO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Isernia - 00034670943
elettivamente domiciliato presso comuneisernia@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3061 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3061 del 3.7.2025 per l'anno 2020 in materia di IMU, notificatogli quale erede di Nominativo_1, rappresentando di aver rinunciato all'eredità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto dal ricorrente.
In ordine al riparto delle spese di giudizio, si ritiene che non possa disporsi la condanna dell'Ente, dovendosi rilevare che - non risultando che la rinuncia all'eredità fosse stata portata a conoscenza del Comune di
Isernia - deve escludersi qualsivoglia profilo di addebito in merito all'emissione dell'avviso nei confronti di colui che risutlava essere l'erede della contribuente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Isernia,
30/1/2026 Il Giudice - Paolo Di Geronimo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DI GERONIMO PAOLO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Isernia - 00034670943
elettivamente domiciliato presso comuneisernia@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3061 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3061 del 3.7.2025 per l'anno 2020 in materia di IMU, notificatogli quale erede di Nominativo_1, rappresentando di aver rinunciato all'eredità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto dal ricorrente.
In ordine al riparto delle spese di giudizio, si ritiene che non possa disporsi la condanna dell'Ente, dovendosi rilevare che - non risultando che la rinuncia all'eredità fosse stata portata a conoscenza del Comune di
Isernia - deve escludersi qualsivoglia profilo di addebito in merito all'emissione dell'avviso nei confronti di colui che risutlava essere l'erede della contribuente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Isernia,
30/1/2026 Il Giudice - Paolo Di Geronimo